Lexipedia

Decisione

60.2003.67

istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. diffamazione. calunnia. ingiuria.

8 novembre 2004Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

esposto 17/18.2.2003 __________ IS 1 ha sporto querela penale nei confronti

dell’avv. __________ PI 1 e di __________ __________ PI 2 per titolo di

diffamazione, calunnia e ingiuria, in relazione ad una frase contenuta

nell’allegato di risposta prodotto dai querelati il 4.2.2003 nel corso

dell’udienza di discussione presso la Pretura di __________ (cfr. doc. A

allegato alla querela penale 17/18.2.2003).

b. Con

decisione 19.2.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a

procedere in ordine alla querela, evidenziando che “nella fattispecie, la

frase contestata è stata formulata esclusivamente ai fini della vertenza civile

che oppone le parti ed è stata presentata unicamente al Giudice che dovrà

statuire su quest’ultima vertenza” (decreto di non luogo a procedere

19.2.2003, p. 3). Ha altresì esposto che “la frase non è stata (…) formulata

per fare della maldicenza ma per informare il Giudice di quanto già avvenuto

tra le parti” e che “questa affermazione non costituisce quindi lesione

dell’onore e non configura né il reato di diffamazione, né tantomeno quello di

calunnia o di ingiuria” (decreto di non luogo a procedere 19.2.2003, p. 3).

Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.

c. Con

la presente tempestiva istanza __________ IS 1 postula l’accoglimento

dell’istanza e della richiesta di assumere le prove indicate ai sensi dell’art.

186 cpv. 4 CPP. Espone inoltre che “di conseguenza è promossa l’accusa nei

confronti (…)” dei querelati per le ipotesi di reato di cui agli art. 173,

174 e 177 CP, chiedendo che venga ordinata l’assunzione dell’incarto MP __________

e la congiunzione di questo procedimento con l’incarto MP __________ per quanto

concerne __________ __________ PI 2, protestando tasse, spese e ripetibili

(istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p. 7).

L’istante,

dopo aver esposto i fatti, evidenzia in particolare che “(…) le motivazioni

del MP si rifanno ad un tratto di frase (…) che nemmeno è o è stato oggetto

della (…) querela penale”, ritenendo che il magistrato inquirente non si

sarebbe “(…) pronunciato sull’oggetto della querela (…) e di conseguenza il

riesame della fattispecie, rispettivamente la richiesta di promuovere l’accusa,

è più che mai giustificata” (istanza di promozione dell’accusa

27/28.2.2003, p. 3). Sostiene inoltre che “la frase oggetto della querela

(…) è stata espressa come un dato di fatto ben preciso, espresso in modo

imprescindibile e cristallino, che non lascia alcun margine di interpretazione;

il qui istante è un “diffamatore”, “un ingiuriatore” e “uno che passa per le

vie di fatto” e quindi non come semplice supposizione” e che “(…), non

esistendo precedenti penali a carico del qui istante, l’affermazione fatta

dall’avv. PI 1 è sicuramente stata fatta in modo gratuito ed in piena malafede

(…)” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p. 4). Ritiene poi

che “(…) eventuali questioni penali sono ben lungi dall’essere “pertinenti all’azione

civile” e quanto meno necessarie per l’accertamento dei fatti”, rilevando altresì

che “trattandosi di una questione di immissioni foniche, quello che è da

accertare è se ci sono o meno state e di conseguenza simili false affermazioni,

non sono né pertinenti, né necessarie e conseguentemente (…) queste esternazioni

sono dei reati” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p. 4 e 5).

Assevera infine che “(…) non si può asserire che le parti, Giudice compreso,

siano perfettamente coscienti del particolare contesto in cui l’incriminata

frase è stata formulata, in quanto egli, non è a conoscenza del contenuto delle

querele penali e le motivazioni alla base di esse e quanto ad oggi emerso”,

siccome “(…) questi procedimenti non gli competono” (istanza di promozione

dell’accusa 27/28.2.2003, p. 6). Delle altre motivazioni così come delle

osservazioni delle parti, della replica dell’istante e della duplica dei

querelati, si dirà, se indispensabile, in seguito.

Considerandi

1.

1.1.

In

presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte

lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei

ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione

dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987

p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per

principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,

attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189.

CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della

parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

1.2

Giusta

l’art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione

dell’accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico

la completazione delle informazioni preliminari.

La

completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il

decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza

dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta

prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione

ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto

erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe

reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se

accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,

oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei

fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di

promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (cfr. REP. 1998

n. 110).

2.

L’onore

protetto giusta gli art. 173 ss. CP é il diritto di ognuno di non essere

considerato una persona da disprezzare (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV 44 e 117 IV

27; BSK StGB II - F. RIKLIN, Basilea 2003, n. 5 ss. ad art. 173 ss. CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,

Zurigo 1997, n. 1 ad art. 173 ss. CP). Gli art. 173 ss.

CP proteggono solo l’onore personale, la reputazione ed il sentimento di essere

uomo d’onore, di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti; sfuggono

alla protezione penale quelle espressioni che, senza far apparire spregevole la

persona attaccata, offuscano la reputazione di cui quest'ultima gode

nell'ambito professionale o politico o l'opinione che essa ha di sé stessa

(cfr. DTF 119 IV 44; REP. 1995, 9; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH,

Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003 , p. 318; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad

art. 173 ss. CP).

Se

l'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una

questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che

l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un'interpretazione

oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le

attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV

44; REP. 1995, 9; BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 23 ss. ad art. 173 ss.

CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, Volume I, n. 42 ad

art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 11 ad art. 173 ss. CP); va tenuto in

particolare in considerazione se le dichiarazioni sono state rese nell'ambito

di una procedura, di fronte ad una cerchia ristretta di persone, perfettamente

coscienti del particolare contesto in cui sono state formulate e del fatto che

le stesse fossero soggette a vaglio critico, purché non si siano travalicati i

limiti di quanto necessario e pertinente per l'accertamento dei fatti.

La

vittima di un reato contro l'onore può essere una persona fisica o una persona

giuridica o un'altra entità giuridica avente capacità di stare in giudizio, non

invece un'autorità o una collettività pubblica

(cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 29 ss. ad art. 173 ss.

CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 320 e 321; B. CORBOZ,

op. cit., n. 20 ss. e 26 ss. ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 13, 15 e

16.

ad art. 173 ss. CP). Per poter ammettere una lesione

dell'onore occorre che l'offesa sia diretta contro una persona determinata o

determinabile, in ogni caso chiaramente riconoscibile (DTF 100 IV 43); non è necessario

che la persona presa di mira venga designata con esattezza, nominalmente, è

sufficiente che sia possibile identificarla (cfr. S. TRECHSEL, op. cit., n. 13

ad art. 173 ss. CP).

3.

3.1.

Dagli atti, oltre a quanto esposto, risulta che nel corso

dell’udienza di discussione tenutasi il 4.2.2003 dinanzi al pretore di __________,

__________ __________ PI 2, assistita dall’avv. __________ PI 1, ha prodotto un

riassunto scritto quale allegato di risposta, che recita in particolare:

“Tutto quanto riportato da parte istante (__________IS 1)

è falso e menzognero. La convenuta (____________________PI 2) da quando

abita nello stabile in oggetto con il signor __________, suo convivente e

conduttore dell’appartamento, è stata oggetto di continue aggressioni verbali

di carattere diffamante ed ingiurioso, nonché minacce. Comportamento che fino

ad oggi non trova una spiegazione plausibile. Affinché codesto lodevole Giudice

possa comprendere la portata ed il comportamento ingiustificato di parte

istante in relazione alla fattispecie, va da subito rilevato che il signor IS 1,

è una persona il cui comportamento aggressivo ed irruente, provoca facilmente

tensioni con gli altri. Questa tesi è suffragata dagli innumerevoli

procedimenti a suo carico, nonché precedenti penali di vario genere,

soprattutto per i reati d’ingiuria, vie di fatto e diffamazione (agli atti c/o

il Ministero pubblico) (…)” (doc. A, riassunto scritto 4.2.2003, p. 2,

allegato alla querela penale 17/18.2.2003).

Ora, l’istante in sede di querela ha asserito che la seconda parte

di quest’ultima affermazione [“(…), nonché precedenti penali di vario genere,

soprattutto per i reati d’ingiuria, vie di fatto e diffamazione (agli atti c/o

il Ministero pubblico)”] sarebbe “(…) altamente lesiva dell’onore e

della dignità del querelante, nonché una gratuita denigrazione della persona di

quest’ultimo” (querela penale 17/18.2.2003, p. 2).

Giova

a questo riguardo rilevare che per determinare il carattere lesivo di

un’allegazione non si può prescindere dal contesto nel quale è stata proferita.

