60.2003.60
istanza di promozione dell'accusa. distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale. irricevibilità.
3 novembre 2004Italiano12 min
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Numero d'incarto:
60.2003.60
Data decisione, Autorità:
03.11.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale. irricevibilità.
DISTRAZIONE DI VALORI PATRIMONIALI SOTTPOSTI A PROCEDIMENTO
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
RICEVIBILITÀ
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 169 CPS
Incarto n.
60.2003.60
Lugano
3 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente
Ivano Ranzanici, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini,
astenuto)
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 24/25.2.2003 presentata da
IS 1 ,
in relazione
al decreto di
non luogo a procedere 14.2.2003 emanato dal procuratore pubblico Claudia Solcà
nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 23/24.10.2002
nei confronti di __________ __________ PI 1, __________, e di __________
PI 2, __________, per titolo di diminuzione dell’attivo in danno dei
creditori e distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento
giudiziale;
premesso che
l’istanza di promozione dell’accusa concerne soltanto l’ipotesi di reato di
distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale;
richiamate le osservazioni
4/5.3.2003 del procuratore pubblico, che chiede la reiezione del gravame,
confermando integralmente il contenuto del decreto impugnato e ribadendo
inoltre che dalla denuncia non emergono elementi che fanno supporre il
compimento da parte dei denunciati del reato invocato dall’istante;
rilevato che __________
__________ PI 1 e __________ PI 2 non hanno presentato osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
esposto 23/24.10.2002 __________ __________ IS 1 ha sporto denuncia penale nei
confronti di __________ __________ PI 1 e di __________ PI 2 per titolo di
diminuzione dell’attivo in danno dei creditori e distrazione di valori
patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, asserendo sostanzialmente
che i denunciati avrebbero utilizzato le __________, rispettivamente __________
__________, sottoposte a sequestro nell’ambito di una procedura di esecuzione
presso l’UE di __________.
Con scritto 16.1.2003 il denunciante ha inoltre informato il
Ministero pubblico che “(…) sia sul luogo del sequestro, poi confermato (…)
presso il luogo del deposito provvisorio, si è constatato (…)” che “(…)
l’impianto batteria è stato fortemente manomesso”; da questa manomissione
(…), ne è derivato il danneggiamento del cofano motore; (…) l’impianto di
illuminazione stradale è stato fortemente manomesso, avendo tra l’altro proprio
il Signor __________ (UE __________) trovato sotto la vettura, parte anteriore,
parte di esso”, rilevando in particolare che “(…), non si può che riconfermare
il fatto che, al momento del sequestro la vettura era abilitata alla
circolazione e pertanto non è ammissibile sostenere una tesi, per la quale si
possa asserire che la vettura posta sotto sequestro, era già in tali
condizioni, al momento del sequestro medesimo” (AI 2, scritto 16.1.2003).
b. Con
decisione 14.2.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a
procedere in ordine alla denuncia, ritenendo che “dalle indicazioni e dalla
documentazione addotta non sorgono elementi tali da ipotizzare il compimento
dei menzionati reati da parte dei denunciati” e che “dagli atti non
emergono indizi di ulteriori reati”, evidenziando parimenti che “la
questione riveste pertanto carattere puramente civile e conseguentemente dev’essere
evasa nella competente sede giudiziaria” (decreto di non luogo a procedere
14.2.2003, p. 1).
c. Con
la presente tempestiva istanza __________ __________ IS 1 postula la promozione
dell’accusa nei confronti di __________ __________ PI 1 e di __________ PI 2
limitatamente all’ipotesi di reato di cui all’art. 169 CP (cfr. istanza di
promozione dell’accusa 24/25.2.2003, p. 3).
L’istante,
dopo aver succintamente esposto i fatti, contesta le conclusioni cui è giunto
il procuratore pubblico, ritenendo sostanzialmente che “(…) vi siano
elementi a sufficienza per poter ipotizzare il compimento del” suindicato “reato
(…)” (istanza di promozione dell’accusa 24/25.2.2003, p. 3).
Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in seguito.
d. Come
esposto in entrata, il magistrato inquirente chiede la reiezione del gravame,
mentre i denunciati non hanno presentato osservazioni.
Considerandi
1.
In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP
concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare
alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di
promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189.
CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
2.
Occorre
innanzitutto rilevare che il gravame in esame non rispetta i requisiti posti ad
un’istanza di promozione dell'accusa (cfr. considerando 1), limitandosi
l’istante a criticare le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente,
senza fornire alcun elemento concreto atto a corroborare la sua tesi
accusatoria. Giova inoltre rilevare che, come esposto, secondo prassi di questa
Camera l’istanza di promozione dell’accusa presuppone, tra l’altro, l’esistenza
di seri indizi di commissione di reato emergenti dagli atti. L'istante, nel suo
gravame, non evidenzia seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dei
denunciati, esponendo solamente le proprie argomentazioni di parte senza apportare
alcuna prova concreta ed oggettiva attestante un loro comportamento penalmente
rilevante. Egli, infine, non si confronta con i presupposti oggettivi e
soggettivi del reato ipotizzato e non indica nemmeno la disponibilità di nuove
prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondire quelle già
acquisite. Ciò non è evidentemente sufficiente per promuovere l'accusa. Ne
consegue che l’istanza è da dichiararsi irricevibile.
3.
A prescindere dall’irricevibilità del gravame, dagli atti non
emergono seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dei denunciati.
3.1
Il reato di cui all'art. 169 CP - secondo cui è punito per
distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale
chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali
pignorati o sequestrati, compresi in un inventario della procedura di esecuzione
in via di pignoramento o in via di fallimento, ovvero della procedura di ritenzione,
appartenenti al patrimonio ceduto mediante un concordato con abbandono dell'attivo,
oppure deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili tali valori
patrimoniali - presuppone, dal profilo soggettivo, intenzionalità da parte
dell’autore; il dolo eventuale è comunque sufficiente (decisione TF 6S.103/2003
-6P.141/2003 del 2.4.2004 e riferimenti; BSK StGB II - A. BRUNNER, Basilea
2003, n. 24 ad art. 169 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,
Zurigo 1997, n. 10 ad art. 169 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht
III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo 2003, p. 315; B. CORBOZ, Les infractions
en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 20 ad art. 169 CP).
3.2
L’istante
asserisce innanzitutto che “al momento del sequestro della vettura __________
__________, quest'ultima (…) era nelle condizioni di poter circolare sulle
strade e conseguentemente il suo stato corrispondeva all’attuale legislazione,
senza limitazione alcuna e questo lo si rileva proprio dal verbale di
sequestro, nel quale non è indicato in alcun modo [da parte della querelata (recte:
denunciata)] la presenza di difetti all’oggetto di sequestro e quanto meno
delle usure anomale (…)”, rilevando contestualmente che nemmeno “(…) il
funzionario dell’UE __________, che ha proceduto al sequestro, ha annotato difetti
o altro” (istanza di promozione dell’accusa 24/25.2.2003, p. 2). Indica poi
che il 17.10.2002 __________ __________ PI 1 ha comunicato che “(…), una
delle due vetture in questione (…) __________ __________, era (stata)
chiamata al collaudo tecnico e giacché questa non era in condizioni di passare
il collaudo, essa veniva stargata. Inoltre non avendo posto disponibile presso
il proprio domicilio invitava l’UE __________ a prenderne possesso (…)” (istanza
di promozione dell’accusa 24/25.2.2003, p. 2; cfr. pure scritto 17/18.10.2002
dell’avv. __________ __________ trasmesso all’UE __________ e scritto
25.10.2002
dell’UE __________ inviato al qui istante, inc. UE, esecuzione no. __________).
A sua mente queste due differenti situazioni “(…) forniscono elementi
concreti tali da ipotizzare il compimento del menzionato reato, in quanto non è
ammissibile asserire che, dopo solo pochi mesi (2) una vettura (…) conforme
alle norme vigenti, improvvisamente diviene totalmente inutilizzabile, tanto da
non consentire di passare il collaudo tecnico” (istanza di promozione
dell’accusa 24/25.2.2003, p. 2).
Ora, dagli atti emerge, tra l’altro, che il 27.8.2002 l’UE di __________
“(…) ha eseguito un complemento istruttorio sequestrando anche l’autovettura
__________ __________, lasciata in custodia dell’escussa (ndr: __________ __________
PI 1)” (decisione CEF 13.12.2002, inc. __________, p. 2). Dal verbale di
sequestro del 27.8.2002 risulta, in effetti, che l’autovettura __________ __________,
targata __________, __________, collaudata nel 1998, “(…) attualmente si
trova in custodia del Sig. PI 2 __________, convivente dell’escussa, (…), il
quale la usa a scopo professionale ed è pertanto nel cantiere a __________”,
che “l’autovettura citata ha percorso circa km 194’000”, che la stessa “(…)
viene dichiarata di proprietà della debitrice e si procede al suo sequestro
lasciando l’oggetto in custodia dell’escussa così come __________, già
precedentemente sequestrata) sotto sua responsabilità a norma di legge (art.
164.
CP)” e infine che “con lettera 8 agosto 2002 il Signor IS 1 rinuncia
alla perizia della __________ come da dispositivo C.E.F. al punto 4c”
(verbale del sequestro 27.8.2002 dell’inc. UE, esecuzione no. __________).
Giova anzitutto rilevare che l’istante non ha apportato alcuna documentazione
attestante lo stato dell’autovettura __________ __________ al momento del suo
sequestro avvenuto il 27.8.2002 e lasciata in custodia di __________ __________
PI 1, e il suo stato nel corso del mese di ottobre 2002, allorquando quest’ultima
era stata chiamata per effettuare il suo collaudo (cfr. scritto 17.10.2002
dell’avv. __________, inc. UE, esecuzione no. __________). Il fatto poi che con
scritto 17/18.10.2002 la denunciata, per il tramite del suo patrocinatore, abbia
informato l’UE di __________ che la vettura in questione non fosse in grado di
superare il collaudo, non è atto a comprovare che __________ __________ PI 1,
rispettivamente il suo convivente __________ PI 2, avrebbero assunto un
comportamento penalmente rilevante, segnatamente che l’avrebbero intenzionalmente
resa inservibile. È doveroso ricordare che la __________ __________ al momento
del sequestro aveva comunque già percorso 194'000.00 km, che, ad oggi, ha circa
dieci anni di vita e che il suo valore di stima ammonta a soli CHF 1'800.-- (cfr.
verbale del sequestro 27.8.2002 dell’inc. UE, esecuzione no. __________).
3.3
L’istante
sostiene altresì che in data 15.1.2003 l'UE di __________ ha preso in custodia
la __________ __________ e che in quel momento “(…) si sono inoltre
riscontrati svariate manipolazioni, manomissioni e danneggiamenti della
vettura, fatti prontamente comunicati al (…) Ministero pubblico (…)”
(istanza di promozione dell’accusa 24/25.2.2003, p. 2 e 3), senza tuttavia
apportare delle prove concrete attestanti questi difetti. Dagli atti risulta soltanto
che con scritto 16.1.2003 l’istante ha informato il Ministero pubblico che i
denunciati avrebbero volontariamente ed intenzionalmente “(…) deteriorato,
svalutato, parzialmente reso inservibile e/o distrutto parte del mezzo posto a
sequestro (…)”, elencando i presunti difetti riscontrati alla __________ __________,
senza sostanziare in alcun modo la sua tesi accusatoria (cfr., al proposito, AI
2, scritto 16.1.2003). Si rileva del resto che l’istante non ha comprovato che
i denunciati avrebbero, se del caso, agito intenzionalmente. Le asserzioni
dell’istante sono quindi da considerarsi di parte, non trovando alcun riscontro
oggettivo negli atti. Ciò posto e ritenuto che dagli atti non emergono seri e
concreti indizi di commissione di reato da parte dei denunciati, il decreto
impugnato non può che essere confermato.
4.
Non essendo data la prima condizione di ammissibilità
dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da
assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già
acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza,
come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del
resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato
(cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.),
segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a
dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (cfr. M.
RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,
Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).
5.
Alla luce di quanto sopra esposto, il gravame è da dichiararsi irricevibile.
Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’istante, soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 169 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L'istanza
è irricevibile.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
500.
-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ __________ IS 1, __________.
3.
Intimazione:
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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