60.2003.73
istanza di promozione dell'accusa. frode dello scotto. tardività della querela.
18 ottobre 2004Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2003.73
Data decisione, Autorità:
18.10.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. frode dello scotto. tardività della querela.
FRODE DELLO SCOTTO
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
QUERELA
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 29 CPS
art. 149 CPS
Incarto n.
60.2003.73
Lugano
18 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003 presentata da
IS 1,
patr. da: lic.
iur. __________ __________, Studio legale PA 1 ,
in relazione
al decreto di
non luogo a procedere 26.2.2003 emanato dal procuratore pubblico Giovan Maria
Tattarletti nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela
19.2.2003 nei confronti di __________ PI 1, ora d’ignota dimora, per titolo
di frode dello scotto;
richiamate le
osservazioni 11/12.3.2003 del procuratore pubblico, concludenti per la
reiezione del gravame;
ritenuto che il
querelato è ora d’ignota dimora, questa Camera non ha potuto trasmettergli la
presente istanza per formulare eventuali osservazioni in merito (cfr. buste
agli atti);
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In
data 10.8.2002 il IS 1, __________, per il tramite della sua rappresentante __________
__________, ha sporto denuncia/querela nei confronti di __________ PI 1 per
titolo di truffa e frode dello scotto, siccome quest’ultimo, unitamente alla
sua famiglia, avrebbe preso in locazione - dal 25.10.2001 al 10.8.2002 -
diverse suites presso __________, senza saldare l’importo residuo di
fr.
31'968.-- (cfr. rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 e
documenti ivi allegati dell’inc. MP __________).
b. Con decisione 22.8.2002 il procuratore pubblico ha decretato il
non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela, rilevando sostanzialmente
che “da quanto si può evincere dal rapporto d’inchiesta, i presupposti dei
reati di truffa e di frode dello scotto non sono adempiuti” (decreto di non
luogo a procedere 22.8.2002, p. 2, al quale si rimanda per brevità).
c. Con
ulteriore esposto 19.3.2003 il IS 1 ha nuovamente sporto querela penale nei
confronti di __________ PI 1 limitatamente all’ipotesi di reato di frode dello
scotto, affermando che “purtroppo, e nonostante le previsioni del
procuratore pubblico che pure ha creduto al querelato (…), e le promesse di
quest’ultimo, il 15 settembre 2002 non era ancora stato pagato il dovuto (…)”
(querela penale 19.3.2003, p. 3). Ha pure asserito che “(…), nonostante le
ripetute, numerose e credibili promesse il querelato non si è mai presentato a __________
e non ha pagato nulla di quanto promesso, sebbene più volte si sia reso parte
attiva, telefonando e dichiarando di voler ossequiare l’accordo verbale”,
rilevando inoltre di aver capito “(…) a metà gennaio 2003 (…) che il Signor PI
1 non avrebbe più pagato il suo debito. In effetti, da quella data” egli “(…)
si è reso irreperibile, non rispondendo alle telefonate e non dando più sue
informazioni” (querela penale 19.3.2003, p. 3). Ha altresì sostenuto che “(…)
pure la data prevista per la seconda rata è oramai sorpassata, senza che il
querelato abbia pagato qualcosa né abbia firmato la transazione”,
asseverando che “si può (…), a questo punto, affermare con certezza, che il
querelato non ossequierà ai suoi obblighi di pagamento” e che “la
presente querela è pertanto da considerarsi giustificata dal punto di vista
della condizione soggettiva” (querela penale 19.3.2003, p. 3 e 4).
d. Con
decisione 26.2.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a
procedere in ordine alla querela 19.3.2003, evidenziando che la stessa “(…)
concerne i medesimi fatti già oggetto della precedente querela di data
10.08.2002, sfociata in decreto di non luogo a procedere il 22.08.2002, nel
frattempo cresciuto in giudicato (NLP __________)”, che “in tal senso la
querela è tardiva in quanto tale, come anche quale istanza di promozione
dell’accusa” e che “d’altronde, il querelante non indica nuovi fatti
suscettibili di giustificare la riapertura del procedimento ex art. 187 CPPT,
ma si limita bensì a menzionare eventi - quali ad esempio il mancato rispetto
di una transazione datata 22.11.2002 - occorsi posteriormente al citato decreto
di non luogo a procedere e di chiara natura civile” (decreto di non luogo a
procedere 26.2.2003, p. 1).
e. Con
il presente tempestivo gravame la IS 1 chiede che l’istanza di promozione dell’accusa
venga accolta, che il decreto di non luogo a procedere 26.2.2003 venga annullato
e che l’istruzione del processo, a seguito della querela 19.2.2003 sporta nei
confronti di __________ PI 1 per titolo di frode dello scotto ai sensi
dell’art. 149 CP, abbia luogo per opera di un altro procuratore pubblico
(istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 5).
