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Decisione

60.2003.60

istanza di promozione dell'accusa. distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale. irricevibilità.

3 novembre 2004Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

esposto 23/24.10.2002 __________ __________ IS 1 ha sporto denuncia penale nei

confronti di __________ __________ PI 1 e di __________ PI 2 per titolo di

diminuzione dell’attivo in danno dei creditori e distrazione di valori

patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, asserendo sostanzialmente

che i denunciati avrebbero utilizzato le __________, rispettivamente __________

__________, sottoposte a sequestro nell’ambito di una procedura di esecuzione

presso l’UE di __________.

Con scritto 16.1.2003 il denunciante ha inoltre informato il

Ministero pubblico che “(…) sia sul luogo del sequestro, poi confermato (…)

presso il luogo del deposito provvisorio, si è constatato (…)” che “(…)

l’impianto batteria è stato fortemente manomesso”; da questa manomissione

(…), ne è derivato il danneggiamento del cofano motore; (…) l’impianto di

illuminazione stradale è stato fortemente manomesso, avendo tra l’altro proprio

il Signor __________ (UE __________) trovato sotto la vettura, parte anteriore,

parte di esso”, rilevando in particolare che “(…), non si può che riconfermare

il fatto che, al momento del sequestro la vettura era abilitata alla

circolazione e pertanto non è ammissibile sostenere una tesi, per la quale si

possa asserire che la vettura posta sotto sequestro, era già in tali

condizioni, al momento del sequestro medesimo” (AI 2, scritto 16.1.2003).

b. Con

decisione 14.2.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a

procedere in ordine alla denuncia, ritenendo che “dalle indicazioni e dalla

documentazione addotta non sorgono elementi tali da ipotizzare il compimento

dei menzionati reati da parte dei denunciati” e che “dagli atti non

emergono indizi di ulteriori reati”, evidenziando parimenti che “la

questione riveste pertanto carattere puramente civile e conseguentemente dev’essere

evasa nella competente sede giudiziaria” (decreto di non luogo a procedere

14.2.2003, p. 1).

c. Con

la presente tempestiva istanza __________ __________ IS 1 postula la promozione

dell’accusa nei confronti di __________ __________ PI 1 e di __________ PI 2

limitatamente all’ipotesi di reato di cui all’art. 169 CP (cfr. istanza di

promozione dell’accusa 24/25.2.2003, p. 3).

L’istante,

dopo aver succintamente esposto i fatti, contesta le conclusioni cui è giunto

il procuratore pubblico, ritenendo sostanzialmente che “(…) vi siano

elementi a sufficienza per poter ipotizzare il compimento del” suindicato “reato

(…)” (istanza di promozione dell’accusa 24/25.2.2003, p. 3).

Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in seguito.

d. Come

esposto in entrata, il magistrato inquirente chiede la reiezione del gravame,

mentre i denunciati non hanno presentato osservazioni.

Considerandi

1.

In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP

concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare

alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di

promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987

p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per

principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,

attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189.

CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della

parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

2.

Occorre

innanzitutto rilevare che il gravame in esame non rispetta i requisiti posti ad

un’istanza di promozione dell'accusa (cfr. considerando 1), limitandosi

l’istante a criticare le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente,

senza fornire alcun elemento concreto atto a corroborare la sua tesi

accusatoria. Giova inoltre rilevare che, come esposto, secondo prassi di questa

Camera l’istanza di promozione dell’accusa presuppone, tra l’altro, l’esistenza

di seri indizi di commissione di reato emergenti dagli atti. L'istante, nel suo

gravame, non evidenzia seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dei

denunciati, esponendo solamente le proprie argomentazioni di parte senza apportare

alcuna prova concreta ed oggettiva attestante un loro comportamento penalmente

rilevante. Egli, infine, non si confronta con i presupposti oggettivi e

soggettivi del reato ipotizzato e non indica nemmeno la disponibilità di nuove

prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondire quelle già

acquisite. Ciò non è evidentemente sufficiente per promuovere l'accusa. Ne

consegue che l’istanza è da dichiararsi irricevibile.

3.

A prescindere dall’irricevibilità del gravame, dagli atti non

emergono seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dei denunciati.

3.1

Il reato di cui all'art. 169 CP - secondo cui è punito per

distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale

chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali

pignorati o sequestrati, compresi in un inventario della procedura di esecuzione

in via di pignoramento o in via di fallimento, ovvero della procedura di ritenzione,

appartenenti al patrimonio ceduto mediante un concordato con abbandono dell'attivo,

oppure deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili tali valori

patrimoniali - presuppone, dal profilo soggettivo, intenzionalità da parte

dell’autore; il dolo eventuale è comunque sufficiente (decisione TF 6S.103/2003

-6P.141/2003 del 2.4.2004 e riferimenti; BSK StGB II - A. BRUNNER, Basilea

2003, n. 24 ad art. 169 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,

Zurigo 1997, n. 10 ad art. 169 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht

III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo 2003, p. 315; B. CORBOZ, Les infractions

en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 20 ad art. 169 CP).

3.2

L’istante

asserisce innanzitutto che “al momento del sequestro della vettura __________

__________, quest'ultima (…) era nelle condizioni di poter circolare sulle

strade e conseguentemente il suo stato corrispondeva all’attuale legislazione,

senza limitazione alcuna e questo lo si rileva proprio dal verbale di

sequestro, nel quale non è indicato in alcun modo [da parte della querelata (recte:

denunciata)] la presenza di difetti all’oggetto di sequestro e quanto meno

delle usure anomale (…)”, rilevando contestualmente che nemmeno “(…) il

funzionario dell’UE __________, che ha proceduto al sequestro, ha annotato difetti

o altro” (istanza di promozione dell’accusa 24/25.2.2003, p. 2). Indica poi

che il 17.10.2002 __________ __________ PI 1 ha comunicato che “(…), una

delle due vetture in questione (…) __________ __________, era (stata)

chiamata al collaudo tecnico e giacché questa non era in condizioni di passare

il collaudo, essa veniva stargata. Inoltre non avendo posto disponibile presso

il proprio domicilio invitava l’UE __________ a prenderne possesso (…)” (istanza

di promozione dell’accusa 24/25.2.2003, p. 2; cfr. pure scritto 17/18.10.2002

dell’avv. __________ __________ trasmesso all’UE __________ e scritto

25.10.2002

dell’UE __________ inviato al qui istante, inc. UE, esecuzione no. __________).

A sua mente queste due differenti situazioni “(…) forniscono elementi

concreti tali da ipotizzare il compimento del menzionato reato, in quanto non è

ammissibile asserire che, dopo solo pochi mesi (2) una vettura (…) conforme

alle norme vigenti, improvvisamente diviene totalmente inutilizzabile, tanto da

non consentire di passare il collaudo tecnico” (istanza di promozione

dell’accusa 24/25.2.2003, p. 2).

Ora, dagli atti emerge, tra l’altro, che il 27.8.2002 l’UE di __________

“(…) ha eseguito un complemento istruttorio sequestrando anche l’autovettura

__________ __________, lasciata in custodia dell’escussa (ndr: __________ __________

PI 1)” (decisione CEF 13.12.2002, inc. __________, p. 2). Dal verbale di

sequestro del 27.8.2002 risulta, in effetti, che l’autovettura __________ __________,

targata __________, __________, collaudata nel 1998, “(…) attualmente si

trova in custodia del Sig. PI 2 __________, convivente dell’escussa, (…), il

quale la usa a scopo professionale ed è pertanto nel cantiere a __________”,

che “l’autovettura citata ha percorso circa km 194’000”, che la stessa “(…)

viene dichiarata di proprietà della debitrice e si procede al suo sequestro

lasciando l’oggetto in custodia dell’escussa così come __________, già

precedentemente sequestrata) sotto sua responsabilità a norma di legge (art.

164.

CP)” e infine che “con lettera 8 agosto 2002 il Signor IS 1 rinuncia

alla perizia della __________ come da dispositivo C.E.F. al punto 4c”

(verbale del sequestro 27.8.2002 dell’inc. UE, esecuzione no. __________).

Giova anzitutto rilevare che l’istante non ha apportato alcuna documentazione

attestante lo stato dell’autovettura __________ __________ al momento del suo

sequestro avvenuto il 27.8.2002 e lasciata in custodia di __________ __________

PI 1, e il suo stato nel corso del mese di ottobre 2002, allorquando quest’ultima

era stata chiamata per effettuare il suo collaudo (cfr. scritto 17.10.2002

dell’avv. __________, inc. UE, esecuzione no. __________). Il fatto poi che con

scritto 17/18.10.2002 la denunciata, per il tramite del suo patrocinatore, abbia

informato l’UE di __________ che la vettura in questione non fosse in grado di

superare il collaudo, non è atto a comprovare che __________ __________ PI 1,

rispettivamente il suo convivente __________ PI 2, avrebbero assunto un

comportamento penalmente rilevante, segnatamente che l’avrebbero intenzionalmente

resa inservibile. È doveroso ricordare che la __________ __________ al momento

del sequestro aveva comunque già percorso 194'000.00 km, che, ad oggi, ha circa

dieci anni di vita e che il suo valore di stima ammonta a soli CHF 1'800.-- (cfr.

verbale del sequestro 27.8.2002 dell’inc. UE, esecuzione no. __________).

3.3

L’istante

sostiene altresì che in data 15.1.2003 l'UE di __________ ha preso in custodia

la __________ __________ e che in quel momento “(…) si sono inoltre

riscontrati svariate manipolazioni, manomissioni e danneggiamenti della

vettura, fatti prontamente comunicati al (…) Ministero pubblico (…)”

(istanza di promozione dell’accusa 24/25.2.2003, p. 2 e 3), senza tuttavia

apportare delle prove concrete attestanti questi difetti. Dagli atti risulta soltanto

che con scritto 16.1.2003 l’istante ha informato il Ministero pubblico che i

denunciati avrebbero volontariamente ed intenzionalmente “(…) deteriorato,

svalutato, parzialmente reso inservibile e/o distrutto parte del mezzo posto a

sequestro (…)”, elencando i presunti difetti riscontrati alla __________ __________,

senza sostanziare in alcun modo la sua tesi accusatoria (cfr., al proposito, AI

2, scritto 16.1.2003). Si rileva del resto che l’istante non ha comprovato che

i denunciati avrebbero, se del caso, agito intenzionalmente. Le asserzioni

dell’istante sono quindi da considerarsi di parte, non trovando alcun riscontro

oggettivo negli atti. Ciò posto e ritenuto che dagli atti non emergono seri e

concreti indizi di commissione di reato da parte dei denunciati, il decreto

impugnato non può che essere confermato.

4.

Non essendo data la prima condizione di ammissibilità

dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da

assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già

acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza,

come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del

resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato

(cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches

Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.),

segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a

dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (cfr. M.

RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,

Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).

5.

Alla luce di quanto sopra esposto, il gravame è da dichiararsi irricevibile.

Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’istante, soccombente.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 169 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza

è irricevibile.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

500.

-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ __________ IS 1, __________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il

vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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