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Decisione

60.2003.49

istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. furto. appropriazione indebita. (nessun comportamento penalmente rilevante da parte dei denunciati).

28 ottobre 2004Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

esposto 8.7.2002 la IS 1 con sede ad

__________,

ha sporto denuncia penale nei confronti di __________ PI 1 e __________ PI 2

per titolo di truffa, subordinatamente di appropriazione indebita, in relazione

alla scomparsa di alcuni pezzi di una scavatrice __________ ubicata presso

l’officina di __________.

b. Esperite

le informazioni preliminari, con decisione 3.2.2003 il procuratore pubblico ha

decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, evidenziando

sostanzialmente che “le versioni rese dalle parti sono decisamente

contrastanti e nessuna delle due è corroborata da testimonianze neutre ed

affidabili” e che “dall’inchiesta non emergono infatti sufficienti,

confortanti ed inequivocabili indizi di reato a carico di __________ PI 2 e di __________

PI 1, così come ipotizzato in denuncia” (decreto di non luogo a procedere

3.2.2003, p. 2). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in

diritto.

c. Con la presente tempestiva istanza la IS 1 postula, in via

principale, di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI 1 e di __________

PI 2 per titolo di furto e subordinatamente appropriazione indebita; in via

subordinata, che venga ordinata la completazione delle informazioni preliminari

(cfr. istanza di promozione dell’accusa 14/17.2.2003, p. 6).

L’istante dopo aver esposto i fatti, sostiene che “dal decreto

impugnato si rileva (…) una carenza nell’assunzione delle informazioni preliminari,

nelle quali il Procuratore pubblico avrebbe invece dovuto proseguire, visti gli

elementi probatori già apportati con i documenti prodotti dalla denunciante, i

seri indizi di colpevolezza emergenti dalle esposizioni contenute nella

denuncia penale presentata e vista la contraddittorietà delle affermazioni

fatte dal teste __________ nelle varie sedi in cui è stato sentito”

(istanza di promozione dell’accusa 14/17.2.2003, p. 3). Ritiene altresì che “sulla

scorta delle motivazioni addotte nella presente memoria e stante la non

applicabilità del principio in dubio pro reo nel contesto delle informazioni

preliminari (contrariamente a quanto assunto dall’impugnato decreto), la

denunciante ribadisce la realizzazione degli elementi oggettivi e soggettivi

dei reati di furto (art. 139 CP), risp. appropriazione indebita (art. 138 CP)

da parte dei denunciati PI 1 e PI 2”, evidenziando inoltre che “il danno

patrimoniale cagionato alla denunciante è di per sé illecito; il nesso di

casualità adeguata è sin qui sufficientemente assodato, dovendosi ora solo

accertare la colpa dei denunciati secondo i modi sopra descritti” (istanza

di promozione dell’accusa 14/17.2.2003, p. 5).

Delle altre motivazioni, così come delle osservazioni del

procuratore pubblico e di Floriano PI 2, si dirà, se indispensabile, in

seguito.

Considerandi

1.

1.1.

In presenza di un non luogo a

procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce

parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro

dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del

denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un’istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994

n.

115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza

emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente

pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui

la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una

determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al

sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e

concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

1.2

Giusta

l’art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione

dell’accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico

la completazione delle informazioni preliminari.

La

completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il

decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza

dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta

prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione

ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto

erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe

reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se

accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,

oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei

fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di

promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (cfr. REP. 1998

n. 110).

2.

2.1.

Dagli atti, oltre a quanto esposto, risulta che __________ __________,

sentito in qualità di teste in sede di polizia, ha dapprima affermato di ricoprire

il ruolo di collaboratore e consigliere in seno alla IS 1, per il settore dei

macchinari (cfr. AI 8, verbale d’interrogatorio 30.7.2002, p. 1). Ha poi asserito

che “(…) dopo una riunione fatta con l’amministratrice unica, nel corso del

mese di marzo 2002, il sottoscritto fu incaricato di fare un’inchiesta interna

per appurare la scomparsa di un importante quantità di materiale”,

evidenziando di aver “(…) scoperto che da una scavatrice __________, ferma

in officina, mancavano diversi pezzi e in particolare la completa trazione

destra” e di aver “(…) chiesto immediatamente spiegazioni al __________

e questi mi confermò d’avere smontato personalmente il pezzo con l’operaio __________

su ordine di PI 1. In seguito il pezzo fu caricato su un furgone di PI 2 e

sparì” (AI 8, verbale d’interrogatorio 30.7.2002, p. 3). Ha altresì dichiarato

di aver “(…) successivamente (…) scoperto che PI 1 si era appropriato illegalmente

di altri diversi pezzi di ricambio giacenti in magazzino e più precisamente: un

pistone di sollevamento e una pompa a trazione di un __________”,

asseverando contestualmente che “l’interessato ha poi ammesso d’essersi

impossessato di quei pezzi e si era impegnato a restituire il mal tolto” e

che “tre o quattro giorni dopo in magazzino a __________ sono comparsi dei

pezzi simili a quelli sottratti, che erano nuovi, ma con la differenza che

quelli riportati erano inutilizzabili” (AI 8, verbale d’interrogatorio

30.7

, p. 3). Ha pure sostenuto che “verso la fine di giugno 2002

un’altra macchina del tipo __________ ha avuto la rottura della trazione”,

di essere stato “(…) convinto di ovviare all’inconveniente utilizzando un

pezzo che sapevo essere disponibile dalla macchina in deposito a __________”,

ma che “giunto sul posto ho fatto levare il carter, da __________, e la

sorpresa per entrambi è stata che anche in questo caso tutto l’interno era

scomparso”, segnalando immediatamente “(…) l’accaduto all’amministratrice”

(AI 8, verbale d’interrogatorio 30.7.2002, p. 3). Ha infine esposto che la IS 1

avrebbe subito un danno quantificabile in complessivi fr. 90'000.--, rilevando

che farà “(…) pervenire all’agente interrogante una procura scritta

dall’amministratrice che mi autorizzerà a rappresentare la ditta per la

denuncia penale in questione” e che “in tal caso confermo la denuncia

contro i signori PI 1 __________ e PI 2 __________ per i titoli di furto e sub.

ricettazione (recte: appropriazione indebita) nelle modalità appena

descritte” (AI 8, verbale d’interrogatorio 30.7.2002, p. 4; AI 4, scritto

5.8.2002

della IS 1 con la procura ivi allegata).

__________

__________, pure sentito in qualità di teste in sede di polizia, ha dichiarato

di essere stato convocato in primavera del 2002 “(…) a __________ dove

avevamo la vecchia officina meccanica prima di trasferirla ad __________ alla

presenza di __________ __________ e pure del Giudice di pace di __________”,

che “in quella circostanza __________ ha scattato alcune foto polaroid che

sono state vidimate dal Giudice e contrassegnate con le lettere A, B, C, D”

e che “in pratica __________ voleva dimostrare che mancavano dei pezzi da

una macchina __________ e che l’autore era il suo ex dipendente PI 1 __________”,

dichiarando senza indugio che quest’ultimo “(…) non ha rubato nessun pezzo”

(AI 8, verbale d’interrogatorio 17.12.2002, p. 2). Ha altresì affermato di ricordarsi

che “(…) nel 2001, prima del (mese di) settembre quando è stato

licenziato __________, su ordine di __________, io e PI 1 abbiamo provveduto a

smontare parzialmente una macchina __________ depositata a __________. Lavoro

che eseguivamo a tempo perso con l’intenzione di recuperare dei pezzi di

ricambio per altre macchine analoghe”, rilevando parimenti che “durante

queste fasi di lavoro ci siamo resi conto che non era possibile riutilizzare

nessun pezzo poiché erano fuori uso” e di rammentarsi “(…), perché

presente, di una telefonata fra PI 1 e __________ nella quale lo s’informava

dello stato dei pezzi. In tutta risposta lui disse di buttarli. Perciò quando

in aprile siamo andati a fare le costatazioni con il Giudice di pace ovviamente

dei pezzi mancavano o perché già trasportati nella nuova sede di __________ o

perché erano già stati portati da un rottamaio di __________” (AI 8,

verbale d’interrogatorio 17.12.2002, p. 2 e 3). Ha inoltre affermato che a

volte capitava che __________ PI 1 fornisse dei pezzi di ricambio a __________ PI

2.

