60.2003.49
istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. furto. appropriazione indebita. (nessun comportamento penalmente rilevante da parte dei denunciati).
28 ottobre 2004Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2003.49
Data decisione, Autorità:
28.10.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. furto. appropriazione indebita. (nessun comportamento penalmente rilevante da parte dei denunciati).
APPROPRIAZIONE INDEBITA
COMPLETAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRELIMINARI
FURTO
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 138 CPS
art. 139 CPS
Incarto n.
60.2003.49
Lugano
28 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 14/17.2.2003 presentata da
IS 1 ,
patr. da: PA 1
,
in relazione
al decreto di
non luogo a procedere 3.2.2003 emanato dal procuratore pubblico Antonio
Perugini nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia
8.7.2002 nei confronti di __________ PI 1,
__________, e __________
PI 2, __________ (patr. da: avv. __________ PA 2, __________), per titolo
di furto e appropriazione indebita;
richiamate le
osservazioni 3/4.3.2003 del procuratore pubblico e 3/4.3.2003 di __________ PI
2, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
rilevato che __________
PI 1 non ha presentato osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
esposto 8.7.2002 la IS 1 con sede ad
__________,
ha sporto denuncia penale nei confronti di __________ PI 1 e __________ PI 2
per titolo di truffa, subordinatamente di appropriazione indebita, in relazione
alla scomparsa di alcuni pezzi di una scavatrice __________ ubicata presso
l’officina di __________.
b. Esperite
le informazioni preliminari, con decisione 3.2.2003 il procuratore pubblico ha
decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, evidenziando
sostanzialmente che “le versioni rese dalle parti sono decisamente
contrastanti e nessuna delle due è corroborata da testimonianze neutre ed
affidabili” e che “dall’inchiesta non emergono infatti sufficienti,
confortanti ed inequivocabili indizi di reato a carico di __________ PI 2 e di __________
PI 1, così come ipotizzato in denuncia” (decreto di non luogo a procedere
3.2.2003, p. 2). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in
diritto.
c. Con la presente tempestiva istanza la IS 1 postula, in via
principale, di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI 1 e di __________
PI 2 per titolo di furto e subordinatamente appropriazione indebita; in via
subordinata, che venga ordinata la completazione delle informazioni preliminari
(cfr. istanza di promozione dell’accusa 14/17.2.2003, p. 6).
L’istante dopo aver esposto i fatti, sostiene che “dal decreto
impugnato si rileva (…) una carenza nell’assunzione delle informazioni preliminari,
nelle quali il Procuratore pubblico avrebbe invece dovuto proseguire, visti gli
elementi probatori già apportati con i documenti prodotti dalla denunciante, i
seri indizi di colpevolezza emergenti dalle esposizioni contenute nella
denuncia penale presentata e vista la contraddittorietà delle affermazioni
fatte dal teste __________ nelle varie sedi in cui è stato sentito”
(istanza di promozione dell’accusa 14/17.2.2003, p. 3). Ritiene altresì che “sulla
scorta delle motivazioni addotte nella presente memoria e stante la non
applicabilità del principio in dubio pro reo nel contesto delle informazioni
preliminari (contrariamente a quanto assunto dall’impugnato decreto), la
denunciante ribadisce la realizzazione degli elementi oggettivi e soggettivi
dei reati di furto (art. 139 CP), risp. appropriazione indebita (art. 138 CP)
da parte dei denunciati PI 1 e PI 2”, evidenziando inoltre che “il danno
patrimoniale cagionato alla denunciante è di per sé illecito; il nesso di
casualità adeguata è sin qui sufficientemente assodato, dovendosi ora solo
accertare la colpa dei denunciati secondo i modi sopra descritti” (istanza
di promozione dell’accusa 14/17.2.2003, p. 5).
Delle altre motivazioni, così come delle osservazioni del
procuratore pubblico e di Floriano PI 2, si dirà, se indispensabile, in
seguito.
Considerandi
1.
1.1.
In presenza di un non luogo a
procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce
parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro
dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del
denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un’istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994
n.
115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza
emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente
pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui
la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una
determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al
sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e
concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
1.2
Giusta
l’art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione
dell’accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico
la completazione delle informazioni preliminari.
La
completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il
decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza
dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta
prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione
ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto
erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe
reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se
accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,
oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei
fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di
promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (cfr. REP. 1998
n. 110).
2.
2.1.
Dagli atti, oltre a quanto esposto, risulta che __________ __________,
sentito in qualità di teste in sede di polizia, ha dapprima affermato di ricoprire
il ruolo di collaboratore e consigliere in seno alla IS 1, per il settore dei
macchinari (cfr. AI 8, verbale d’interrogatorio 30.7.2002, p. 1). Ha poi asserito
che “(…) dopo una riunione fatta con l’amministratrice unica, nel corso del
mese di marzo 2002, il sottoscritto fu incaricato di fare un’inchiesta interna
per appurare la scomparsa di un importante quantità di materiale”,
evidenziando di aver “(…) scoperto che da una scavatrice __________, ferma
in officina, mancavano diversi pezzi e in particolare la completa trazione
destra” e di aver “(…) chiesto immediatamente spiegazioni al __________
e questi mi confermò d’avere smontato personalmente il pezzo con l’operaio __________
su ordine di PI 1. In seguito il pezzo fu caricato su un furgone di PI 2 e
sparì” (AI 8, verbale d’interrogatorio 30.7.2002, p. 3). Ha altresì dichiarato
di aver “(…) successivamente (…) scoperto che PI 1 si era appropriato illegalmente
di altri diversi pezzi di ricambio giacenti in magazzino e più precisamente: un
pistone di sollevamento e una pompa a trazione di un __________”,
asseverando contestualmente che “l’interessato ha poi ammesso d’essersi
impossessato di quei pezzi e si era impegnato a restituire il mal tolto” e
che “tre o quattro giorni dopo in magazzino a __________ sono comparsi dei
pezzi simili a quelli sottratti, che erano nuovi, ma con la differenza che
quelli riportati erano inutilizzabili” (AI 8, verbale d’interrogatorio
30.7
, p. 3). Ha pure sostenuto che “verso la fine di giugno 2002
un’altra macchina del tipo __________ ha avuto la rottura della trazione”,
di essere stato “(…) convinto di ovviare all’inconveniente utilizzando un
pezzo che sapevo essere disponibile dalla macchina in deposito a __________”,
ma che “giunto sul posto ho fatto levare il carter, da __________, e la
sorpresa per entrambi è stata che anche in questo caso tutto l’interno era
scomparso”, segnalando immediatamente “(…) l’accaduto all’amministratrice”
(AI 8, verbale d’interrogatorio 30.7.2002, p. 3). Ha infine esposto che la IS 1
avrebbe subito un danno quantificabile in complessivi fr. 90'000.--, rilevando
che farà “(…) pervenire all’agente interrogante una procura scritta
dall’amministratrice che mi autorizzerà a rappresentare la ditta per la
denuncia penale in questione” e che “in tal caso confermo la denuncia
contro i signori PI 1 __________ e PI 2 __________ per i titoli di furto e sub.
ricettazione (recte: appropriazione indebita) nelle modalità appena
descritte” (AI 8, verbale d’interrogatorio 30.7.2002, p. 4; AI 4, scritto
5.8.2002
della IS 1 con la procura ivi allegata).
__________
__________, pure sentito in qualità di teste in sede di polizia, ha dichiarato
di essere stato convocato in primavera del 2002 “(…) a __________ dove
avevamo la vecchia officina meccanica prima di trasferirla ad __________ alla
presenza di __________ __________ e pure del Giudice di pace di __________”,
che “in quella circostanza __________ ha scattato alcune foto polaroid che
sono state vidimate dal Giudice e contrassegnate con le lettere A, B, C, D”
e che “in pratica __________ voleva dimostrare che mancavano dei pezzi da
una macchina __________ e che l’autore era il suo ex dipendente PI 1 __________”,
dichiarando senza indugio che quest’ultimo “(…) non ha rubato nessun pezzo”
(AI 8, verbale d’interrogatorio 17.12.2002, p. 2). Ha altresì affermato di ricordarsi
che “(…) nel 2001, prima del (mese di) settembre quando è stato
licenziato __________, su ordine di __________, io e PI 1 abbiamo provveduto a
smontare parzialmente una macchina __________ depositata a __________. Lavoro
che eseguivamo a tempo perso con l’intenzione di recuperare dei pezzi di
ricambio per altre macchine analoghe”, rilevando parimenti che “durante
queste fasi di lavoro ci siamo resi conto che non era possibile riutilizzare
nessun pezzo poiché erano fuori uso” e di rammentarsi “(…), perché
presente, di una telefonata fra PI 1 e __________ nella quale lo s’informava
dello stato dei pezzi. In tutta risposta lui disse di buttarli. Perciò quando
in aprile siamo andati a fare le costatazioni con il Giudice di pace ovviamente
dei pezzi mancavano o perché già trasportati nella nuova sede di __________ o
perché erano già stati portati da un rottamaio di __________” (AI 8,
verbale d’interrogatorio 17.12.2002, p. 2 e 3). Ha inoltre affermato che a
volte capitava che __________ PI 1 fornisse dei pezzi di ricambio a __________ PI
2.
“(…) quando qualcuno di noi necessitava di un pezzo di ricambio (…)”,
evidenziando tuttavia che “(…) era lo stesso __________ che spingeva __________
a rivolgersi al __________. In pratica erano dei piaceri reciproci nell’attesa
di comandare e ricevere i pezzi originali” e di ricordarsi che “(…) PI 1
ha fornito a PI 2 (…) uno stelo e (…) un motorino di rotazione. Pezzi che ho
smontato io personalmente ma che non ho consegnato al __________” (AI 8,
verbale d’interrogatorio 17.12.2002, p. 3). Ha pure esposto che “in seguito
ci sono stati i problemi di licenziamento e __________ è andato personalmente,
con un altro operaio, a riprendere lo stelo e il motorino restituendoli a __________
senza che fossero stati utilizzati”, rilevando inoltre di essere stato convocato
da quest’ultimo la sera del 30.7.2002 nell’ufficio di __________, di essere “(…)
stato invitato, senza mezzi termini, a dichiarare il falso in Polizia quando mi
avrebbero citato per la denuncia in questione”, ritenuto che avrebbe “(…)
dovuto dire d’aver visto PI 1 __________ caricare i pezzi “incriminati” sul
furgone del signor PI 2” (AI 8, verbale d’interrogatorio 17.12.2002, p. 3).
Egli al proposito ha asseverato di non aver “(…) assolutamente (…) assistito
a questa scena e perciò da subito mi ero rifiutato nel dichiarare il falso”,
evidenziando contestualmente che “(…) questa discussione è avvenuta fra me e
lui senza la presenza di testimoni” (AI 8, verbale d’interrogatorio
17.12
, p. 3). Ha infine dichiarato di aver iniziato a lavorare presso __________
PI 2, dal mese di ottobre 2002, sempre come meccanico (cfr. AI 8, verbale
d’interrogatorio 17.12.2002, p. 4).
