Lexipedia

Decisione

60.2003.73

istanza di promozione dell'accusa. frode dello scotto. tardività della querela.

18 ottobre 2004Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

a. In

data 10.8.2002 il IS 1, __________, per il tramite della sua rappresentante __________

__________, ha sporto denuncia/querela nei confronti di __________ PI 1 per

titolo di truffa e frode dello scotto, siccome quest’ultimo, unitamente alla

sua famiglia, avrebbe preso in locazione - dal 25.10.2001 al 10.8.2002 -

diverse suites presso __________, senza saldare l’importo residuo di

fr.

31'968.-- (cfr. rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 e

documenti ivi allegati dell’inc. MP __________).

b. Con decisione 22.8.2002 il procuratore pubblico ha decretato il

non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela, rilevando sostanzialmente

che “da quanto si può evincere dal rapporto d’inchiesta, i presupposti dei

reati di truffa e di frode dello scotto non sono adempiuti” (decreto di non

luogo a procedere 22.8.2002, p. 2, al quale si rimanda per brevità).

c. Con

ulteriore esposto 19.3.2003 il IS 1 ha nuovamente sporto querela penale nei

confronti di __________ PI 1 limitatamente all’ipotesi di reato di frode dello

scotto, affermando che “purtroppo, e nonostante le previsioni del

procuratore pubblico che pure ha creduto al querelato (…), e le promesse di

quest’ultimo, il 15 settembre 2002 non era ancora stato pagato il dovuto (…)”

(querela penale 19.3.2003, p. 3). Ha pure asserito che “(…), nonostante le

ripetute, numerose e credibili promesse il querelato non si è mai presentato a __________

e non ha pagato nulla di quanto promesso, sebbene più volte si sia reso parte

attiva, telefonando e dichiarando di voler ossequiare l’accordo verbale”,

rilevando inoltre di aver capito “(…) a metà gennaio 2003 (…) che il Signor PI

1 non avrebbe più pagato il suo debito. In effetti, da quella data” egli “(…)

si è reso irreperibile, non rispondendo alle telefonate e non dando più sue

informazioni” (querela penale 19.3.2003, p. 3). Ha altresì sostenuto che “(…)

pure la data prevista per la seconda rata è oramai sorpassata, senza che il

querelato abbia pagato qualcosa né abbia firmato la transazione”,

asseverando che “si può (…), a questo punto, affermare con certezza, che il

querelato non ossequierà ai suoi obblighi di pagamento” e che “la

presente querela è pertanto da considerarsi giustificata dal punto di vista

della condizione soggettiva” (querela penale 19.3.2003, p. 3 e 4).

d. Con

decisione 26.2.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a

procedere in ordine alla querela 19.3.2003, evidenziando che la stessa “(…)

concerne i medesimi fatti già oggetto della precedente querela di data

10.08.2002, sfociata in decreto di non luogo a procedere il 22.08.2002, nel

frattempo cresciuto in giudicato (NLP __________)”, che “in tal senso la

querela è tardiva in quanto tale, come anche quale istanza di promozione

dell’accusa” e che “d’altronde, il querelante non indica nuovi fatti

suscettibili di giustificare la riapertura del procedimento ex art. 187 CPPT,

ma si limita bensì a menzionare eventi - quali ad esempio il mancato rispetto

di una transazione datata 22.11.2002 - occorsi posteriormente al citato decreto

di non luogo a procedere e di chiara natura civile” (decreto di non luogo a

procedere 26.2.2003, p. 1).

e. Con

il presente tempestivo gravame la IS 1 chiede che l’istanza di promozione dell’accusa

venga accolta, che il decreto di non luogo a procedere 26.2.2003 venga annullato

e che l’istruzione del processo, a seguito della querela 19.2.2003 sporta nei

confronti di __________ PI 1 per titolo di frode dello scotto ai sensi

dell’art. 149 CP, abbia luogo per opera di un altro procuratore pubblico

(istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 5).

