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Decisione

60.2003.77

istanza di completazione delle informazioni preliminari (ignoto). diffamazione. calunnia. sequestro di persona e rapimento.

29 novembre 2004Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

esposto 21/24.3.2003 __________ IS 1 ha inoltrato denuncia/querela penale nei

confronti di ignoti per titolo di diffamazione, calunnia e sequestro di persona

in relazione all’intervento – in seguito ad una segnalazione – di due agenti

della polizia cantonale presso il suo domicilio in data 23.12.2002 ed al

ricovero coatto – ordinato dal dr. med. __________ __________ il medesimo

giorno per “disturbi del comportamento con rischio di etero-aggressività

nell’ambito di delirio paranoide” (doc. 1, allegato alla denuncia/querela

penale 21/24.3.2003, AI 1) – presso la __________, dove è rimasto fino al

31.12.2002 (AI 1).

b. Con

decisione 31.3.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a

procedere in ordine alla denuncia/querela penale, ritenuto che “(…) i fatti

in esame non configurano una diffamazione ai sensi dell’art. 173 CPS

tantomeno una calunnia ai sensi dell’art. 174 CPS, poiché gli stessi si sono

svolti dinanzi alla polizia e al cospetto di una cerchia ristretta di persone

peraltro legate al segreto d’ufficio, rispettivamente al segreto professionale,

e nessun indizio lascia trasparire che le persone intervenute abbiano avuto

l’intenzione di offendere gratuitamente e malevolmente l’onore del qui

denunciante”, che “(…) non sono dati i presupposti per ritenere che,

sotto il profilo soggettivo, qualcuno abbia avuto l’intenzione (vale a dire

coscienza e volontà) di privare indebitamente la libertà di __________ IS 1”

e che “la polizia è intervenuta sulla base di una segnalazione e il medico,

nell’ambito dei suoi doveri professionali e delle sue conoscenze scientifiche,

ha ritenuto di ordinare il ricovero coatto, misura contro la quale già è stato

interposto ricorso – poi stralciato perché privo di oggetto in seguito alle

dimissioni dall’istituto (doc. 3, allegato alla denuncia/querela penale

21/24.3.2003, AI 1) – in data 25 dicembre 2002 alla Commissione giuridica

sociopsichiatrica, istanza competente a dirimere questo genere di vertenze”

(decreto di non luogo a procedere 31.3.2003, p. 3).

c. Con

tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di ordinare la completazione delle

informazioni preliminari per titolo di diffamazione, calunnia e sequestro di

persona, affermando al proposito – riassunti i fatti di cui all’esposto ed

invocato un diniego di giustizia in relazione all’omessa assunzione delle prove

– che detta denuncia/querela penale non sarebbe stata presentata nei confronti

degli agenti di polizia e del medico intervenuti, ma “(…) della persona (che

secondo le informazioni di cui è in possesso (…) e riportate in querela dovrebbe

essere __________ __________ [fratello della convivente __________ __________])

che ha proferito su di lui affermazioni – false – di una gravità tale da causare

siffatto intervento, che “nel dubbio” è sfociato in un ricovero coatto”

(istanza di promozione dell’accusa 11/14.4.2003, p. 5); dagli atti emergerebbe

poi che “la polizia è intervenuta d’urgenza con il medico di guardia in base

a una segnalazione”, che “tale segnalazione doveva far stato di

comportamenti (…) talmente gravi da giustificare un intervento d’urgenza alle

ore 22.00”, che “il medico non ha percepito una situazione di pericolo

ma, in considerazione di quanto riferitogli dalla polizia (si presume in base

al contenuto della segnalazione), ha ritenuto in buona fede di ricoverar(lo)

prudenzialmente (…)”, che “i medici della CPC hanno accertato che (…)

non ha avuto comportamenti devianti e non costituisce un pericolo per gli altri,

e lo hanno pertanto dimesso”, che “il contenuto della segnalazione non

corrispondeva pertanto alla verità” e che “a causa della segnalazione

del 23.12.2002, “nel dubbio” (…) è stato privato della propria libertà per 9

giorni” (istanza di promozione dell’accusa 11/14.4.2003, p. 6).

Delle

ulteriori motivazioni e delle osservazioni del procuratore pubblico si dirà, se

necessario, in diritto.

Considerandi

1.

1.1.

In

presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte

lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei

ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione

dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987

p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per

principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,

attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189.

CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della

parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

1.2

Giusta

l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla

promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al

procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.

La

completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il

decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza

dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta

prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione

ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto

erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe

reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se

accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,

oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei

fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di

promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n.

110).

2.

2.1.

L’istante

– che chiede di annullare la decisione impugnata e di fare ordine al

procuratore pubblico di procedere all’assunzione delle informazioni preliminari

per titolo di diffamazione, calunnia e sequestro di persona – postula la

completazione delle informazioni preliminari a’ sensi dell’art. 186 cpv. 4 CPP,

facoltà riconosciuta da questa Camera qualora l'autore sia ignoto: in questo

caso, infatti, la parte civile non può proporre istanza giusta l'art. 186 cpv.

1.

CPP, l'accusa potendo essere promossa solo nei confronti di una persona determinata

(art. 188 lit. a CPP).

2.2

Un'istanza

di completazione delle informazioni preliminari presuppone nondimeno - oltre

alla menzione di seri indizi di colpevolezza e di nuove prove da assumere,

rispettivamente prove già assunte da approfondire, in analogia al gravame a'

sensi dell'art. 186 cpv. 1 CPP - l'indicazione degli atti di inchiesta ritenuti

necessari per determinare l’autore dei reati in questione: ora, __________ IS 1

afferma che “verso la metà di marzo di quest’anno, nell’ambito di una

discussione su quanto è avvenuto in dicembre, la (sua) convivente (…)

gli ha confessato che sarebbe stato suo fratello, __________ __________, residente

a __________, a telefonare – alla di lei presenza – alla polizia” (istanza

di promozione dell’accusa 11/14.4.2003, p. 4) e che “(…) la querela penale

fa stato del fatto che __________ __________, nel gennaio 2003, a casa del

signor __________ __________ di __________, presenti il signor __________ __________

e i signori __________ e __________ __________, nonché __________ e __________ __________,

avrebbe confermato di essere stato lui a chiamare la polizia in quanto aveva

paura dell’istante che, secondo lui, gli avrebbe potuto sparare, così come

avrebbe potuto sparare alla sua famiglia: (…)” (istanza di promozione dell’accusa

11/14.4.2003, p. 6), per cui – posto come l’interrogatorio di dette persone sia

atto ad individuare il presunto autore – l’istanza appare ricevibile.

3.

3.1.

__________

IS 1 ravvisa i reati di calunnia [secondo cui è punito, a querela di parte,

chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o

rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che

possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera,

divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK StGB II – F. RIKLIN,

Basilea 2003, n. 1 ss. ad art. 174 CP)] nel “(…) fatto che in data

23.12.2002

una persona ha telefonato alla polizia proferendo affermazioni false,

lesive del suo onore: (…)”, di calunnia, subordinatamente diffamazione [secondo

cui è punito, a querela di parte, chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o

rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che

possano nuocere alla reputazione di lei o divulga una tale incolpazione o un

tale sospetto (BSK StGB II – F. RIKLIN, op. cit., n. 1 ss. ad art. 173 CP)] nel

“(…) fatto che __________ __________, (…), abbia proferito nei confronti di

terze persone (che non sono funzionari né medici) affermazioni lesive del (suo)

onore (…), dicendo sostanzialmente che egli era un pericoloso psicopatico e

che a tale titolo la polizia lo aveva portato via perché doveva essere

rinchiuso: (…)” e di sequestro di persona [secondo cui è punito chiunque

indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo

della libertà personale (o chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o

minaccia) (BSK StGB II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 5 ss. ad art. 183

CP)] nel “(…) fatto che, proferendo affermazioni false, questa persona abbia

ottenuto che l’istante fosse oggetto di un ricovero coatto e pertanto sia stato

privato della propria libertà per nove giorni: (…)” (istanza di promozione

dell’accusa 11/14.4.2003, p. 7).

3.2

Come

detto, il 23.12.2002 il dr. med. __________ __________, unitamente a due agenti

della polizia cantonale, è intervenuto presso il domicilio dell’istante ordinando

il suo ricovero coatto per “disturbi del comportamento con rischio di

etero-aggressività nell’ambito di delirio paranoide” (doc. 1, allegato alla

denuncia/querela penale 21/24.3.2003, AI 1); interpellato di seguito da __________

IS 1 – dimesso dalla __________ il 31.12.2002 –, ha indicato, tra l’altro, che “in

qualità di medico di guardia per la città sono stato chiamato dalla polizia

cantonale la sera del 23 dicembre scorso: mi si segnala la necessità di una

visita urgente al suo domicilio e mi si precisa la nozione di una possibile

pericolosità. Per questa ragione la polizia cantonale mi ha fatto accompagnare

da due agenti” (doc. 5, allegato alla denuncia/querela penale 21/24.3.2003,

AI 1), fatti ribaditi il 7.2.2003 [“la misura indifferibile e insostituibile

ha dovuto essere da me assunta a causa della pericolosità che era stata

dichiarata dalla polizia cantonale (al punto che mi ha fornito due agenti “di

scorta”) e per le sue affermazioni in cui si riteneva minacciato poiché preso

di mira da un gruppo di persone” (doc. 10, allegato alla denuncia/querela

penale 21/24.3.2003, AI 1)].

3.3

Tale

– da ignoti terzi – asserita pericolosità non emerge tuttavia dagli atti: lo

stesso dr. med. __________ __________ afferma infatti che – la sera

dell’intervento – “il colloquio con lei è stato molto cordiale, confermo

senz’altro che non ho mai avuto la sensazione di pericolo” (doc. 5, allegato

alla denuncia/querela penale 21/24.3.2003, AI 1; cfr. anche – in merito alla

situazione al momento del ricovero – il rapporto di dimissione 27.1.2003 della __________,

doc. 8, allegato alla denuncia/querela penale 21/24.3.2003, AI 1), circostanza

attestata – più in generale – dal rapporto di dimissione 27.1.2003 della __________

che riporta, tra l’altro, che l’istante non ha “(…) presentato alla degenza

particolarità degne di rilievo per quanto concerne la gestione clinica

(atteggiamenti aggressivi, ecc.), (…)” e che “da colloqui telefonici con

la compagna e con il datore di lavoro è emerso che il paziente non è mai stato

aggressivo nei loro confronti, né avrebbe mai avuto problemi sul lavoro (…)”

(doc. 8, allegato alla denuncia/querela penale 21/24.3.2003, AI 1).

3.4

Si

impone quindi – posto come descrivere qualcuno quale “pericoloso psicopatico”

(come verosimilmente è stato indicato l’istante, cfr. istanza di promozione

dell’accusa 11/14.4.2003, p. 8) può costituire una lesione dell’onore (BSK StGB

II – F. RIKLIN, op. cit., n. 21 ad art. 173 ss. CP) e come presentare una falsa

denuncia affinché una persona venga, rispettivamente resti detenuta può

costituire sequestro di persona e rapimento (cfr., in analogia, BSK StGB II –

V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 13 ad art. 183 CP; B. CORBOZ, Les infractions

en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 14 ad art. 183 CP) – di ordinare la

completazione delle informazioni preliminari per determinare l’ignoto autore della

segnalazione che ha indotto l’intervento degli agenti di polizia (cfr. scritto

3.3.2003

del cap. __________ __________, doc. 12, allegato alla denuncia/querela

penale 21/24.3.2003, AI 1) ed il ricovero coatto, rispettivamente per esaminare

– in relazione all’autore della segnalazione (il magistrato inquirente avendo

sostanzialmente analizzato la fattispecie solo in merito agli agenti ed al dr.

med. __________ __________, nei confronti dei quali il decreto di non luogo a

procedere è cresciuto in giudicato) – le ipotesi accusatorie di cui agli art.

173.

CP (eventualmente anche con riferimento alle cifre 2 e 3, che prevedono la

possibilità per il colpevole di opporre, a determinate condizioni, la prova liberatoria

della verità oppure della buona fede), 174 CP e 183 CP.

Il

procuratore pubblico procederà quindi – segnatamente – agli interrogatori degli

agenti intervenuti, del dr. med. __________ __________ e delle persone alle

quali il presunto autore avrebbe detto di aver fatto la segnalazione e ad ogni

altro atto che riterrà opportuno e si pronuncerà sul seguito dell’azione

penale.

4.

Il

gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo

Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’istante adeguate

ripetibili.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 173, 174 e 183 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è parzialmente accolta.

§ Il

decreto di non luogo a procedere 31.3.2003 (NLP __________) è annullato ai

sensi dei considerandi.

§§ Il

procuratore pubblico completerà le informazioni preliminari e si pronuncerà sul

seguito dell’azione penale.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà a __________ IS 1, __________, CHF 250.--

(duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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