60.2003.75
istanza di promozione dell'accusa. diffamazione. calunnia. denuncia mendace. violazione del segreto d'ufficio.
8 ottobre 2004Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2003.75
Data decisione, Autorità:
08.10.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. diffamazione. calunnia. denuncia mendace. violazione del segreto d'ufficio.
CALUNNIA
DENUNCIA MENDACE
DIFFAMAZIONE
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
VIOLAZIONE DEL SEGRETO D'UFFICIO
art. 284 let. b CPP-TI
art. 173 CPS
art. 174 CPS
art. 177 CPS
art. 303 CPS
art. 320 CPS
Incarto n.
60.2003.75
Lugano
8 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 7/10.3.2003 presentata da
IS 1 ,
IS 2 ,
patr. da: PA 1
__________,
e
IS 3 __________,
in relazione
al decreto di
non luogo a procedere 24.2.2003 emanato dal procuratore pubblico Claudia Solcà
nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia/querela
24/25.7.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________, per titolo
di diffamazione, calunnia, denuncia mendace, sviamento della giustizia e
violazione del segreto d’ufficio;
premesso che
l’istanza non concerne più l’ipotesi di reato di sviamento della giustizia;
richiamate le
osservazioni 21/24.3.2003 del procuratore pubblico e 31.3/1.4.2003 di __________
PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
esposto 24/25.7.2002 __________ IS 1, __________ IS 2, per il tramite del loro
patrocinatore avv. __________ __________ IS 3 e unitamente a quest’ultimo,
hanno sporto denuncia/querela penale nei confronti di __________ PI 1 per i
titoli di reato in epigrafe, asserendo dapprima che “nel corso di una
riunione straordinaria del Consiglio di fondazione del Fondo di previdenza per
il personale della __________ tenutasi a __________ il 23.03.2001, presenti tra
l’altro i querelanti / denuncianti, (…) __________ PI 1 (membro del già citato
Consiglio) pronunciò una frase all’indirizzo” di Sandro IS 1 “(…) (che
nel frattempo aveva però lasciato la riunione) il cui senso era il seguente:
"che cosa ha da lamentarsi dopo aver preso più di fr. 42'000.00 di eccedenze"”,
rilevando che a seguito di questa riunione __________ IS 1 “(…) venne posto
a conoscenza della frase proferita nei suoi confronti dal signor PI 1 (…)”
(denuncia/querela penale 24/25.7.2002, p. 2). Hanno poi esposto che “a
seguito di questo colloquio, in data 25.03.2001 il signor IS 1 scrisse una
lettera di rimostranze al signor PI 1”, sostenendo inoltre che “quest’ultimo,
negando di aver mai proferito l’affermazione di cui sopra, si sentì offeso a
tal punto da (…)” sporgere querela penale nei loro confronti per titolo di
diffamazione e calunnia, sfociata il 25.4.2002 in due decreti di non luogo a
procedere emanati dal procuratore pubblico Rosa Item (denuncia/querela penale
24/25.7.2002, p. 2; querela penale 7/8.6.2001 e lettera manoscritta del
25.3.2001 ivi allegata dell’inc. MP __________; decreti di non luogo a
procedere 25.4.2002, NLP __________ e NLP __________).
I denuncianti/querelanti hanno sostanzialmente ritenuto che __________
PI 1, mediante la querela 7/8.6.2001, “(…) si è reso protagonista di fatti
penalmente rilevanti (…)” (denuncia/querela penale 24/25.7.2002, p. 3).
b. Con
decisione 24.2.2003 il procuratore pubblico Claudia Solcà ha decretato il non
luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela, esponendo in particolare che
“(…) il fatto di presentare la querela 7 giugno 2001 non configura una
diffamazione ai sensi dell’art. 173 CPS, poiché la stessa è stata formulata
nell’ambito della procedura giudiziaria e al cospetto di una cerchia ristretta
di persone peraltro legate al segreto d’ufficio”, rilevando contestualmente
che “un simile comportamento, in assenza di inconfutabili prove del
contrario, mal si concilia con intenzionali finalità denigratorie” (decreto
di non luogo a procedere 24.2.2003, p. 3). In relazione all’ipotesi di reato di
calunnia ha indicato che vale lo “stesso discorso (…)”, osservando a
titolo abbondanziale che “(…) il semplice fatto che sia stato stabilito,
tramite testimoni, che la frase incriminata era stata effettivamente
pronunciata dal qui querelato il 23 marzo a __________ non comporta
automaticamente la certezza che PI 1 abbia mentito in sede di querela”
(decreto di non luogo a procedere 24.2.2003, p. 3). Circa l’ipotesi di reato di
denuncia mendace ha affermato che “nel caso di specie è incontestabile che
il denunciato ha agito allo scopo di provocare un procedimento a carico dei qui
denuncianti/querelanti ma ciò non comprova ancora l’invocata mendacità di
quanto da lui segnalato”, evidenziando che “(…) il reato (…) presuppone
il dolo diretto e non vi sono elementi per affermare che il PI 1 abbia
informato le Autorità sapendo di dire cosa non vera” (decreto di non luogo
a procedere 24.2.2003, p. 4). Per quanto attiene infine all’ipotesi di reato di
violazione del segreto d’ufficio ha sostenuto che “già solo per la laconicità
dell’esternazione di PI 1, che della cerchia ristretta di persone all’interno
del quale è stata fatta, appare chiaro che la stessa non può essere considerata
lesiva della sfera privata del denunciante (…)” (decreto di non luogo a
procedere 24.2.2003, p. 4). Delle altre motivazioni si dirà, se indispensabile,
in diritto.
c. Con
la presente tempestiva istanza __________ IS 1, __________ IS 2 e l’avv. __________
__________ PA 1 chiedono di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI
1 per titolo di denuncia mendace, in subordine calunnia, ev. diffamazione e
violazione del segreto d’ufficio (cfr. istanza di promozione dell’accusa
7/10.3.2003, p. 8).
Dopo aver esposto i fatti, gli istanti contestano le conclusioni cui
è giunto il magistrato inquirente. Per quanto concerne l’ipotesi di reato di
calunnia, eventualmente diffamazione, asseriscono che il denunciato/querelato
nel corso del suo interrogatorio 17.9.2001 ha confermato “(…), per ben tre
volte, di mai aver proferito la nota frase sui fr. 42'000.00 di eccedenze (…)”,
“sostenendo quindi che qualcuno gli aveva falsamente messo in bocca una
frase mai detta, __________ PI 1 querelava gli istanti per offesa al suo onore”,
rilevando però che “l’istruttoria ha (…) dimostrato che” egli “(…)
aveva effettivamente detto la frase incriminata (…)” (istanza di promozione
dell’accusa 7/10.3.2003, p. 4). Evidenziano pure che il denunciato/querelato
nella sua querela 7.6.2001 “(…) ammette (!) di aver proferito la frase in discussione.
Sostiene però di averla asserita, volendo correggere un’affermazione fatta dal
signor IS 2”, il quale “(…) avrebbe detto che il signor IS 1 aveva
ricevuto solamente fr. 4'000.00 / fr. 6'000.00 di eccedenze. Frase tuttavia,
che l’istante IS 2 contesta di aver mai detto all’indirizzo del signor IS 1
poiché, e semmai, questa somma di denaro sarebbe stata incassata proprio da esso
medesimo” (istanza di promozione dell’accusa 7/10.3.2003, p. 5). Ritengono
che egli “(…) con la sua querela, ha incolpato gli istanti di aver commesso
un reato (contro il suo onore), sapendo di mentire” (istanza di promozione
dell’accusa 7/10.3.2003, p. 5). Circa l’ipotesi di reato di denuncia mendace asseverano
che siano adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi: a loro giudizio il denunciato
/querelato avrebbe sostanzialmente “(…) provocato un procedimento penale in
modo del tutto gratuito e infondato contro persone innocenti” (istanza di
promozione dell’accusa 7/10.3.2003, p. 7). Infine, in relazione all’ipotesi di
reato di violazione del segreto d’ufficio sostengono che “(…) è pacifico che
PI 1 ha violato il segreto d’ufficio con la sua esternazione. Infatti, sia il
sottoscritto legale che il signor __________ dell’Ufficio di sorveglianza erano
terze persone che di per sé non erano autorizzate a sentire i segreti del signor
IS 1”, ritenendo inoltre che “il fatto che queste persone, per un verso
o per un altro, siano vincolate al dovere di discrezione, nulla muta” e che
“(…) il signor IS 1 abbia manifestato chiara e determinata volontà a che le
sue faccende personali non venissero divulgate, lo dimostra chiaramente la sua
reazione nei confronti di __________ PI 1” (istanza di promozione
dell’accusa 7/10.3.2003, p. 8). Delle altre motivazioni, così come delle
osservazioni del procuratore pubblico e di __________ PI 1 si dirà, laddove
necessario, in seguito.
Considerandi
1.
In presenza di un non luogo a procedere, l’art. 186 cpv. 1 CPP
concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare
alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un’istanza motivata di
promozione dell’accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l’accoglimento di un’istanza di promozione dell’accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (cfr. REP. 1994
n.
115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l’esistenza di seri indizi di colpevolezza
emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l’azione penale è essenzialmente
pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui
la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell’accusa contro una
determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all’arbitrio o al
sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e
concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell’istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall’indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
2.
2.1.
Giusta l'art. 173 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per
diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona
di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione
di lei, o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.
Perché
vi sia diffamazione, occorre un’allegazione di fatto, e non semplicemente un
giudizio di valore (DTF 117 IV 27). La norma presuppone che l'autore si
rivolga, direttamente o indirettamente, ad un "terzo", che è
di principio qualsiasi persona che non coincide con l'autore o con la vittima,
ad esempio quindi anche i familiari o un’autorità giudiziaria (cfr. BSK StGB II
- F. RIKLIN, Basilea 2003, n. 6 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit
suisse, Berna 2002, Volume I, n. 32 ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 4 e 5 ad art. 173 CP).
L'intenzionalità
si deve riferire all'affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da
parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un
particolare "animus iniurandi", bastando che l'autore sia
consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione
della persona offesa e che ciò nonostante le abbia proferite (cfr. BSK StGB II
- F. RIKLIN, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., Volume I,
n. 48 ss. ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 173 CP).
2.2
Giusta
l’art. 174 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per calunnia chi,
comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende
sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano
nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una
tale incolpazione o un tale sospetto.
Il
reato di calunnia giusta l’art. 174 CP si configura come una diffamazione
qualificata da un ulteriore elemento soggettivo, consistente nel fatto che
l'autore sa di dire cosa non vera (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 4
ad art. 173 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo
2003, p. 324 e 325; B. CORBOZ, op. cit., Volume I, n. 1 ad art. 174 CP; S.
TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 174 CP).
2.3
Giova
innanzitutto rilevare che per determinare il carattere lesivo di un’allegazione
non si può prescindere dal contesto nel quale è stata proferita. Nel caso in
esame, l’esposto incriminato, sul quale gli istanti si basano per corroborare
la loro tesi accusatoria, è stato inoltrato dal qui denunciato/querelato al
Ministero pubblico il 7/8.6.2001 (cfr. querela penale 7/8.6.2001 dell’inc. MP __________).
__________ PI 1 - il quale ha comunque sporto querela penale nei confronti di
ignoti e non direttamente nei confronti degli istanti, siccome non era apparentemente
al corrente chi avesse informato __________ IS 1 che egli avrebbe proferito nel
corso della riunione straordinaria del Consiglio di fondazione del fondo di
previdenza per il personale della __________ __________ del 23.3.2001 la frase
“che cosa ha (ndr: __________ IS 1) da lamentarsi dopo aver preso più
di 42'000.-- fr. di eccedenze” -, ha esposto la sua opinione in merito al
contenuto dello scritto 31.3.2001 inviatogli da quest’ultimo e alla suindicata
riunione, essendosi sentito leso nel suo onore. Le sue argomentazioni non
devono pertanto essere valutate separatamente, ma devono essere messe in
relazione a questo particolare contesto, questo è anche il senso che un lettore
non prevenuto poteva attribuire all’allegato in questione.
Si
rileva altresì che dalla lettura dell’allegato incriminato non appare che il
suo contenuto sia atto a pregiudicare la reputazione degli istanti e non
suscita l’impressione tantomeno il sospetto che essi manchino di quelle qualità
di carattere che li fanno apparire degni di rispetto.
Occorre infine ricordare che il qui denunciato/querelato non si è
rivolto ad un “terzo” qualsiasi, bensì ad un’autorità giudiziaria, coinvolgendo
in tal modo i collaboratori della giustizia, della polizia ed alcuni testi. La
controversia ha interessato quindi un limitato gruppo di persone, peraltro
tenute al segreto d’ufficio/professionale e perfettamente coscienti del
particolare contesto in cui eventuali affermazioni dispregievoli dell’onore
sarebbero state proferite e del fatto che le stesse sarebbero state soggette a
vaglio critico (cfr. in tal senso DTF 118 IV 251). Non appare nemmeno che il
denunciato/querelato mediante questa querela abbia travalicato i limiti di
quanto necessario e pertinente per l’accertamento dei fatti. Per il che, già
Dispositivo
per questi motivi le ipotesi di reato di calunnia e diffamazione non sembrano
applicabili al caso in esame.
3. L’art.
303 CP - secondo cui commette denuncia mendace, chiunque denuncia all’autorità
come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente,
per provocare contro di lei un procedimento penale, oppure chiunque in altro
modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona
che egli sa innocente - è un reato intenzionale che esige consapevolezza e volontà
di far perseguire penalmente chi si sa innocente; intenzionalità che non
ammette il dolo eventuale (cfr. BSK StGB II - V. DELNON / A. RÜDY, op. cit., n.
26 ad art. 303 CP; B. CORBOZ, op. cit., Volume II, n. 17 ad art. 303 CP; S.
TRECHSEL, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 303 CP). L’autore deve quindi sapere, come
in caso di calunnia (art. 174 CP), di accusare una persona innocente e non è
quindi sufficiente che egli la ritenga possibilmente innocente.
Dalla lettura della querela 7/8.6.2001 non appare che __________ PI
1 abbia voluto accusare gli istanti per titolo di calunnia e diffamazione,
sapendoli innocenti (cfr. querela penale 7/8.6.2001 dell’inc. MP 2001.3832).
L’argomentazione apportata dagli istanti secondo cui il denunciato/querelato
avrebbe “(…) provocato un procedimento penale in modo del tutto gratuito e
infondato contro persone innocenti” , che “conseguentemente, anche
l’elemento soggettivo dell’intenzionalità è perfettamente dato” e che “sostenere
il contrario, è decisamente poco serio”, è un’affermazione di parte che non
trova alcun riscontro oggettivo negli atti. Giova a questo riguardo rilevare
che il qui denunciato/querelato ha asseverato di non aver mai dichiarato nel
corso della riunione del 25.3.2001 la frase “che cosa ha da lamentarsi dopo
aver preso più di 42'000 fr. di eccedenze” e di non aver nemmeno voluto far
apparire __________ IS 1 come un personaggio avido, gretto e meschino (cfr. querela
penale 7/8.6.2001, p. 1; AI 2, verbale d’interrogatorio di __________ PI 1, p.
1 dell’inc. MP __________; osservazioni 31.3/1.4.2003, p. 1, 2 e 3). Dagli
atti, e del resto nemmeno dal contenuto della querela 7/8.6.2001,
contrariamente a quanto asseriscono gli istanti, non emerge che il
denunciato/querelato avrebbe dapprima “(…) recisamente contestato i fatti e
poi li ha addirittura ammessi” (istanza di promozione dell’accusa
7/10.3.2003, p. 7). L’art. 303 CP non appare pertanto applicabile alla presente
fattispecie ed il decreto impugnato merita tutela pure in relazione a quest’ipotesi
di reato.
4. Giusta l’art. 320 cfr. 1 CP è punito per violazione del segreto
d'ufficio chiunque rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di
membro di un’autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o
funzione.
Trattandosi
di un cosiddetto “echtes Sonderdelikt”, il reato può essere commesso
unicamente da un membro di un'autorità, cioè da una persona fisica che esercita
uno dei poteri dello Stato (B. CORBOZ, op. cit., Volume II, n. 6 e 7 ad art.
320 CP), o da un funzionario ai sensi dell’art. 110 cifra 4 CP (BSK StGB II -
N. OBERHOLZER, op. cit., n. 5 ad art. 320 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 2 ad
art. 320 CP). Queste persone devono aver appreso il segreto in virtù della loro
funzione ufficiale (BSK StGB II - N. OBERHOLZER, op. cit., n. 8 ad art. 320 CP;
S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 320 CP; B. CORBOZ, op. cit., Volume II, n.
17 e 18 ad art. 320 CP).
Per
segreto si intende un fatto noto solo ad una cerchia ristretta di persone, che
si vuole mantenere confidenziale in virtù di un interesse legittimo (segreto in
senso materiale; DTF 127 IV 122, 116 IV 56 e 114 IV 44; BSK II - N. OBERHOLZER,
op. cit., n. 7 ad art. 320 CP; A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, 3. ed.,
Zurigo 2004, p. 468 e 469; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 320 CP; G.
STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, Berna 2000, § 59
n. 5; B. CORBOZ, op. cit., Volume II, n. 11, 13 e 14 ad art. 320 CP).
È
inoltre necessario che colui che ha un interesse al mantenimento del segreto
manifesti, espressamente o tacitamente, la volontà di farlo rispettare; il più
delle volte questa volontà risulta dalle circostanze (B. CORBOZ, op. cit.,
Volume II, n. 15 ad art. 320 CP).
Il
comportamento punito giusta l'art. 320 CP consiste nel violare intenzionalmente
il dovere di mantenere il segreto, comunicandolo o rendendolo accessibile ad
una persona che non ne ha accesso (DTF 116 IV 56; BSK StGB II - N. OBERHOLZER,
op. cit., n. 9 ad art. 320 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8 ad art. 320 CP; A.
DONATSCH / W. WOHLERS, op. cit., p. 422; G. STRATENWERTH, op. cit., § 59 n. 7;
B. CORBOZ, op. cit., Volume II, n. 31 e 32 ad art. 320 CP).
Si
tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente
(DTF 127 IV 122 consid. 1; DTF 116 IV 56; BSK StGB II - N.
OBERHOLZER, op. cit., n. 10 ad art. 320 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 10 ad
art. 320 CP; B. CORBOZ, op. cit., Volume II, n. 35 ad art. 320 CP).
Dagli atti emerge che __________ PI 1 ha partecipato alla riunione
straordinaria del 23.3.2001 come membro del Consiglio di fondazione del fondo
di previdenza per il personale della __________ __________ (cfr. AI 1,
protocollo del 23.3.2001 dell’inc. MP __________). Appare perlomeno dubbio il
fatto che egli, in tal modo, abbia assunto la qualità di membro di un’autorità
ai sensi dell’art. 320 CP.
A prescindere da ciò, non sembra che il denunciato/querelato abbia
voluto o abbia preso in considerazione di violare l’obbligo al mantenimento del
segreto - a condizione che si tratti effettivamente di un segreto ai sensi
dell’art. 320 CP - in relazione alla frase da lui proferita [“che cosa ha da
lamentarsi dopo aver preso più di 42'000.-- fr. di eccedenze” (cfr., al
proposito, 25.4.2002, p. 2, NLP __________ e decreto di non luogo a procedere
24.2.2003, p. 3)] nel corso di questa riunione comunicandola o rendendola
accessibile ad una persona che non ne ha accesso, ritenuto che egli nega
recisamente di averla espressa, come esposto al considerando 3. Gli istanti del
resto nemmeno si esprimono sulla sua intenzionalità. Si rileva inoltre che le
persone presenti alla riunione, in particolare il signor __________
dell’autorità di vigilanza e l’avv. IS 3 in qualità di patrocinatore, erano in
ogni caso tenuti all’obbligo di mantenere il segreto su dati ed informazioni
pertinenti il tema della riunione.
Di conseguenza, in casu nemmeno l’ipotesi di reato di violazione del
segreto d’ufficio appare applicabile.
5. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità
dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da
assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già
acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza,
come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del
resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento
anticipato (decisione TF 6P.77/2004 dell’1.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.),
segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a
dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA
/ E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,
Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).
A questo riguardo si osserva che gli istanti non si confrontano con
questo secondo requisito posto ad un’istanza di promozione dell’accusa (cfr. considerando
1), non indicando nuove prove da assumere o prove già acquisite da
approfondire. La questione della ricevibilità del gravame può restare
irrisolta, ritenuto che alla luce delle precedenti considerazioni il decreto
impugnato non può che essere confermato.
6. Visto quanto precede, il gravame, per quanto ricevibile, è
pertanto integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico
degli istanti, soccombenti.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 173, 174, 303 e 320 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza,
per quanto ricevibile, è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.
500.-- (cinquecento), sono poste, in solido, a carico di __________ IS 1, __________,
__________ IS 2, __________, e dell’avv. __________ __________ IS 3, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al
Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art.
272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268
ss. PPF.
4. Intimazione:
-
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei
ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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