L’istante,

dopo aver esposto i fatti, contesta innanzitutto l’argomentazione del

magistrato inquirente secondo cui la querela concerne gli stessi fatti che sono

già stati oggetto della denuncia/querela 10.8.2002 (istanza di promozione

dell’accusa 7.3.2003, p. 3). Sostiene poi che il procuratore pubblico nel

decreto di non luogo a procedere 22.8.2002 “(…) contestava gli elementi

soggettivi ed oggettivi della frode dello scotto (…) basandosi sul fatto, che

il Signor PI 1 avesse promesso di pagare al 15 settembre 2002 e che gli fosse

stato concesso di non incassare il dovuto al momento usuale”, contestando -

in relazione all’elemento oggettivo - “(…) la motivazione giuridica del

Procuratore, riferendosi alla dottrina recente portata da Corboz (…)”,

rilevando inoltre che “l’assenza dell’elemento soggettivo non era invece

contestabile a quel momento, motivo per il quale l’istante non ha inoltrato

istanza di promozione dell’accusa” (istanza di promozione dell’accusa

7.3.2003, p. 4). Ritiene altresì che la situazione nel mese di febbraio 2003 era

cambiata, asserendo che “era, infatti, chiaro, a quel momento, che il Signor

PI 1 non avesse intenzione di pagare il dovuto,” e pertanto “veniva così

ad essere adempiuta anche la condizione soggettiva, (…)” (istanza di

promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 4). A suo giudizio, infine, la querela

19.2.2003 non sarebbe tardiva, ritenuto che la stessa si basa su fatti nuovi e

ossequia inoltre il termine di tre mesi previsto dall’art. 29 CP “(…) dalla

firma della transazione da parte __________” (istanza di promozione

dell’accusa 7.3.2003, p. 4 e 5). Delle altre motivazioni così come delle

osservazioni del procuratore pubblico si dirà, laddove necessario, in seguito.

Considerandi

1.

In

presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte

lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei

ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione

dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p.

262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per

principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,

attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189.

CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della

parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

2.

Prima

di entrare nel merito della vertenza occorre rilevare che l’istante, nel

petitum, postula l’accoglimento dell’istanza di promozione dell’accusa, senza

chiedere di promuovere l’accusa nei confronti del querelato e senza nemmeno

indicare per quale ipotesi di reato come previsto dall’art. 188 CPP.

Dalla

lettura del gravame emerge in ogni modo che essa chiede di promuovere l’accusa

nei confronti di __________ PI 1 per l’ipotesi di reato di frode dello scotto

(cfr. istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 5). L’istante, inoltre,

non si confronta esplicitamente con il secondo presupposto posto ad un’istanza

di promozione dell’accusa (cfr. considerando 1), ossia la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondire quelle

già acquisite. La questione della ricevibilità dell’istanza può restare

comunque indecisa, ritenuto che il decreto impugnato andrebbe confermato nel

merito.

3.

3.1.

Giusta l’art. 149 CP si rende colpevole di frode dello scotto

chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico

alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l’esercente

della somma dovuta.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, che peraltro non è

recente, l’elemento oggettivo del reato di frode dello scotto è adempiuto nella

misura in cui l’albergatore / il ristoratore viene ingannato nella sua

aspettativa di essere remunerato per le prestazioni di vitto o/e di alloggio

fornite all’ospite (cfr. decisione del 7.9.1983 in Sem. jud. 1984, p. 285; DTF

75.

IV 16). Questa situazione è data nel caso in cui l’ospite non paga alcunché,

ma anche allorquando questi non adempie tempestivamente la sua

controprestazione, di regola quindi al più tardi nel momento in cui lascia

l’albergo (DTF 75 IV 16). Il Tribunale federale ha altresì ritenuto che già un

semplice ritardo di pagamento costituisce un pregiudizio per l’albergatore / il

ristoratore (cfr. decisione del 7.9.1983 in Sem. jud. 1984, p. 286; DTF 75 IV

16.

e 17), siccome quest’ultimo oltre a non avere più la certezza di incassare

l’importo di sua spettanza, non può, nel frattempo, nemmeno usufruire di questa

somma di denaro (DTF 75 IV 17). Può accadere che l’albergatore / il ristoratore

che concede credito ad un ospite, il quale usufruisce per molto tempo delle prestazioni

di vitto e/o di alloggio, non venga deluso nella sua aspettativa di essere

remunerato (cfr. decisione del 7.9.1983 in Sem. jud. 1984, p. 286; DTF 75 IV

18). Ciò presuppone però che l’albergatore / il ristoratore abbia dedotto

dall’atteggiamento assunto dall’ospite, la sua insolvenza oppure il suo rifiuto

di pagare le prestazioni oppure la possibilità di non essere remunerato, e che

egli abbia inoltre tenuto conto di questa circostanza (cfr. decisione del

7.9.1983

in Sem. jud. 1984, p. 286 e 287; DTF 75 IV 18).

Giova comunque osservare che nella misura in cui la dottrina è concordante,

dal profilo oggettivo la fattispecie della frode dello scotto non è in ogni

caso adempiuta, qualora il presunto autore, che ha usufruito delle prestazioni

fornitegli dall’albergatore / dal ristoratore, prima di lasciare l’albergo

senza pagare, ha pattuito un pagamento posteriore con il creditore (cfr. “Urteil

vom 1.4.1998 SB 98 13 (GR)” in PKG 1998 n. 30, p. 118). Si pensi ad esempio nel

caso in cui l’ospite dopo aver usufruito delle prestazioni si rende conto di

non avere con sé alcun denaro: egli lo comunica al personale, promettendo

contestualmente di saldare il debito successivamente, lasciando su richiesta i

suoi dati personali (cfr. “Urteil vom 1.4.1998 SB 98 13

(GR)” in PKG 1998 n. 30, p. 118; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH,

Strafrecht III: Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo 2003, p. 216; J. REHBERG / A

. ECKERT / S. FLACHSMANN, Tafeln zum Strafrecht BT,

Zurigo 1997, p. 92). Altri autori vanno ancora oltre e sostengono che il

ritardo nel pagamento non può portare semplicemente alla frode dello scotto: se

al momento della partenza o dell’abbandono del locale l’ospite è in grado ed é

disposto a pagare successivamente, non gli si può infliggere una pena; l’ospite

dovrebbe essere perseguito penalmente, soltanto nel caso in cui egli non è

proprio intenzionato di pagare alcunché (cfr. BSK StGB II - G. ARZT, Basilea

2003, n. 4 ad art. 149 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches

Strafrecht BT I: Straftaten gegen individualinteressen, Berna 2003, § 16 n. 46;

S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 3

ad art.149 CP e riferimenti; “Urteil vom 1.4.1998 SB 98 13 (GR)” in PKG 1998 n.

30, p. 118 e riferimenti). Occorre pure rilevare che Arzt - in relazione alla

decisione del Tribunale federale DTF 75 IV 15, che, come testé esposto, ha

ritenuto il pagamento tardivo di per sé un danno -, ha evidenziato che sia

l’art. 149 CP, sia l’art. 146 CP, non possono essere utilizzati allo scopo di

punire penalmente la semplice renitenza del debitore e allo scopo di risparmiare

al creditore di adire le vie giudiziarie fino a giungere all’esecuzione forzata

(BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 4 ad art. 149 CP).

L’argomentazione di Corboz - secondo cui, dal profilo oggettivo, è

data la violazione della disposizione di cui all’art. 149 CP dal momento in cui

viene a cadere l’accordo sul posticipo di pagamento, per esempio nell’ipotesi

in cui l’ospite dovesse soggiornare per lungo tempo presso una pensione e

l’esercente, dal canto suo, dovesse, volente o nolente, accettare di aspettare

un suo ritorno a miglior fortuna - appare un’opinione isolata, tant’è che egli

non fa alcun riferimento a dottrina o a giurisprudenza (cfr. B. CORBOZ, Les

infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 8 ad art. 149 CP).

Il Kantonsgericht grigionese ha lasciato aperta la questione a

sapere se la mora nel pagamento in caso di solvibilità e di volontà di pagamento

dell’ospite sia sufficiente per una condanna penale (cfr. “Urteil vom 1.4.1998

SB 98 13 (GR)” in PKG 1998 n. 30).

Dal profilo soggettivo il dolo eventuale è sufficiente (DTF 75 IV 18

e riferimenti; G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 16 n. 47; S. TRECHSEL,

op. cit., n. 4 ad art. 149 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 9 ad art. 149 CP).

3.2

Dagli atti risulta che il 10.10.2001 le parti hanno concluso un

contratto di locazione a tempo determinato - della durata dal 25.10.2001 al

10.12.2001

- avente quale oggetto gli appartamenti 142 e 142 (cfr. copia

contratto di locazione 10.10.2001 allegato al rapporto d’inchiesta di polizia

giudiziaria 10.8.2002 dell’inc. MP __________). Le parti hanno, tra l’altro,

concordato un corrispettivo giornaliero di fr. 224.-- per l’appartamento 142,

rispettivamente di fr. 152.-- per l’appartamento 143 (cfr. copia contratto di

locazione 10.10.2001 allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria

10.8.2002

dell’inc. MP __________). In data 6.12.2001, rispettivamente in data

2.1.2002

le parti hanno prolungato il contratto di locazione, avente tuttavia

quale oggetto gli appartamenti 134, 135 e 136 e fissando, tra l’altro, un

corrispettivo giornaliero di fr. 152.-- per ciascun appartamento (copia

contratti di locazione 6.12.2001 e 2.1.2002 allegati al rapporto d’inchiesta di

polizia giudiziaria 10.8.2002 dell’inc. MP __________). Appare inoltre che il

querelato, unitamente alla sua famiglia, ha effettivamente “(…) soggiornato ininterrottamente

presso l’albergo denunciante fino al 10 agosto 2002” (decreto di non luogo

a procedere 22.8.2002, NLP __________, p. 1; copia scritto 8.8.2002 dell’avv. __________

__________ allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002

dell’inc. MP __________).

Circa il pagamento del corrispettivo il querelato avrebbe versato, a

titolo di deposito cauzionale, fr. 4'000.-- e successivamente, con una certa

regolarità, importi di fr. 4'000.-- / 5'000.-- (cfr. verbale d’interrogatorio

10.8.2002

di __________ __________, p. 1 e 2; decreto di non luogo a procedere

22.8

, NLP __________, p. 1; querela penale 19.2.2003, p. 2; istanza di

promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 2), accumulando un debito residuo per un

totale di fr. 31'968.-- (cfr. istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 2;

copia fattura del 9.8.2002 allegata al rapporto d’inchiesta di polizia

giudiziaria 10.8.2002 dell’inc. MP __________).

È pacifico che il querelato, unitamente alla sua famiglia, ha

usufruito, per quasi dieci mesi consecutivi, di alcuni appartamenti messi a

disposizione dall’istante e che egli ha versato il corrispettivo con una certa

regolarità, ma soltanto a titolo parziale. Ora, per il fatto che l’istante non

abbia preteso il pagamento regolare dell’intero corrispettivo mensile e che inoltre

non abbia nemmeno reclamato l’adempimento delle clausole contrattuali di cui al

punto f) e g) pattuite tra le parti [“f) La pigione mensile e le prestazioni

supplementari devono essere pagate entro 10 giorni dalla ricezione della

fattura sul nostro conto bancario o in contanti direttamente alla cassa della

ricezione” e ancora: “g) Qualora il termine di pagamento non dovesse

essere rispettato la locazione terminerà immediatamente con la consumazione del

deposito” (copie contratti di locazione 10.10.2001 e 6.12.2001 allegati al

rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dell’inc. MP __________)],

non si può ipotizzare il reato di frode dello scotto, ritenuto che la IS 1 in

tal modo non sembra essere stata delusa nelle sue aspettative di essere

remunerata. Dal comportamento assunto dal querelato, segnatamente dal fatto che

egli era costantemente in mora per il versamento di una parte del

corrispettivo, è evidente che l’istante avrebbe potuto dedurre una sua

eventuale insolvenza oppure un suo possibile rifiuto di far fronte alla

remunerazione del montante scoperto. A ciò si aggiunge la circostanza che

ciononostante l’istante ha accettato questa modalità di pagamento e che

soltanto con scritto 8.8.2002 essa, per il tramite del suo patrocinatore, ha

invitato il querelato a liberare gli appartamenti entro il 10.8.2002.

È inoltre doveroso ricordare che la IS 1 ha inizialmente preteso e incassato

dal querelato, a titolo di anticipo, un deposito cauzionale di fr. 4'000.--, -

come d’uso negli alberghi per tutelarsi da un possibile pregiudizio -, e che

sapeva che l’importo scoperto incrementava di giorno in giorno (cfr. verbale

d’interrogatorio 10.8.2002 di __________ __________, p. 2, allegato al rapporto

d’inchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dell’inc. MP __________: “Preciso

che il sig. PI 1 ha sempre versato qualche cosa. Di tanto in tanto portava fr.

4'000.--/5’000.-- per scalare il suo debito nei nostri confronti. Solo che le

fatture non venivano mai interamente saldate, anzi aumentavano sempre di più”).

Di conseguenza essa avrebbe potuto e dovuto invitare il querelato e la sua

famiglia a lasciare gli appartamenti in questione dal momento in cui era

scoperta la somma di fr. 4'000.-- corrispondente al deposito cauzionale, e non

soltanto l’8.10.2002 quando il credito aveva ormai ampiamente superato

quest’importo.

Per il che, il caso in esame non appare sussumibile all’ipotesi di

reato di frode dello scotto. La fattispecie sembra invero rivestire una connotazione

di natura prettamente civilistica, avendo l’istante con il suo comportamento accordato

una concessione di credito verso il querelato, con tutti i rischi ivi connessi.

L’asserzione della IS 1, che si basa sull’opinione isolata di Corboz che non

viene apparentemente condivisa dalla dottrina dominante (cfr., al proposito,

considerando 3.1.), - secondo cui sarebbe adempiuto il presupposto oggettivo

del reato ipotizzato, dal momento in cui il querelato avrebbe disatteso

l’accordo pattuito tra le parti, avendo promesso di saldare l’importo residuo

entro il 15.9.2002 e non avendo questi fino ad oggi versato alcunché, rendendosi

pure irreperibile -, è per questi motivi, nel caso qui posto a giudizio, insostenibile.

4.

L’istante

ha infine contestato la tardività della querela, asserendo contestualmente che

la medesima si fonderebbe su fatti nuovi e che sarebbe stata inoltrata

tempestivamente, dalla sottoscrizione della transazione del 21.11.2002 (cfr. istanza

di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 4 e 5; copia transazione 21.11.2002

allegata alla querela 19.2.2003).

La querela trasmessa brevi manu dall’istante al Ministero pubblico

il 19.2.2003, concerne - come rettamente rilevato dal magistrato inquirente - i

medesimi fatti che sono già stati oggetto della denuncia/querela 10.8.2002,

sfociata nel decreto di non luogo a procedere 22.8.2002, nel frattempo

cresciuto in giudicato. L’unica novità che emerge dagli atti è che il

querelato, nonostante le sue promesse verbali e scritte, non avrebbe versato

alcunché all’istante, rendendosi pure irreperibile (cfr. querela penale

19.2

, p. 3). Il fatto che il 15.9.2002 sia venuto a scadere il termine di

pagamento (cfr., al proposito, copia scritto 9.8.2002 allegata alla querela

19.2

) e che il querelato non abbia sottoscritto la transazione 21.11.2002

(cfr. istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 4), non è da considerarsi

come una nuova prova e non giustifica quindi una riapertura del procedimento ai

sensi dell’art. 187 CPP, trattandosi, come esposto, di problematiche da risolvere

in sede civile.

A prescindere da ciò, occorre ricordare che il termine di tre mesi

per presentare la querela previsto dall’art. 29 CP decorre dal giorno in cui

l’autore è noto al querelante e dal momento in cui questi viene a conoscenza

del reato, ossia dal momento in cui sa che l’ospite lo froda della somma dovuta

(cfr. DTF 75 IV 20).

Nel caso in esame, la querela è da considerarsi tardiva, ritenuto

che il termine decorre, al più presto, dal momento in cui il querelato ha dovuto

abbandonare gli appartamenti in questione - il 10.8.2002 -, e al più tardi, dal

momento in cui egli si è reso irreperibile, - il 4.10.2002 -, siccome da quella

data egli risulta d’ignota dimora (cfr. copia FU __________, Pretura del

Distretto di __________, __________, notifica di sentenza nella forma degli

assenti, allegata alla querela penale 19.2.2003). L’istante non ha apportato alcuna

prova attestante il fatto che il suo patrocinatore ha avuto contatti con lui

nel corso del mese di novembre 2002, come del resto comprovato dalla

circostanza che egli non ha sottoscritto la transazione del 21.11.2002 (cfr. copia

transazione 21.11.2002 allegata alla querela penale 19.2.2003).

5.

Non essendo data la prima condizione di ammissibilità

dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da

assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già

acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza,

come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del

resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento

anticipato (cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E.

SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e §

55.

n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante,

inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione

del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di

procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79

CPP).

6.

Il

gravame, per quanto ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia e spese sono

poste a carico dell’istante, soccombente.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 149 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza,

per quanto ricevibile, è respinta.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.

500.

-- (cinquecento), sono poste a carico della IS 1, __________.

3.

Rimedio

di diritto:

Il

presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al

Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale

federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art.

272.

PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268

ss. PPF.

4.

Intimazione:

-

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster