60.2003.99
istanza di promozione dell'accusa. calunnia. ingiuria.
22 settembre 2004Italiano25 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
60.2003.99
Data decisione, Autorità:
22.09.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. calunnia. ingiuria.
CALUNNIA
INGIURIA
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 174 CPS
art. 177 CPS
Incarto n.
60.2003.99
Lugano
22 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 27/28.3.2003 presentata da
IS 1 ,
patr. da: PA 1
,
in relazione
al decreto di
non luogo a procedere 17.3.2003 emanato dall’allora procuratore pubblico Emanuele
Stauffer nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla
denuncia/querela 7/8.11.2001 nei confronti di __________ PI 1, __________,
per titolo di truffa, estorsione, calunnia, ingiuria e falsità in documenti;
premesso che in
relazione alle osservazioni 19/29.4.2003 presentate da __________ PI 1, per il
tramite del suo patrocinatore avv. __________ __________, __________, questa Camera
con scritto 6.5.2003, trasmesso in via rogatoriale in data 31.7.2003, ha
informato quest’ultimo che da accertamenti effettuati il suo statuto di
avvocato non ottemperava ai requisti posti dalla Legge federale sulla libera
circolazione degli avvocati (LLCA) e pertanto non è abilitato ad assistere il
suo mandante dinanzi alla Camera dei ricorsi penali; ritenuto che egli non ha
prodotto alcuna documentazione attestante l’adempimento di queste disposizioni
entro il termine assegnatogli, le osservazioni vengono considerate direttamente
redatte dal denunciato/querelato (cfr. scritto 6.5.2003 di questa Camera; atto
di intimazione 12.8.2003 agli atti);
rilevato che
l’istanza di promozione dell’accusa riguarda soltanto le ipotesi di reato di
calunnia e ingiuria;
richiamate le
osservazioni 1/2.4.2003 dell’allora procuratore pubblico e 19/29.4.2003 di __________
PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
esposto 7/8.11.2001 la IS 1 __________ __________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ __________ (in seguito IS 1), con sede a __________,
- un’associazione il cui scopo è, tra l’altro, lo studio, la formazione, la ricerca
scientifica e tecnologica (cfr., al proposito, estratto del registro di
commercio del distretto di __________) - rappresentata dal rettore pro tempore prof.
__________ __________, presidente di quest’associazione con firma individuale,
ha sporto denuncia/querela penale nei confronti di __________ PI 1 per titolo
di falsità in documenti, tentata truffa, estorsione, calunnia ed ingiuria, in
relazione al contenuto di uno scritto allestito dal legale del
denunciato/querelato e di altra documentazione, di cui essa sarebbe venuta a
conoscenza nell’ambito di una procedura di ricorso di diritto pubblico da lei
promosso avverso due decisioni emanate dal __________ (cfr. denuncia/querela
penale 7/8.11.2001, p. 2; doc. A e doc. B ivi allegato). La
denunciante/querelante ha in particolare asseverato che essa “(…) viene
accusata di avere falsamente informato il dott. PI 1, un __________, circa il
titolo che la frequentazione di un corso di perfezionamento di tre anni in “__________”
gli avrebbe garantito”, rilevando che “secondo quanto indicato nello
scritto il titolo avrebbe dovuto essere rilasciato congiuntamente da IS 1 con
l’Università __________ __________ __________ __________ __________, fra i
direttori di corso era per altro indicato il prof. __________ __________ responsabile
di quest’ultima” e che “secondo il dott. PI 1 tali indicazioni sarebbero
risultate false” (denuncia/querela penale 7/8.11.2001, p. 2). Ha altresì
esposto che il denunciato/querelato “(…) sostiene, tramite il proprio
legale, che IS 1 gli avrebbe inviato un “regolamento per i corsisti del Master”,
asserendo che “(…) tale documento è del tutto falso” e che “la
falsità risulta sia dall’intestazione, sia dallo stile di presentazione, sia
dai contenuti” (denuncia/querela penale 7/8.11.2001, p. 2). Ha pure
evidenziato che “(…) assolutamente falsa è pure l’affermazione secondo cui
lo svolgimento del corso avrebbe permesso di ottenere un titolo congiuntamente
con l’Università __________ __________ __________ __________ __________, così
come riportato dal falso regolamento presentato dal” denunciato/querelato
(denuncia/querela penale 7/8.11.2001, p. 3). Ha poi asserito che il denunciato/querelato
si sarebbe “(…) ulteriormente reso protagonista - per il tramite del proprio
legale - di interventi a danno di IS 1 all’evidente scopo di estorcere alla
medesima la discreta somma di venti milioni di lire” e ha inoltre segnalato
“(…) i termini gravi utilizzati nello scritto del 23 maggio 2001 palesemente
lesivi all’onore personale di IS 1 (…)” (denuncia/querela penale
7/8.11.2001, p. 4 e 5).
b. Esperite
le informazioni preliminari, con decisione 17.3.2003 l’allora procuratore
pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela.
Egli ha dapprima ritenuto che in casu l’ipotesi di reato di falsità in
documenti non fosse applicabile al caso di specie (cfr. decreto di non luogo a
procedere 17.3.2003, p. 2). Ha poi esposto che “(…) in relazione alla
richiesta di risarcimento danni formulata dal dott. PI 1”, non sarebbero adempiuti
i presupposti oggettivi e soggettivi delle ipotesi di reato di truffa e di
estorsione (decreto di non luogo a procedere 17.3.2003, p. 2). Circa le ipotesi
di reato di calunnia e di ingiuria in relazione alle “(…) affermazioni del
dott. PI 1, secondo cui la IS 1 opererebbe una sorta di truffa nei confronti di
ignari frequentatori dei corsi” ha in particolare affermato che “(…) uno
studente come il dott. PI 1, che frequentava uno dei primi corsi della IS 1,
osservando che uno o più docenti inizialmente indicati dalla” stessa “(…)
si ritirava, avrebbe potuto trarre delle conclusioni che magari non
rispecchiavano la reale situazione della denunciante” e che “in sostanza,
in buona fede, lo studente avrebbe potuto sentirsi ingannato e quindi
rivolgersi alle autorità, magari anche per il fatto, come nel caso del dott. PI
1, che egli si era iscritto alla IS 1 in quanto vi era un determinato corpo docenti”
(decreto di non luogo a procedere 17.3.2003, p. 3). Delle altre motivazioni si dirà,
se indispensabile, in diritto.
c. Con
la presente tempestiva istanza la IS 1 chiede di promuovere l’accusa nei
confronti di __________ PI 1 per titolo di calunnia “(…), avendo il medesimo
- sapendo di dire cosa falsa - offeso l’onore personale di IS 1 (…) accusandola
con scritto 23 maggio 2001 di truffa”; in via subordinata, di promuovere
l’accusa nei suoi confronti per titolo di ingiuria; chiede inoltre che
l’istruzione del processo abbia luogo per opera di altro procuratore pubblico,
affinché “(…) venga sentito il prof. __________ __________ di __________ in
merito all’assenza di lamentele del dott. PI 1 allorquando frequentava i propri
corsi a __________” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.3.2003, p. 5).
A giudizio dell’istante alcuni passaggi dello scritto 23.5.2001
inviato dal denunciato/querelato, per il tramite del suo patrocinatore, al
Dipartimento __________ ed al Ministero dell’Università di __________ costituirebbero
“(…) un attacco all’onore personale di IS 1” (istanza di promozione
dell’accusa 27/28.3.2003, p. 2 e 3). Evidenzia che “(…) accusare qualcuno di
“operare una sorta di truffa” e di agire “a danno di tanti onesti cittadini” è
- indubitabilmente - operazione atta a far apparire IS 1 come una persona
moralmente disprezzabile, nel senso che tali affermazioni non costituiscono una
semplice critica delle qualità ma una vera e propria offesa ai sentimenti di
correttezza e di onorabilità di cui ogni persona [anche giuridica (…)] dispone”
(istanza di promozione dell’accusa 27/28.3.2003, p. 3). Rileva altresì che “il
riferimento alla buona fede è esplicito nella decisione del Ministero pubblico”,
ma che “un tale riferimento (…), se confrontato al fatto che il dott. PI 1,
già nel novembre 2000 aveva ricevuto debita informazione della nuova
collaborazione instaurato con l’Università di __________ è decisamente fuori
luogo” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.3.2003, p. 4). Asserisce
pure che il magistrato inquirente avrebbe applicato in maniera errata la disposizione
di cui all’art. 173 cpv. 2 CP, “(…) ritenendo che il dott. PI 1 avesse “seri
motivi” per considerare “vere” le proprie gravissime affermazioni” (istanza
di promozione dell’accusa 27/28.3.2003, p. 4). Delle altre motivazioni così
come delle osservazioni dell’allora procuratore pubblico e di __________ PI 1
si dirà, laddove necessario, in seguito.
Considerandi
1.
In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP
concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare
alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di
promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un’istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994
n.
115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza
emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente
pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui
la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una
determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al
sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e
concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
2.
2.1.
L’onore
protetto giusta gli art. 173 ss. CP é il diritto di ognuno di non essere
considerato una persona da disprezzare (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV 44 e 117 IV
27; BSK StGB II - F. RIKLIN, Basilea 2003, n. 5 ss. ad art. 173 ss. CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo 1997, n. 1
ad art. 173 ss. CP). Gli art. 173 ss. CP proteggono solo
l’onore personale, la reputazione ed il sentimento di essere uomo d’onore, di comportarsi
secondo le regole e gli usi riconosciuti; sfuggono alla protezione penale
quelle espressioni che, senza far apparire spregevole la persona attaccata,
offuscano la reputazione di cui quest'ultima gode nell'ambito professionale o
politico o l'opinione che essa ha di sé stessa (cfr. DTF 119 IV 44; REP. 1995,
9; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003 ,
p. 318; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 173 ss. CP).
Se
l'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una
questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che
l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un'interpretazione
oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce
l'uditore o il lettore non prevenuto (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV 44; REP. 1995,
9; BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 23 ss. ad art. 173 ss. CP; B. CORBOZ, Les
infractions en droit suisse, Berna 2002, Volume I, n. 42 ad art. 173 CP; S.
TRECHSEL, op. cit., n. 11 ad art. 173 ss. CP); va tenuto in particolare in
considerazione se le dichiarazioni sono state rese nell'ambito di una
procedura, di fronte ad una cerchia ristretta di persone, perfettamente
coscienti del particolare contesto in cui sono state formulate e del fatto che
le stesse fossero soggette a vaglio critico, purché non si siano travalicati i
limiti di quanto necessario e pertinente per l'accertamento dei fatti.
La
vittima di un reato contro l'onore può essere una persona fisica o una persona
giuridica o un'altra entità giuridica avente capacità di stare in giudizio, non
invece un'autorità o una collettività pubblica
(cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 29 ss. ad art. 173 ss.
CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 320 e 321; B. CORBOZ,
op. cit., n. 20 ss. e 26 ss. ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 13, 15 e
16.
ad art. 173 ss. CP). Per poter ammettere una lesione
dell'onore occorre che l'offesa sia diretta contro una persona determinata o
determinabile, in ogni caso chiaramente riconoscibile (DTF 100 IV 43); non è necessario
che la persona presa di mira venga designata con esattezza, nominalmente, è
sufficiente che sia possibile identificarla (cfr. S. TRECHSEL, op. cit., n. 13
ad art. 173 ss. CP).
2.2
2.2.1
Giusta
l'art. 177 cpv. 1 CP è punito per ingiuria chi offende in altro modo con
parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona. Se
l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno
sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole (art. 177 cpv.
2.
CP). Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di
fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse (art. 177
cpv. 3 CP).
La
norma trova applicazione quando l'espressione lesiva dell'onore non costituisce
diffamazione giusta l'art. 173 CP o calunnia giusta l'art. 174 CP, perché
l'autore che si rivolge a terzi non incolpa la vittima di condotta disonorevole
o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei (cioè non fa
riferimento a fatti specifici), ma si limita ad esprimere un giudizio di valore
puro e semplice ("Werturteil"), o perché l'autore si rivolge
(direttamente) soltanto nei confronti della vittima, nel qual caso è
indifferente se egli fa riferimento a fatti lesivi dell'onore ("Tatsachenbehauptungen")
o si limita ad esprimere un mero giudizio di valore (S. TRECHSEL, op. cit., n.
1.
e 2 ad art. 177 CP).
2.2.2
Giusta
l'art. 173 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per diffamazione chi,
comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta
disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, o
divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.
Perché
vi sia diffamazione, occorre un'allegazione di fatto, e non semplicemente un
giudizio di valore (DTF 117 IV 27). La norma presuppone che l'autore si
rivolga, direttamente o indirettamente, ad un "terzo", che è
di principio qualsiasi persona che non coincide con l'autore o con la vittima, ad
esempio quindi anche i familiari o un'autorità giudiziaria (cfr. BSK StGB II - F.
RIKLIN, op. cit., n. 6 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 32 ad art. 173
CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 4 e 5 ad art. 173 CP).
L'intenzionalità
si deve riferire all'affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da
parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un
particolare "animus iniurandi", bastando che l'autore sia
consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione
della persona offesa e che ciò nonostante le abbia proferite (cfr. BSK StGB II
- F. RIKLIN, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 48 ss.
ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 173 CP).
2.2.3
Giusta
l’art. 174 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per calunnia chi,
comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende
sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano
nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una
tale incolpazione o un tale sospetto.
Il
reato di calunnia giusta l’art. 174 CP si configura come una diffamazione
qualificata da un ulteriore elemento soggettivo, consistente nel fatto che
l'autore sa di dire cosa non vera (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 4
ad art. 173 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 324 e 325;
B. CORBOZ, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art.
174.
CP).
3.
3.1.
Dagli atti risulta innanzitutto che con scritto 23.5.2001 il denunciato/querelato,
per il tramite del suo patrocinatore, ha informato il Dipartimento __________
ed il Ministero dell’Università di __________, di aver frequentato nel 1999 “(…)
presso l’Università degli __________, diretto dal Prof. __________ __________,
il corso di perfezionamento in “__________”, affermando, tra l’altro, che
la IS 1 “(…) in persona del Rettore Prof. __________ __________, organizzò
per l’anno 2000, un Master in “__________” in __________ “ e gli “(…)
inviò via fax (…) il regolamento, dal quale si evinceva, fra le altre cose che:
il corso era riservato ai laureati in medicina e chirurgia, agli odontoiatri,
ai diplomati in fisioterapia, naturopatia e osteopatia, mentre gli studenti che
avevano concluso il corso di perfezionamento in __________ presso l’Università
degli __________ __________ __________ di __________, diretto dal Prof. __________
__________, erano ammessi direttamente al secondo anno; (…)”, che “(…)
il titolo sarebbe stato rilasciato congiuntamente all’Università Statale di __________
__________ __________ (…)” e che “fra i direttori del corso e dei professori,
era indicata la presenza del Prof. __________ __________” (AI 1 - doc. A,
copia scritto 23.5.2001, p. 1). Ha poi affermato che “(…), durante la
frequenza del corso non vide mai la presenza” di questo professore “(…)
ed insospettito da alcune situazioni particolari, dopo l’ultima settimana di corso,
(…)”, mediante scritto 15.9.2000 ha chiesto al medesimo se “(…) era vero
che avrebbe dovuto partecipare al Master e se l’Università Statale __________ __________
avrebbe rilasciato il titolo congiuntamente alla IS 1 (…)” (AI 1 - doc. A,
copia scritto 23.5.2001, p. 1). In data 26.9.2000 il professore gli ha comunicato
di non aver “(…) mai autorizzato, nella maniera più assoluta, il rilascio di
attestati dell’Università degli Studi di __________ __________ __________
congiuntamente” alla IS 1 “(…), per il Master __________, né tanto meno,
a menzionarmi, in qualità di docente, sull’opuscolo redatto dall’Università __________”,
rilevando pure che “nel momento in cui ho preso visione degli opuscoli, ho
immediatamente inviato un fax al Rettore (…) Prof. __________ __________, in
data 26/1/2000, chiedendo espressamente di eliminare la frase riguardante il
congiunto rilascio di attestati. In risposta al mio fax, sempre in data
26/1/2000, il Prof. __________ __________, mi ha assicurato che avrebbe
provveduto immediatamente ad annullare la presentazione del master” (AI 1 -
doc. A, copia scritto 23.5.2001, p. 2; cfr. pure AI 15, copia scritto
13.7
). Ha inoltre asserito che egli “(…), appresa la notizia e ritenendo
di essere stato truffato dalla IS 1, con lettera del 14/11/2000, ha chiesto a
titolo di rimborso delle spese (…) la somma di £ 20.000.000 (ventimilioni)”
e che la IS 1 ha respinto ogni addebito “(…) senza peraltro fornire alcuna
spiegazione del comportamento avuto (…)”(AI 1 - doc. A, copia scritto
23.5
, p. 2). Ha infine asseverato, producendo della documentazione, che la
IS 1 “(…), riesce ad operare una sorta di truffa nei confronti di tanti
ignari frequentatori dei Master, i quali pur di avere un titolo non si rendono
conto di quanto accade a loro insaputa”, chiedendo “(…) il Vs.
intervento affinché si faccia chiarezza e per il futuro si eviti il continuo
perpetrarsi di simili situazioni a danno di tanti onesti cittadini” (AI 1 -
doc. A, copia scritto 23.5.2001, p. 2).
__________ __________ nel corso del suo interrogatorio tenutosi il
14.2.2002
dinanzi al magistrato inquirente ha ammesso che “(…) il prof. __________
__________ aveva sottoscritto un accordo di cooperazione culturale tra
l’Università degli Studi di __________ __________ (…) e la IS 1”, che “in
seguito noi istituimmo il corso di __________ ove tra i direttori del corso
appariva il nome” di questo professore, che “tale documento rimaneva
pubblicato con affissione all’albo della IS 1 (…) di __________ dall’11.12.1999
al 26.1.2000” e che “il documento venne levato (…) in seguito alla
comunicazione da parte del Prof. __________ di non volerne far parte” (AI
9, verbale d’interrogatorio 14.2.2002, p. 4).
Il denunciato/querelato, sentito in via rogatoriale presso il
Tribunale di __________, ha in particolare dichiarato di essere “(…) venuto
a conoscenza della IS 1 già durante il corso del professor __________ e mi è
stata indicata dal professor __________ e mi è stato detto, appunto, che
rilasciava un master di secondo livello” (AI 15, verbale di interrogatorio
3.1
, p. 10). Ha inoltre affermato che “mi ha parlato il professor
__________ di questo master e io” gli “ho chiesto (…) di mandarmi
la documentazione (…). Mi era stato detto che partecipavano alcuni insegnanti
che io già avevo conosciuto in precedenti corsi, e siccome mi interessava”
ritrovarli “(…) io mi sono iscritto al corso della IS 1, che ho frequentato”,
aggiungendo che ha effettuato l’iscrizione via fax versando parimenti la tassa
d’iscrizione (AI 15, verbale di interrogatorio 3.1.2003, p. 10 e 11). Ha poi
asserito che, dopo aver frequentato il primo anno, di aver contestato già nel
corso del medesimo “(…) la non presenza di vari professori che risultavano
sul fax informativo del corso” e di aver “(…) deciso di non iscrivermi
al secondo anno e di richiedere un risarcimento delle spese che io avevo
sostenuto il primo anno, (…)” (AI 15, verbale di interrogatorio 3.1.2003,
p. 11). Ha altresì prodotto copia del fax trasmesso dalla IS 1 direttamente al
suo studio “(…) con il programma e con i professori che dovevano partecipare”,
rilevando tuttavia che “(…) i fax si cancellano dopo un po’ di tempo e manca
la data e il numero di telefono (…)” (AI 15, verbale di interrogatorio
3.1
, p. 12). Il suo patrocinatore ha infine concluso che “(…), il
problema sta in questi termini, intanto il dottor PI 1 si è iscritto a __________
come secondo anno perché era una condizione indispensabile per poter”
accedervi “(…), perché doveva essere stato frequentato il primo anno tenuto
dal professor __________ a __________ __________”, che il suo assistito ha
frequentato questo corso “(…) e in quella circostanza ha visto delle persone
che non avevano frequentato il corso del primo anno. Durante il corso, molti professori
che risultavano essere i docenti di quel corso, mancavano. Successivamente, una
volta tornato in __________, si è accertato attraverso delle lettere, delle
richieste per iscritto al Dipartimento __________, al professor __________, il
quale, con una lettera che dovrebbe essere allegata agli atti, ha negato la
propria disponibilità a far parte di quel corso. Per cui ritengo legittimamente
il PI 1 successivamente (…)” ha presentato una denuncia penale al Ministero
pubblico di __________ (AI 15, verbale di interrogatorio 3.1.2003, p. 15 e 16).
Occorre pure ricordare che la qui
istante in sede di denuncia/querela ha ritenuto che il “Regolamento per i
corsisti del Master” prodotto dal denunciato/querelato dinanzi al Tribunale di __________
sarebbe stato falsificato (cfr. decreto di non luogo a procedere 17.3.2003, p.
1; AI 15, copia “Regolamento per i corsisti del Master”). Il denunciato/querelato,
come esposto, ha asserito di aver ricevuto il medesimo dalla IS 1 via fax.
Tuttavia dalla copia di questo regolamento non è leggibile il numero di fax di colui
che lo ha trasmesso, siccome “(…) è rovinato e sbiadito” (decreto di non
luogo a procedere 17.3.2003, p. 2). Il procuratore pubblico a questo riguardo
ha esposto che “(…) dagli atti istruttori esperiti non è stato possibile
stabilire se la documentazione di cui la IS 1 sostiene si tratti di un falso
sia innanzitutto stata allestita dal denunciato”, rilevando inoltre che “(…)
non sono emersi elementi che possano fare supporre che il dott. PI 1 sapesse
che si trattava di un regolamento falso e che quindi egli abbia consapevolmente
e volontariamente fatto uso di un falso documento” (decreto di non luogo a
procedere 17.3.2003, p. 2). Ha altresì evidenziato che “egli non aveva
nemmeno motivi per fare ciò: era in possesso del diploma richiesto dalla IS 1
ed il Prof. __________ agli inizi faceva effettivamente parte del corpo docenti
del corso, anche se poi aveva interrotto ogni collaborazione con la denunciante”
(decreto di non luogo a procedere 17.3.2003, p. 2). L’istante avendo “(…)
preso atto del fatto che non sembra essere possibile determinare l’autore del
falso regolamento prodotto dal dott. __________ (…)” (istanza di promozione
dell’accusa 27/28.3.2003, p. 2), non ha contestato le conclusioni cui è giunto
il magistrato inquirente in relazione a quest’ipotesi di reato.
3.2
Alla luce di quanto sopra esposto,
appare che il denunciato/querelato si sia dapprima iscritto (via fax) e abbia
poi frequentato i corsi del secondo anno presso la IS 1 dal 20.3.2000 al
25.3.2000
e dall’8.5.2000 al 13.5.2000 (cfr. AI 15, al proposito, copia modulo
d’iscrizione e copia dichiarazioni del 25.3.2000 e 13.5.2000), per ottenere il
master in __________ __________, confidando nel fatto che questi corsi fossero
tenuti anche dal prof. __________ __________ e che il diploma fosse rilasciato
unitamente all’Università Statale di __________ __________ __________. In
realtà egli ha dapprima potuto e dovuto costatare durante questi corsi
l’assenza del predetto professore. Ha poi saputo alla fine del mese di
settembre 2000, su sua esplicita richiesta, che il prof. __________ non aveva
mai rilasciato alcuna autorizzazione in tal senso, confermato pure dal fatto
che quest’ultimo aveva comunicato alla IS 1 di ritenere - “vista la nota del
Ministero e della Ricerca Scientifica e Tecnologica della Repubblica __________
(…), dove si comunica il mancato riconoscimento da parte dell’ordinamento
universitario nazionale della “Università di __________ e __________ (…)” -
“(…) annullato qualsiasi accordo di cooperazione da me in precedenza
assicurato”, rinnovando parimenti “(…) l’invito , già fatto in precedenza
(lettera del 26/01/2000), ad eliminare frasi dove compaiono il mio nome e
quello della Università di __________ __________ a qualsiasi titolo collegati
ai corsi della IS 1” (cfr. AI 15, copia scritto 13.7.2000), e dal verbale
d’interrogatorio di __________ __________ (cfr. AI 9, verbale d’interrogatorio
14.2
, p. 4). Di conseguenza il denunciato/querelato ha avuto il sospetto
di essere stato in qualche modo “truffato” dalla IS 1.
3.3
L’argomentazione dell’istante
secondo cui il denunciato/querelato abbia “(…) avuto notizia del master
organizzato dalla IS 1 “già durante il corso del professor __________” (…)”
e che egli abbia “(…) frequentato tutto il primo anno del master in __________
(…)” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.3.2003, p. 3), non è
evidentemente atta a corroborare la sua tesi accusatoria. Si tratta di elementi
che non potevano confutare il sospetto del denunciato/querelato di un eventuale
atteggiamento “truffaldino” da parte della IS 1
Inoltre, l’asserzione dell’istante
secondo cui egli avrebbe “(…) ricevuto - per telefax il 9 novembre 2000 -
comunicazione del fatto che il corso, previsto in collaborazione con
l’Università di __________ __________, si sarebbe completato in collaborazione
con l’Università degli studi di __________ (…)” (istanza di promozione
dell’accusa 27/28.3.2003, p. 3), è un’argomentazione di parte che non trova
alcun riscontro oggettivo agli atti. Dal contenuto di questo fax emerge,
contrariamente a quanto asserisce l’istante, che il completamento del corso per
ottenere il master di II livello in __________ __________ si sarebbe svolto soltanto
in collaborazione con l’Università degli Studi di __________. Non riferisce,
per contro, di una collaborazione con l’Università di __________ __________
contrariamente a quanto poteva aspettarsi il denunciato/querelato, ciò che
evidentemente lo ha fatto insospettire sulla serietà della IS 1 (cfr. AI 15,
copia scritto 9.11.2000). Per il che, già dal profilo soggettivo non appare che
il denunciato/querelato sapeva di dire cosa non vera in relazione al
comportamento assunto dai collaboratori dell’istante e del resto non emerge
nemmeno che egli abbia voluto in tal modo offendere l’onore personale di quest’associazione.
3.4
A prescindere dalle argomentazioni
suesposte, occorre in ogni caso evidenziare che il denunciato/querelato, per il
tramite del suo patrocinatore, non si è rivolto ad un “terzo” qualsiasi, bensì
al Dipartimento __________ e al Ministero dell’Università di __________. La
controversia venuta in essere ha interessato quindi un limitato gruppo di persone,
peraltro tenute al segreto d’ufficio e tutte perfettamente coscienti del
particolare contesto in cui eventuali affermazioni dispregievoli dell’onore
sarebbero state proferite e del fatto che le stesse sarebbero state soggette a
vaglio critico (cfr. in tal senso DTF 118 IV 251).
Per il che, la questione non merita
ulteriore approfondimento ed il decreto impugnato merita tutela anche in
relazione alle ipotesi di reato di calunnia e di ingiuria.
4.
Non
essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo
esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la
possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire
l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice
di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte
le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (cfr. decisione TF
1P.326/2004 del 6.8.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht,
5.
ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova
è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti
o a modificare la convinzione del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C.
VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad
art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).
5.
Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico
dell’istante, soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 174 e 177 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è respinta.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.
500.
-- (cinquecento), sono poste a carico della IS 1, __________.
3.
Rimedio
di diritto:
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al
Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art.
272.
PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268
ss. PPF.
4.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
patrocinato
da: PA 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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