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Decisione

60.2003.92

istanza di promozione dell'accusa. truffa (manomissione contachilometri di un autofurgone).

17 novembre 2004Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

a. Il 17.12.1999 __________ IS 1 ha acquistato presso la __________,

__________, l’autofurgone __________ __________, numero di matricola __________,

con l’indicazione sul contachilometri di km 64'800, al prezzo di CHF 9'800.--

(cfr. doc. A allegato alla denuncia penale 30.1/1.2.2001). L’autovettura aveva

superato il collaudo il 6.12.1999: dal relativo rapporto risulta che la stessa

aveva percorso km 64'443 (cfr. doc. B allegato alla denuncia penale

30.1/1.2.2001).

Nel

corso dei mesi di maggio e di giugno 2000 __________ IS 1 ha dovuto far

eseguire diverse riparazioni all’autofurgone (cfr., al proposito, doc. C e D

allegati alla denuncia penale 30.1/1.2.2001).

Con

scritto 27.7.2000 egli ha notificato i difetti alla venditrice, chiedendo

contestualmente il risarcimento del danno subito, senza tuttavia ottenere

alcunché (cfr. doc. E, F e G allegati alla denuncia penale 30.1/1.2.2001).

__________ IS 1 ha quindi deciso di esaminare attentamente la documentazione

che __________ PI 2 - socio e gerente __________ (cfr. estratto del registro di

commercio del distretto di __________) - gli aveva consegnato unitamente

all’autofurgone ed ha scoperto che il veicolo “(…) aveva percorso molti

chilometri in più rispetto a quelli indicati sul contatore” (denuncia

penale 30.1/1.2.2001, p. 2).

b. Con

esposto 30.1/1.2.2001 __________ IS 1 ha sporto denuncia penale contro ignoti “(…)

da identificare verosimilmente nelle persone che sono entrate in possesso”

dell’autofurgone in questione “(…) dopo il 16 ottobre 1997 (…)”, per

titolo di truffa, asserendo - tra l’altro - di essere “(…) stato tratto in

inganno in merito allo stato del veicolo e in particolare al suo chilometraggio

effettivo (…)” (denuncia penale 30.1/1.2.2001, p. 1 e 3).

c. Esperite le informazioni preliminari, con decisione 10.3.2003 il

procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia,

affermando in particolare che “nella fattispecie in esame, gli atti

istruttori e le allegazioni del denunciante non hanno permesso di concludere

all’esistenza di un inganno astuto da parte di __________ PI 2, di __________ PI

1 o di altri”, evidenziando inoltre che dalla documentazione da lui

prodotta risulta che il contachilometri dell’autofurgone è stato effettivamente

manomesso, ma che “(…) l’inchiesta non ha permesso di identificare il

responsabile di tale manomissione (…)” (decreto di non luogo a procedere

10.3.2003, p. 2). Ha poi esposto che “il fatto che i denunciati nei loro

interrogatori affermino che, da una lettura attenta dei documenti in questione,

__________ IS 1 avrebbe potuto appurare il reale chilometraggio, non porta certamente

a concludere che essi stessero commettendo un illecito” e che “(…) la

mancata diligenza del denunciante (presunta vittima) esclude definitivamente

l’esistenza dell’inganno astuto, elemento costitutivo fondamentale del reato di

truffa” (decreto di non luogo a procedere 10.3.2003, p. 3). Delle altre

motivazioni si dirà, laddove necessario, in seguito.

d. Con

il presente tempestivo gravame __________ IS 1 postula, in via principale,

l’accoglimento dell’istanza di promozione dell’accusa e la trasmissione

dell’incarto ad un altro procuratore pubblico per l’istruttoria, con il

conseguente annullamento del decreto impugnato; in via subordinata, che il

decreto impugnato venga annullato e che venga ordinata al Ministero pubblico la

completazione delle informazioni preliminari, protestando spese e ripetibili

(cfr. istanza di promozione dell’accusa 21/24.3.2003, p. 10).

L’istante

dopo aver esposto i fatti, ritiene che le conclusioni cui è giunto il

magistrato inquirente sarebbero arbitrarie e insostenibili, asserendo, tra

l’altro, che "la manipolazione del contachilometri - rispettivamente la

dissimulazione di questo fatto - da parte del commerciante professionale di

veicoli d’occasione (in casu PI 2) costituisce mezzo idoneo ad ingannare il

possibile acquirente, sprovveduto in materia, sullo stato e il valore del

veicolo" (istanza di promozione dell’accusa 21/24.3.2003, p. 7). A sua

mente il fatto che gli sia stato rimproverato "(…) di non avere

compulsato immediatamente la copiosa documentazione che gli sarebbe stata messa

a disposizione con la firma del contratto (fatture e certificato di scarico)

prima di sottoscriverlo è pretestuoso" poiché "significherebbe

introdurre un concetto di diffidenza estraneo alle abitudini e doveri commerciali",

sostenendo inoltre che non gli si può nemmeno rimproverare "(…) di

essersi comportato con leggerezza per avere verificato solo a distanza di tempo

i dati relativi ai controlli dei gas di scarico (scoprendo che __________ non

lo aveva effettuato) e quelli riportati sulle fatture relative ai lavori

eseguiti che gli avrebbero consentito - se letti con scrupolosa attenzione - di

appurare che il chilometraggio indicato negli atti relativi alla compravendita

non corrispondeva a quello effettivo" (istanza di promozione

dell’accusa 21/24.3.2003, p. 7 e 8). Postula altresì un ulteriore complemento

istruttorio, elencando le sue richieste (cfr. istanza di promozione dell’accusa

21/24.3.2003, p. 9). Delle altre motivazioni così come delle osservazioni del procuratore

pubblico si dirà, se indispensabile, in seguito.

Considerandi

1.

1.1.

In presenza di un non luogo a

procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce

parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro

dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del

denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un’istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994

n.

115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza

emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente

pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui

la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una

determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al

sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e

concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

1.2

Giusta

l’art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla

promozione dell’accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al

procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.

La

completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il

decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza

dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta

prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione

ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto

erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe

reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se

accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,

oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei

fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di

promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (cfr. REP. 1998

n. 110).

2.

Giova

innanzitutto evidenziare che l’istante - nel petitum - chiede, tra l’altro, di

accogliere l’istanza di promozione dell’accusa senza indicare per quale ipotesi

di reato e senza nemmeno indicare nei confronti di quale/i persona/e, come

previsto dalla disposizione di cui all’art. 188 lit. a e lit. b. Dalla lettura

del gravame emerge tuttavia che egli postula di promuovere l’accusa nei

confronti di __________ PI 1 e di __________ PI 2 per l’ipotesi di reato di truffa.

3.

3.1.

Il

reato di cui all'art. 146 CP - secondo cui è punito con la reclusione fino a

cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando

cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad

atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui - presuppone, tra l’altro,

un inganno astuto: questo è il caso se l’autore ordisce un tessuto di menzogne

o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o rilascia false

indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile

dalla controparte o impedisce alla controparte di verificare o prevede che

questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto di fiducia particolare,

considerato nondimeno che l’astuzia è esclusa quando la vittima non ha

osservato le misure fondamentali di prudenza (cfr. decisione TF 6P.60/2004 -

6S.144/2004 del 20.9.2004; BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 50 ss. ad

art. 146 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6.

ed., Berna 2003, § 15 n. 16 ss.; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH,

Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 183 ss.; B. CORBOZ, Les infractions en

droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146 CP; S. TRECHSEL,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 7 ss.

ad art. 146 CP).

3.2

Dalla documentazione prodotta dall’istante in sede di denuncia

emerge che il contachilometri dell’autofurgone in questione è stato effettivamente

manomesso, come rettamente rilevato dal magistrato inquirente (cfr. doc. A,

doc. B, doc. H, doc. I, doc. L, doc. O e doc. P allegati alla denuncia penale

30.

/1.2.2001; decreto di non luogo a procedere 10.3.2003, p. 2). Giova al

proposito rilevare che __________ nella fattura rilasciata a __________ IS 1 il

17.12.1999

ha indicato “km al contatore 64’800.--“ (doc. A allegato alla

denuncia penale 30.1/1.2.2001; cfr. pure AI 7 - doc. 8, copia contratto di

compravendita per veicoli d’occasione, in cui risulta “km percorsi 60’000”),

mentre l’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione di Camorino con fax

di data 5.10.2000 ha informato il patrocinatore dell’istante che il veicolo è

stato collaudato il 23.9.1993 con km 10'345, il 28.2.1994 con km 83’319 ed il

6.12.1999

con km 64'443 (doc. H allegato alla denuncia penale 30.1/1.2.2001).

Ora, se è vero che è pacifico che il contachilometri

dell’autofurgone venduto all’istante sia stato manomesso da qualcuno e che la

venditrice nella fattura abbia indicato il chilometraggio non corrispondente ai

chilometri effettivamente percorsi dalla vettura, è altrettanto vero che

l’istante nel corso del suo interrogatorio tenutosi il 5.9.2001 dinanzi alla

polizia ha confermato di aver ricevuto, al momento della consegna del veicolo,

“(…) tutta la documentazione del garage __________ ed il certificato gas di

scarico”, evidenziando comunque di non essersi preoccupato “(…) di

controllare tutti i chilometraggi” e precisando di aver esaminato questo

certificato “(…) solamente ieri (il 4.9.2001), quando l’agt. verbalizzante

mi” ha telefonato per chiedermi “(…) di portarlo oggi in polizia”

(AI 7, verbale di interrogatorio 5.9.2001 di __________ IS 1, p. 1).

Dalle fatture 23.6.1997, 16.10.1997 e 7.6.1994 rilasciate dal Garage

__________ e consegnate all’istante unitamente all’autofurgone, risulta che

questo veicolo il 26.5.1997 aveva percorso km 120'063, il 14.10.1997 km

124'817, il 24.1.1994 km 83'224 ed il 27.1.1994 km 83'224 (cfr. doc. I, copia

fattura no. 0978309 del 23.6.1997; doc. L, copia fattura no. 0978554 del

16.10

; doc. O, copia fattura no. 948342 del 7.6.1994; doc. P, copia fattura

no. 948343 del 7.6.1994 allegati alla denuncia penale 30.1/1.2.2001). Dalla

copia del documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico, pure

consegnato in originale all’istante unitamente all’oggetto di compravendita,

sono indicati i chilometri effettuati dal 13.7.1988 fino al 26.2.2001 (cfr. AI

7.

- doc. 5 e 6). Si può in particolare notare che il 22.8.1997 l’autofurgone

aveva percorso km 122'544, mentre al successivo controllo risultano soltanto km

84'245 (cfr. AI 7 - doc. 5 e 6). Questi valori sono visibilmente superiori rispetto

a quanto indicato sul contratto di compravendita, sulla fattura rilasciata

all’istante dalla venditrice e su quanto era indicato sul contachilometri.

Ciò posto e ritenuto che dal contenuto di questi documenti - in

possesso di __________ IS 1 dalla consegna dell’autofurgone avvenuta il

17.12.1999

- emergono in maniera incontrovertibile i chilometri percorsi da quest’ultimo

dal 1988 al 2001, che confrontando questi documenti con i chilometri indicati

sul contachilometri al momento della sua presa in consegna risulta palesemente

che l’autofurgone aveva in realtà percorso molti chilometri in più rispetto a

quelli indicati, ne discende che si poteva esigere dall’istante di procedere

alla loro compulsazione immediata. Ciò che egli ha omesso di fare, essendosi accorto

soltanto diversi mesi più tardi di questa differenza [cfr. doc. N, scritto

27.10.2000

della __________ all’avv. PA 1, da cui risulta che la società ha

formulato la sua presa di posizione sul contenuto dello scritto del

patrocinatore di data “27 c.m. (quindi del 27.10.2000) e, tra l’altro,

sul “contachilometri camuffato” (doc. N, scritto 27.10.2000)]. L’istante

avrebbe quindi potuto e dovuto accorgersi, con la dovuta attenzione, della

differenza di chilometri mediante la compulsazione dei documenti messigli a

disposizione dalla venditrice, ciò che non era impossibile ed era

ragionevolmente da lui esigibile, trattandosi inoltre di documenti di facile

decifrazione anche per colui che non è un esperto di autovetture. Non avendo

l’istante ottemperato a questa misura fondamentale di prudenza, nel caso in esame

è da escludere un inganno astuto da parte dei denunciati.

3.3

Si evidenzia altresì che l’asserzione dell’istante secondo cui

"l’inganno è astuto perché nella compravendita di veicoli d’occasione

di scarso o medio valore è consuetudine che l’acquirente comune (privato)

faccia affidamento sulle indicazioni del venditore, più o meno facilmente verificabili

(Ursula Cassani, in RPS 1999 pag. 158, lett.b): così come la garanzia del

venditore che il veicolo è “non accidentato”, non consentendo una verifica immediata

da parte del profano, ne determina la responsabilità penale, altrettanto deve

valere per l’indurre in errore l’acquirente lasciandogli credere che i

chilometri indicati sul contatore siano effettivi in quanto per il profano non

è affatto evidente che la manipolazione sia cosa agevole da effettuare

rispettivamente da scoprire" (istanza di promozione dell’accusa

21/24.3.2003, p. 7), appare infondata.

La parte dell’articolo di Cassani sul quale l’istante si basa per

corroborare la sua tesi recita:

“Arglistig ist die Täuschung auch, wenn die Überprüfung besonders

schwierig, unzumutbar oder handelsunüblich ist. (…). Die Unzumutbarkeit einer

an sich möglichen Kontrolle kann sowohl aus den subjektiven Opfereigenschaften,

wie auch aus den objektiven Umständen des Geschäftes, insbesondere aus

wirtschaftlichen Betrachtungen, hervorgehen. So zum Beispiel, wenn eine

Privatperson sich beim Kauf eines Gebrauchtwagens auf die Versicherung des

Autohändlers verlässt, dieser sei unfallfrei”, riferendosi contestualmente

alla decisione del Tribunale federale DTF 96 IV 145 consid. 2, in cui ha sostanzialmente considerato che non si può esigere da

una persona privata l’allestimento di una perizia da parte di un esperto per

stabilire se l’autovettura d’occasione non abbia effettivamente subito incidenti.

In casu la situazione è completamente diversa, ritenuto che era sufficiente

consultare la documentazione ricevuta dalla venditrice per accorgersi dei

chilometri effettivi percorsi dal veicolo. Questa verifica non appare difficile

e tantomeno impossibile per un comune cittadino, non essendo nemmeno necessario

l’ausilio da parte di un esperto del settore automobilistico per comprenderne

il contenuto, ma sembra inoltre ragionevolmente esigibile soprattutto in caso

di acquisto di un’autovettura d’occasione.

3.4

A prescindere da quanto sopra esposto, si rileva in ogni modo che dagli

atti non emerge l’esistenza di sufficienti indizi di reato a carico dei

denunciati, segnatamente in relazione al presupposto oggettivo dell’inganno astuto.

Occorre innanzitutto rilevare che i denunciati negano ogni addebito

in relazione alla manomissione del contachilometri (cfr. AI 7, verbale

d’interrogatorio 19.7.2001 di __________ PI 1, p. 3; verbale d’interrogatorio

4.9.2001

di __________ PI 1, p. 1 e 2; verbale d’interrogatorio 20.8.2001 di __________

PI 2, p. 2; verbale d’interrogatorio 10.9.2001 di __________ PI 2, p. 1 e 2; AI

15, verbale d’interrogatorio 14.11.2002 di __________ PI 2 e di __________ PI 1,

p. 2).

Dalla documentazione agli atti, in particolare dal rapporto

d’inchiesta di polizia giudiziaria dell’8.10.2001 (cfr. AI 7) e dal rapporto di

complemento 17.11.2002 (cfr. AI 15), non emerge che i denunciati avrebbero

ingannato con astuzia l’istante rilasciando false indicazioni la cui verifica è

impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile, inducendolo in errore

sul effettivo chilometraggio dell’autofurgone, essendogli stata consegnata la

documentazione contenente le cifre dei chilometri realmente percorsi.

La circostanza poi che a mente

dell’istante __________ PI 2 avrebbe “speculato sul fatto che IS 1 non

effettuasse nessuna verifica al momento di concludere il contratto”

(istanza di promozione dell’accusa 21/24.3.2003, p. 8), è un’argomentazione di

parte che non trova alcun riscontro oggettivo negli atti.

3.5

Alla luce di quanto sopra esposto e

considerato che l’istante non ha ottemperato alle misure fondamentali della

prudenza, nel caso qui posto a giudizio è da escludere un inganno astuto da

parte dei denunciati. In assenza di inganno astuto si può prescindere

dall’esame degli altri presupposti di cui all’art. 146 CP. La questione non

merita pertanto ulteriore approfondimento ed il decreto impugnato non può che

essere confermato.

La fattispecie riveste invero una connotazione di natura civilistica

e va, se del caso, risolta in quella sede.

4.

Non essendo data la prima condizione di ammissibilità

dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da

assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già

acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza,

come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del

resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato

(cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI,

Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8

ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o

inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del

giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di

procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79

CPP).

Visto quanto precede, il decreto impugnato deve essere confermato e

non sono evidentemente date le condizioni di applicazione dell’art. 186 cpv. 4

CPP.

5.

Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico

dell’istante, soccombente.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 146 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è respinta.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

500.

-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, Curio.

3.

Rimedio

di diritto:

Il

presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al

Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale

federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art.

272.

PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268

ss. PPF.

4.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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