“(…) quando qualcuno di noi necessitava di un pezzo di ricambio (…)”,

evidenziando tuttavia che “(…) era lo stesso __________ che spingeva __________

a rivolgersi al __________. In pratica erano dei piaceri reciproci nell’attesa

di comandare e ricevere i pezzi originali” e di ricordarsi che “(…) PI 1

ha fornito a PI 2 (…) uno stelo e (…) un motorino di rotazione. Pezzi che ho

smontato io personalmente ma che non ho consegnato al __________” (AI 8,

verbale d’interrogatorio 17.12.2002, p. 3). Ha pure esposto che “in seguito

ci sono stati i problemi di licenziamento e __________ è andato personalmente,

con un altro operaio, a riprendere lo stelo e il motorino restituendoli a __________

senza che fossero stati utilizzati”, rilevando inoltre di essere stato convocato

da quest’ultimo la sera del 30.7.2002 nell’ufficio di __________, di essere “(…)

stato invitato, senza mezzi termini, a dichiarare il falso in Polizia quando mi

avrebbero citato per la denuncia in questione”, ritenuto che avrebbe “(…)

dovuto dire d’aver visto PI 1 __________ caricare i pezzi “incriminati” sul

furgone del signor PI 2” (AI 8, verbale d’interrogatorio 17.12.2002, p. 3).

Egli al proposito ha asseverato di non aver “(…) assolutamente (…) assistito

a questa scena e perciò da subito mi ero rifiutato nel dichiarare il falso”,

evidenziando contestualmente che “(…) questa discussione è avvenuta fra me e

lui senza la presenza di testimoni” (AI 8, verbale d’interrogatorio

17.12

, p. 3). Ha infine dichiarato di aver iniziato a lavorare presso __________

PI 2, dal mese di ottobre 2002, sempre come meccanico (cfr. AI 8, verbale

d’interrogatorio 17.12.2002, p. 4).

Il denunciato __________ PI 1, nel corso del suo interrogatorio

11.9.2002

dinanzi alla polizia, ha dichiarato in particolare che la scavatrice __________

“(…) era stata comperata alcuni mesi prima del mio licenziamento”, la

quale “era un’occasione e serviva per fare pezzi di ricambio”, che “era

stata pagata Fr. 12'000.-- alla ditta __________ di __________, (…)”,

confermando contestualmente di aver ordinato a __________ __________ “(…) e

all’operaio __________ di smontare il pezzo in questione. Mia intenzione era di

far separare i pezzi di ricambio utilizzabili con quelli inutilizzabili”

(AI 8, verbale d’interrogatorio 11.9.2002, p. 2). Ha inoltre asserito di aver “(…)

ordinato di consegnare un motorino di rotazione a __________ PI 2 e uno stelo

per un valore di 2-3'000.-- franchi”, ammettendo “(…) di non avere

informato nessuno della ditta su questo mio agire” (AI 8, verbale

d’interrogatorio 11.9.2002, p. 2). Ha pure affermato di aver smontato “(…)

unicamente i pezzi appena descritti e consegnati al __________. Questo è stato

l’unico episodio” e che “dopo essere stato tacciato di ladro dal __________

__________ io ho provveduto personalmente, con l’operaio “saldatore” ad andare

a __________ a recuperare i pezzi e a riportarli a __________” (AI 8,

verbale d’interrogatorio 11.9.2002, p. 3). Contrariamente a quanto asserito da __________

__________, egli ha asseverato che “(…) i pezzi erano esattamente quelli

fatti smontare e consegnati al PI 2, e ovviamente erano utilizzabili. __________

non ha nemmeno avuto il tempo di montarli sulla sua macchina”, rilevando parimenti

che ci sarebbero comunque delle incongruenze tra il danno quantificato in

complessivi fr. 90'000.-- da __________ __________ per alcuni pezzi ed il

valore della macchina __________ acquistata per fr. 12’000.-- (AI 8, verbale

d’interrogatorio 11.9.2002, p. 3). In conclusione ha precisato che “(…) a

parte i pezzi prelevati e riportati, dei quali ammetto la mia “colpa” di non

avere informato nessuno, non ritengo di avere altre responsabilità

sull’eventuale sparizione di pezzi. Nemmeno sono stato testimone di sparizione

di pezzi da parte di terze persone” e di avere “(…) la coscienza a posto

e ritengo di non dovere nessun risarcimento alla ditta IS 1 (…)” (AI 8,

verbale d’interrogatorio 11.9.2002, p. 3).

Il denunciato __________ PI 2, dal canto suo, ha dichiarato di conoscere

__________ __________ “(…) da svariati anni” e di aver “(…) lavorato

alle sue dipendenze per una quindicina di anni”, affermando inoltre che “a

partire dagli inizi del 2000 __________ PI 1, occasionalmente, veniva nella mia

officina di __________ a chiedermi del materiale in prestito per il funzionamento

dei loro macchinari” (AI 8, verbale d’interrogatorio 12.9.2002, p. 1). Ha

al proposito asserito di avere “(…) sempre acconsentito e devo pure

aggiungere che i pezzi prestati, in attesa che arrivassero quelli comandati,

sono stati restituiti regolarmente. Naturalmente poteva succedere il contrario.

Io non avevo ovviamente nessun accordo scritto ma era un accordo tacito con PI

1” (AI 8, verbale d’interrogatorio 12.9.2002, p. 2). Ha poi affermato di

aver avuto problemi nel corso del 2001 con un macchinario e di aver chiesto a __________

PI 1 “(…) se disponeva di: uno stelo di pistone e di un motorino idraulico,

(da notare che questi due pezzi nuovi hanno un valore di circa 5'000.--

franchi)”, il quale glieli “(…) ha fatti pervenire direttamente a __________”

(AI 8, verbale d’interrogatorio 12.9.2002, p. 2). Ha inoltre dichiarato di ricordarsi

che “(…) era accompagnato da una seconda persona verosimilmente il signor __________

(…)” e che “i pezzi, che erano usati, sono stati depositati nella mia

officina”, rilevando di non avere “(…) nemmeno fatto in tempo ad

utilizzarli perché nel frattempo il __________ mi aveva informato che l’__________

lo aveva tacciato di ladro e voleva sapere dove erano andati a finire i pezzi”

(AI 8, verbale d’interrogatorio 12.9.2002, p. 2). A questo riguardo ha asseverato

che “ritornato alla sera in officina ho costatato che effettivamente

qualcuno era venuto a riprenderli”, di aver contattato telefonicamente __________

PI 1 “(…) per sincerarmi che era stato lui a riprenderli” e che “fatto

ciò per conto mio la questione era risolta e terminata”, ribadendo infine di

non aver “(…) mai rubato nulla alla IS 1 di __________ e nemmeno ho in

deposito materiale di sua proprietà” e di non avere “(…) mai istigato nessuno

a commettere i reati di cui sopra” (AI 8, verbale d’interrogatorio

12.9

, p. 2 e 3).

2.2

Giova innanzitutto rilevare che le

deposizioni rese dalle parti divergono e si contraddicono a tal punto che non è

possibile stabilire con puntualità l’esatta dinamica dei fatti.

Entrambi i denunciati - contrariamente a quanto ha asserito __________

__________ - hanno sostanzialmente contestato di aver sottratto alcuni pezzi

della scavatrice __________ e di essersene appropriati indebitamente, negando

quindi ogni addebito mosso nei loro confronti. Nemmeno la testimonianza di __________

__________ conclude nel senso desiderato dall’istante, ritenuto che egli ha,

tra l’altro, dichiarato che __________ PI 1 non ha rubato alcun pezzo della

macchina __________. Il teste ha inoltre sostenuto di aver smontato

parzialmente una macchina __________, unitamente a __________ PI 1 e su ordine

di __________ __________, i cui pezzi erano però inutilizzabili, asserendo

parimenti che quest’ultimo avrebbe detto telefonicamente di gettarli via. Ha

pure affermato che a volte vi era uno scambio reciproco di pezzi tra i

denunciati, rilevando comunque che __________ PI 1 veniva sollecitato da __________

__________. Si ricorda, infine, che __________ __________ ha asserito che

sarebbe stato invitato da __________ __________ a dichiarare il falso dinanzi

alla polizia - tuttavia senza la presenza di alcun testimone -, ma di aver

comunque rifiutato non avendo visto alcunché (cfr. AI 8, verbale

d’interrogatorio 17.12.2002, p. 3).

Di conseguenza ci si trova, in effetti, confrontati a versioni dei

fatti insanabilmente divergenti, senza elementi oggettivi e neutri che potrebbero

confortare una delle contrapposte tesi.

Occorre in ogni caso evidenziare che __________ __________ asserisce

che i pezzi sottratti erano nuovi (cfr. AI 8, verbale d’interrogatorio

30.7

, p. 3), circostanza che viene smentita dalle deposizioni rese dal

teste e dai denunciati. Il teste __________ __________ ha in particolare

dichiarato che i pezzi smontati dalla macchina __________ erano fuori uso. __________

PI 1 ha rilevato che la macchina __________ era stata acquistata ad un prezzo

molto inferiore rispetto al presunto danno subito dalla IS 1 che __________ __________

ha quantificato in fr. 90'000.--. __________ PI 2, dal canto suo, ha asseverato

che lo stelo di pistone e il motorino idraulico, che gli sono stati consegnati

a __________, erano pezzi usati e di non averli nemmeno utilizzati, come del

resto confermato da __________ PI 1.

Giova inoltre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene

l’istante, dagli atti prodotti sia in sede di denuncia, sia in questa sede, non

emergono seri e concreti indizi di colpevolezza di commissione di reato a

carico dei denunciati. L’asserzione dell’istante secondo cui vi sarebbe una “(…)

contraddittorietà delle affermazioni fatte dal teste __________ nelle varie

sedi in cui è stato sentito” (istanza di promozione dell’accusa

14/17.2.2003), è un’argomentazione di parte che non trova alcun riscontro

oggettivo negli atti. L’istante del resto non indica nemmeno quali sarebbero

queste presunte contraddizioni.

Alla luce di quanto sopra esposto, dagli atti non emerge alcun comportamento

penalmente rilevante a carico dei denunciati.

3.

Non essendo data la prima condizione di ammissibilità

dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da

assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già

acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza,

come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del

resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento

anticipato (cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E.

SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e §

55.

n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante,

inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione

del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di

procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79

CPP).

Occorre a questo riguardo fornire alcune precisazioni.

Nel caso in esame il magistrato inquirente ha ritenuto sufficienti

gli elementi risultanti dalla denuncia stessa, dai documenti ivi allegati e dalle

deposizioni rese dai denunciati e dai testi presso la polizia, emettendo il

decreto impugnato senza procedere all’assunzione di ulteriori prove.

A giudizio dell’istante “in occasione della constatazione

eseguita dal Giudice di pace del Circolo di __________ in data 17 aprile 2002

(si veda il doc. C corredato da 4 fotografie che dimostrano l’assenza dei pezzi

dalla scavatrice) __________ __________ ha confermato di fronte al Giudice __________

__________ lo svolgersi dei fatti in officina come descritti dalla denunciante

a sostegno della denuncia espressa contro PI 1 e PI 2, quest’ultimo in quanto

destinatario dei pezzi sottratti”, rilevando contestualmente che “risulta

dunque incomprensibile la differente versione esposta dal __________ in sede di

informazioni preliminari” (istanza di promozione dell’accusa 14/17.2.2003,

p. 2 e 3).

Dalla deposizione resa da __________ __________ in sede di polizia

in relazione al sopralluogo esperito a __________, emerge che egli ha

dichiarato che __________ PI 1 “(…) non ha rubato nessun pezzo” (AI 8,

verbale d’interrogatorio 17.12.2002, p. 2).

Ora, se è vero che il procuratore pubblico non ha sentito il giudice

di pace in qualità di teste, è altrettanto vero che dal verbale di constatazione

18.4.2002

emerge soltanto che le parti hanno verificato lo stato dei macchinari

e hanno scattato quattro fotografie (cfr. doc. C allegato alla denuncia penale

8.7

). Dal suo contenuto non emerge che le parti avevano discusso di una

possibile sottrazione di alcuni pezzi da parte dei denunciati. In caso

contrario un eventuale testimonianza da parte di __________ __________ sarebbe

stata verosimilmente messa a verbale dal giudice di pace. A prescindere da ciò,

occorre rilevare che l’istante in sede di denuncia in relazione al sopralluogo

17.4.2002

ha soltanto esposto che “____________________potrà riferire in via

testimoniale su tali fatti ascritti ai denunciati”, senza indicare quale teste

il giudice di pace (denuncia penale 8.7.2002, p. 3). Del resto __________ __________,

il quale era effettivamente presente al sopralluogo del 17.4.2002, ha

dichiarato di avere “(…) chiamato il Giudice di pace del circolo di __________,

(…), per fargli constatare l’ammanco di diversi pezzi. (…). Presenti quel

giorno, io, __________, e il Giudice di pace. In quell’occasione il Giudice ha

provveduto personalmente a scattare delle fotografie polaroid che sono state

annesse alla denuncia”, senza tuttavia menzionare che __________ __________

avrebbe confermato dinanzi al giudice di pace i fatti esposti in sede di

denuncia (AI 8, verbale d’interrogatorio 30.7.2002, p. 3).

Per il che, un’audizione del giudice di pace, a distanza di oltre

due anni e mezzo dall’avvenuto sopralluogo, appare superflua.

L’istante lamenta infine il fatto che il procuratore pubblico non ha

sentito __________ __________ “(…) per sapere come egli si pone nei rapporti

con __________ __________, prima e dopo l’avvenuto licenziamento del PI 1”

(istanza di promozione dell’accusa 14/17.2.2003, p. 3). Si rileva al proposito

che __________ __________, in sede di polizia, ha già esposto la sua opinione

in merito (cfr. AI 8, verbale d’interrogatorio 30.7.2002, p. 1 ss.). Occorre

altresì evidenziare che una sua ulteriore audizione in tal senso non è evidentemente

idonea a comprovare che i denunciati avrebbero assunto un comportamento

penalmente rilevante, segnatamente che essi si sarebbero appropriati di alcuni

pezzi di una scavatrice __________.

Visto quanto precede, il decreto impugnato deve essere confermato e

non sono evidentemente date le condizioni di applicazione dell’art. 186 cpv. 4

CPP.

4.

Il gravame è respinto. La ricevibilità dell’istanza può restare

irrisolta, ritenuto che l’istante fornisce una versione personale dei fatti,

senza indicare seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dei denunciati e

senza confrontarsi puntualmente con i presupposti oggettivi e soggettivi dei

reati ipotizzati.

Tassa di giustizia, spese e adeguate ripetibili sono poste a carico

dell’istante, soccombente.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 138 e 139 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza,

per quanto ricevibile, è respinta.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.

500.

-- (cinquecento), sono poste a carico della IS 1, __________, che rifonderà

a __________ PI 2, __________,

fr.

250.

-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Rimedio

di diritto:

Il

presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al

Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale

federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art.

272.

PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268

ss. PPF.

4.

Intimazione:

-

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patrocinato da: PA 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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