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Decisione

60.2003.70

istanza di promozione dell'accusa. legge sulla protezione delle acque. legittimazione. irricevibilità.

17 novembre 2004Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con scritto 29/30.10.2001 la IS 1 (in seguito __________), rappresentata

dal suo presidente __________ __________ e dal presidente della __________ __________

__________ __________ __________ __________, ha sporto denuncia penale nei confronti

di __________ PI 1, per titolo di infrazione alla Legge federale sulla

protezione delle acque in relazione all’inquinamento delle acque del riale che

si trova presso il laboratorio del denunciato, quantificando il danno subito in

CHF 1'000.-- (cfr. denuncia penale 29/30.10.2001).

b. Dopo

aver assunto le informazioni preliminari mediante l’interrogatorio delle parti

in sede di polizia, con decisione 17.2.2003 il procuratore pubblico ha

decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, ritenendo

sostanzialmente che nel caso in esame “(…), non sono dati i presupposti per

poter ritenere che il denunciato abbia commesso alcuna negligenza né tantomeno

commesso il reato di cui all’art. 70 LPAc con intenzionalità” e che “(…),

non è assolutamente dimostrato o reso altamente verosimile che l’acqua del riale

sia stata inquinata proprio dall'acqua proveniente dallo scarico dell’impianto

del denunciato” (decreto di non luogo a procedere 17.2.2003, p. 3). Delle

altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.

c. Con

il presente tempestivo gravame la __________, sempre rappresentata da __________

__________ e da __________ __________, chiede di promuovere l’accusa nei

confronti di __________ PI 1 per titolo di infrazione alla Legge federale sulla

protezione delle acque (cfr. istanza di promozione dell’accusa 28.2/3.4.2003,

p. 6).

La

__________ contesta le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente,

ritenendo sostanzialmente che, a seguito della decisione 27.8.2002 del Consiglio

di Stato (in seguito CdS), su proposta del Servizio ricorsi (cfr. decisione no.

__________ del 27.8.2002), il denunciato “(…) attualmente non è in possesso

di alcuna licenza edilizia e di riflesso neanche di una autorizzazione per

installare un impianto di depurazione acque: ne segue dunque che la SPAAS (ndr:

Sezione dell’aria e dell’acqua) ha collaudato un impianto, che di per sé non

è stato ancora autorizzato”, asserendo che per questi motivi il procuratore

pubblico “(…) avrebbe dovuto esaminare l’esistenza di una negligenza anche

sotto questo aspetto”, essendosi a sua mente __________ PI 1 “(…) reso

negligente, per non avere inoltrato tempestivamente una domanda tendente

all’ottenimento della licenza edilizia e per non aver installato una struttura

adeguata” (istanza di promozione dell’accusa 28.2/3.4.2003, p. 4 e 5). A

suo giudizio il procuratore pubblico “(…) avrebbe dovuto accertare meglio,

con particolare riferimento all’annullamento della licenza edilizia a suo tempo

rilasciata al PI 1 stesso per l’installazione dell’impianto di depurazione

delle acque, accertando in definitiva se tale struttura era legalmente

autorizzata oppure no”, ritenendo “(…) tale circostanza (…) determinante

per l’accertamento dei fatti” (istanza di promozione dell’accusa 28.2/3.4.2003,

p. 5). Delle altre motivazioni così come delle osservazioni del procuratore

pubblico e di __________ PI 1 si dirà, se indispensabile, in seguito.

Considerandi

1.

In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP

concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare

alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di

promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987

p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per

principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,

attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189.

CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della

parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

2.

2.1.

Giusta

l'art. 186 cpv. 1 CPP la legittimazione a presentare istanza di promozione

dell'accusa compete unicamente alla parte civile, vale a dire alla persona danneggiata

moralmente o materialmente dal reato (art. 69 cpv. 1 CPP). Secondo dottrina e

giurisprudenza può tuttavia costituirsi parte civile solo la persona fisica o

giuridica attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico

(M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale

ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 69 CPP e riferimenti ivi citati).

Se il

bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità

personale, patrimonio, onore e libertà personale), il leso legittimato a

costituirsi parte civile è colui che subisce l'illecito; in caso di violazione

di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare

danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati

effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio

patito sia conseguenza diretta dell'azione delittuosa (DTF 119 Ia 342 e 118 Ia

14; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 e 5 ad art. 69 CPP). Se la

commissione di reati che proteggono beni pubblici lede solo indirettamente

interessi privati, il singolo cittadino non viene di principio considerato

parte lesa, poiché i suoi interessi sono rappresentati dalla magistratura

penale (N. SCHMID, Strafprozessrecht, Zurigo 2004, 4. ed., n. 509).

Per quanto riguarda la costituzione di parte civile, non è

necessaria una forma particolare oltre quella scritta, in particolare non

occorre che la parte lesa dichiari formalmente di costituirsi parte civile:

basta che tale volontà emerga con chiarezza, ad esempio attraverso un'istanza

di promozione dell'accusa, una richiesta di risarcimento del danno, una presa

di posizione sulla colpevolezza dell'accusato (REP. 1997 n. 96; M. RUSCA / E.

SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ad art. 70 CPP).

2.2

Il

presente gravame è stato sottoscritto da __________ __________, apparentemente

presidente della __________ e da __________ __________, presidente “(…)

dell’associazione __________ __________ __________ __________” (istanza di

promozione dell’accusa 28.2/3.4.2003, p. 3 e 6). Dalla lettura del gravame

appare tuttavia che la __________ sia rappresentata esclusivamente da __________

__________ (cfr. istanza di promozione dell’accusa 28.2/3.4.2003, p. 1 e 3).

Giova

al proposito rilevare che i firmatari non hanno comprovato di essere

legittimati a rappresentare la __________, non avendo prodotto alcun documento

attestante che __________ __________ ne sia effettivamente il presidente e che __________

__________ ne sia perlomeno membro. Dal sito internet della __________, sotto

la voce “comitato-contatti”, risulta __________ __________ quale attuale

presidente della __________, __________ __________ quale membro del comitato

direttivo, mentre __________ __________ non risulta quale suo membro. Tra le

società affiliate alla __________ emerge, tra l’altro, la “__________” con

presidente __________ __________ (aggiornamento del 3.4.2004).

Dalla

storia della __________ emerge che dal 1998 fino al 2002 __________ __________

era il suo presidente, mentre dal 2003 la presidenza è passata ad __________ __________

(aggiornamento del 12.1.2004), corrispondente al periodo in cui è stata inoltrata

l’istanza in esame. Ciò posto e ritenuto che i firmatari non hanno comprovato

di essere legittimati a rappresentare la __________, già per questo motivo il

presente gravame è da dichiararsi irricevibile.

Si

evidenzia inoltre che il reato ipotizzato dall’istante - apparentemente il reato

di cui all’art. 70 LPAc (cfr. istanza di promozione dell’accusa 28.2/3.4.2003,

p. 1) - è una disposizione che punisce penalmente colui che intenzionalmente

(cpv. 1) oppure negligentemente (cpv. 2) viola le norme di comportamento

sancite dagli art. 6, 22, 35, 37, 38, 39 cpv. 2 e 44 LPAc. Lo scopo della LPAc,

che si applica a tutte le acque superficiali o sotterranee (art. 2 LPAc), è

quello di proteggere le acque da effetti pregiudizievoli (cfr. art. 1 LPAc; DTF

120.

IV 300 consid. 3). L’istante, in sede di denuncia, si è costituita parte

civile, chiedendo contestualmente il risarcimento di CHF 1'000.-- “(…) verso

i responsabili che hanno causato il grave inquinamento delle acque, che

inciderà pesantemente sulla qualità non solo delle acque del riale stesso ma

del suo ricettore a valle e della microfauna della presente” (denuncia

penale 29/30.10.2001). Essendo la disposizione di cui all’art. 70 LPAc una

norma che protegge apparentemente beni pubblici e che quindi gli interessi

privati sono lesi solo in maniera indiretta, la circostanza che la __________ venga

considerata quale parte lesa appare perlomeno dubbia, avendo la stessa inoltre

asserito di aver subito un danno di complessivi CHF 1'000.-- senza aver

concretamente comprovato il pregiudizio subito.

2.3

L’istanza di promozione dell’accusa

deve pure essere dichiarata irricevibile, ritenuto che l’istante contesta le

conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente senza indicare con precisione

quale norma penale della LPAc abbia, se del caso, violato il denunciato e senza

nemmeno confrontarsi con i presupposti oggettivi e soggettivi del reato

ipotizzato. Ciò non è evidentemente sufficiente per promuovere l’accusa.

3.

A

prescindere dall’irricevibilità del gravame, il decreto impugnato andrebbe comunque

confermato anche nel merito.

3.1

Giusta

l’art. 70 LPAc è, tra l’altro, punito con la detenzione o con la multa chiunque

intenzionalmente illecitamente, direttamente o indirettamente, introduce nelle

acque, lascia infiltrare oppure deposita o spande fuori dalle acque sostanze

atte ad inquinarle e con ciò provoca un pericolo d’inquinamento delle acque

(art. 70 cpv. 1 lit. a LPAc in relazione con l’art. 6 LPAc) e come detentore di

impianti contenenti liquidi inquinanti, omette di prendere le misure di natura

edile e di predisporre le apparecchiature necessarie secondo la presente legge,

o non provvede alla loro manutenzione e con ciò inquina le acque o fa insorgere

un pericolo di inquinamento (art. 70 cpv. 1 lit. b LPAc in relazione con l’art.

22.

LPAc). Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino

a sei mesi o della multa (art. 70 cpv. 2 LPAc; cfr. pure K. A. VALLENDER / R.

MORELL, Umweltrecht, Berna 1997, p. 339, n. 32).

3.2

L’istante, come esposto, asserisce che il denunciato al momento

della presentazione del gravame non era in possesso di una licenza edilizia e

nemmeno di un’autorizzazione per l’installazione di un impianto di depurazione

delle acque, sostenendo altresì che la Sezione della protezione dell’aria e

dell’acqua avrebbe collaudato un impianto senza alcuna autorizzazione e

pertanto il magistrato inquirente avrebbe anche dovuto tenere conto di questa

negligenza e stabilire se questa struttura fosse stata legalmente autorizzata o

meno (cfr. istanza di promozione dell’accusa 28.2/3.4.2003, p. 4 e 5).

Dagli atti risulta che con scritto 7.12.1998 la Sezione della

protezione dell’aria e dell’acqua, Ufficio canalizzazioni, ha informato il qui

denunciato di aver costatato il corretto funzionamento dell’impianto di decantazione

(cfr. AI 2, copia scritto 7.12.1998, p. 1). Il 18.7.2001 questa autorità in relazione

alla lettera 11.7.2001 trasmessale dal Municipio di __________ ha comunicato

che “i risultati dell’analisi dei due campioni prelevati nel riale

presentavano, per quanto concerne le sostanze in sospensione, dei valori al di

sopra dei limiti fissati dall’Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) del

28.

novembre 1998”, rilevando in ogni modo che “(…) i due campioni sono

stati prelevati in giorni di pioggia, quindi i valori riscontrati nelle analisi

possono così risultare alterati dal dilavamento del campo stradale e dal

convogliamento di acque torbide provenienti dalla montagna sovrastante il

laboratorio” e che “da un successivo prelievo, effettuato senza

preavviso, nell’ultima vasca di decantazione dell’impianto di trattamento delle

acque del laboratorio, i valori riscontrati risultavano più contenuti” (AI

2, copia scritto 18.7.2001). Ha infine osservato che “è comunque nostra intenzione

discutere con il proprietario l’adozione a breve termine di una soluzione che

abbia ad evitare in futuro qualsiasi immissione di acque residuali nel corso

d’acqua in questione” (AI 2, copia scritto 18.7.2001). Con successivo scritto

19.9.2001

l’Ufficio canalizzazioni ha informato il Municipio di __________ del

fatto che “(…), considerata l’avvenuta modifica apportata all’impianto di

trattamento (eliminazione pozzo pompa e spostamento pompa rilancio acque

depurate nell’ultima vasca di decantazione), avendo costatato durante il

sopralluogo il corretto funzionamento dell’impianto, già precedentemente

collaudato il 4 dicembre 1998, da parte nostra nulla osta alla sua rimessa in

esercizio in modo definitivo”, osservando in ogni caso che “l’impianto

di trattamento delle acque sarà oggetto di regolari controlli da parte nostra”

(AI 2, copia scritto 19.9.2001). Successivamente, con decisione 27.8.2002 il CdS,

su proposta del Servizio dei ricorsi, ha accolto il ricorso 24.5.2002 presentato

da __________ __________ avverso la licenza edilizia in sanatoria dell’8.5.2002

rilasciata a __________ PI 1 per la realizzazione di un impianto di depurazione

delle acque residuali per il laboratorio di granito al mappale no. __________,

di proprietà di __________ e __________ __________, annullando contestualmente

la predetta licenza e ritornando gli atti “(…) al Municipio di __________

affinché fissi un congruo termine all’istante per l’inoltro di una nuova

domanda di costruzione corredata dalla documentazione necessaria come indicato

ai considerandi 4 e 5 e statuisca nuovamente nel merito una volta ottenuto il

preavviso delle competenti autorità cantonali” (decisione CdS no. __________

del 27.8.2002, p. 11). Da questa decisione emerge altresì che l’8.5.2002 il

Municipio di __________, su preavviso favorevole del Dipartimento del

territorio dell’8.4.2002, ha rilasciato a __________ PI 1 la licenza edilizia

in sanatoria in questione (cfr. decisione CdS no. __________ del 27.8.2002, p.

2, 3, 8 e 9), ma che la stessa difetta “(…) di tutte le indicazioni atte a

rendere chiaramente comprensibile la natura e l’estensione dell’opera oggetto

della domanda”, rilevando pure che “(…), vaga risulta inoltre la

destinazione del limo che si verrebbe a depositare nelle vasche di decantazione

dell’impianto durante il procedimento di depurazione” (decisione CdS no. __________

del 27.8.2002, p. 8). Il CdS ha poi esposto che “stante al Dipartimento del

territorio (cfr. preavviso DT n. __________ dell’8 aprile 2002) l’istante

sarebbe in effetti autorizzato a depositare provvisoriamente i detriti

fuoriuscenti dalle due summenzionate vasche di decantazione in una fossa naturale

nel terreno; nulla è tuttavia dato di sapere in merito all’ubicazione esatta di

tali fosse, alle loro caratteristiche e dimensioni, nonché agli accorgimenti

necessari atti a garantire la sicurezza del deposito intermedio prima del trasporto

alle discariche finali” (decisione CdS no. __________ del 27.8.2002, p. 8 e

9).

Ora,

se è vero che il CdS ha annullato la predetta licenza edilizia in sanatoria, è

altrettanto vero che la Sezione della protezione dell’aria e dell’acqua sia nel

1998.

e successivamente nel 2001 ha confermato il corretto funzionamento

dell’impianto in questione, tra l’altro, sottoposto a regolari controlli, e che

il Dipartimento del territorio nel 2002 ha formulato il suo preavviso

favorevole, accettando “(…) la soluzione che prevede di depositare provvisoriamente

il limo proveniente dalle vasche di decantazione dell’impianto, in una fossa

naturale del terreno”, rilevando che “(…) l’impianto di decantazione con

riciclo delle acque residuali installato dal signor PI 1 sarebbe inoltre da

considerarsi correttamente funzionante (cfr. scritto del 25 marzo 2002)”

(decisione CdS no. __________ del 27.8.2002, p. 2). Ciò posto e ritenuto che

l’impianto di depurazione delle acque in questione è stato collaudato ed approvato

almeno in tre occasioni dal Dipartimento del territorio (nel 1998, nel 2001 e

con il preavviso favorevole dell’8.4.2002), che la controversia di natura

edilizia, segnatamente l’annullamento della licenza edilizia in sanatoria da

parte del CdS, non comprova in alcun modo che il denunciato abbia agito con

negligenza ai sensi dell’art. 70 LPAc e infine che la Sezione della protezione

dell’acqua e dell’aria ha comunque evidenziato che i valori riscontrati dal

prelievo dei due campioni possono essere stati influenzati da altri fattori,

dagli atti non emergono seri e concreti indizi di commissione di reato da parte

del denunciato. L’istante, del resto, nemmeno li indica. La questione non merita

pertanto ulteriore approfondimento ed il decreto impugnato non può che essere

confermato.

4.

Non essendo data la prima condizione di ammissibilità

dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da

assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già

acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza,

come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del

resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento

anticipato (cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI,

Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8

ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o

inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del

giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di

procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79

CPP).

5.

Il gravame è da dichiararsi irricevibile. Tassa di giustizia, spese

e congrue ripetibili sono poste a carico dell’istante, soccombente.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, art. 70 LPAc, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza

è irricevibile.

2.

La tassa di giustizia di

CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento),

sono poste a carico della IS 1, __________, che rifonderà a __________ PI 1, __________,

CHF 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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