60.2003.67
istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. diffamazione. calunnia. ingiuria.
8 novembre 2004Italiano19 min
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Numero d'incarto:
60.2003.67
Data decisione, Autorità:
08.11.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. diffamazione. calunnia. ingiuria.
CALUNNIA
COMPLETAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRELIMINARI
DIFFAMAZIONE
INGIURIA
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 173 CPS
art. 174 CPS
art. 177 CPS
Incarto n.
60.2003.67
Lugano
8 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003 presentata da
IS 1 ,
in relazione
al decreto di
non luogo a procedere 19.2.2003 emanato dal procuratore pubblico Nicola
Respini nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela
17/18.2.2003 nei confronti dell'avv. __________ PI 1, __________, e di
__________ __________ PI 2, __________ (patr. da: avv. __________ PA 1,
__________), per titolo di diffamazione, calunnia e ingiuria;
richiamate le
osservazioni 4/5.3.2003 del procuratore pubblico e 13/14.3.2003 dell’avv. __________
PI 1 e __________ __________ PI 2, entrambe concludenti per la reiezione del
gravame;
richiamate
altresì le osservazioni di replica 21/24.3.2003 di __________ __________ IS 1 e
di duplica 4/7.4.2003 dell’avv. __________ PI 1 e __________ __________ PI 2;
rilevato che con
scritto 25/26.3.2003 il procuratore pubblico ha comunicato a questa Camera di
non avere particolari osservazioni da formulare in relazione alla replica
21/24.3.2003 dell’istante;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
esposto 17/18.2.2003 __________ IS 1 ha sporto querela penale nei confronti
dell’avv. __________ PI 1 e di __________ __________ PI 2 per titolo di
diffamazione, calunnia e ingiuria, in relazione ad una frase contenuta
nell’allegato di risposta prodotto dai querelati il 4.2.2003 nel corso
dell’udienza di discussione presso la Pretura di __________ (cfr. doc. A
allegato alla querela penale 17/18.2.2003).
b. Con
decisione 19.2.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a
procedere in ordine alla querela, evidenziando che “nella fattispecie, la
frase contestata è stata formulata esclusivamente ai fini della vertenza civile
che oppone le parti ed è stata presentata unicamente al Giudice che dovrà
statuire su quest’ultima vertenza” (decreto di non luogo a procedere
19.2.2003, p. 3). Ha altresì esposto che “la frase non è stata (…) formulata
per fare della maldicenza ma per informare il Giudice di quanto già avvenuto
tra le parti” e che “questa affermazione non costituisce quindi lesione
dell’onore e non configura né il reato di diffamazione, né tantomeno quello di
calunnia o di ingiuria” (decreto di non luogo a procedere 19.2.2003, p. 3).
Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.
c. Con
la presente tempestiva istanza __________ IS 1 postula l’accoglimento
dell’istanza e della richiesta di assumere le prove indicate ai sensi dell’art.
186 cpv. 4 CPP. Espone inoltre che “di conseguenza è promossa l’accusa nei
confronti (…)” dei querelati per le ipotesi di reato di cui agli art. 173,
174 e 177 CP, chiedendo che venga ordinata l’assunzione dell’incarto MP __________
e la congiunzione di questo procedimento con l’incarto MP __________ per quanto
concerne __________ __________ PI 2, protestando tasse, spese e ripetibili
(istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p. 7).
L’istante,
dopo aver esposto i fatti, evidenzia in particolare che “(…) le motivazioni
del MP si rifanno ad un tratto di frase (…) che nemmeno è o è stato oggetto
della (…) querela penale”, ritenendo che il magistrato inquirente non si
sarebbe “(…) pronunciato sull’oggetto della querela (…) e di conseguenza il
riesame della fattispecie, rispettivamente la richiesta di promuovere l’accusa,
è più che mai giustificata” (istanza di promozione dell’accusa
27/28.2.2003, p. 3). Sostiene inoltre che “la frase oggetto della querela
(…) è stata espressa come un dato di fatto ben preciso, espresso in modo
imprescindibile e cristallino, che non lascia alcun margine di interpretazione;
il qui istante è un “diffamatore”, “un ingiuriatore” e “uno che passa per le
vie di fatto” e quindi non come semplice supposizione” e che “(…), non
esistendo precedenti penali a carico del qui istante, l’affermazione fatta
dall’avv. PI 1 è sicuramente stata fatta in modo gratuito ed in piena malafede
(…)” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p. 4). Ritiene poi
che “(…) eventuali questioni penali sono ben lungi dall’essere “pertinenti all’azione
civile” e quanto meno necessarie per l’accertamento dei fatti”, rilevando altresì
che “trattandosi di una questione di immissioni foniche, quello che è da
accertare è se ci sono o meno state e di conseguenza simili false affermazioni,
non sono né pertinenti, né necessarie e conseguentemente (…) queste esternazioni
sono dei reati” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p. 4 e 5).
Assevera infine che “(…) non si può asserire che le parti, Giudice compreso,
siano perfettamente coscienti del particolare contesto in cui l’incriminata
frase è stata formulata, in quanto egli, non è a conoscenza del contenuto delle
querele penali e le motivazioni alla base di esse e quanto ad oggi emerso”,
siccome “(…) questi procedimenti non gli competono” (istanza di promozione
dell’accusa 27/28.2.2003, p. 6). Delle altre motivazioni così come delle
osservazioni delle parti, della replica dell’istante e della duplica dei
querelati, si dirà, se indispensabile, in seguito.
Considerandi
1.
1.1.
In
presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte
lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei
ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione
dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189.
CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
1.2
Giusta
l’art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione
dell’accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico
la completazione delle informazioni preliminari.
La
completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il
decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza
dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta
prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione
ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto
erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe
reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se
accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,
oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei
fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di
promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (cfr. REP. 1998
n. 110).
2.
L’onore
protetto giusta gli art. 173 ss. CP é il diritto di ognuno di non essere
considerato una persona da disprezzare (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV 44 e 117 IV
27; BSK StGB II - F. RIKLIN, Basilea 2003, n. 5 ss. ad art. 173 ss. CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,
Zurigo 1997, n. 1 ad art. 173 ss. CP). Gli art. 173 ss.
CP proteggono solo l’onore personale, la reputazione ed il sentimento di essere
uomo d’onore, di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti; sfuggono
alla protezione penale quelle espressioni che, senza far apparire spregevole la
persona attaccata, offuscano la reputazione di cui quest'ultima gode
nell'ambito professionale o politico o l'opinione che essa ha di sé stessa
(cfr. DTF 119 IV 44; REP. 1995, 9; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH,
Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003 , p. 318; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad
art. 173 ss. CP).
Se
l'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una
questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che
l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un'interpretazione
oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le
attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV
44; REP. 1995, 9; BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 23 ss. ad art. 173 ss.
CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, Volume I, n. 42 ad
art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 11 ad art. 173 ss. CP); va tenuto in
particolare in considerazione se le dichiarazioni sono state rese nell'ambito
di una procedura, di fronte ad una cerchia ristretta di persone, perfettamente
coscienti del particolare contesto in cui sono state formulate e del fatto che
le stesse fossero soggette a vaglio critico, purché non si siano travalicati i
limiti di quanto necessario e pertinente per l'accertamento dei fatti.
La
vittima di un reato contro l'onore può essere una persona fisica o una persona
giuridica o un'altra entità giuridica avente capacità di stare in giudizio, non
invece un'autorità o una collettività pubblica
(cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 29 ss. ad art. 173 ss.
CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 320 e 321; B. CORBOZ,
op. cit., n. 20 ss. e 26 ss. ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 13, 15 e
16.
ad art. 173 ss. CP). Per poter ammettere una lesione
dell'onore occorre che l'offesa sia diretta contro una persona determinata o
determinabile, in ogni caso chiaramente riconoscibile (DTF 100 IV 43); non è necessario
che la persona presa di mira venga designata con esattezza, nominalmente, è
sufficiente che sia possibile identificarla (cfr. S. TRECHSEL, op. cit., n. 13
ad art. 173 ss. CP).
3.
3.1.
Dagli atti, oltre a quanto esposto, risulta che nel corso
dell’udienza di discussione tenutasi il 4.2.2003 dinanzi al pretore di __________,
__________ __________ PI 2, assistita dall’avv. __________ PI 1, ha prodotto un
riassunto scritto quale allegato di risposta, che recita in particolare:
“Tutto quanto riportato da parte istante (__________IS 1)
è falso e menzognero. La convenuta (____________________PI 2) da quando
abita nello stabile in oggetto con il signor __________, suo convivente e
conduttore dell’appartamento, è stata oggetto di continue aggressioni verbali
di carattere diffamante ed ingiurioso, nonché minacce. Comportamento che fino
ad oggi non trova una spiegazione plausibile. Affinché codesto lodevole Giudice
possa comprendere la portata ed il comportamento ingiustificato di parte
istante in relazione alla fattispecie, va da subito rilevato che il signor IS 1,
è una persona il cui comportamento aggressivo ed irruente, provoca facilmente
tensioni con gli altri. Questa tesi è suffragata dagli innumerevoli
procedimenti a suo carico, nonché precedenti penali di vario genere,
soprattutto per i reati d’ingiuria, vie di fatto e diffamazione (agli atti c/o
il Ministero pubblico) (…)” (doc. A, riassunto scritto 4.2.2003, p. 2,
allegato alla querela penale 17/18.2.2003).
Ora, l’istante in sede di querela ha asserito che la seconda parte
di quest’ultima affermazione [“(…), nonché precedenti penali di vario genere,
soprattutto per i reati d’ingiuria, vie di fatto e diffamazione (agli atti c/o
il Ministero pubblico)”] sarebbe “(…) altamente lesiva dell’onore e
della dignità del querelante, nonché una gratuita denigrazione della persona di
quest’ultimo” (querela penale 17/18.2.2003, p. 2).
Giova
a questo riguardo rilevare che per determinare il carattere lesivo di
un’allegazione non si può prescindere dal contesto nel quale è stata proferita.
Nel caso in esame, l’allegato di risposta nel quale è contenuta la frase
incriminata e sulla quale l’istante si basa per corroborare la sua tesi
accusatoria, è stato presentato al pretore nel corso dell’udienza di
discussione tenutasi il 4.2.2003. La querelata, per il tramite del suo patrocinatore,
con il suindicato allegato ha esposto la sua opinione in relazione all’azione
possessoria in procedura di camera di consiglio promossa il 17.1.2003 dal qui
istante (cfr. doc. A, verbale di udienza 4.2.2003, allegato alla querela penale
17/18.2.2003). Le sue argomentazioni non devono pertanto essere valutate
separatamente, ma devono essere messe in relazione a questo particolare
contesto; questo è anche il senso che un lettore non prevenuto poteva
attribuire all’allegato in questione.
Dalla
lettura di questo allegato non appare che il suo contenuto sia atto a
pregiudicare la reputazione dell’istante e non suscita l’impressione tantomeno
il sospetto che egli manchi di quelle qualità di carattere che lo fanno
apparire degni di rispetto.