L’istante,
dopo aver esposto i fatti, contesta innanzitutto l’argomentazione del
magistrato inquirente secondo cui la querela concerne gli stessi fatti che sono
già stati oggetto della denuncia/querela 10.8.2002 (istanza di promozione
dell’accusa 7.3.2003, p. 3). Sostiene poi che il procuratore pubblico nel
decreto di non luogo a procedere 22.8.2002 “(…) contestava gli elementi
soggettivi ed oggettivi della frode dello scotto (…) basandosi sul fatto, che
il Signor PI 1 avesse promesso di pagare al 15 settembre 2002 e che gli fosse
stato concesso di non incassare il dovuto al momento usuale”, contestando -
in relazione all’elemento oggettivo - “(…) la motivazione giuridica del
Procuratore, riferendosi alla dottrina recente portata da Corboz (…)”,
rilevando inoltre che “l’assenza dell’elemento soggettivo non era invece
contestabile a quel momento, motivo per il quale l’istante non ha inoltrato
istanza di promozione dell’accusa” (istanza di promozione dell’accusa
7.3.2003, p. 4). Ritiene altresì che la situazione nel mese di febbraio 2003 era
cambiata, asserendo che “era, infatti, chiaro, a quel momento, che il Signor
PI 1 non avesse intenzione di pagare il dovuto,” e pertanto “veniva così
ad essere adempiuta anche la condizione soggettiva, (…)” (istanza di
promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 4). A suo giudizio, infine, la querela
19.2.2003 non sarebbe tardiva, ritenuto che la stessa si basa su fatti nuovi e
ossequia inoltre il termine di tre mesi previsto dall’art. 29 CP “(…) dalla
firma della transazione da parte __________” (istanza di promozione
dell’accusa 7.3.2003, p. 4 e 5). Delle altre motivazioni così come delle
osservazioni del procuratore pubblico si dirà, laddove necessario, in seguito.
Considerandi
1.
In
presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte
lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei
ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione
dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p.
262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189.
CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
2.
Prima
di entrare nel merito della vertenza occorre rilevare che l’istante, nel
petitum, postula l’accoglimento dell’istanza di promozione dell’accusa, senza
chiedere di promuovere l’accusa nei confronti del querelato e senza nemmeno
indicare per quale ipotesi di reato come previsto dall’art. 188 CPP.
Dalla
lettura del gravame emerge in ogni modo che essa chiede di promuovere l’accusa
nei confronti di __________ PI 1 per l’ipotesi di reato di frode dello scotto
(cfr. istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 5). L’istante, inoltre,
non si confronta esplicitamente con il secondo presupposto posto ad un’istanza
di promozione dell’accusa (cfr. considerando 1), ossia la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondire quelle
già acquisite. La questione della ricevibilità dell’istanza può restare
comunque indecisa, ritenuto che il decreto impugnato andrebbe confermato nel
merito.
3.
3.1.
Giusta l’art. 149 CP si rende colpevole di frode dello scotto
chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico
alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l’esercente
della somma dovuta.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, che peraltro non è
recente, l’elemento oggettivo del reato di frode dello scotto è adempiuto nella
misura in cui l’albergatore / il ristoratore viene ingannato nella sua
aspettativa di essere remunerato per le prestazioni di vitto o/e di alloggio
fornite all’ospite (cfr. decisione del 7.9.1983 in Sem. jud. 1984, p. 285; DTF
75.
IV 16). Questa situazione è data nel caso in cui l’ospite non paga alcunché,
ma anche allorquando questi non adempie tempestivamente la sua
controprestazione, di regola quindi al più tardi nel momento in cui lascia
l’albergo (DTF 75 IV 16). Il Tribunale federale ha altresì ritenuto che già un
semplice ritardo di pagamento costituisce un pregiudizio per l’albergatore / il
ristoratore (cfr. decisione del 7.9.1983 in Sem. jud. 1984, p. 286; DTF 75 IV
16.
e 17), siccome quest’ultimo oltre a non avere più la certezza di incassare
l’importo di sua spettanza, non può, nel frattempo, nemmeno usufruire di questa
somma di denaro (DTF 75 IV 17). Può accadere che l’albergatore / il ristoratore
che concede credito ad un ospite, il quale usufruisce per molto tempo delle prestazioni
di vitto e/o di alloggio, non venga deluso nella sua aspettativa di essere
remunerato (cfr. decisione del 7.9.1983 in Sem. jud. 1984, p. 286; DTF 75 IV
18). Ciò presuppone però che l’albergatore / il ristoratore abbia dedotto
dall’atteggiamento assunto dall’ospite, la sua insolvenza oppure il suo rifiuto
di pagare le prestazioni oppure la possibilità di non essere remunerato, e che
egli abbia inoltre tenuto conto di questa circostanza (cfr. decisione del
7.9.1983
in Sem. jud. 1984, p. 286 e 287; DTF 75 IV 18).
Giova comunque osservare che nella misura in cui la dottrina è concordante,
dal profilo oggettivo la fattispecie della frode dello scotto non è in ogni
caso adempiuta, qualora il presunto autore, che ha usufruito delle prestazioni
fornitegli dall’albergatore / dal ristoratore, prima di lasciare l’albergo
senza pagare, ha pattuito un pagamento posteriore con il creditore (cfr. “Urteil
vom 1.4.1998 SB 98 13 (GR)” in PKG 1998 n. 30, p. 118). Si pensi ad esempio nel
caso in cui l’ospite dopo aver usufruito delle prestazioni si rende conto di
non avere con sé alcun denaro: egli lo comunica al personale, promettendo
contestualmente di saldare il debito successivamente, lasciando su richiesta i
suoi dati personali (cfr. “Urteil vom 1.4.1998 SB 98 13
(GR)” in PKG 1998 n. 30, p. 118; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH,
Strafrecht III: Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo 2003, p. 216; J. REHBERG / A
. ECKERT / S. FLACHSMANN, Tafeln zum Strafrecht BT,
Zurigo 1997, p. 92). Altri autori vanno ancora oltre e sostengono che il
ritardo nel pagamento non può portare semplicemente alla frode dello scotto: se
al momento della partenza o dell’abbandono del locale l’ospite è in grado ed é
disposto a pagare successivamente, non gli si può infliggere una pena; l’ospite
dovrebbe essere perseguito penalmente, soltanto nel caso in cui egli non è
proprio intenzionato di pagare alcunché (cfr. BSK StGB II - G. ARZT, Basilea
2003, n. 4 ad art. 149 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches
Strafrecht BT I: Straftaten gegen individualinteressen, Berna 2003, § 16 n. 46;
S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 3
ad art.149 CP e riferimenti; “Urteil vom 1.4.1998 SB 98 13 (GR)” in PKG 1998 n.
30, p. 118 e riferimenti). Occorre pure rilevare che Arzt - in relazione alla
decisione del Tribunale federale DTF 75 IV 15, che, come testé esposto, ha
ritenuto il pagamento tardivo di per sé un danno -, ha evidenziato che sia
l’art. 149 CP, sia l’art. 146 CP, non possono essere utilizzati allo scopo di
punire penalmente la semplice renitenza del debitore e allo scopo di risparmiare
al creditore di adire le vie giudiziarie fino a giungere all’esecuzione forzata
(BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 4 ad art. 149 CP).
L’argomentazione di Corboz - secondo cui, dal profilo oggettivo, è
data la violazione della disposizione di cui all’art. 149 CP dal momento in cui
viene a cadere l’accordo sul posticipo di pagamento, per esempio nell’ipotesi
in cui l’ospite dovesse soggiornare per lungo tempo presso una pensione e
l’esercente, dal canto suo, dovesse, volente o nolente, accettare di aspettare
un suo ritorno a miglior fortuna - appare un’opinione isolata, tant’è che egli
non fa alcun riferimento a dottrina o a giurisprudenza (cfr. B. CORBOZ, Les
infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 8 ad art. 149 CP).
Il Kantonsgericht grigionese ha lasciato aperta la questione a
sapere se la mora nel pagamento in caso di solvibilità e di volontà di pagamento
dell’ospite sia sufficiente per una condanna penale (cfr. “Urteil vom 1.4.1998
SB 98 13 (GR)” in PKG 1998 n. 30).
Dal profilo soggettivo il dolo eventuale è sufficiente (DTF 75 IV 18
e riferimenti; G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 16 n. 47; S. TRECHSEL,
op. cit., n. 4 ad art. 149 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 9 ad art. 149 CP).
3.2
Dagli atti risulta che il 10.10.2001 le parti hanno concluso un
contratto di locazione a tempo determinato - della durata dal 25.10.2001 al
10.12.2001
- avente quale oggetto gli appartamenti 142 e 142 (cfr. copia
contratto di locazione 10.10.2001 allegato al rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria 10.8.2002 dell’inc. MP __________). Le parti hanno, tra l’altro,
concordato un corrispettivo giornaliero di fr. 224.-- per l’appartamento 142,
rispettivamente di fr. 152.-- per l’appartamento 143 (cfr. copia contratto di
locazione 10.10.2001 allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria
10.8.2002
dell’inc. MP __________). In data 6.12.2001, rispettivamente in data
2.1.2002
le parti hanno prolungato il contratto di locazione, avente tuttavia
quale oggetto gli appartamenti 134, 135 e 136 e fissando, tra l’altro, un
corrispettivo giornaliero di fr. 152.-- per ciascun appartamento (copia
contratti di locazione 6.12.2001 e 2.1.2002 allegati al rapporto d’inchiesta di
polizia giudiziaria 10.8.2002 dell’inc. MP __________). Appare inoltre che il
querelato, unitamente alla sua famiglia, ha effettivamente “(…) soggiornato ininterrottamente
presso l’albergo denunciante fino al 10 agosto 2002” (decreto di non luogo
a procedere 22.8.2002, NLP __________, p. 1; copia scritto 8.8.2002 dell’avv. __________
__________ allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002
dell’inc. MP __________).
Circa il pagamento del corrispettivo il querelato avrebbe versato, a
titolo di deposito cauzionale, fr. 4'000.-- e successivamente, con una certa
regolarità, importi di fr. 4'000.-- / 5'000.-- (cfr. verbale d’interrogatorio
10.8.2002
di __________ __________, p. 1 e 2; decreto di non luogo a procedere
22.8
, NLP __________, p. 1; querela penale 19.2.2003, p. 2; istanza di
promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 2), accumulando un debito residuo per un
totale di fr. 31'968.-- (cfr. istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 2;
copia fattura del 9.8.2002 allegata al rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria 10.8.2002 dell’inc. MP __________).
È pacifico che il querelato, unitamente alla sua famiglia, ha
usufruito, per quasi dieci mesi consecutivi, di alcuni appartamenti messi a
disposizione dall’istante e che egli ha versato il corrispettivo con una certa
regolarità, ma soltanto a titolo parziale. Ora, per il fatto che l’istante non
abbia preteso il pagamento regolare dell’intero corrispettivo mensile e che inoltre
non abbia nemmeno reclamato l’adempimento delle clausole contrattuali di cui al
punto f) e g) pattuite tra le parti [“f) La pigione mensile e le prestazioni
supplementari devono essere pagate entro 10 giorni dalla ricezione della
fattura sul nostro conto bancario o in contanti direttamente alla cassa della
ricezione” e ancora: “g) Qualora il termine di pagamento non dovesse
essere rispettato la locazione terminerà immediatamente con la consumazione del
deposito” (copie contratti di locazione 10.10.2001 e 6.12.2001 allegati al
rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dell’inc. MP __________)],
non si può ipotizzare il reato di frode dello scotto, ritenuto che la IS 1 in
tal modo non sembra essere stata delusa nelle sue aspettative di essere
remunerata. Dal comportamento assunto dal querelato, segnatamente dal fatto che
egli era costantemente in mora per il versamento di una parte del
corrispettivo, è evidente che l’istante avrebbe potuto dedurre una sua
eventuale insolvenza oppure un suo possibile rifiuto di far fronte alla
remunerazione del montante scoperto. A ciò si aggiunge la circostanza che
ciononostante l’istante ha accettato questa modalità di pagamento e che
soltanto con scritto 8.8.2002 essa, per il tramite del suo patrocinatore, ha
invitato il querelato a liberare gli appartamenti entro il 10.8.2002.
È inoltre doveroso ricordare che la IS 1 ha inizialmente preteso e incassato
dal querelato, a titolo di anticipo, un deposito cauzionale di fr. 4'000.--, -
come d’uso negli alberghi per tutelarsi da un possibile pregiudizio -, e che
sapeva che l’importo scoperto incrementava di giorno in giorno (cfr. verbale
d’interrogatorio 10.8.2002 di __________ __________, p. 2, allegato al rapporto
d’inchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dell’inc. MP __________: “Preciso
che il sig. PI 1 ha sempre versato qualche cosa. Di tanto in tanto portava fr.
4'000.--/5’000.-- per scalare il suo debito nei nostri confronti. Solo che le
fatture non venivano mai interamente saldate, anzi aumentavano sempre di più”).
Di conseguenza essa avrebbe potuto e dovuto invitare il querelato e la sua
famiglia a lasciare gli appartamenti in questione dal momento in cui era
scoperta la somma di fr. 4'000.-- corrispondente al deposito cauzionale, e non
soltanto l’8.10.2002 quando il credito aveva ormai ampiamente superato
quest’importo.
Per il che, il caso in esame non appare sussumibile all’ipotesi di
reato di frode dello scotto. La fattispecie sembra invero rivestire una connotazione
di natura prettamente civilistica, avendo l’istante con il suo comportamento accordato
una concessione di credito verso il querelato, con tutti i rischi ivi connessi.
L’asserzione della IS 1, che si basa sull’opinione isolata di Corboz che non
viene apparentemente condivisa dalla dottrina dominante (cfr., al proposito,
considerando 3.1.), - secondo cui sarebbe adempiuto il presupposto oggettivo
del reato ipotizzato, dal momento in cui il querelato avrebbe disatteso
l’accordo pattuito tra le parti, avendo promesso di saldare l’importo residuo
entro il 15.9.2002 e non avendo questi fino ad oggi versato alcunché, rendendosi
pure irreperibile -, è per questi motivi, nel caso qui posto a giudizio, insostenibile.
4.
L’istante
ha infine contestato la tardività della querela, asserendo contestualmente che
la medesima si fonderebbe su fatti nuovi e che sarebbe stata inoltrata
tempestivamente, dalla sottoscrizione della transazione del 21.11.2002 (cfr. istanza
di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 4 e 5; copia transazione 21.11.2002
allegata alla querela 19.2.2003).
La querela trasmessa brevi manu dall’istante al Ministero pubblico
il 19.2.2003, concerne - come rettamente rilevato dal magistrato inquirente - i
medesimi fatti che sono già stati oggetto della denuncia/querela 10.8.2002,
sfociata nel decreto di non luogo a procedere 22.8.2002, nel frattempo
cresciuto in giudicato. L’unica novità che emerge dagli atti è che il
querelato, nonostante le sue promesse verbali e scritte, non avrebbe versato
alcunché all’istante, rendendosi pure irreperibile (cfr. querela penale
19.2
, p. 3). Il fatto che il 15.9.2002 sia venuto a scadere il termine di
pagamento (cfr., al proposito, copia scritto 9.8.2002 allegata alla querela
19.2
) e che il querelato non abbia sottoscritto la transazione 21.11.2002
(cfr. istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 4), non è da considerarsi
come una nuova prova e non giustifica quindi una riapertura del procedimento ai
sensi dell’art. 187 CPP, trattandosi, come esposto, di problematiche da risolvere
in sede civile.
A prescindere da ciò, occorre ricordare che il termine di tre mesi
per presentare la querela previsto dall’art. 29 CP decorre dal giorno in cui
l’autore è noto al querelante e dal momento in cui questi viene a conoscenza
del reato, ossia dal momento in cui sa che l’ospite lo froda della somma dovuta
(cfr. DTF 75 IV 20).
Nel caso in esame, la querela è da considerarsi tardiva, ritenuto
che il termine decorre, al più presto, dal momento in cui il querelato ha dovuto
abbandonare gli appartamenti in questione - il 10.8.2002 -, e al più tardi, dal
momento in cui egli si è reso irreperibile, - il 4.10.2002 -, siccome da quella
data egli risulta d’ignota dimora (cfr. copia FU __________, Pretura del
Distretto di __________, __________, notifica di sentenza nella forma degli
assenti, allegata alla querela penale 19.2.2003). L’istante non ha apportato alcuna
prova attestante il fatto che il suo patrocinatore ha avuto contatti con lui
nel corso del mese di novembre 2002, come del resto comprovato dalla
circostanza che egli non ha sottoscritto la transazione del 21.11.2002 (cfr. copia
transazione 21.11.2002 allegata alla querela penale 19.2.2003).
5.
Non essendo data la prima condizione di ammissibilità
dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da
assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già
acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza,
come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del
resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento
anticipato (cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E.
SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e §
55.
n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante,
inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione
del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di
procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79
CPP).
6.
Il
gravame, per quanto ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia e spese sono
poste a carico dell’istante, soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 149 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza,
per quanto ricevibile, è respinta.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.
500.
-- (cinquecento), sono poste a carico della IS 1, __________.
3.
Rimedio
di diritto:
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al
Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art.
272.
PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268
ss. PPF.
4.
Intimazione:
-
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster