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Decisione

60.2003.87

istanza di promozione dell'accusa. irricevibiltà. calunnia. ingiuria.

21 settembre 2004Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

esposto 11.4.2002 __________ IS 1 ha, tra l’altro, sporto querela penale nei

confronti di __________ PI 1 per titolo di calunnia e ingiuria, asserendo

sostanzialmente che nel corso di un’udienza di discussione, tenutasi il

18.1.2002 dinanzi all’allora pretore __________ __________, avrebbe mosso alla

querelante “(…) la grave accusa, peraltro non comprovata, di essere

l’autrice di presunti ammanchi di cassa, facendo verbalizzare che si riservava

“comunque di agire nei confronti dell’istante per eventuali mancanze

nell’ambito dello svolgimento del suo lavoro, a dipendenza delle risultanze dei

controlli che intende fare” (…)” (querela penale 11.4.2002, p. 3; verbale

di discussione 18.1.2002 ivi allegato). La querelante ha in particolare

sostenuto che la querelata durante questa udienza avrebbe proferito che “la

signora IS 1 faceva dei giochi strani con la cassa, possiamo pure andare alla __________

a chiedere” (AI 5, verbale d’interrogatorio __________ __________ 4.5.2002,

p. 1). La querelante ha pure affermato che la querelata, unitamente a __________

PI 2, avrebbe “(…) ripetutamente proferito delle pesanti accuse nei”

suoi “confronti (…) senza tuttavia disporre di prove concrete ed inconfutabili

della di lei colpevolezza” (querela penale 11.4.2002, p. 3 e 4). Essa si è

infine costituita parte civile chiedendo parimenti “(…) che venga fatto

obbligo di ritrattare per iscritto quanto (…) affermato circa la di lei responsabilità

degli indebiti prelevamenti effettuati dalla cassa nel mese di agosto 2001”

(querela penale 11.4.2002, p. 4).

b. Esperite

le informazioni preliminari, con decisione 10.3.2003 il procuratore pubblico ha

decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela, affermando che nel

caso in esame “(…) appare evidente che le allegazioni incriminate non

configurano una calunnia ai sensi dell’art. 174 CPS, né un’ingiuria ai sensi

dell’art. 177 CPS”, sostenendo che “(…) i denunciati (recte:

querelati) hanno contestato i fatti, limitandosi a dire che gli ammanchi alla

cassa si verificavano quando era in servizio la querelante” e che “la

teste __________ __________, interrogata al proposito, non ha potuto confermare

di aver sentito la querelata accusare la querelante di aver rubato denaro dalla

cassa del bar” (decreto di non luogo a procedere 10.3.2003, p. 2). Ha pure

rilevato che “non va neppure disatteso che tali dichiarazioni sono state

formulate dinanzi al Pretore e al cospetto di una cerchia ristretta di persone,

peraltro legate al segreto d’ufficio, peraltro legate al segreto d’ufficio”

(decreto di non luogo a procedere 10.3.2003, p. 2). Delle altre motivazioni si dirà,

se indispensabile, in diritto.

Giova

rilevare che il medesimo giorno il magistrato inquirente ha emanato un ulteriore

decreto di non luogo a procedere nei confronti di __________ PI 2, pure

indicato quale querelato nell’esposto 11.4.2002 (cfr., al proposito, decreto di

non luogo a procedere 10.3.2003, NLP __________).

c. Con

la presente tempestiva istanza __________ IS 1 chiede che il “ricorso” venga

accolto e che pertanto venga, tra l’altro, annullato e ritornato al Ministero

pubblico il decreto di non luogo a procedere __________ (istanza di promozione

dell’accusa 20/21.3.2003, p. 10).

Dopo aver esposto i fatti, rileva innanzitutto che “nella querela

si chiamava in causa la signora __________ quo a quanto le è stato riferito dal

PI 2 e non dalla PI 1 (…). Per contro il decreto chiama in causa la signora __________

in correlazione con la signora PI 1 (…)”, sostenendo che “in questo

contesto non sembra esservi stata un’idea chiara dei fatti all’interno del

decreto” (istanza di promozione dell’accusa 20/21.3.2003, p. 3). Ritiene

poi che non sarebbe “(…) corretto affermare (…) che quanto” proferito

dalla querelata dinanzi al pretore “(…) non può essere considerato poiché

reso davanti a persone legate al segreto d’ufficio”, rilevando che la

stessa “(…) non solo sapeva scientemente di mentire ma ha pure preteso che

venisse verbalizzata una frase” (istanza di promozione dell’accusa

20/21.3.2003, p. 3 e 4). Sostiene altresì che il magistrato inquirente “(…)

non indica quali presunti ulteriori elementi avrebbe dovuto presentare la

querelante per potere vedersi considerata nel proprio diritto alla querela”,

asserendo che “si tratta ad onore di dubbio di un’argomentazione che viola

il diritto di essere sentito (dovere di ricevere una motivazione) ma pure

l’eccessivo formalismo: infatti per arrivare a simile conclusione l’autorità ha

impiegato quasi 11 mesi per arrivare a questa convinzione!” (istanza di

promozione dell’accusa 20/21.3.2003, p. 4 e 5). Rileva pure che non si tratta di

affermazioni generiche, siccome “(…) erano concrete ed era persino allegato

un documento (che non è un semplice indizio ma un vero e proprio mezzo di

prova!) che lascia oggettivamente intendere a chicchessia che la querelante (recte:

querelata) abbia commesso degli illeciti” (istanza di promozione

dell’accusa 20/21.3.2003, p. 5). A suo giudizio inoltre “(…) appare

contraddittorio chiedere conferma del ritiro della querela per le scuse

rilasciate ed infine ciononostante non promuovere (…) il procedimento” (istanza

di promozione dell’accusa 20/21.3.2003, p. 5; AI 6, scritto 4.10.2002 e AI 5, scritto

30.8.2002). Assevera infine che “la decisione pecca non da ultimo per la

totale mancanza di qualsiasi allusione quo alla costituzione di parte civile

(art. 69 ss. CPP)”, evidenziando che “per ottenere una scusa ufficiale

la signora IS 1 ha dovuto inoltrare una causa giudiziaria affidandosi ad un

legale” e che “(…) in questo senso il decreto manca di sufficiente

motivazione e tange il diniego di giustizia” (istanza di promozione

dell’accusa 20/21.3.2003, p. 6). Delle altre motivazioni, così come delle

osservazioni del procuratore pubblico e di Karin PI 1 si dirà, laddove necessario,

in seguito.

Considerandi

1.

In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP

concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare

alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di

promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un’istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994

n.

115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza

emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente

pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui

la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una

determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al

sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e

concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

2.

2.1.

L’onore

protetto giusta gli art. 173 ss. CP é il diritto di ognuno di non essere

considerato una persona da disprezzare (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV 44 e 117 IV

27; BSK StGB II - F. RIKLIN, Basilea 2003, n. 5 ss. ad art. 173 ss. CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo 1997, n. 1

ad art. 173 ss. CP). Gli art. 173 ss. CP proteggono solo

l’onore personale, la reputazione ed il sentimento di essere uomo d’onore, di

comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti; sfuggono alla protezione

penale quelle espressioni che, senza far apparire spregevole la persona

attaccata, offuscano la reputazione di cui quest'ultima gode nell'ambito

professionale o politico o l'opinione che essa ha di sé stessa (cfr. DTF 119 IV

44; REP. 1995, 9; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed.,

Zurigo 2003 , p. 318; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 173 ss. CP).

Se

l'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una

questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che

l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un'interpretazione

oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le

attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV

44; REP. 1995, 9; BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 23 ss. ad art. 173 ss.

CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, Volume I, n. 42 ad

art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 11 ad art. 173 ss. CP); va tenuto in

particolare in considerazione se le dichiarazioni sono state rese nell'ambito

di una procedura, di fronte ad una cerchia ristretta di persone, perfettamente

coscienti del particolare contesto in cui sono state formulate e del fatto che

le stesse fossero soggette a vaglio critico, purché non si siano travalicati i

limiti di quanto necessario e pertinente per l'accertamento dei fatti.

La

vittima di un reato contro l'onore può essere una persona fisica o una persona

giuridica o un'altra entità giuridica avente capacità di stare in giudizio, non

invece un'autorità o una collettività pubblica

(cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 29 ss. ad art. 173 ss.

CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 320 e 321; B. CORBOZ,

op. cit., n. 20 ss. e 26 ss. ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 13, 15 e

16.

ad art. 173 ss. CP). Per poter ammettere una lesione

dell'onore occorre che l'offesa sia diretta contro una persona determinata o

determinabile, in ogni caso chiaramente riconoscibile (DTF 100 IV 43); non è necessario

che la persona presa di mira venga designata con esattezza, nominalmente, è

sufficiente che sia possibile identificarla (cfr. S. TRECHSEL, op. cit., n. 13

ad art. 173 ss. CP).

2.2

2.2.1

Giusta

l'art. 177 cpv. 1 CP è punito per ingiuria chi offende in altro modo con

parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona. Se

l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno

sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole (art. 177 cpv.

2.

CP). Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di

fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse (art. 177

cpv. 3 CP).

La

norma trova applicazione quando l'espressione lesiva dell'onore non costituisce

diffamazione giusta l'art. 173 CP o calunnia giusta l'art. 174 CP, perché

l'autore che si rivolge a terzi non incolpa la vittima di condotta disonorevole

o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei (cioè non fa

riferimento a fatti specifici), ma si limita ad esprimere un giudizio di valore

puro e semplice ("Werturteil"), o perché l'autore si rivolge

(direttamente) soltanto nei confronti della vittima, nel qual caso è

indifferente se egli fa riferimento a fatti lesivi dell'onore ("Tatsachenbehauptungen")

o si limita ad esprimere un mero giudizio di valore (S. TRECHSEL, op. cit., n.

1.

e 2 ad art. 177 CP).

2.2.2

Giusta

l’art. 174 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per calunnia chi,

comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende

sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano

nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una

tale incolpazione o un tale sospetto.

Il

reato di calunnia giusta l’art. 174 CP si configura come una diffamazione

qualificata da un ulteriore elemento soggettivo, consistente nel fatto che

l'autore sa di dire cosa non vera (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 4

ad art. 173 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 324 e 325;

B. CORBOZ, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art.

174.

CP).

3.

3.1.

Giova innanzitutto rilevare che con il presente gravame erroneamente

intitolato “ricorso”, l’istante postula l'annullamento del decreto di

non luogo a procedere 10.3.2003. Il gravame in esame non rispetta i requisiti

posti ad un’istanza di promozione dell’accusa (cfr. considerando 1), siccome

l’istante, nel petitum, non chiede di promuovere l’accusa nei confronti della

querelata e nemmeno indica per quale ipotesi di reato come previsto dalla

disposizione di cui all’art. 188 lit. a e lit. b CPP. L’istante inoltre non

evidenzia seri e concreti indizi di colpevolezza a carico della querelata in

relazione ai presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati,

limitandosi a contestare le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente,

senza fornire alcun elemento concreto atto a corroborare la sua tesi

accusatoria, senza neppure confrontarsi con il secondo requisito posto da

un’istanza di promozione dell’accusa, e meglio non indica nuove prove da

assumere o prove già acquisite da approfondire.

Ciò non è sufficiente per promuovere l’accusa, ritenuto del resto

che non compete a questa Camera procedere ad un riesame del fondamento della

querela.

3.2

A prescindere dall’irricevibilità del gravame, il decreto impugnato

andrebbe confermato anche nel merito.

La querelata nel corso del suo interrogatorio 6.7.2002 tenutosi

dinanzi alla polizia ha dichiarato che durante l’udienza di discussione del

18.1.2002

presso la Pretura di __________ non ha “(…) accusato la IS 1 di

aver sottratto soldi dalla cassa”, di aver “(…) detto unicamente che

quando lei lavorava, a fine serata, si verificavano degli ammanchi”, rilevando

inoltre che “gli stessi possono essere causati da molteplici fattori, non

solo da una sottrazione da parte di qualcuno”, ribadendo in ogni caso “(…)

di non aver mai accusato la IS 1 di essere autrice di furti in cassa” (AI

5, verbale d’interrogatorio 6.7.2002, p. 1). Ha inoltre affermato di non avere

mai accusato pubblicamente la querelante di essersi appropriata del denaro

della cassa, evidenziando infine di essere “(…) d’accordo di scusarmi

pubblicamente e per iscritto, questo al fine di chiudere definitivamente la

vicenda con la signora IS 1” (AI 5, verbale d’interrogatorio 6.7.2002, p.

2).

Con scritto 30.8.2002 la querelata, unitamente a __________ PI 2, si

è in effetti scusata ufficialmente nei confronti della querelante “(…) per

le incomprensioni e le divergenze avute durante il suo periodo di lavoro, quale

gerente, presso il Bar __________” (AI 5, copia scritto 30.8.2002). Tuttavia

dalla lettura di questa lettera, contrariamente a quanto sostiene l’istante,

non emerge in alcun modo che la querelata abbia ammesso i fatti a lei

contestati.

Dagli atti risulta pure che la teste __________ __________, dal

canto suo, ha sostenuto che “in quel periodo ero un’assidua frequentatrice

del bar __________ di __________ e in varie occasioni ho avuto modo di sentire

i signori PI 1 e PI 2 lamentarsi sul modo di lavorare della IS 1, ho pure

sentito uno dei due, ma non ricordo chi, dire che quando lavorava la querelata

l’incasso non quadrava”, rilevando comunque di non ricordarsi “(…) le

parole esatte e neppure chi le ha pronunciate, quindi non posso dichiarare che

uno dei due abbia detto che la IS 1 rubava” (AI 9, verbale d’interrogatorio

22.1

, p. 1). Di conseguenza nemmeno questa testimonianza permette di giungere

a conclusioni certe.

Dal

verbale di discussione 18.1.2002 della Pretura di __________ emerge soltanto

che la parte convenuta si è riservata la facoltà “(…) di agire nei confronti

dell’istante per eventuali mancanze nell’ambito dello svolgimento del suo

lavoro, a dipendenza delle risultanze dei controlli che intende fare” (AI

1, verbale di discussione 18.1.2002 allegato alla querela 11.4.2002). A

prescindere dal fatto che la controversia venuta in essere si inserisce in un

contesto prettamente giuridico che ha interessato un limitato gruppo di

persone, tutte perfettamente coscienti del contesto nel quale eventuali

affermazioni dispregievoli dell'onore, protetto dagli art. 173 ss. CP,

sarebbero state proferite e, in particolare, del fatto che le stesse sarebbero

state soggette a vaglio critico (v. in tal senso DTF 118 IV 251), dal contenuto

di questo verbale, come del resto dalla documentazione agli atti, non si

ravvisa in ogni modo alcun comportamento penalmente rilevante da parte della

querelata. Le argomentazioni sollevate dall’istante sono affermazioni di parte

che non trovano alcun riscontro oggettivo agli atti. Per il che, il decreto impugnato

non può che essere confermato.

4.

Nemmeno

la circostanza sollevata dall’istante secondo cui il decreto impugnato non sarebbe

sufficientemente motivato, ritenuto che essa si è costituita parte civile in

sede di querela e che il procuratore pubblico “(…) avrebbe comunque dovuto

esprimersi sulle spese a favore della parte che ha dovuto sobbarcarsi il

rischio di una causa e le relative spese connesse” (istanza di promozione

dell’accusa 20/21.3.2003, p. 6 e doc. D ivi allegato), non permette di concludere

nel senso da lei desiderato. Se è vero che il magistrato inquirente nel decreto

di non luogo a procedere non ha menzionato il fatto che la querelante si fosse

costituita parte civile in sede di querela, è altrettanto vero che va da sé

che, in considerazione dell’esito della procedura, la stessa non ha evidentemente

alcun diritto alla rifusione delle spese di patrocinio. La questione non merita

pertanto ulteriore approfondimento.

5.

L’istanza

è pertanto da dichiararsi irricevibile. Tassa di giustizia, spese e congrue

ripetibili sono poste a carico dell’istante, soccombente.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 186 CPP, 174, 177 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza

è irricevibile.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 350.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.

400.

-- (quattrocento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________, che

rifonderà a __________ PI 1, __________ __________ __________, fr.

150.

--(centocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

1, 2 patrocinati da: PA 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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