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Decisione

60.2003.99

istanza di promozione dell'accusa. calunnia. ingiuria.

22 settembre 2004Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

esposto 7/8.11.2001 la IS 1 __________ __________ __________ __________ __________

__________ __________ __________ __________ (in seguito IS 1), con sede a __________,

- un’associazione il cui scopo è, tra l’altro, lo studio, la formazione, la ricerca

scientifica e tecnologica (cfr., al proposito, estratto del registro di

commercio del distretto di __________) - rappresentata dal rettore pro tempore prof.

__________ __________, presidente di quest’associazione con firma individuale,

ha sporto denuncia/querela penale nei confronti di __________ PI 1 per titolo

di falsità in documenti, tentata truffa, estorsione, calunnia ed ingiuria, in

relazione al contenuto di uno scritto allestito dal legale del

denunciato/querelato e di altra documentazione, di cui essa sarebbe venuta a

conoscenza nell’ambito di una procedura di ricorso di diritto pubblico da lei

promosso avverso due decisioni emanate dal __________ (cfr. denuncia/querela

penale 7/8.11.2001, p. 2; doc. A e doc. B ivi allegato). La

denunciante/querelante ha in particolare asseverato che essa “(…) viene

accusata di avere falsamente informato il dott. PI 1, un __________, circa il

titolo che la frequentazione di un corso di perfezionamento di tre anni in “__________”

gli avrebbe garantito”, rilevando che “secondo quanto indicato nello

scritto il titolo avrebbe dovuto essere rilasciato congiuntamente da IS 1 con

l’Università __________ __________ __________ __________ __________, fra i

direttori di corso era per altro indicato il prof. __________ __________ responsabile

di quest’ultima” e che “secondo il dott. PI 1 tali indicazioni sarebbero

risultate false” (denuncia/querela penale 7/8.11.2001, p. 2). Ha altresì

esposto che il denunciato/querelato “(…) sostiene, tramite il proprio

legale, che IS 1 gli avrebbe inviato un “regolamento per i corsisti del Master”,

asserendo che “(…) tale documento è del tutto falso” e che “la

falsità risulta sia dall’intestazione, sia dallo stile di presentazione, sia

dai contenuti” (denuncia/querela penale 7/8.11.2001, p. 2). Ha pure

evidenziato che “(…) assolutamente falsa è pure l’affermazione secondo cui

lo svolgimento del corso avrebbe permesso di ottenere un titolo congiuntamente

con l’Università __________ __________ __________ __________ __________, così

come riportato dal falso regolamento presentato dal” denunciato/querelato

(denuncia/querela penale 7/8.11.2001, p. 3). Ha poi asserito che il denunciato/querelato

si sarebbe “(…) ulteriormente reso protagonista - per il tramite del proprio

legale - di interventi a danno di IS 1 all’evidente scopo di estorcere alla

medesima la discreta somma di venti milioni di lire” e ha inoltre segnalato

“(…) i termini gravi utilizzati nello scritto del 23 maggio 2001 palesemente

lesivi all’onore personale di IS 1 (…)” (denuncia/querela penale

7/8.11.2001, p. 4 e 5).

b. Esperite

le informazioni preliminari, con decisione 17.3.2003 l’allora procuratore

pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela.

Egli ha dapprima ritenuto che in casu l’ipotesi di reato di falsità in

documenti non fosse applicabile al caso di specie (cfr. decreto di non luogo a

procedere 17.3.2003, p. 2). Ha poi esposto che “(…) in relazione alla

richiesta di risarcimento danni formulata dal dott. PI 1”, non sarebbero adempiuti

i presupposti oggettivi e soggettivi delle ipotesi di reato di truffa e di

estorsione (decreto di non luogo a procedere 17.3.2003, p. 2). Circa le ipotesi

di reato di calunnia e di ingiuria in relazione alle “(…) affermazioni del

dott. PI 1, secondo cui la IS 1 opererebbe una sorta di truffa nei confronti di

ignari frequentatori dei corsi” ha in particolare affermato che “(…) uno

studente come il dott. PI 1, che frequentava uno dei primi corsi della IS 1,

osservando che uno o più docenti inizialmente indicati dalla” stessa “(…)

si ritirava, avrebbe potuto trarre delle conclusioni che magari non

rispecchiavano la reale situazione della denunciante” e che “in sostanza,

in buona fede, lo studente avrebbe potuto sentirsi ingannato e quindi

rivolgersi alle autorità, magari anche per il fatto, come nel caso del dott. PI

1, che egli si era iscritto alla IS 1 in quanto vi era un determinato corpo docenti”

(decreto di non luogo a procedere 17.3.2003, p. 3). Delle altre motivazioni si dirà,

se indispensabile, in diritto.

c. Con

la presente tempestiva istanza la IS 1 chiede di promuovere l’accusa nei

confronti di __________ PI 1 per titolo di calunnia “(…), avendo il medesimo

- sapendo di dire cosa falsa - offeso l’onore personale di IS 1 (…) accusandola

con scritto 23 maggio 2001 di truffa”; in via subordinata, di promuovere

l’accusa nei suoi confronti per titolo di ingiuria; chiede inoltre che

l’istruzione del processo abbia luogo per opera di altro procuratore pubblico,

affinché “(…) venga sentito il prof. __________ __________ di __________ in

merito all’assenza di lamentele del dott. PI 1 allorquando frequentava i propri

corsi a __________” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.3.2003, p. 5).

A giudizio dell’istante alcuni passaggi dello scritto 23.5.2001

inviato dal denunciato/querelato, per il tramite del suo patrocinatore, al

Dipartimento __________ ed al Ministero dell’Università di __________ costituirebbero

“(…) un attacco all’onore personale di IS 1” (istanza di promozione

dell’accusa 27/28.3.2003, p. 2 e 3). Evidenzia che “(…) accusare qualcuno di

“operare una sorta di truffa” e di agire “a danno di tanti onesti cittadini” è

- indubitabilmente - operazione atta a far apparire IS 1 come una persona

moralmente disprezzabile, nel senso che tali affermazioni non costituiscono una

semplice critica delle qualità ma una vera e propria offesa ai sentimenti di

correttezza e di onorabilità di cui ogni persona [anche giuridica (…)] dispone”

(istanza di promozione dell’accusa 27/28.3.2003, p. 3). Rileva altresì che “il

riferimento alla buona fede è esplicito nella decisione del Ministero pubblico”,

ma che “un tale riferimento (…), se confrontato al fatto che il dott. PI 1,

già nel novembre 2000 aveva ricevuto debita informazione della nuova

collaborazione instaurato con l’Università di __________ è decisamente fuori

luogo” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.3.2003, p. 4). Asserisce

pure che il magistrato inquirente avrebbe applicato in maniera errata la disposizione

di cui all’art. 173 cpv. 2 CP, “(…) ritenendo che il dott. PI 1 avesse “seri

motivi” per considerare “vere” le proprie gravissime affermazioni” (istanza

di promozione dell’accusa 27/28.3.2003, p. 4). Delle altre motivazioni così

come delle osservazioni dell’allora procuratore pubblico e di __________ PI 1

si dirà, laddove necessario, in seguito.

Considerandi

1.

In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP

concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare

alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di

promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un’istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994

n.

115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza

emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente

pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui

la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una

determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al

sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e

concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

2.

2.1.

L’onore

protetto giusta gli art. 173 ss. CP é il diritto di ognuno di non essere

considerato una persona da disprezzare (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV 44 e 117 IV

27; BSK StGB II - F. RIKLIN, Basilea 2003, n. 5 ss. ad art. 173 ss. CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo 1997, n. 1

ad art. 173 ss. CP). Gli art. 173 ss. CP proteggono solo

l’onore personale, la reputazione ed il sentimento di essere uomo d’onore, di comportarsi

secondo le regole e gli usi riconosciuti; sfuggono alla protezione penale

quelle espressioni che, senza far apparire spregevole la persona attaccata,

offuscano la reputazione di cui quest'ultima gode nell'ambito professionale o

politico o l'opinione che essa ha di sé stessa (cfr. DTF 119 IV 44; REP. 1995,

9; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003 ,

p. 318; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 173 ss. CP).

Se

l'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una

questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che

l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un'interpretazione

oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce

l'uditore o il lettore non prevenuto (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV 44; REP. 1995,

9; BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 23 ss. ad art. 173 ss. CP; B. CORBOZ, Les

infractions en droit suisse, Berna 2002, Volume I, n. 42 ad art. 173 CP; S.

TRECHSEL, op. cit., n. 11 ad art. 173 ss. CP); va tenuto in particolare in

considerazione se le dichiarazioni sono state rese nell'ambito di una

procedura, di fronte ad una cerchia ristretta di persone, perfettamente

coscienti del particolare contesto in cui sono state formulate e del fatto che

le stesse fossero soggette a vaglio critico, purché non si siano travalicati i

limiti di quanto necessario e pertinente per l'accertamento dei fatti.

La

vittima di un reato contro l'onore può essere una persona fisica o una persona

giuridica o un'altra entità giuridica avente capacità di stare in giudizio, non

invece un'autorità o una collettività pubblica

(cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 29 ss. ad art. 173 ss.

CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 320 e 321; B. CORBOZ,

op. cit., n. 20 ss. e 26 ss. ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 13, 15 e

16.

ad art. 173 ss. CP). Per poter ammettere una lesione

dell'onore occorre che l'offesa sia diretta contro una persona determinata o

determinabile, in ogni caso chiaramente riconoscibile (DTF 100 IV 43); non è necessario

che la persona presa di mira venga designata con esattezza, nominalmente, è

sufficiente che sia possibile identificarla (cfr. S. TRECHSEL, op. cit., n. 13

ad art. 173 ss. CP).

2.2

2.2.1

Giusta

l'art. 177 cpv. 1 CP è punito per ingiuria chi offende in altro modo con

parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona. Se

l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno

sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole (art. 177 cpv.

2.

CP). Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di

fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse (art. 177

cpv. 3 CP).

La

norma trova applicazione quando l'espressione lesiva dell'onore non costituisce

diffamazione giusta l'art. 173 CP o calunnia giusta l'art. 174 CP, perché

l'autore che si rivolge a terzi non incolpa la vittima di condotta disonorevole

o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei (cioè non fa

riferimento a fatti specifici), ma si limita ad esprimere un giudizio di valore

puro e semplice ("Werturteil"), o perché l'autore si rivolge

(direttamente) soltanto nei confronti della vittima, nel qual caso è

indifferente se egli fa riferimento a fatti lesivi dell'onore ("Tatsachenbehauptungen")

o si limita ad esprimere un mero giudizio di valore (S. TRECHSEL, op. cit., n.

1.

e 2 ad art. 177 CP).

2.2.2

Giusta

l'art. 173 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per diffamazione chi,

comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta

disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, o

divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.

Perché

vi sia diffamazione, occorre un'allegazione di fatto, e non semplicemente un

giudizio di valore (DTF 117 IV 27). La norma presuppone che l'autore si

rivolga, direttamente o indirettamente, ad un "terzo", che è

di principio qualsiasi persona che non coincide con l'autore o con la vittima, ad

esempio quindi anche i familiari o un'autorità giudiziaria (cfr. BSK StGB II - F.

RIKLIN, op. cit., n. 6 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 32 ad art. 173

CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 4 e 5 ad art. 173 CP).

L'intenzionalità

si deve riferire all'affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da

parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un

particolare "animus iniurandi", bastando che l'autore sia

consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione

della persona offesa e che ciò nonostante le abbia proferite (cfr. BSK StGB II

- F. RIKLIN, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 48 ss.

ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 173 CP).

2.2.3

Giusta

l’art. 174 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per calunnia chi,

comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende

sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano

nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una

tale incolpazione o un tale sospetto.

Il

reato di calunnia giusta l’art. 174 CP si configura come una diffamazione

qualificata da un ulteriore elemento soggettivo, consistente nel fatto che

l'autore sa di dire cosa non vera (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 4

ad art. 173 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 324 e 325;

B. CORBOZ, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art.

174.

CP).

3.

3.1.

Dagli atti risulta innanzitutto che con scritto 23.5.2001 il denunciato/querelato,

per il tramite del suo patrocinatore, ha informato il Dipartimento __________

ed il Ministero dell’Università di __________, di aver frequentato nel 1999 “(…)

presso l’Università degli __________, diretto dal Prof. __________ __________,

il corso di perfezionamento in “__________”, affermando, tra l’altro, che

la IS 1 “(…) in persona del Rettore Prof. __________ __________, organizzò

per l’anno 2000, un Master in “__________” in __________ “ e gli “(…)

inviò via fax (…) il regolamento, dal quale si evinceva, fra le altre cose che:

il corso era riservato ai laureati in medicina e chirurgia, agli odontoiatri,

ai diplomati in fisioterapia, naturopatia e osteopatia, mentre gli studenti che

avevano concluso il corso di perfezionamento in __________ presso l’Università

degli __________ __________ __________ di __________, diretto dal Prof. __________

__________, erano ammessi direttamente al secondo anno; (…)”, che “(…)

il titolo sarebbe stato rilasciato congiuntamente all’Università Statale di __________

__________ __________ (…)” e che “fra i direttori del corso e dei professori,

era indicata la presenza del Prof. __________ __________” (AI 1 - doc. A,

copia scritto 23.5.2001, p. 1). Ha poi affermato che “(…), durante la

frequenza del corso non vide mai la presenza” di questo professore “(…)

ed insospettito da alcune situazioni particolari, dopo l’ultima settimana di corso,

(…)”, mediante scritto 15.9.2000 ha chiesto al medesimo se “(…) era vero

che avrebbe dovuto partecipare al Master e se l’Università Statale __________ __________

avrebbe rilasciato il titolo congiuntamente alla IS 1 (…)” (AI 1 - doc. A,

copia scritto 23.5.2001, p. 1). In data 26.9.2000 il professore gli ha comunicato

di non aver “(…) mai autorizzato, nella maniera più assoluta, il rilascio di

attestati dell’Università degli Studi di __________ __________ __________

congiuntamente” alla IS 1 “(…), per il Master __________, né tanto meno,

a menzionarmi, in qualità di docente, sull’opuscolo redatto dall’Università __________”,

rilevando pure che “nel momento in cui ho preso visione degli opuscoli, ho

immediatamente inviato un fax al Rettore (…) Prof. __________ __________, in

data 26/1/2000, chiedendo espressamente di eliminare la frase riguardante il

congiunto rilascio di attestati. In risposta al mio fax, sempre in data

26/1/2000, il Prof. __________ __________, mi ha assicurato che avrebbe

provveduto immediatamente ad annullare la presentazione del master” (AI 1 -

doc. A, copia scritto 23.5.2001, p. 2; cfr. pure AI 15, copia scritto

13.7

). Ha inoltre asserito che egli “(…), appresa la notizia e ritenendo

di essere stato truffato dalla IS 1, con lettera del 14/11/2000, ha chiesto a

titolo di rimborso delle spese (…) la somma di £ 20.000.000 (ventimilioni)”

e che la IS 1 ha respinto ogni addebito “(…) senza peraltro fornire alcuna

spiegazione del comportamento avuto (…)”(AI 1 - doc. A, copia scritto

23.5

, p. 2). Ha infine asseverato, producendo della documentazione, che la

IS 1 “(…), riesce ad operare una sorta di truffa nei confronti di tanti

ignari frequentatori dei Master, i quali pur di avere un titolo non si rendono

conto di quanto accade a loro insaputa”, chiedendo “(…) il Vs.

intervento affinché si faccia chiarezza e per il futuro si eviti il continuo

perpetrarsi di simili situazioni a danno di tanti onesti cittadini” (AI 1 -

doc. A, copia scritto 23.5.2001, p. 2).

__________ __________ nel corso del suo interrogatorio tenutosi il

14.2.2002

dinanzi al magistrato inquirente ha ammesso che “(…) il prof. __________

__________ aveva sottoscritto un accordo di cooperazione culturale tra

l’Università degli Studi di __________ __________ (…) e la IS 1”, che “in

seguito noi istituimmo il corso di __________ ove tra i direttori del corso

appariva il nome” di questo professore, che “tale documento rimaneva

pubblicato con affissione all’albo della IS 1 (…) di __________ dall’11.12.1999

al 26.1.2000” e che “il documento venne levato (…) in seguito alla

comunicazione da parte del Prof. __________ di non volerne far parte” (AI

9, verbale d’interrogatorio 14.2.2002, p. 4).

Il denunciato/querelato, sentito in via rogatoriale presso il

Tribunale di __________, ha in particolare dichiarato di essere “(…) venuto

a conoscenza della IS 1 già durante il corso del professor __________ e mi è

stata indicata dal professor __________ e mi è stato detto, appunto, che

rilasciava un master di secondo livello” (AI 15, verbale di interrogatorio

3.1

, p. 10). Ha inoltre affermato che “mi ha parlato il professor

__________ di questo master e io” gli “ho chiesto (…) di mandarmi

la documentazione (…). Mi era stato detto che partecipavano alcuni insegnanti

che io già avevo conosciuto in precedenti corsi, e siccome mi interessava”

ritrovarli “(…) io mi sono iscritto al corso della IS 1, che ho frequentato”,

aggiungendo che ha effettuato l’iscrizione via fax versando parimenti la tassa

d’iscrizione (AI 15, verbale di interrogatorio 3.1.2003, p. 10 e 11). Ha poi

asserito che, dopo aver frequentato il primo anno, di aver contestato già nel

corso del medesimo “(…) la non presenza di vari professori che risultavano

sul fax informativo del corso” e di aver “(…) deciso di non iscrivermi

al secondo anno e di richiedere un risarcimento delle spese che io avevo

sostenuto il primo anno, (…)” (AI 15, verbale di interrogatorio 3.1.2003,

p. 11). Ha altresì prodotto copia del fax trasmesso dalla IS 1 direttamente al

suo studio “(…) con il programma e con i professori che dovevano partecipare”,

rilevando tuttavia che “(…) i fax si cancellano dopo un po’ di tempo e manca

la data e il numero di telefono (…)” (AI 15, verbale di interrogatorio

3.1

, p. 12). Il suo patrocinatore ha infine concluso che “(…), il

problema sta in questi termini, intanto il dottor PI 1 si è iscritto a __________

come secondo anno perché era una condizione indispensabile per poter”

accedervi “(…), perché doveva essere stato frequentato il primo anno tenuto

dal professor __________ a __________ __________”, che il suo assistito ha

frequentato questo corso “(…) e in quella circostanza ha visto delle persone

che non avevano frequentato il corso del primo anno. Durante il corso, molti professori

che risultavano essere i docenti di quel corso, mancavano. Successivamente, una

volta tornato in __________, si è accertato attraverso delle lettere, delle

richieste per iscritto al Dipartimento __________, al professor __________, il

quale, con una lettera che dovrebbe essere allegata agli atti, ha negato la

propria disponibilità a far parte di quel corso. Per cui ritengo legittimamente

il PI 1 successivamente (…)” ha presentato una denuncia penale al Ministero

pubblico di __________ (AI 15, verbale di interrogatorio 3.1.2003, p. 15 e 16).

Occorre pure ricordare che la qui

istante in sede di denuncia/querela ha ritenuto che il “Regolamento per i

corsisti del Master” prodotto dal denunciato/querelato dinanzi al Tribunale di __________

sarebbe stato falsificato (cfr. decreto di non luogo a procedere 17.3.2003, p.

1; AI 15, copia “Regolamento per i corsisti del Master”). Il denunciato/querelato,

come esposto, ha asserito di aver ricevuto il medesimo dalla IS 1 via fax.

Tuttavia dalla copia di questo regolamento non è leggibile il numero di fax di colui

che lo ha trasmesso, siccome “(…) è rovinato e sbiadito” (decreto di non

luogo a procedere 17.3.2003, p. 2). Il procuratore pubblico a questo riguardo

ha esposto che “(…) dagli atti istruttori esperiti non è stato possibile

stabilire se la documentazione di cui la IS 1 sostiene si tratti di un falso

sia innanzitutto stata allestita dal denunciato”, rilevando inoltre che “(…)

non sono emersi elementi che possano fare supporre che il dott. PI 1 sapesse

che si trattava di un regolamento falso e che quindi egli abbia consapevolmente

e volontariamente fatto uso di un falso documento” (decreto di non luogo a

procedere 17.3.2003, p. 2). Ha altresì evidenziato che “egli non aveva

nemmeno motivi per fare ciò: era in possesso del diploma richiesto dalla IS 1

ed il Prof. __________ agli inizi faceva effettivamente parte del corpo docenti

del corso, anche se poi aveva interrotto ogni collaborazione con la denunciante”

(decreto di non luogo a procedere 17.3.2003, p. 2). L’istante avendo “(…)

preso atto del fatto che non sembra essere possibile determinare l’autore del

falso regolamento prodotto dal dott. __________ (…)” (istanza di promozione

dell’accusa 27/28.3.2003, p. 2), non ha contestato le conclusioni cui è giunto

il magistrato inquirente in relazione a quest’ipotesi di reato.

3.2

Alla luce di quanto sopra esposto,

appare che il denunciato/querelato si sia dapprima iscritto (via fax) e abbia

poi frequentato i corsi del secondo anno presso la IS 1 dal 20.3.2000 al

25.3.2000

e dall’8.5.2000 al 13.5.2000 (cfr. AI 15, al proposito, copia modulo

d’iscrizione e copia dichiarazioni del 25.3.2000 e 13.5.2000), per ottenere il

master in __________ __________, confidando nel fatto che questi corsi fossero

tenuti anche dal prof. __________ __________ e che il diploma fosse rilasciato

unitamente all’Università Statale di __________ __________ __________. In

realtà egli ha dapprima potuto e dovuto costatare durante questi corsi

l’assenza del predetto professore. Ha poi saputo alla fine del mese di

settembre 2000, su sua esplicita richiesta, che il prof. __________ non aveva

mai rilasciato alcuna autorizzazione in tal senso, confermato pure dal fatto

che quest’ultimo aveva comunicato alla IS 1 di ritenere - “vista la nota del

Ministero e della Ricerca Scientifica e Tecnologica della Repubblica __________

(…), dove si comunica il mancato riconoscimento da parte dell’ordinamento

universitario nazionale della “Università di __________ e __________ (…)” -

“(…) annullato qualsiasi accordo di cooperazione da me in precedenza

assicurato”, rinnovando parimenti “(…) l’invito , già fatto in precedenza

(lettera del 26/01/2000), ad eliminare frasi dove compaiono il mio nome e

quello della Università di __________ __________ a qualsiasi titolo collegati

ai corsi della IS 1” (cfr. AI 15, copia scritto 13.7.2000), e dal verbale

d’interrogatorio di __________ __________ (cfr. AI 9, verbale d’interrogatorio

14.2

, p. 4). Di conseguenza il denunciato/querelato ha avuto il sospetto

di essere stato in qualche modo “truffato” dalla IS 1.

3.3

L’argomentazione dell’istante

secondo cui il denunciato/querelato abbia “(…) avuto notizia del master

organizzato dalla IS 1 “già durante il corso del professor __________” (…)”

e che egli abbia “(…) frequentato tutto il primo anno del master in __________

(…)” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.3.2003, p. 3), non è

evidentemente atta a corroborare la sua tesi accusatoria. Si tratta di elementi

che non potevano confutare il sospetto del denunciato/querelato di un eventuale

atteggiamento “truffaldino” da parte della IS 1

Inoltre, l’asserzione dell’istante

secondo cui egli avrebbe “(…) ricevuto - per telefax il 9 novembre 2000 -

comunicazione del fatto che il corso, previsto in collaborazione con

l’Università di __________ __________, si sarebbe completato in collaborazione

con l’Università degli studi di __________ (…)” (istanza di promozione

dell’accusa 27/28.3.2003, p. 3), è un’argomentazione di parte che non trova

alcun riscontro oggettivo agli atti. Dal contenuto di questo fax emerge,

contrariamente a quanto asserisce l’istante, che il completamento del corso per

ottenere il master di II livello in __________ __________ si sarebbe svolto soltanto

in collaborazione con l’Università degli Studi di __________. Non riferisce,

per contro, di una collaborazione con l’Università di __________ __________

contrariamente a quanto poteva aspettarsi il denunciato/querelato, ciò che

evidentemente lo ha fatto insospettire sulla serietà della IS 1 (cfr. AI 15,

copia scritto 9.11.2000). Per il che, già dal profilo soggettivo non appare che

il denunciato/querelato sapeva di dire cosa non vera in relazione al

comportamento assunto dai collaboratori dell’istante e del resto non emerge

nemmeno che egli abbia voluto in tal modo offendere l’onore personale di quest’associazione.

3.4

A prescindere dalle argomentazioni

suesposte, occorre in ogni caso evidenziare che il denunciato/querelato, per il

tramite del suo patrocinatore, non si è rivolto ad un “terzo” qualsiasi, bensì

al Dipartimento __________ e al Ministero dell’Università di __________. La

controversia venuta in essere ha interessato quindi un limitato gruppo di persone,

peraltro tenute al segreto d’ufficio e tutte perfettamente coscienti del

particolare contesto in cui eventuali affermazioni dispregievoli dell’onore

sarebbero state proferite e del fatto che le stesse sarebbero state soggette a

vaglio critico (cfr. in tal senso DTF 118 IV 251).

Per il che, la questione non merita

ulteriore approfondimento ed il decreto impugnato merita tutela anche in

relazione alle ipotesi di reato di calunnia e di ingiuria.

4.

Non

essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo

esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la

possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire

l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice

di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte

le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (cfr. decisione TF

1P.326/2004 del 6.8.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht,

5.

ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova

è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti

o a modificare la convinzione del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C.

VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad

art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).

5.

Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico

dell’istante, soccombente.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 174 e 177 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è respinta.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.

500.

-- (cinquecento), sono poste a carico della IS 1, __________.

3.

Rimedio

di diritto:

Il

presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al

Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale

federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art.

272.

PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268

ss. PPF.

4.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

patrocinato

da: PA 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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