60.2003.65
istanza di promozione dell'accusa. danneggiamento.
28 ottobre 2004Italiano9 min
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Numero d'incarto:
60.2003.65
Data decisione, Autorità:
28.10.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. danneggiamento.
DANNEGGIAMENTO
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 144 CPS
Incarto n.
60.2003.65
Lugano
28 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003 presentata da
IS 1 ,
in relazione
al decreto di
non luogo a procedere 17.2.2003 emanato dal procuratore pubblico Antonio
Perugini nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela
5/9.12.2002 nei confronti di __________, __________, per titolo di danneggiamento;
richiamate le
osservazioni 3/4.3.2003 del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione
del gravame;
rilevato che __________
PI 1 non ha presentato osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Il
pretore del distretto di __________, con decisione 31.7.2002, regolarmente
cresciuta in giudicato, ha ordinato a __________ PI 1, proprietario del fondo
al mappale no. __________ RFD di __________, di ripristinare la distanza legale
dal confine del fondo di __________ IS 1 di alcune piante ubicate sul suo
terreno (cfr. decisione 31.7.2002, inc. __________, p. 4).
Con
esposto 5/9.12.2002 __________ IS 1, ha sporto querela nei confronti di __________
PI 1 per titolo di danneggiamento, costituendosi contestualmente parte civile.
Il querelante ha sostenuto che nel mese di novembre 2002 il querelato “(…),
con atteggiamento a dir poco provocatorio, ha iniziato (…) a tagliare una
pianta ogni tanto, gettando rami e legni nella mia proprietà”, rilevando
altresì di aver “(…) tollerato la situazione fino a quando il 15 novembre
2002 (…) __________ PI 1 ha deliberatamente tagliato una pianta di mia proprietà
facendola cadere sulla rete di cinta, anch’essa di mia proprietà,
danneggiandola”, lasciandola sul posto, senza nemmeno avvisarlo (querela
penale 5/9.12.2002, p. 2).
b. Successivamente all’audizione delle parti in sede di polizia, il
procuratore pubblico in data 17.2.2003 ha decretato il non luogo a procedere in
ordine alla querela, evidenziando che “nel comportamento del querelato
difficilmente si può certo ravvisare l’elemento soggettivo del dolo, non
essendo emersi elementi tali da far ritenere che egli abbia volutamente inteso
arrecare intenzionalmente un danno al querelante” e rilevando che “al
querelante resta comunque riservata l’eventuale azione civile di risarcimento
che potrà essere proposta dinanzi al competente Giudice civile” (decreto di
non luogo a procedere 17.2.2003, p. 1).
c. Con la presente tempestiva istanza, __________ IS 1 postula la promozione
dell’accusa nei confronti di __________ PI 1 per l’ipotesi di reato di
danneggiamento (cfr. istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p. 2).
Dopo
aver esposto succintamente i fatti, ritiene dapprima di non aver indicato
manifestamente nella querela che la pianta tagliata fosse di sua proprietà, ciò
che potrebbe “(…) aver indotto in errore il Procuratore pubblico”,
evidenziando inoltre che sia dal rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria
del 26.1.2003 (cfr. AI 2), sia dalla fotografia agli atti (cfr. fotografia
allegata alla querela penale 5/9.12.2002) emerge che la stessa sia di sua
proprietà (istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p. 2). Asserisce poi
che “quindi è fuori dubbio che (…) __________ PI 1 ha agito con
intenzionalità”, comprovato anche dal fatto che “(…) non mi ha avvisato,
che ha lasciato la pianta sul posto e che era sicuramente irritato dal fatto di
aver appena perso una causa davanti al Pretore (…)” (istanza di promozione
dell’accusa 27/28.2.2003, p. 2).
d. Come
esposto in entrata, il querelato non ha presentato osservazioni. Il procuratore
pubblico, dal canto suo, chiede di respingere il gravame, osservando che “le
argomentazioni addotte dall’istante a sostegno della sua tesi, tendono
chiaramente (e comprensibilmente!) ad avvalorare l’impostazione giuridica a lui
più favorevole, dimenticando che un procedimento penale può essere validamente
promosso solo sulla base di confortanti indizi di reato a carico di colui, o di
coloro, che appaiono essere come i possibili autori”, rimettendosi comunque
al giudizio di questa Camera (osservazioni 3/4.3.2003).
Considerandi
1.
In
presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte
lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei
ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione
dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189.
CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
2.
2.1.
Il
reato di cui all'art. 144 cpv. 1 CP - secondo cui è punito per danneggiamento,
a querela di parte, chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa
altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri -
presuppone, tra l'altro, che l'autore agisca intenzionalmente o perlomeno con
dolo eventuale (cfr. BSK StGB II - P. WEISSENBERGER, Basilea 2003, n. 27 ad
art. 144 CP; J. REH-BERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte
gegen den Einzelnen, 8. ed., Zurigo 2003, p. 170; G. STRATENWERTH / G. JENNY,
Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 14 n. 50; B. CORBOZ,
Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 23 ad art. 144 CP; S.
TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997,
n. 5 ad art. 144 CP).
2.2
Il querelato, interrogato il 9.1.2003 dinanzi alla polizia, ha
dichiarato di non ritenersi in alcun modo “(…) responsabile del reato di
danneggiamento”, avendo sempre pensato che la pianta fosse di sua
proprietà, essendo la stessa stata “(…) lasciata all’esterno della rete
metallica da lui (__________IS 1) impiantata”, rilevando inoltre che
il querelante avrebbe “(…) sempre reciso solo i rami posti sul suo lato e la
chioma era tutta dalla mia parte (AI 2, verbale d’interrogatorio 9.1.2003,
p. 1). Ha altresì asserito di aver eseguito l’ordine impartitogli dal pretore
di tagliare le piante, negando “(…) di aver danneggiato la sua rete metallica”
e di essere “(…) convinto che se non avessi tagliato quell’albero il sig. IS
1.
mi avrebbe ugualmente querelato e questo è stato solo un pretesto per
litigare con me” (AI 2, verbale d’interrogatorio 9.1.2003, p. 1).
Dal contenuto della sua deposizione non si può ritenere che __________
PI 1 abbia agito intenzionalmente, ritenuto che egli ha asserito di non sapere
che la pianta fosse di proprietà del querelante e di aver tagliato la pianta
allo scopo di rispettare l’ordine impartitogli dal pretore. Non sembra quindi
che egli abbia voluto oppure abbia preso in considerazione di danneggiare la
pianta apparentemente di proprietà del querelante, tagliandola intenzionalmente.
Circa la rete di cinta egli ha sostenuto di non avervi arrecato alcun danno, negando
quindi ogni addebito.
2.3
Dal rapporto di constatazione del 15.11.2002 della polizia comunale
di __________ redatto dall’ausiliario __________ __________ e prodotto in sede
di querela, emerge che: “il giorno 15 novembre 2002 sono stato chiamato dal
Signor IS 1 per costatare i danni nella sua proprietà. Il signor __________ PI
1.
ha danneggiato la rete di cinta di proprietà IS 1, tagliando una pianta”
(copia rapporto di constatazione 15.11.2002 allegato alla querela penale
5/9.12.2002). Giova al proposito rilevare, come confermato dallo stesso
querelante, l’ausiliario della polizia è intervenuto su sua richiesta
unicamente per costatare il danno. Di conseguenza, sia questo rapporto sia la
fotografia agli atti - dalla quale emerge soltanto che la rete metallica è
rovinata (cfr. fotografia allegata alla querela penale 5/9.12.2002) -, non sono
evidentemente idonei a comprovare che il querelato avrebbe agito intenzionalmente
ai sensi dell’art. 144 CP, considerato inoltre che sia il querelante sia
l’ausiliario di polizia non erano presenti al momento dei fatti accaduti.
2.4
Infine, il fatto che a mente dell’istante la pianta sarebbe di sua
proprietà, che il querelato l’avrebbe tagliata lasciandola sul posto senza avvertirlo
e che il querelato sarebbe irritato per avere perso una causa dinanzi al
pretore, non permettono di concludere nel senso da lui desiderato, essendo mere
affermazioni di parte e non indizi sufficienti a sostanziare la tesi secondo
cui il querelato avrebbe danneggiato intenzionalmente la pianta, rispettivamente
la rete metallica. In assenza di ulteriori prove attestanti il presunto agire
intenzionale del querelato, il decreto impugnato non può che essere confermato.
3.
Non essendo data la prima condizione di ammissibilità
dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da
assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già
acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza,
come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del
resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento
anticipato (cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E.
SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e §
55.
n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante,
inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione
del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di
procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79
CPP).
4.
Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a
carico dell’istante, soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 144 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L'istanza
è respinta.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.
500.
-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.
3.
Rimedio
di diritto:
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al
Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art.
272.
PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268
ss. PPF.
4.
Intimazione:
-
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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