60.2003.77
istanza di completazione delle informazioni preliminari (ignoto). diffamazione. calunnia. sequestro di persona e rapimento.
29 novembre 2004Italiano13 min
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Numero d'incarto:
60.2003.77
Data decisione, Autorità:
29.11.2004, CRP
Titolo:
istanza di completazione delle informazioni preliminari (ignoto). diffamazione. calunnia. sequestro di persona e rapimento.
CALUNNIA
DIFFAMAZIONE
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA CONTRO IGNOTI
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
SEQUESTRO DI PERSONA O RAPIMENTO
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 173 CPS
art. 174 CPS
art. 183 CPS
Incarto n.
60.2003.77
Lugano
29 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 11/14.4.2003 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PA 1,
,
contro
il decreto di
non luogo a procedere 31.3.2003 emanato dal procuratore pubblico Antonio Perugini
nell’ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia/querela
21/24.3.2003 contro ignoti per titolo di diffamazione, calunnia e
sequestro di persona;
richiamate le
osservazioni 15/16.4.2003 del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione
del gravame;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
esposto 21/24.3.2003 __________ IS 1 ha inoltrato denuncia/querela penale nei
confronti di ignoti per titolo di diffamazione, calunnia e sequestro di persona
in relazione all’intervento – in seguito ad una segnalazione – di due agenti
della polizia cantonale presso il suo domicilio in data 23.12.2002 ed al
ricovero coatto – ordinato dal dr. med. __________ __________ il medesimo
giorno per “disturbi del comportamento con rischio di etero-aggressività
nell’ambito di delirio paranoide” (doc. 1, allegato alla denuncia/querela
penale 21/24.3.2003, AI 1) – presso la __________, dove è rimasto fino al
31.12.2002 (AI 1).
b. Con
decisione 31.3.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a
procedere in ordine alla denuncia/querela penale, ritenuto che “(…) i fatti
in esame non configurano una diffamazione ai sensi dell’art. 173 CPS né
tantomeno una calunnia ai sensi dell’art. 174 CPS, poiché gli stessi si sono
svolti dinanzi alla polizia e al cospetto di una cerchia ristretta di persone
peraltro legate al segreto d’ufficio, rispettivamente al segreto professionale,
e nessun indizio lascia trasparire che le persone intervenute abbiano avuto
l’intenzione di offendere gratuitamente e malevolmente l’onore del qui
denunciante”, che “(…) non sono dati i presupposti per ritenere che,
sotto il profilo soggettivo, qualcuno abbia avuto l’intenzione (vale a dire
coscienza e volontà) di privare indebitamente la libertà di __________ IS 1”
e che “la polizia è intervenuta sulla base di una segnalazione e il medico,
nell’ambito dei suoi doveri professionali e delle sue conoscenze scientifiche,
ha ritenuto di ordinare il ricovero coatto, misura contro la quale già è stato
interposto ricorso – poi stralciato perché privo di oggetto in seguito alle
dimissioni dall’istituto (doc. 3, allegato alla denuncia/querela penale
21/24.3.2003, AI 1) – in data 25 dicembre 2002 alla Commissione giuridica
sociopsichiatrica, istanza competente a dirimere questo genere di vertenze”
(decreto di non luogo a procedere 31.3.2003, p. 3).
c. Con
tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di ordinare la completazione delle
informazioni preliminari per titolo di diffamazione, calunnia e sequestro di
persona, affermando al proposito – riassunti i fatti di cui all’esposto ed
invocato un diniego di giustizia in relazione all’omessa assunzione delle prove
– che detta denuncia/querela penale non sarebbe stata presentata nei confronti
degli agenti di polizia e del medico intervenuti, ma “(…) della persona (che
secondo le informazioni di cui è in possesso (…) e riportate in querela dovrebbe
essere __________ __________ [fratello della convivente __________ __________])
che ha proferito su di lui affermazioni – false – di una gravità tale da causare
siffatto intervento, che “nel dubbio” è sfociato in un ricovero coatto”
(istanza di promozione dell’accusa 11/14.4.2003, p. 5); dagli atti emergerebbe
poi che “la polizia è intervenuta d’urgenza con il medico di guardia in base
a una segnalazione”, che “tale segnalazione doveva far stato di
comportamenti (…) talmente gravi da giustificare un intervento d’urgenza alle
ore 22.00”, che “il medico non ha percepito una situazione di pericolo
ma, in considerazione di quanto riferitogli dalla polizia (si presume in base
al contenuto della segnalazione), ha ritenuto in buona fede di ricoverar(lo)
prudenzialmente (…)”, che “i medici della CPC hanno accertato che (…)
non ha avuto comportamenti devianti e non costituisce un pericolo per gli altri,
e lo hanno pertanto dimesso”, che “il contenuto della segnalazione non
corrispondeva pertanto alla verità” e che “a causa della segnalazione
del 23.12.2002, “nel dubbio” (…) è stato privato della propria libertà per 9
giorni” (istanza di promozione dell’accusa 11/14.4.2003, p. 6).
Delle
ulteriori motivazioni e delle osservazioni del procuratore pubblico si dirà, se
necessario, in diritto.
Considerandi
1.
1.1.
In
presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte
lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei
ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione
dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189.
CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
1.2
Giusta
l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla
promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al
procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.
La
completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il
decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza
dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta
prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione
ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto
erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe
reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se
accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,
oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei
fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di
promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n.
110).
2.
2.1.
L’istante
– che chiede di annullare la decisione impugnata e di fare ordine al
procuratore pubblico di procedere all’assunzione delle informazioni preliminari
per titolo di diffamazione, calunnia e sequestro di persona – postula la
completazione delle informazioni preliminari a’ sensi dell’art. 186 cpv. 4 CPP,
facoltà riconosciuta da questa Camera qualora l'autore sia ignoto: in questo
caso, infatti, la parte civile non può proporre istanza giusta l'art. 186 cpv.
1.
CPP, l'accusa potendo essere promossa solo nei confronti di una persona determinata
(art. 188 lit. a CPP).
2.2
Un'istanza
di completazione delle informazioni preliminari presuppone nondimeno - oltre
alla menzione di seri indizi di colpevolezza e di nuove prove da assumere,
rispettivamente prove già assunte da approfondire, in analogia al gravame a'
sensi dell'art. 186 cpv. 1 CPP - l'indicazione degli atti di inchiesta ritenuti
necessari per determinare l’autore dei reati in questione: ora, __________ IS 1
afferma che “verso la metà di marzo di quest’anno, nell’ambito di una
discussione su quanto è avvenuto in dicembre, la (sua) convivente (…)
gli ha confessato che sarebbe stato suo fratello, __________ __________, residente
a __________, a telefonare – alla di lei presenza – alla polizia” (istanza
di promozione dell’accusa 11/14.4.2003, p. 4) e che “(…) la querela penale
fa stato del fatto che __________ __________, nel gennaio 2003, a casa del
signor __________ __________ di __________, presenti il signor __________ __________
e i signori __________ e __________ __________, nonché __________ e __________ __________,
avrebbe confermato di essere stato lui a chiamare la polizia in quanto aveva
paura dell’istante che, secondo lui, gli avrebbe potuto sparare, così come
avrebbe potuto sparare alla sua famiglia: (…)” (istanza di promozione dell’accusa
11/14.4.2003, p. 6), per cui – posto come l’interrogatorio di dette persone sia
atto ad individuare il presunto autore – l’istanza appare ricevibile.
3.
3.1.
__________
IS 1 ravvisa i reati di calunnia [secondo cui è punito, a querela di parte,
chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o
rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che
possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera,
divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK StGB II – F. RIKLIN,
Basilea 2003, n. 1 ss. ad art. 174 CP)] nel “(…) fatto che in data
23.12.2002
una persona ha telefonato alla polizia proferendo affermazioni false,
lesive del suo onore: (…)”, di calunnia, subordinatamente diffamazione [secondo
cui è punito, a querela di parte, chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o
rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che
possano nuocere alla reputazione di lei o divulga una tale incolpazione o un
tale sospetto (BSK StGB II – F. RIKLIN, op. cit., n. 1 ss. ad art. 173 CP)] nel
“(…) fatto che __________ __________, (…), abbia proferito nei confronti di
terze persone (che non sono funzionari né medici) affermazioni lesive del (suo)
onore (…), dicendo sostanzialmente che egli era un pericoloso psicopatico e
che a tale titolo la polizia lo aveva portato via perché doveva essere
rinchiuso: (…)” e di sequestro di persona [secondo cui è punito chiunque
indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo
della libertà personale (o chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o
minaccia) (BSK StGB II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 5 ss. ad art. 183
CP)] nel “(…) fatto che, proferendo affermazioni false, questa persona abbia
ottenuto che l’istante fosse oggetto di un ricovero coatto e pertanto sia stato
privato della propria libertà per nove giorni: (…)” (istanza di promozione
dell’accusa 11/14.4.2003, p. 7).
3.2
Come
detto, il 23.12.2002 il dr. med. __________ __________, unitamente a due agenti
della polizia cantonale, è intervenuto presso il domicilio dell’istante ordinando
il suo ricovero coatto per “disturbi del comportamento con rischio di
etero-aggressività nell’ambito di delirio paranoide” (doc. 1, allegato alla
denuncia/querela penale 21/24.3.2003, AI 1); interpellato di seguito da __________
IS 1 – dimesso dalla __________ il 31.12.2002 –, ha indicato, tra l’altro, che “in
qualità di medico di guardia per la città sono stato chiamato dalla polizia
cantonale la sera del 23 dicembre scorso: mi si segnala la necessità di una
visita urgente al suo domicilio e mi si precisa la nozione di una possibile
pericolosità. Per questa ragione la polizia cantonale mi ha fatto accompagnare
da due agenti” (doc. 5, allegato alla denuncia/querela penale 21/24.3.2003,
AI 1), fatti ribaditi il 7.2.2003 [“la misura indifferibile e insostituibile
ha dovuto essere da me assunta a causa della pericolosità che era stata
dichiarata dalla polizia cantonale (al punto che mi ha fornito due agenti “di
scorta”) e per le sue affermazioni in cui si riteneva minacciato poiché preso
di mira da un gruppo di persone” (doc. 10, allegato alla denuncia/querela
penale 21/24.3.2003, AI 1)].
3.3
Tale
– da ignoti terzi – asserita pericolosità non emerge tuttavia dagli atti: lo
stesso dr. med. __________ __________ afferma infatti che – la sera
dell’intervento – “il colloquio con lei è stato molto cordiale, confermo
senz’altro che non ho mai avuto la sensazione di pericolo” (doc. 5, allegato
alla denuncia/querela penale 21/24.3.2003, AI 1; cfr. anche – in merito alla
situazione al momento del ricovero – il rapporto di dimissione 27.1.2003 della __________,
doc. 8, allegato alla denuncia/querela penale 21/24.3.2003, AI 1), circostanza
attestata – più in generale – dal rapporto di dimissione 27.1.2003 della __________
che riporta, tra l’altro, che l’istante non ha “(…) presentato alla degenza
particolarità degne di rilievo per quanto concerne la gestione clinica
(atteggiamenti aggressivi, ecc.), (…)” e che “da colloqui telefonici con
la compagna e con il datore di lavoro è emerso che il paziente non è mai stato
aggressivo nei loro confronti, né avrebbe mai avuto problemi sul lavoro (…)”
(doc. 8, allegato alla denuncia/querela penale 21/24.3.2003, AI 1).
3.4
Si
impone quindi – posto come descrivere qualcuno quale “pericoloso psicopatico”
(come verosimilmente è stato indicato l’istante, cfr. istanza di promozione
dell’accusa 11/14.4.2003, p. 8) può costituire una lesione dell’onore (BSK StGB
II – F. RIKLIN, op. cit., n. 21 ad art. 173 ss. CP) e come presentare una falsa
denuncia affinché una persona venga, rispettivamente resti detenuta può
costituire sequestro di persona e rapimento (cfr., in analogia, BSK StGB II –
V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 13 ad art. 183 CP; B. CORBOZ, Les infractions
en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 14 ad art. 183 CP) – di ordinare la
completazione delle informazioni preliminari per determinare l’ignoto autore della
segnalazione che ha indotto l’intervento degli agenti di polizia (cfr. scritto
3.3.2003
del cap. __________ __________, doc. 12, allegato alla denuncia/querela
penale 21/24.3.2003, AI 1) ed il ricovero coatto, rispettivamente per esaminare
– in relazione all’autore della segnalazione (il magistrato inquirente avendo
sostanzialmente analizzato la fattispecie solo in merito agli agenti ed al dr.
med. __________ __________, nei confronti dei quali il decreto di non luogo a
procedere è cresciuto in giudicato) – le ipotesi accusatorie di cui agli art.
173.
CP (eventualmente anche con riferimento alle cifre 2 e 3, che prevedono la
possibilità per il colpevole di opporre, a determinate condizioni, la prova liberatoria
della verità oppure della buona fede), 174 CP e 183 CP.
Il
procuratore pubblico procederà quindi – segnatamente – agli interrogatori degli
agenti intervenuti, del dr. med. __________ __________ e delle persone alle
quali il presunto autore avrebbe detto di aver fatto la segnalazione e ad ogni
altro atto che riterrà opportuno e si pronuncerà sul seguito dell’azione
penale.
4.
Il
gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo
Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’istante adeguate
ripetibili.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 173, 174 e 183 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è parzialmente accolta.
§ Il
decreto di non luogo a procedere 31.3.2003 (NLP __________) è annullato ai
sensi dei considerandi.
§§ Il
procuratore pubblico completerà le informazioni preliminari e si pronuncerà sul
seguito dell’azione penale.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà a __________ IS 1, __________, CHF 250.--
(duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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