Occorre in ogni caso ricordare che i qui querelati non si sono
rivolti ad un “terzo” qualsiasi, bensì ad un’autorità giudiziaria, coinvolgendo
in tal modo il pretore e, se del caso, i suoi collaboratori. La controversia ha
interessato quindi un limitato gruppo di persone, peraltro tenute al segreto
d’ufficio e perfettamente coscienti del particolare contesto in cui eventuali
affermazioni dispregievoli dell’onore sarebbero state proferite e del fatto che
le stesse sarebbero state soggette a vaglio critico (cfr. in tal senso DTF 118
IV 251). Non appare nemmeno che i querelati abbiano travalicato i limiti di
quanto necessario e pertinente per l’accertamento dei fatti. __________ __________
PI 2, per il tramite del suo patrocinatore, ha formulato la sua presa di posizione
in relazione all’azione possessoria promossa dall’istante, evidenziando
l’atteggiamento assunto da quest’ultimo nei suoi confronti per comprendere
meglio, come del resto evidenziato nell’allegato, la fattispecie in esame. La
qui querelata ha - tra l’altro - asserito di aver subito “(…) continue
aggressioni verbali di carattere diffamante ed ingiurioso, nonché minacce”,
da parte del qui istante, il quale sarebbe inoltre una persona “(…) il cui
comportamento aggressivo ed irruente, provoca facilmente tensioni con gli altri”
(doc. A, riassunto scritto 4.2.2003, p. 2, allegato alla querela penale
17/18.2.2003). Si evidenzia al proposito che l’istante, non avendo contestato
queste asserzioni né in sede querela penale 17/18.2.2003 né in questa sede, ha
in ogni caso implicitamente ammesso di aver assunto un siffatto atteggiamento.
Dalla circostanza poi che i querelati abbiano sostenuto che il suo
comportamento sarebbe suffragato dai suoi “(…) precedenti penali di vario
genere, soprattutto per i reati d’ingiuria, vie di fatto e diffamazione (agli
atti c/o il Ministero pubblico)”, non appare che egli abbia effettivamente
diffamato, ingiuriato qualcuno o sia passato alle vie di fatto. I qui querelati
hanno del resto lasciato la facoltà al pretore di consultare gli atti presso il
Ministero pubblico.
A prescindere da quanto sopra esposto, dagli atti non emergono seri
e concreti indizi di colpevolezza a carico dei querelati in relazione ai presupposti
soggettivi dei reati ipotizzati dall’istante.
3.2
Il
reato di cui all'art. 173 cifra 1 CP - secondo cui è punito, a querela di
parte, per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta
una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla
reputazione di lei, o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto –
presuppone, dal profilo soggettivo, l’agire intenzionale da parte dell’autore.
L’intenzionalità si deve riferire all'affermazione diffamante ed alla presa di
conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece
necessario un particolare "animus iniurandi", bastando che
l'autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla
reputazione della persona offesa e che ciò nonostante le abbia proferite (cfr.
BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op.
cit., n. 48 ss. ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 173 CP).
Dalla lettura del riassunto scritto e segnatamente della frase
incriminata non appare che i querelati fossero coscienti del fatto che la loro
affermazione potesse nuocere alla reputazione di __________ IS 1.
L’asserzione
dell’istante secondo cui “(…), essendo un fatto certo che a carico del qui istante
mai vi sono stati precedenti penali (vedi doc. B allegato alla querela), le
allegazioni dei due querelati, non solo pura maldicenza, ma esse prevaricano di
molto il limite del necessario e del pertinente (…), facendone discendere che,
con ciò si vuole informare il Giudice, ma gli si vuole istigare delle false
velleità” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p. 5), non è
atta a comprovare l’intenzionalità da parte dei querelati. Gli stessi, del
resto, nelle loro osservazioni hanno, tra l’altro, affermato che “(…) la
frase querelata non è altro che un invito per il Giudice civile di voler
provvedere ad informarsi sulla persona del IS 1, (…)“, evidenziando in ogni
caso “(…) la mancanza totale dell’intenzione da parte” loro “(…) di
voler offendere il querelante” (osservazioni 13/14.3.2003, p. 4). Ritenuto
che l’istante non ha apportato alcuna prova concreta attestante un possibile
agire intenzionale da parte dei querelati, l’art. 173 CP non appare applicabile
al caso in esame.
Per gli
stessi motivi nemmeno l’ipotesi di reato di cui all all’art. 174 cifra 1 CP -
secondo cui è punito, a querela di parte, per calunnia chi, comunicando con un
terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di
condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di
lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale
sospetto e che si configura come una diffamazione qualificata da un ulteriore
elemento soggettivo, consistente nel fatto che l'autore sa di dire cosa non
vera (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 4 ad art. 173 CP; J. REHBERG /
N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 324 e 325; B. CORBOZ, op. cit., n. 1 ad
art. 174 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 174 CP) - sembra applicabile
al caso di specie. Occorre altresì rilevare che l’istante non ha del resto
comprovato che i querelati sapevano di dire cosa non vera.
3.3
Giusta
l'art. 177 cpv. 1 CP è punito per ingiuria chi offende in altro modo con
parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona. Se
l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno
sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole (art. 177 cpv.
2.
CP). Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di
fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse (art. 177
cpv. 3 CP). Il reato di ingiuria presuppone intenzionalità da parte
dell’autore: egli deve - tra l’altro - volere oppure prendere in considerazione
che la sua affermazione sia lesiva dell’onore (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN,
op. cit., n. 9 ad art. 177 CP e riferimenti; J. REHBERG / N. SCHMID / A.
DONATSCH, op. cit., p. 337; B. CORBOZ, op. cit., n. 24 ad art. 177 CP e riferimenti;
S. TRECHSEL, op. cit., n. 6 ad art. 177 CP).
Nemmeno
per quest’ultima ipotesi di reato dagli atti emergono seri e concreti indizi di
colpevolezza a carico dei querelati in relazione al suo presupposto soggettivo,
non avendo l’istante sufficientemente dimostrato che i querelati avrebbero
perlomeno preso in considerazione il fatto che la frase incriminata fosse
lesiva del suo onore. Come esposto, dalle osservazioni 13/14.3.2003 e
dall’allegato di duplica 4/7.4.2003 dei querelati appare che essi non hanno
voluto offenderlo in alcun modo. La questione non merita pertanto ulteriore
approfondimento ed il decreto impugnato non può che essere confermato.
3.4
È infine doveroso porre l’accento sul fatto che il magistrato
inquirente, contrariamente a quanto asserisce l’istante (cfr. istanza di
promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p.3), con l’emanazione del decreto di non
luogo a procedere 19.2.2003 non solo si è pronunciato sul contenuto della frase
oggetto della querela, ma ha debitamente considerato, come previsto dalla
dottrina e dalla giurisprudenza, il contesto in cui questa frase è stata formulata.
Ne discende che l’asserzione dell’istante secondo cui il procuratore pubblico avrebbe
motivato la sua decisione considerando soltanto una parte di frase che non
sarebbe stata oggetto della querela penale è manifestamente infondata.
4.
4.1.
Non
essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo
esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la
possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire
l’eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice
di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte
le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (cfr. decisione TF
1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht,
5.
ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova
è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti
o a modificare la convinzione del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C.
VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad
art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).
4.2
Visto quanto precede, il decreto impugnato deve essere confermato e
non sono evidentemente date le condizioni di applicazione dell’art. 186 cpv. 4
CPP.
Giova a titolo abbondanziale evidenziare che l’istante chiede di assumere
come ulteriore prova l’incarto MP __________, postulando contestualmente il suo
congiungimento a questa procedura, senza fornire alcuna motivazione in merito.
Di conseguenza la sua richiesta va respinta, senza ulteriore approfondimento.
5.
L’istanza
è respinta. Tassa di giustizia, spese e adeguate ripetibili sono poste a carico
dell’istante, soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 173, 174 e 177 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1.
L'istanza
è respinta.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
500.
-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, Massagno, che
rifonderà a __________ __________ PI 2, __________, CHF 300.-- (trecento) a
titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Rimedio
di diritto:
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al
Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art.
272.
PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268
ss. PPF.
4.
Intimazione:
-
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
patrocinata da: PA 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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