60.2003.92
istanza di promozione dell'accusa. truffa (manomissione contachilometri di un autofurgone).
17 novembre 2004Italiano17 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2003.92
Data decisione, Autorità:
17.11.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. truffa (manomissione contachilometri di un autofurgone).
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
TRUFFA
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 146 CPS
Incarto n.
60.2003.92
Lugano
17 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 21/24.3.2003 presentata da
IS 1 __________,
patr. da: PA 1
,
in relazione
al decreto di
non luogo a procedere 10.3.2003 emanato dal procuratore pubblico Arturo
Garzoni nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia
30.1/1.2.2001 nei confronti di __________ PI 1, Croglio, e __________
PI 2, __________, per titolo di
truffa;
richiamate le
osservazioni 26/27.3.2003 del procuratore pubblico, concludenti per la
reiezione del gravame;
rilevato che __________
PI 1 e __________ PI 2 non hanno presentato osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Il 17.12.1999 __________ IS 1 ha acquistato presso la __________,
__________, l’autofurgone __________ __________, numero di matricola __________,
con l’indicazione sul contachilometri di km 64'800, al prezzo di CHF 9'800.--
(cfr. doc. A allegato alla denuncia penale 30.1/1.2.2001). L’autovettura aveva
superato il collaudo il 6.12.1999: dal relativo rapporto risulta che la stessa
aveva percorso km 64'443 (cfr. doc. B allegato alla denuncia penale
30.1/1.2.2001).
Nel
corso dei mesi di maggio e di giugno 2000 __________ IS 1 ha dovuto far
eseguire diverse riparazioni all’autofurgone (cfr., al proposito, doc. C e D
allegati alla denuncia penale 30.1/1.2.2001).
Con
scritto 27.7.2000 egli ha notificato i difetti alla venditrice, chiedendo
contestualmente il risarcimento del danno subito, senza tuttavia ottenere
alcunché (cfr. doc. E, F e G allegati alla denuncia penale 30.1/1.2.2001).
__________ IS 1 ha quindi deciso di esaminare attentamente la documentazione
che __________ PI 2 - socio e gerente __________ (cfr. estratto del registro di
commercio del distretto di __________) - gli aveva consegnato unitamente
all’autofurgone ed ha scoperto che il veicolo “(…) aveva percorso molti
chilometri in più rispetto a quelli indicati sul contatore” (denuncia
penale 30.1/1.2.2001, p. 2).
b. Con
esposto 30.1/1.2.2001 __________ IS 1 ha sporto denuncia penale contro ignoti “(…)
da identificare verosimilmente nelle persone che sono entrate in possesso”
dell’autofurgone in questione “(…) dopo il 16 ottobre 1997 (…)”, per
titolo di truffa, asserendo - tra l’altro - di essere “(…) stato tratto in
inganno in merito allo stato del veicolo e in particolare al suo chilometraggio
effettivo (…)” (denuncia penale 30.1/1.2.2001, p. 1 e 3).
c. Esperite le informazioni preliminari, con decisione 10.3.2003 il
procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia,
affermando in particolare che “nella fattispecie in esame, gli atti
istruttori e le allegazioni del denunciante non hanno permesso di concludere
all’esistenza di un inganno astuto da parte di __________ PI 2, di __________ PI
1 o di altri”, evidenziando inoltre che dalla documentazione da lui
prodotta risulta che il contachilometri dell’autofurgone è stato effettivamente
manomesso, ma che “(…) l’inchiesta non ha permesso di identificare il
responsabile di tale manomissione (…)” (decreto di non luogo a procedere
10.3.2003, p. 2). Ha poi esposto che “il fatto che i denunciati nei loro
interrogatori affermino che, da una lettura attenta dei documenti in questione,
__________ IS 1 avrebbe potuto appurare il reale chilometraggio, non porta certamente
a concludere che essi stessero commettendo un illecito” e che “(…) la
mancata diligenza del denunciante (presunta vittima) esclude definitivamente
l’esistenza dell’inganno astuto, elemento costitutivo fondamentale del reato di
truffa” (decreto di non luogo a procedere 10.3.2003, p. 3). Delle altre
motivazioni si dirà, laddove necessario, in seguito.
d. Con
il presente tempestivo gravame __________ IS 1 postula, in via principale,
l’accoglimento dell’istanza di promozione dell’accusa e la trasmissione
dell’incarto ad un altro procuratore pubblico per l’istruttoria, con il
conseguente annullamento del decreto impugnato; in via subordinata, che il
decreto impugnato venga annullato e che venga ordinata al Ministero pubblico la
completazione delle informazioni preliminari, protestando spese e ripetibili
(cfr. istanza di promozione dell’accusa 21/24.3.2003, p. 10).
L’istante
dopo aver esposto i fatti, ritiene che le conclusioni cui è giunto il
magistrato inquirente sarebbero arbitrarie e insostenibili, asserendo, tra
l’altro, che "la manipolazione del contachilometri - rispettivamente la
dissimulazione di questo fatto - da parte del commerciante professionale di
veicoli d’occasione (in casu PI 2) costituisce mezzo idoneo ad ingannare il
possibile acquirente, sprovveduto in materia, sullo stato e il valore del
veicolo" (istanza di promozione dell’accusa 21/24.3.2003, p. 7). A sua
mente il fatto che gli sia stato rimproverato "(…) di non avere
compulsato immediatamente la copiosa documentazione che gli sarebbe stata messa
a disposizione con la firma del contratto (fatture e certificato di scarico)
prima di sottoscriverlo è pretestuoso" poiché "significherebbe
introdurre un concetto di diffidenza estraneo alle abitudini e doveri commerciali",
sostenendo inoltre che non gli si può nemmeno rimproverare "(…) di
essersi comportato con leggerezza per avere verificato solo a distanza di tempo
i dati relativi ai controlli dei gas di scarico (scoprendo che __________ non
lo aveva effettuato) e quelli riportati sulle fatture relative ai lavori
eseguiti che gli avrebbero consentito - se letti con scrupolosa attenzione - di
appurare che il chilometraggio indicato negli atti relativi alla compravendita
non corrispondeva a quello effettivo" (istanza di promozione
dell’accusa 21/24.3.2003, p. 7 e 8). Postula altresì un ulteriore complemento
istruttorio, elencando le sue richieste (cfr. istanza di promozione dell’accusa
21/24.3.2003, p. 9). Delle altre motivazioni così come delle osservazioni del procuratore
pubblico si dirà, se indispensabile, in seguito.
Considerandi
1.
1.1.
In presenza di un non luogo a
procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce
parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro
dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del
denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un’istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994
n.
115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza
emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente
pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui
la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una
determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al
sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e
concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
1.2
Giusta
l’art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla
promozione dell’accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al
procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.
La
completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il
decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza
dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta
prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione
ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto
erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe
reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se
accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,
oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei
fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di
promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (cfr. REP. 1998
n. 110).
2.
Giova
innanzitutto evidenziare che l’istante - nel petitum - chiede, tra l’altro, di
accogliere l’istanza di promozione dell’accusa senza indicare per quale ipotesi
di reato e senza nemmeno indicare nei confronti di quale/i persona/e, come
previsto dalla disposizione di cui all’art. 188 lit. a e lit. b. Dalla lettura
del gravame emerge tuttavia che egli postula di promuovere l’accusa nei
confronti di __________ PI 1 e di __________ PI 2 per l’ipotesi di reato di truffa.
3.
3.1.
Il
reato di cui all'art. 146 CP - secondo cui è punito con la reclusione fino a
cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando
cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad
atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui - presuppone, tra l’altro,
un inganno astuto: questo è il caso se l’autore ordisce un tessuto di menzogne
o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o rilascia false
indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile
dalla controparte o impedisce alla controparte di verificare o prevede che
questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto di fiducia particolare,
considerato nondimeno che l’astuzia è esclusa quando la vittima non ha
osservato le misure fondamentali di prudenza (cfr. decisione TF 6P.60/2004 -
6S.144/2004 del 20.9.2004; BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 50 ss. ad
art. 146 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6.
ed., Berna 2003, § 15 n. 16 ss.; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH,
Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 183 ss.; B. CORBOZ, Les infractions en
droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146 CP; S. TRECHSEL,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 7 ss.
ad art. 146 CP).
3.2
Dalla documentazione prodotta dall’istante in sede di denuncia
emerge che il contachilometri dell’autofurgone in questione è stato effettivamente
manomesso, come rettamente rilevato dal magistrato inquirente (cfr. doc. A,
doc. B, doc. H, doc. I, doc. L, doc. O e doc. P allegati alla denuncia penale
30.
/1.2.2001; decreto di non luogo a procedere 10.3.2003, p. 2). Giova al
proposito rilevare che __________ nella fattura rilasciata a __________ IS 1 il
17.12.1999
ha indicato “km al contatore 64’800.--“ (doc. A allegato alla
denuncia penale 30.1/1.2.2001; cfr. pure AI 7 - doc. 8, copia contratto di
compravendita per veicoli d’occasione, in cui risulta “km percorsi 60’000”),
mentre l’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione di Camorino con fax
di data 5.10.2000 ha informato il patrocinatore dell’istante che il veicolo è
stato collaudato il 23.9.1993 con km 10'345, il 28.2.1994 con km 83’319 ed il
6.12.1999
con km 64'443 (doc. H allegato alla denuncia penale 30.1/1.2.2001).
Ora, se è vero che è pacifico che il contachilometri
dell’autofurgone venduto all’istante sia stato manomesso da qualcuno e che la
venditrice nella fattura abbia indicato il chilometraggio non corrispondente ai
chilometri effettivamente percorsi dalla vettura, è altrettanto vero che
l’istante nel corso del suo interrogatorio tenutosi il 5.9.2001 dinanzi alla
polizia ha confermato di aver ricevuto, al momento della consegna del veicolo,
“(…) tutta la documentazione del garage __________ ed il certificato gas di
scarico”, evidenziando comunque di non essersi preoccupato “(…) di
controllare tutti i chilometraggi” e precisando di aver esaminato questo
certificato “(…) solamente ieri (il 4.9.2001), quando l’agt. verbalizzante
mi” ha telefonato per chiedermi “(…) di portarlo oggi in polizia”
(AI 7, verbale di interrogatorio 5.9.2001 di __________ IS 1, p. 1).
Dalle fatture 23.6.1997, 16.10.1997 e 7.6.1994 rilasciate dal Garage
__________ e consegnate all’istante unitamente all’autofurgone, risulta che
questo veicolo il 26.5.1997 aveva percorso km 120'063, il 14.10.1997 km
124'817, il 24.1.1994 km 83'224 ed il 27.1.1994 km 83'224 (cfr. doc. I, copia
fattura no. 0978309 del 23.6.1997; doc. L, copia fattura no. 0978554 del
16.10
; doc. O, copia fattura no. 948342 del 7.6.1994; doc. P, copia fattura
no. 948343 del 7.6.1994 allegati alla denuncia penale 30.1/1.2.2001). Dalla
copia del documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico, pure
consegnato in originale all’istante unitamente all’oggetto di compravendita,
sono indicati i chilometri effettuati dal 13.7.1988 fino al 26.2.2001 (cfr. AI
7.
- doc. 5 e 6). Si può in particolare notare che il 22.8.1997 l’autofurgone
aveva percorso km 122'544, mentre al successivo controllo risultano soltanto km
84'245 (cfr. AI 7 - doc. 5 e 6). Questi valori sono visibilmente superiori rispetto
a quanto indicato sul contratto di compravendita, sulla fattura rilasciata
all’istante dalla venditrice e su quanto era indicato sul contachilometri.
Ciò posto e ritenuto che dal contenuto di questi documenti - in
possesso di __________ IS 1 dalla consegna dell’autofurgone avvenuta il
17.12.1999
- emergono in maniera incontrovertibile i chilometri percorsi da quest’ultimo
dal 1988 al 2001, che confrontando questi documenti con i chilometri indicati
sul contachilometri al momento della sua presa in consegna risulta palesemente
che l’autofurgone aveva in realtà percorso molti chilometri in più rispetto a
quelli indicati, ne discende che si poteva esigere dall’istante di procedere
alla loro compulsazione immediata. Ciò che egli ha omesso di fare, essendosi accorto
soltanto diversi mesi più tardi di questa differenza [cfr. doc. N, scritto
27.10.2000
della __________ all’avv. PA 1, da cui risulta che la società ha
formulato la sua presa di posizione sul contenuto dello scritto del
patrocinatore di data “27 c.m. (quindi del 27.10.2000) e, tra l’altro,
sul “contachilometri camuffato” (doc. N, scritto 27.10.2000)]. L’istante
avrebbe quindi potuto e dovuto accorgersi, con la dovuta attenzione, della
differenza di chilometri mediante la compulsazione dei documenti messigli a
disposizione dalla venditrice, ciò che non era impossibile ed era
ragionevolmente da lui esigibile, trattandosi inoltre di documenti di facile
decifrazione anche per colui che non è un esperto di autovetture. Non avendo
l’istante ottemperato a questa misura fondamentale di prudenza, nel caso in esame
è da escludere un inganno astuto da parte dei denunciati.
3.3
Si evidenzia altresì che l’asserzione dell’istante secondo cui
"l’inganno è astuto perché nella compravendita di veicoli d’occasione
di scarso o medio valore è consuetudine che l’acquirente comune (privato)
faccia affidamento sulle indicazioni del venditore, più o meno facilmente verificabili
(Ursula Cassani, in RPS 1999 pag. 158, lett.b): così come la garanzia del
venditore che il veicolo è “non accidentato”, non consentendo una verifica immediata
da parte del profano, ne determina la responsabilità penale, altrettanto deve
valere per l’indurre in errore l’acquirente lasciandogli credere che i
chilometri indicati sul contatore siano effettivi in quanto per il profano non
è affatto evidente che la manipolazione sia cosa agevole da effettuare
rispettivamente da scoprire" (istanza di promozione dell’accusa
21/24.3.2003, p. 7), appare infondata.
La parte dell’articolo di Cassani sul quale l’istante si basa per
corroborare la sua tesi recita:
“Arglistig ist die Täuschung auch, wenn die Überprüfung besonders
schwierig, unzumutbar oder handelsunüblich ist. (…). Die Unzumutbarkeit einer
an sich möglichen Kontrolle kann sowohl aus den subjektiven Opfereigenschaften,
wie auch aus den objektiven Umständen des Geschäftes, insbesondere aus
wirtschaftlichen Betrachtungen, hervorgehen. So zum Beispiel, wenn eine
Privatperson sich beim Kauf eines Gebrauchtwagens auf die Versicherung des
Autohändlers verlässt, dieser sei unfallfrei”, riferendosi contestualmente
alla decisione del Tribunale federale DTF 96 IV 145 consid. 2, in cui ha sostanzialmente considerato che non si può esigere da
una persona privata l’allestimento di una perizia da parte di un esperto per
stabilire se l’autovettura d’occasione non abbia effettivamente subito incidenti.
In casu la situazione è completamente diversa, ritenuto che era sufficiente
consultare la documentazione ricevuta dalla venditrice per accorgersi dei
chilometri effettivi percorsi dal veicolo. Questa verifica non appare difficile
e tantomeno impossibile per un comune cittadino, non essendo nemmeno necessario
l’ausilio da parte di un esperto del settore automobilistico per comprenderne
il contenuto, ma sembra inoltre ragionevolmente esigibile soprattutto in caso
di acquisto di un’autovettura d’occasione.
3.4
A prescindere da quanto sopra esposto, si rileva in ogni modo che dagli
atti non emerge l’esistenza di sufficienti indizi di reato a carico dei
denunciati, segnatamente in relazione al presupposto oggettivo dell’inganno astuto.
Occorre innanzitutto rilevare che i denunciati negano ogni addebito
in relazione alla manomissione del contachilometri (cfr. AI 7, verbale
d’interrogatorio 19.7.2001 di __________ PI 1, p. 3; verbale d’interrogatorio
4.9.2001
di __________ PI 1, p. 1 e 2; verbale d’interrogatorio 20.8.2001 di __________
PI 2, p. 2; verbale d’interrogatorio 10.9.2001 di __________ PI 2, p. 1 e 2; AI
15, verbale d’interrogatorio 14.11.2002 di __________ PI 2 e di __________ PI 1,
p. 2).
Dalla documentazione agli atti, in particolare dal rapporto
d’inchiesta di polizia giudiziaria dell’8.10.2001 (cfr. AI 7) e dal rapporto di
complemento 17.11.2002 (cfr. AI 15), non emerge che i denunciati avrebbero
ingannato con astuzia l’istante rilasciando false indicazioni la cui verifica è
impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile, inducendolo in errore
sul effettivo chilometraggio dell’autofurgone, essendogli stata consegnata la
documentazione contenente le cifre dei chilometri realmente percorsi.
La circostanza poi che a mente
dell’istante __________ PI 2 avrebbe “speculato sul fatto che IS 1 non
effettuasse nessuna verifica al momento di concludere il contratto”
(istanza di promozione dell’accusa 21/24.3.2003, p. 8), è un’argomentazione di
parte che non trova alcun riscontro oggettivo negli atti.
3.5
Alla luce di quanto sopra esposto e
considerato che l’istante non ha ottemperato alle misure fondamentali della
prudenza, nel caso qui posto a giudizio è da escludere un inganno astuto da
parte dei denunciati. In assenza di inganno astuto si può prescindere
dall’esame degli altri presupposti di cui all’art. 146 CP. La questione non
merita pertanto ulteriore approfondimento ed il decreto impugnato non può che
essere confermato.
La fattispecie riveste invero una connotazione di natura civilistica
e va, se del caso, risolta in quella sede.
4.
Non essendo data la prima condizione di ammissibilità
dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da
assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già
acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza,
come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del
resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato
(cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8
ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o
inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del
giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di
procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79
CPP).
Visto quanto precede, il decreto impugnato deve essere confermato e
non sono evidentemente date le condizioni di applicazione dell’art. 186 cpv. 4
CPP.
5.
Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico
dell’istante, soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 146 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è respinta.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
500.
-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, Curio.
3.
Rimedio
di diritto:
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al
Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art.
272.
PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268
ss. PPF.
4.
Intimazione:
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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