Il denunciato __________ PI 1, nel corso del suo interrogatorio
11.9.2002
dinanzi alla polizia, ha dichiarato in particolare che la scavatrice __________
“(…) era stata comperata alcuni mesi prima del mio licenziamento”, la
quale “era un’occasione e serviva per fare pezzi di ricambio”, che “era
stata pagata Fr. 12'000.-- alla ditta __________ di __________, (…)”,
confermando contestualmente di aver ordinato a __________ __________ “(…) e
all’operaio __________ di smontare il pezzo in questione. Mia intenzione era di
far separare i pezzi di ricambio utilizzabili con quelli inutilizzabili”
(AI 8, verbale d’interrogatorio 11.9.2002, p. 2). Ha inoltre asserito di aver “(…)
ordinato di consegnare un motorino di rotazione a __________ PI 2 e uno stelo
per un valore di 2-3'000.-- franchi”, ammettendo “(…) di non avere
informato nessuno della ditta su questo mio agire” (AI 8, verbale
d’interrogatorio 11.9.2002, p. 2). Ha pure affermato di aver smontato “(…)
unicamente i pezzi appena descritti e consegnati al __________. Questo è stato
l’unico episodio” e che “dopo essere stato tacciato di ladro dal __________
__________ io ho provveduto personalmente, con l’operaio “saldatore” ad andare
a __________ a recuperare i pezzi e a riportarli a __________” (AI 8,
verbale d’interrogatorio 11.9.2002, p. 3). Contrariamente a quanto asserito da __________
__________, egli ha asseverato che “(…) i pezzi erano esattamente quelli
fatti smontare e consegnati al PI 2, e ovviamente erano utilizzabili. __________
non ha nemmeno avuto il tempo di montarli sulla sua macchina”, rilevando parimenti
che ci sarebbero comunque delle incongruenze tra il danno quantificato in
complessivi fr. 90'000.-- da __________ __________ per alcuni pezzi ed il
valore della macchina __________ acquistata per fr. 12’000.-- (AI 8, verbale
d’interrogatorio 11.9.2002, p. 3). In conclusione ha precisato che “(…) a
parte i pezzi prelevati e riportati, dei quali ammetto la mia “colpa” di non
avere informato nessuno, non ritengo di avere altre responsabilità
sull’eventuale sparizione di pezzi. Nemmeno sono stato testimone di sparizione
di pezzi da parte di terze persone” e di avere “(…) la coscienza a posto
e ritengo di non dovere nessun risarcimento alla ditta IS 1 (…)” (AI 8,
verbale d’interrogatorio 11.9.2002, p. 3).
Il denunciato __________ PI 2, dal canto suo, ha dichiarato di conoscere
__________ __________ “(…) da svariati anni” e di aver “(…) lavorato
alle sue dipendenze per una quindicina di anni”, affermando inoltre che “a
partire dagli inizi del 2000 __________ PI 1, occasionalmente, veniva nella mia
officina di __________ a chiedermi del materiale in prestito per il funzionamento
dei loro macchinari” (AI 8, verbale d’interrogatorio 12.9.2002, p. 1). Ha
al proposito asserito di avere “(…) sempre acconsentito e devo pure
aggiungere che i pezzi prestati, in attesa che arrivassero quelli comandati,
sono stati restituiti regolarmente. Naturalmente poteva succedere il contrario.
Io non avevo ovviamente nessun accordo scritto ma era un accordo tacito con PI
1” (AI 8, verbale d’interrogatorio 12.9.2002, p. 2). Ha poi affermato di
aver avuto problemi nel corso del 2001 con un macchinario e di aver chiesto a __________
PI 1 “(…) se disponeva di: uno stelo di pistone e di un motorino idraulico,
(da notare che questi due pezzi nuovi hanno un valore di circa 5'000.--
franchi)”, il quale glieli “(…) ha fatti pervenire direttamente a __________”
(AI 8, verbale d’interrogatorio 12.9.2002, p. 2). Ha inoltre dichiarato di ricordarsi
che “(…) era accompagnato da una seconda persona verosimilmente il signor __________
(…)” e che “i pezzi, che erano usati, sono stati depositati nella mia
officina”, rilevando di non avere “(…) nemmeno fatto in tempo ad
utilizzarli perché nel frattempo il __________ mi aveva informato che l’__________
lo aveva tacciato di ladro e voleva sapere dove erano andati a finire i pezzi”
(AI 8, verbale d’interrogatorio 12.9.2002, p. 2). A questo riguardo ha asseverato
che “ritornato alla sera in officina ho costatato che effettivamente
qualcuno era venuto a riprenderli”, di aver contattato telefonicamente __________
PI 1 “(…) per sincerarmi che era stato lui a riprenderli” e che “fatto
ciò per conto mio la questione era risolta e terminata”, ribadendo infine di
non aver “(…) mai rubato nulla alla IS 1 di __________ e nemmeno ho in
deposito materiale di sua proprietà” e di non avere “(…) mai istigato nessuno
a commettere i reati di cui sopra” (AI 8, verbale d’interrogatorio
12.9
, p. 2 e 3).
2.2
Giova innanzitutto rilevare che le
deposizioni rese dalle parti divergono e si contraddicono a tal punto che non è
possibile stabilire con puntualità l’esatta dinamica dei fatti.
Entrambi i denunciati - contrariamente a quanto ha asserito __________
__________ - hanno sostanzialmente contestato di aver sottratto alcuni pezzi
della scavatrice __________ e di essersene appropriati indebitamente, negando
quindi ogni addebito mosso nei loro confronti. Nemmeno la testimonianza di __________
__________ conclude nel senso desiderato dall’istante, ritenuto che egli ha,
tra l’altro, dichiarato che __________ PI 1 non ha rubato alcun pezzo della
macchina __________. Il teste ha inoltre sostenuto di aver smontato
parzialmente una macchina __________, unitamente a __________ PI 1 e su ordine
di __________ __________, i cui pezzi erano però inutilizzabili, asserendo
parimenti che quest’ultimo avrebbe detto telefonicamente di gettarli via. Ha
pure affermato che a volte vi era uno scambio reciproco di pezzi tra i
denunciati, rilevando comunque che __________ PI 1 veniva sollecitato da __________
__________. Si ricorda, infine, che __________ __________ ha asserito che
sarebbe stato invitato da __________ __________ a dichiarare il falso dinanzi
alla polizia - tuttavia senza la presenza di alcun testimone -, ma di aver
comunque rifiutato non avendo visto alcunché (cfr. AI 8, verbale
d’interrogatorio 17.12.2002, p. 3).
Di conseguenza ci si trova, in effetti, confrontati a versioni dei
fatti insanabilmente divergenti, senza elementi oggettivi e neutri che potrebbero
confortare una delle contrapposte tesi.
Occorre in ogni caso evidenziare che __________ __________ asserisce
che i pezzi sottratti erano nuovi (cfr. AI 8, verbale d’interrogatorio
30.7
, p. 3), circostanza che viene smentita dalle deposizioni rese dal
teste e dai denunciati. Il teste __________ __________ ha in particolare
dichiarato che i pezzi smontati dalla macchina __________ erano fuori uso. __________
PI 1 ha rilevato che la macchina __________ era stata acquistata ad un prezzo
molto inferiore rispetto al presunto danno subito dalla IS 1 che __________ __________
ha quantificato in fr. 90'000.--. __________ PI 2, dal canto suo, ha asseverato
che lo stelo di pistone e il motorino idraulico, che gli sono stati consegnati
a __________, erano pezzi usati e di non averli nemmeno utilizzati, come del
resto confermato da __________ PI 1.
Giova inoltre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene
l’istante, dagli atti prodotti sia in sede di denuncia, sia in questa sede, non
emergono seri e concreti indizi di colpevolezza di commissione di reato a
carico dei denunciati. L’asserzione dell’istante secondo cui vi sarebbe una “(…)
contraddittorietà delle affermazioni fatte dal teste __________ nelle varie
sedi in cui è stato sentito” (istanza di promozione dell’accusa
14/17.2.2003), è un’argomentazione di parte che non trova alcun riscontro
oggettivo negli atti. L’istante del resto non indica nemmeno quali sarebbero
queste presunte contraddizioni.
Alla luce di quanto sopra esposto, dagli atti non emerge alcun comportamento
penalmente rilevante a carico dei denunciati.
3.
Non essendo data la prima condizione di ammissibilità
dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da
assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già
acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza,
come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del
resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento
anticipato (cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E.
SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e §
55.
n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante,
inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione
del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di
procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79
CPP).
Occorre a questo riguardo fornire alcune precisazioni.
Nel caso in esame il magistrato inquirente ha ritenuto sufficienti
gli elementi risultanti dalla denuncia stessa, dai documenti ivi allegati e dalle
deposizioni rese dai denunciati e dai testi presso la polizia, emettendo il
decreto impugnato senza procedere all’assunzione di ulteriori prove.
A giudizio dell’istante “in occasione della constatazione
eseguita dal Giudice di pace del Circolo di __________ in data 17 aprile 2002
(si veda il doc. C corredato da 4 fotografie che dimostrano l’assenza dei pezzi
dalla scavatrice) __________ __________ ha confermato di fronte al Giudice __________
__________ lo svolgersi dei fatti in officina come descritti dalla denunciante
a sostegno della denuncia espressa contro PI 1 e PI 2, quest’ultimo in quanto
destinatario dei pezzi sottratti”, rilevando contestualmente che “risulta
dunque incomprensibile la differente versione esposta dal __________ in sede di
informazioni preliminari” (istanza di promozione dell’accusa 14/17.2.2003,
p. 2 e 3).
Dalla deposizione resa da __________ __________ in sede di polizia
in relazione al sopralluogo esperito a __________, emerge che egli ha
dichiarato che __________ PI 1 “(…) non ha rubato nessun pezzo” (AI 8,
verbale d’interrogatorio 17.12.2002, p. 2).
Ora, se è vero che il procuratore pubblico non ha sentito il giudice
di pace in qualità di teste, è altrettanto vero che dal verbale di constatazione
18.4.2002
emerge soltanto che le parti hanno verificato lo stato dei macchinari
e hanno scattato quattro fotografie (cfr. doc. C allegato alla denuncia penale
8.7
). Dal suo contenuto non emerge che le parti avevano discusso di una
possibile sottrazione di alcuni pezzi da parte dei denunciati. In caso
contrario un eventuale testimonianza da parte di __________ __________ sarebbe
stata verosimilmente messa a verbale dal giudice di pace. A prescindere da ciò,
occorre rilevare che l’istante in sede di denuncia in relazione al sopralluogo
17.4.2002
ha soltanto esposto che “____________________potrà riferire in via
testimoniale su tali fatti ascritti ai denunciati”, senza indicare quale teste
il giudice di pace (denuncia penale 8.7.2002, p. 3). Del resto __________ __________,
il quale era effettivamente presente al sopralluogo del 17.4.2002, ha
dichiarato di avere “(…) chiamato il Giudice di pace del circolo di __________,
(…), per fargli constatare l’ammanco di diversi pezzi. (…). Presenti quel
giorno, io, __________, e il Giudice di pace. In quell’occasione il Giudice ha
provveduto personalmente a scattare delle fotografie polaroid che sono state
annesse alla denuncia”, senza tuttavia menzionare che __________ __________
avrebbe confermato dinanzi al giudice di pace i fatti esposti in sede di
denuncia (AI 8, verbale d’interrogatorio 30.7.2002, p. 3).
Per il che, un’audizione del giudice di pace, a distanza di oltre
due anni e mezzo dall’avvenuto sopralluogo, appare superflua.
L’istante lamenta infine il fatto che il procuratore pubblico non ha
sentito __________ __________ “(…) per sapere come egli si pone nei rapporti
con __________ __________, prima e dopo l’avvenuto licenziamento del PI 1”
(istanza di promozione dell’accusa 14/17.2.2003, p. 3). Si rileva al proposito
che __________ __________, in sede di polizia, ha già esposto la sua opinione
in merito (cfr. AI 8, verbale d’interrogatorio 30.7.2002, p. 1 ss.). Occorre
altresì evidenziare che una sua ulteriore audizione in tal senso non è evidentemente
idonea a comprovare che i denunciati avrebbero assunto un comportamento
penalmente rilevante, segnatamente che essi si sarebbero appropriati di alcuni
pezzi di una scavatrice __________.
Visto quanto precede, il decreto impugnato deve essere confermato e
non sono evidentemente date le condizioni di applicazione dell’art. 186 cpv. 4
CPP.
4.
Il gravame è respinto. La ricevibilità dell’istanza può restare
irrisolta, ritenuto che l’istante fornisce una versione personale dei fatti,
senza indicare seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dei denunciati e
senza confrontarsi puntualmente con i presupposti oggettivi e soggettivi dei
reati ipotizzati.
Tassa di giustizia, spese e adeguate ripetibili sono poste a carico
dell’istante, soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 138 e 139 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L'istanza,
per quanto ricevibile, è respinta.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.
500.
-- (cinquecento), sono poste a carico della IS 1, __________, che rifonderà
a __________ PI 2, __________,
fr.
250.
-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Rimedio
di diritto:
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al
Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art.
272.
PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268
ss. PPF.
4.
Intimazione:
-
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
patrocinato da: PA 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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