Nel caso in esame, l’allegato di risposta nel quale è contenuta la frase

incriminata e sulla quale l’istante si basa per corroborare la sua tesi

accusatoria, è stato presentato al pretore nel corso dell’udienza di

discussione tenutasi il 4.2.2003. La querelata, per il tramite del suo patrocinatore,

con il suindicato allegato ha esposto la sua opinione in relazione all’azione

possessoria in procedura di camera di consiglio promossa il 17.1.2003 dal qui

istante (cfr. doc. A, verbale di udienza 4.2.2003, allegato alla querela penale

17/18.2.2003). Le sue argomentazioni non devono pertanto essere valutate

separatamente, ma devono essere messe in relazione a questo particolare

contesto; questo è anche il senso che un lettore non prevenuto poteva

attribuire all’allegato in questione.

Dalla

lettura di questo allegato non appare che il suo contenuto sia atto a

pregiudicare la reputazione dell’istante e non suscita l’impressione tantomeno

il sospetto che egli manchi di quelle qualità di carattere che lo fanno

apparire degni di rispetto.

Occorre in ogni caso ricordare che i qui querelati non si sono

rivolti ad un “terzo” qualsiasi, bensì ad un’autorità giudiziaria, coinvolgendo

in tal modo il pretore e, se del caso, i suoi collaboratori. La controversia ha

interessato quindi un limitato gruppo di persone, peraltro tenute al segreto

d’ufficio e perfettamente coscienti del particolare contesto in cui eventuali

affermazioni dispregievoli dell’onore sarebbero state proferite e del fatto che

le stesse sarebbero state soggette a vaglio critico (cfr. in tal senso DTF 118

IV 251). Non appare nemmeno che i querelati abbiano travalicato i limiti di

quanto necessario e pertinente per l’accertamento dei fatti. __________ __________

PI 2, per il tramite del suo patrocinatore, ha formulato la sua presa di posizione

in relazione all’azione possessoria promossa dall’istante, evidenziando

l’atteggiamento assunto da quest’ultimo nei suoi confronti per comprendere

meglio, come del resto evidenziato nell’allegato, la fattispecie in esame. La

qui querelata ha - tra l’altro - asserito di aver subito “(…) continue

aggressioni verbali di carattere diffamante ed ingiurioso, nonché minacce”,

da parte del qui istante, il quale sarebbe inoltre una persona “(…) il cui

comportamento aggressivo ed irruente, provoca facilmente tensioni con gli altri”

(doc. A, riassunto scritto 4.2.2003, p. 2, allegato alla querela penale

17/18.2.2003). Si evidenzia al proposito che l’istante, non avendo contestato

queste asserzioni né in sede querela penale 17/18.2.2003 né in questa sede, ha

in ogni caso implicitamente ammesso di aver assunto un siffatto atteggiamento.

Dalla circostanza poi che i querelati abbiano sostenuto che il suo

comportamento sarebbe suffragato dai suoi “(…) precedenti penali di vario

genere, soprattutto per i reati d’ingiuria, vie di fatto e diffamazione (agli

atti c/o il Ministero pubblico)”, non appare che egli abbia effettivamente

diffamato, ingiuriato qualcuno o sia passato alle vie di fatto. I qui querelati

hanno del resto lasciato la facoltà al pretore di consultare gli atti presso il

Ministero pubblico.

A prescindere da quanto sopra esposto, dagli atti non emergono seri

e concreti indizi di colpevolezza a carico dei querelati in relazione ai presupposti

soggettivi dei reati ipotizzati dall’istante.

3.2

Il

reato di cui all'art. 173 cifra 1 CP - secondo cui è punito, a querela di

parte, per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta

una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla

reputazione di lei, o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto –

presuppone, dal profilo soggettivo, l’agire intenzionale da parte dell’autore.

L’intenzionalità si deve riferire all'affermazione diffamante ed alla presa di

conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece

necessario un particolare "animus iniurandi", bastando che

l'autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla

reputazione della persona offesa e che ciò nonostante le abbia proferite (cfr.

BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op.

cit., n. 48 ss. ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 173 CP).

Dalla lettura del riassunto scritto e segnatamente della frase

incriminata non appare che i querelati fossero coscienti del fatto che la loro

affermazione potesse nuocere alla reputazione di __________ IS 1.

L’asserzione

dell’istante secondo cui “(…), essendo un fatto certo che a carico del qui istante

mai vi sono stati precedenti penali (vedi doc. B allegato alla querela), le

allegazioni dei due querelati, non solo pura maldicenza, ma esse prevaricano di

molto il limite del necessario e del pertinente (…), facendone discendere che,

con ciò si vuole informare il Giudice, ma gli si vuole istigare delle false

velleità” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p. 5), non è

atta a comprovare l’intenzionalità da parte dei querelati. Gli stessi, del

resto, nelle loro osservazioni hanno, tra l’altro, affermato che “(…) la

frase querelata non è altro che un invito per il Giudice civile di voler

provvedere ad informarsi sulla persona del IS 1, (…)“, evidenziando in ogni

caso “(…) la mancanza totale dell’intenzione da parte” loro “(…) di

voler offendere il querelante” (osservazioni 13/14.3.2003, p. 4). Ritenuto

che l’istante non ha apportato alcuna prova concreta attestante un possibile

agire intenzionale da parte dei querelati, l’art. 173 CP non appare applicabile

al caso in esame.

Per gli

stessi motivi nemmeno l’ipotesi di reato di cui all all’art. 174 cifra 1 CP -

secondo cui è punito, a querela di parte, per calunnia chi, comunicando con un

terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di

condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di

lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale

sospetto e che si configura come una diffamazione qualificata da un ulteriore

elemento soggettivo, consistente nel fatto che l'autore sa di dire cosa non

vera (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 4 ad art. 173 CP; J. REHBERG /

N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 324 e 325; B. CORBOZ, op. cit., n. 1 ad

art. 174 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 174 CP) - sembra applicabile

al caso di specie. Occorre altresì rilevare che l’istante non ha del resto

comprovato che i querelati sapevano di dire cosa non vera.

3.3

Giusta

l'art. 177 cpv. 1 CP è punito per ingiuria chi offende in altro modo con

parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona. Se

l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno

sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole (art. 177 cpv.

2.

CP). Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di

fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse (art. 177

cpv. 3 CP). Il reato di ingiuria presuppone intenzionalità da parte

dell’autore: egli deve - tra l’altro - volere oppure prendere in considerazione

che la sua affermazione sia lesiva dell’onore (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN,

op. cit., n. 9 ad art. 177 CP e riferimenti; J. REHBERG / N. SCHMID / A.

DONATSCH, op. cit., p. 337; B. CORBOZ, op. cit., n. 24 ad art. 177 CP e riferimenti;

S. TRECHSEL, op. cit., n. 6 ad art. 177 CP).

Nemmeno

per quest’ultima ipotesi di reato dagli atti emergono seri e concreti indizi di

colpevolezza a carico dei querelati in relazione al suo presupposto soggettivo,

non avendo l’istante sufficientemente dimostrato che i querelati avrebbero

perlomeno preso in considerazione il fatto che la frase incriminata fosse

lesiva del suo onore. Come esposto, dalle osservazioni 13/14.3.2003 e

dall’allegato di duplica 4/7.4.2003 dei querelati appare che essi non hanno

voluto offenderlo in alcun modo. La questione non merita pertanto ulteriore

approfondimento ed il decreto impugnato non può che essere confermato.

3.4

È infine doveroso porre l’accento sul fatto che il magistrato

inquirente, contrariamente a quanto asserisce l’istante (cfr. istanza di

promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p.3), con l’emanazione del decreto di non

luogo a procedere 19.2.2003 non solo si è pronunciato sul contenuto della frase

oggetto della querela, ma ha debitamente considerato, come previsto dalla

dottrina e dalla giurisprudenza, il contesto in cui questa frase è stata formulata.

Ne discende che l’asserzione dell’istante secondo cui il procuratore pubblico avrebbe

motivato la sua decisione considerando soltanto una parte di frase che non

sarebbe stata oggetto della querela penale è manifestamente infondata.

4.

4.1.

Non

essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo

esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la

possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire

l’eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice

di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte

le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (cfr. decisione TF

1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht,

5.

ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova

è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti

o a modificare la convinzione del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C.

VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad

art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).

4.2

Visto quanto precede, il decreto impugnato deve essere confermato e

non sono evidentemente date le condizioni di applicazione dell’art. 186 cpv. 4

CPP.

Giova a titolo abbondanziale evidenziare che l’istante chiede di assumere

come ulteriore prova l’incarto MP __________, postulando contestualmente il suo

congiungimento a questa procedura, senza fornire alcuna motivazione in merito.

Di conseguenza la sua richiesta va respinta, senza ulteriore approfondimento.

5.

L’istanza

è respinta. Tassa di giustizia, spese e adeguate ripetibili sono poste a carico

dell’istante, soccombente.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 173, 174 e 177 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza

è respinta.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

500.

-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, Massagno, che

rifonderà a __________ __________ PI 2, __________, CHF 300.-- (trecento) a

titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Rimedio

di diritto:

Il

presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al

Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale

federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art.

272.

PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268

ss. PPF.

4.

Intimazione:

-

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patrocinata da: PA 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster