60.2003.70
istanza di promozione dell'accusa. legge sulla protezione delle acque. legittimazione. irricevibilità.
17 novembre 2004Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2003.70
Data decisione, Autorità:
17.11.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. legge sulla protezione delle acque. legittimazione. irricevibilità.
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
LEGITTIMAZIONE
RICEVIBILITÀ
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 70 LPAC
Incarto n.
60.2003.70
Lugano
17 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 28.2/3.3.2003 presentata dalla
IS 1 già in __________, ora in __________;
in relazione
al decreto di
non luogo a procedere 17.2.2003 emanato dal procuratore pubblico Arturo
Garzoni nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia
26.10.2001 (recte: 29/30.10.2001, cfr. busta d’intimazione agli atti) nei
confronti di __________ PI 1, __________ (patr. dall’avv. __________ __________,
__________), per titolo di infrazione alla Legge federale sulla protezione
delle acque;
richiamate le
osservazioni 4/5.3.2003 del procuratore pubblico e 13/14.3.2003 di __________ PI
1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con scritto 29/30.10.2001 la IS 1 (in seguito __________), rappresentata
dal suo presidente __________ __________ e dal presidente della __________ __________
__________ __________ __________ __________, ha sporto denuncia penale nei confronti
di __________ PI 1, per titolo di infrazione alla Legge federale sulla
protezione delle acque in relazione all’inquinamento delle acque del riale che
si trova presso il laboratorio del denunciato, quantificando il danno subito in
CHF 1'000.-- (cfr. denuncia penale 29/30.10.2001).
b. Dopo
aver assunto le informazioni preliminari mediante l’interrogatorio delle parti
in sede di polizia, con decisione 17.2.2003 il procuratore pubblico ha
decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, ritenendo
sostanzialmente che nel caso in esame “(…), non sono dati i presupposti per
poter ritenere che il denunciato abbia commesso alcuna negligenza né tantomeno
commesso il reato di cui all’art. 70 LPAc con intenzionalità” e che “(…),
non è assolutamente dimostrato o reso altamente verosimile che l’acqua del riale
sia stata inquinata proprio dall'acqua proveniente dallo scarico dell’impianto
del denunciato” (decreto di non luogo a procedere 17.2.2003, p. 3). Delle
altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.
c. Con
il presente tempestivo gravame la __________, sempre rappresentata da __________
__________ e da __________ __________, chiede di promuovere l’accusa nei
confronti di __________ PI 1 per titolo di infrazione alla Legge federale sulla
protezione delle acque (cfr. istanza di promozione dell’accusa 28.2/3.4.2003,
p. 6).
La
__________ contesta le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente,
ritenendo sostanzialmente che, a seguito della decisione 27.8.2002 del Consiglio
di Stato (in seguito CdS), su proposta del Servizio ricorsi (cfr. decisione no.
__________ del 27.8.2002), il denunciato “(…) attualmente non è in possesso
di alcuna licenza edilizia e di riflesso neanche di una autorizzazione per
installare un impianto di depurazione acque: ne segue dunque che la SPAAS (ndr:
Sezione dell’aria e dell’acqua) ha collaudato un impianto, che di per sé non
è stato ancora autorizzato”, asserendo che per questi motivi il procuratore
pubblico “(…) avrebbe dovuto esaminare l’esistenza di una negligenza anche
sotto questo aspetto”, essendosi a sua mente __________ PI 1 “(…) reso
negligente, per non avere inoltrato tempestivamente una domanda tendente
all’ottenimento della licenza edilizia e per non aver installato una struttura
adeguata” (istanza di promozione dell’accusa 28.2/3.4.2003, p. 4 e 5). A
suo giudizio il procuratore pubblico “(…) avrebbe dovuto accertare meglio,
con particolare riferimento all’annullamento della licenza edilizia a suo tempo
rilasciata al PI 1 stesso per l’installazione dell’impianto di depurazione
delle acque, accertando in definitiva se tale struttura era legalmente
autorizzata oppure no”, ritenendo “(…) tale circostanza (…) determinante
per l’accertamento dei fatti” (istanza di promozione dell’accusa 28.2/3.4.2003,
p. 5). Delle altre motivazioni così come delle osservazioni del procuratore
pubblico e di __________ PI 1 si dirà, se indispensabile, in seguito.
Considerandi
1.
In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP
concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare
alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di
promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189.
CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
2.
2.1.
Giusta
l'art. 186 cpv. 1 CPP la legittimazione a presentare istanza di promozione
dell'accusa compete unicamente alla parte civile, vale a dire alla persona danneggiata
moralmente o materialmente dal reato (art. 69 cpv. 1 CPP). Secondo dottrina e
giurisprudenza può tuttavia costituirsi parte civile solo la persona fisica o
giuridica attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico
(M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale
ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 69 CPP e riferimenti ivi citati).
Se il
bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità
personale, patrimonio, onore e libertà personale), il leso legittimato a
costituirsi parte civile è colui che subisce l'illecito; in caso di violazione
di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare
danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati
effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio
patito sia conseguenza diretta dell'azione delittuosa (DTF 119 Ia 342 e 118 Ia
14; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 e 5 ad art. 69 CPP). Se la
commissione di reati che proteggono beni pubblici lede solo indirettamente
interessi privati, il singolo cittadino non viene di principio considerato
parte lesa, poiché i suoi interessi sono rappresentati dalla magistratura
penale (N. SCHMID, Strafprozessrecht, Zurigo 2004, 4. ed., n. 509).
Per quanto riguarda la costituzione di parte civile, non è
necessaria una forma particolare oltre quella scritta, in particolare non
occorre che la parte lesa dichiari formalmente di costituirsi parte civile:
basta che tale volontà emerga con chiarezza, ad esempio attraverso un'istanza
di promozione dell'accusa, una richiesta di risarcimento del danno, una presa
di posizione sulla colpevolezza dell'accusato (REP. 1997 n. 96; M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ad art. 70 CPP).
2.2
Il
presente gravame è stato sottoscritto da __________ __________, apparentemente
presidente della __________ e da __________ __________, presidente “(…)
dell’associazione __________ __________ __________ __________” (istanza di
promozione dell’accusa 28.2/3.4.2003, p. 3 e 6). Dalla lettura del gravame
appare tuttavia che la __________ sia rappresentata esclusivamente da __________
__________ (cfr. istanza di promozione dell’accusa 28.2/3.4.2003, p. 1 e 3).
Giova
al proposito rilevare che i firmatari non hanno comprovato di essere
legittimati a rappresentare la __________, non avendo prodotto alcun documento
attestante che __________ __________ ne sia effettivamente il presidente e che __________
__________ ne sia perlomeno membro. Dal sito internet della __________, sotto
la voce “comitato-contatti”, risulta __________ __________ quale attuale
presidente della __________, __________ __________ quale membro del comitato
direttivo, mentre __________ __________ non risulta quale suo membro. Tra le
società affiliate alla __________ emerge, tra l’altro, la “__________” con
presidente __________ __________ (aggiornamento del 3.4.2004).
Dalla
storia della __________ emerge che dal 1998 fino al 2002 __________ __________
era il suo presidente, mentre dal 2003 la presidenza è passata ad __________ __________
(aggiornamento del 12.1.2004), corrispondente al periodo in cui è stata inoltrata
l’istanza in esame. Ciò posto e ritenuto che i firmatari non hanno comprovato
di essere legittimati a rappresentare la __________, già per questo motivo il
presente gravame è da dichiararsi irricevibile.
Si
evidenzia inoltre che il reato ipotizzato dall’istante - apparentemente il reato
di cui all’art. 70 LPAc (cfr. istanza di promozione dell’accusa 28.2/3.4.2003,
p. 1) - è una disposizione che punisce penalmente colui che intenzionalmente
(cpv. 1) oppure negligentemente (cpv. 2) viola le norme di comportamento
sancite dagli art. 6, 22, 35, 37, 38, 39 cpv. 2 e 44 LPAc. Lo scopo della LPAc,
che si applica a tutte le acque superficiali o sotterranee (art. 2 LPAc), è
quello di proteggere le acque da effetti pregiudizievoli (cfr. art. 1 LPAc; DTF
120.
IV 300 consid. 3). L’istante, in sede di denuncia, si è costituita parte
civile, chiedendo contestualmente il risarcimento di CHF 1'000.-- “(…) verso
i responsabili che hanno causato il grave inquinamento delle acque, che
inciderà pesantemente sulla qualità non solo delle acque del riale stesso ma
del suo ricettore a valle e della microfauna della presente” (denuncia
penale 29/30.10.2001). Essendo la disposizione di cui all’art. 70 LPAc una
norma che protegge apparentemente beni pubblici e che quindi gli interessi
privati sono lesi solo in maniera indiretta, la circostanza che la __________ venga
considerata quale parte lesa appare perlomeno dubbia, avendo la stessa inoltre
asserito di aver subito un danno di complessivi CHF 1'000.-- senza aver
concretamente comprovato il pregiudizio subito.
2.3
L’istanza di promozione dell’accusa
deve pure essere dichiarata irricevibile, ritenuto che l’istante contesta le
conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente senza indicare con precisione
quale norma penale della LPAc abbia, se del caso, violato il denunciato e senza
nemmeno confrontarsi con i presupposti oggettivi e soggettivi del reato
ipotizzato. Ciò non è evidentemente sufficiente per promuovere l’accusa.
3.
A
prescindere dall’irricevibilità del gravame, il decreto impugnato andrebbe comunque
confermato anche nel merito.
3.1
Giusta
l’art. 70 LPAc è, tra l’altro, punito con la detenzione o con la multa chiunque
intenzionalmente illecitamente, direttamente o indirettamente, introduce nelle
acque, lascia infiltrare oppure deposita o spande fuori dalle acque sostanze
atte ad inquinarle e con ciò provoca un pericolo d’inquinamento delle acque
(art. 70 cpv. 1 lit. a LPAc in relazione con l’art. 6 LPAc) e come detentore di
impianti contenenti liquidi inquinanti, omette di prendere le misure di natura
edile e di predisporre le apparecchiature necessarie secondo la presente legge,
o non provvede alla loro manutenzione e con ciò inquina le acque o fa insorgere
un pericolo di inquinamento (art. 70 cpv. 1 lit. b LPAc in relazione con l’art.
22.
LPAc). Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino
a sei mesi o della multa (art. 70 cpv. 2 LPAc; cfr. pure K. A. VALLENDER / R.
MORELL, Umweltrecht, Berna 1997, p. 339, n. 32).
3.2
L’istante, come esposto, asserisce che il denunciato al momento
della presentazione del gravame non era in possesso di una licenza edilizia e
nemmeno di un’autorizzazione per l’installazione di un impianto di depurazione
delle acque, sostenendo altresì che la Sezione della protezione dell’aria e
dell’acqua avrebbe collaudato un impianto senza alcuna autorizzazione e
pertanto il magistrato inquirente avrebbe anche dovuto tenere conto di questa
negligenza e stabilire se questa struttura fosse stata legalmente autorizzata o
meno (cfr. istanza di promozione dell’accusa 28.2/3.4.2003, p. 4 e 5).
Dagli atti risulta che con scritto 7.12.1998 la Sezione della
protezione dell’aria e dell’acqua, Ufficio canalizzazioni, ha informato il qui
denunciato di aver costatato il corretto funzionamento dell’impianto di decantazione
(cfr. AI 2, copia scritto 7.12.1998, p. 1). Il 18.7.2001 questa autorità in relazione
alla lettera 11.7.2001 trasmessale dal Municipio di __________ ha comunicato
che “i risultati dell’analisi dei due campioni prelevati nel riale
presentavano, per quanto concerne le sostanze in sospensione, dei valori al di
sopra dei limiti fissati dall’Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) del
28.
novembre 1998”, rilevando in ogni modo che “(…) i due campioni sono
stati prelevati in giorni di pioggia, quindi i valori riscontrati nelle analisi
possono così risultare alterati dal dilavamento del campo stradale e dal
convogliamento di acque torbide provenienti dalla montagna sovrastante il
laboratorio” e che “da un successivo prelievo, effettuato senza
preavviso, nell’ultima vasca di decantazione dell’impianto di trattamento delle
acque del laboratorio, i valori riscontrati risultavano più contenuti” (AI
2, copia scritto 18.7.2001). Ha infine osservato che “è comunque nostra intenzione
discutere con il proprietario l’adozione a breve termine di una soluzione che
abbia ad evitare in futuro qualsiasi immissione di acque residuali nel corso
d’acqua in questione” (AI 2, copia scritto 18.7.2001). Con successivo scritto
19.9.2001
l’Ufficio canalizzazioni ha informato il Municipio di __________ del
fatto che “(…), considerata l’avvenuta modifica apportata all’impianto di
trattamento (eliminazione pozzo pompa e spostamento pompa rilancio acque
depurate nell’ultima vasca di decantazione), avendo costatato durante il
sopralluogo il corretto funzionamento dell’impianto, già precedentemente
collaudato il 4 dicembre 1998, da parte nostra nulla osta alla sua rimessa in
esercizio in modo definitivo”, osservando in ogni caso che “l’impianto
di trattamento delle acque sarà oggetto di regolari controlli da parte nostra”
(AI 2, copia scritto 19.9.2001). Successivamente, con decisione 27.8.2002 il CdS,
su proposta del Servizio dei ricorsi, ha accolto il ricorso 24.5.2002 presentato
da __________ __________ avverso la licenza edilizia in sanatoria dell’8.5.2002
rilasciata a __________ PI 1 per la realizzazione di un impianto di depurazione
delle acque residuali per il laboratorio di granito al mappale no. __________,
di proprietà di __________ e __________ __________, annullando contestualmente
la predetta licenza e ritornando gli atti “(…) al Municipio di __________
affinché fissi un congruo termine all’istante per l’inoltro di una nuova
domanda di costruzione corredata dalla documentazione necessaria come indicato
ai considerandi 4 e 5 e statuisca nuovamente nel merito una volta ottenuto il
preavviso delle competenti autorità cantonali” (decisione CdS no. __________
del 27.8.2002, p. 11). Da questa decisione emerge altresì che l’8.5.2002 il
Municipio di __________, su preavviso favorevole del Dipartimento del
territorio dell’8.4.2002, ha rilasciato a __________ PI 1 la licenza edilizia
in sanatoria in questione (cfr. decisione CdS no. __________ del 27.8.2002, p.
2, 3, 8 e 9), ma che la stessa difetta “(…) di tutte le indicazioni atte a
rendere chiaramente comprensibile la natura e l’estensione dell’opera oggetto
della domanda”, rilevando pure che “(…), vaga risulta inoltre la
destinazione del limo che si verrebbe a depositare nelle vasche di decantazione
dell’impianto durante il procedimento di depurazione” (decisione CdS no. __________
del 27.8.2002, p. 8). Il CdS ha poi esposto che “stante al Dipartimento del
territorio (cfr. preavviso DT n. __________ dell’8 aprile 2002) l’istante
sarebbe in effetti autorizzato a depositare provvisoriamente i detriti
fuoriuscenti dalle due summenzionate vasche di decantazione in una fossa naturale
nel terreno; nulla è tuttavia dato di sapere in merito all’ubicazione esatta di
tali fosse, alle loro caratteristiche e dimensioni, nonché agli accorgimenti
necessari atti a garantire la sicurezza del deposito intermedio prima del trasporto
alle discariche finali” (decisione CdS no. __________ del 27.8.2002, p. 8 e
9).
Ora,
se è vero che il CdS ha annullato la predetta licenza edilizia in sanatoria, è
altrettanto vero che la Sezione della protezione dell’aria e dell’acqua sia nel
1998.
e successivamente nel 2001 ha confermato il corretto funzionamento
dell’impianto in questione, tra l’altro, sottoposto a regolari controlli, e che
il Dipartimento del territorio nel 2002 ha formulato il suo preavviso
favorevole, accettando “(…) la soluzione che prevede di depositare provvisoriamente
il limo proveniente dalle vasche di decantazione dell’impianto, in una fossa
naturale del terreno”, rilevando che “(…) l’impianto di decantazione con
riciclo delle acque residuali installato dal signor PI 1 sarebbe inoltre da
considerarsi correttamente funzionante (cfr. scritto del 25 marzo 2002)”
(decisione CdS no. __________ del 27.8.2002, p. 2). Ciò posto e ritenuto che
l’impianto di depurazione delle acque in questione è stato collaudato ed approvato
almeno in tre occasioni dal Dipartimento del territorio (nel 1998, nel 2001 e
con il preavviso favorevole dell’8.4.2002), che la controversia di natura
edilizia, segnatamente l’annullamento della licenza edilizia in sanatoria da
parte del CdS, non comprova in alcun modo che il denunciato abbia agito con
negligenza ai sensi dell’art. 70 LPAc e infine che la Sezione della protezione
dell’acqua e dell’aria ha comunque evidenziato che i valori riscontrati dal
prelievo dei due campioni possono essere stati influenzati da altri fattori,
dagli atti non emergono seri e concreti indizi di commissione di reato da parte
del denunciato. L’istante, del resto, nemmeno li indica. La questione non merita
pertanto ulteriore approfondimento ed il decreto impugnato non può che essere
confermato.
4.
Non essendo data la prima condizione di ammissibilità
dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da
assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già
acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza,
come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del
resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento
anticipato (cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8
ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o
inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del
giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di
procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79
CPP).
5.
Il gravame è da dichiararsi irricevibile. Tassa di giustizia, spese
e congrue ripetibili sono poste a carico dell’istante, soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, art. 70 LPAc, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L'istanza
è irricevibile.
2.
La tassa di giustizia di
CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento),
sono poste a carico della IS 1, __________, che rifonderà a __________ PI 1, __________,
CHF 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster