60.2004.107
istanza di ispezione degli atti. avvocato quale istante. limitazione alla compulsazione degli atti.
21 settembre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2004.107
Data decisione, Autorità:
21.09.2004, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. avvocato quale istante. limitazione alla compulsazione degli atti.
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.107
Lugano
21 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 18/19.3.2004 presentata da
IS 1 ,
tendente ad
ottenere l’autorizzazione di poter ispezionare le sentenze e le perizie
psicologiche e psichiatriche relative ad atti sessuali con fanciulli;
richiamati i
preavvisi negativi 29/30.3.2004 del Tribunale penale cantonale (TPC), 5.4.2004
del Ministero pubblico e 5/6.4.2004 della Magistratura dei minorenni, di cui si
dirà in seguito;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
1. Con istanza 18/19.3.2004 l’avv. __________ IS 1, ammesso ad un
dottorato di ricerca in diritto penale e criminologia della durata di tre anni
- “Il reato di atti sessuali con fanciulli ex art. 187 CPS. Aspetti giuridici
e criminologici nella realtà sociale del Cantone Ticino” - curato
dall’Università di Lugano (LUDES) in collaborazione con gli atenei di __________
e __________, chiede di poter ispezionare le sentenze del TPC, della
Magistratura dei minorenni e di questa Camera degli ultimi 20-25 anni e di
poter accedere alle eventuali perizie psicologiche e psichiatriche (istanza
18/19.3.2004). Espone altresì che “naturalmente, le informazioni apprese
saranno da me considerate come vincolate dal segreto professionale; inoltre,
posso assicurare sin d’ora che nel mio lavoro di dottorato non verrà palesato
alcun nominativo relativo ai casi analizzati” e postula pure “per fini
pratici (…) di poter estrarre copia (cartacea e, quando possibile, su supporto
magnetico) della documentazione visionata” (istanza 18/19.3.2004).
2. Come
esposto in entrata, il TPC, la Magistratura dei minorenni e il Ministero
pubblico hanno formulato preavviso negativo all’istanza.
Il TPC segnala, dal punto di vista pratico, di non essere “(…) in
grado di garantire l’accesso ad atti che si trovano perlopiù negli archivi di
Via __________ o negli archivi di Via __________ e ciò perché trattasi di
lavoro laborioso che porterebbe via troppo tempo ai collaboratori della
Cancelleria, in ogni caso un tempo sproporzionato rispetto alle nostre risorse”
(osservazioni 29/30.3.2004). Evidenzia perplessità in relazione alla richiesta
“(…) di consultare atti, come quelli psichiatrici, molto delicati, ivi compresi
quelli risalenti ad anni molto lontani per i quali noi dobbiamo garantire a chi
ne fu oggetto la più totale discrezione ed anche il diritto all’oblio” e
che “in ogni caso l’accesso a tali atti non può essere dato con una
decisione generale, bensì semmai caso per caso, con il consenso del singolo
interessato” (osservazioni 29/30.3.2004).
Il Ministero pubblico rileva dapprima che “(…) l’istante sarebbe
dottorando presso l’ateneo LUDES (…)” e che “non risulta che tale ateneo
sia riconosciuto ed assimilabile a quelli svizzeri (…)”, evidenziando inoltre
che “(…) suscita qualche perplessità che un avvocato, nell’esercizio della
propria attività, quindi con mandati di diversa natura, possa accedere ad
informazioni particolarmente riservate riguardante terzi, in particolare
nell’ambito di perizie psichiatriche e psicologiche” (osservazioni
5.4.2004, p. 1). Sostiene altresì che “dal profilo pratico è del resto assai
difficile e laborioso poter procedere ad una ricerca retroattiva di 20/25 anni
su incarti peraltro non informatizzati e sepolti in diversi archivi dello Stato”,
che “allo stato attuale il Ministero non può assolutamente garantire il
personale necessario per una simile ricerca” e che “(…) una decisione
generale di principio non può essere ammessa, mentre per quanto concerne
singole consultazioni mirate, non si può comunque prescindere dal consenso di
tutte le parti interessate” (osservazioni 5.4.2004, p. 1 e 2).
La Magistratura dei minorenni informa che “(…) solamente dal
gennaio 2001” dispone “(…) di un supporto informatico e, a far tempo da
quella data, (…) non ha emesso condanne nei confronti di minori ritenuti autori
colpevoli di atti sessuali su fanciulli ai sensi dell’art. 187 CP” (osservazioni
5/6.4.2004, p. 1). Rileva altresì che “(…) per le persone inchiestate e
giudicate prima del compimento della maggiore età, il legislatore ha previsto
una protezione accresciuta. Di conseguenza per un eventuale accesso agli atti
sarebbe necessario anche il consenso dell’interessato e, in caso di perizie
psichiatriche, anche quello dei suoi genitori e/o persone conviventi al momento
della stesura della perizia, ritenuto che nell’ambito minorile questi ultimi
atti istruttori indagano anche sulla sfera e le relazioni famigliari”
(osservazioni 5/6.4.2004, p. 1 e 2).
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e
completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza
del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “oltre
ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può
permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le
modalità dell’ispezione”.
4. Nel caso in esame i presupposti di legge appaiono dati, posto
come alla fattispecie si possa riconoscere un interesse scientifico, che questa
Camera ammette quale valido motivo ai sensi dell’art. 27 CPP.
5. Per
motivi organizzativi del personale ed a concreta tutela delle persone coinvolte
nei singoli procedimenti penali che in questa sede per ovvi motivi non possono
essere interpellate, si giustifica comunque imporre qualche limitazione.
L’accesso alle
informazioni potrà soltanto avvenire presso il Ministero pubblico, sulla base
dei dati informatici a loro disposizione, compatibilmente con gli impegni di
quest’autorità, ciò anche in considerazione delle difficoltà pratiche evidenziate
dalle autorità coinvolte.
Spetta inoltre
al Ministero pubblico determinare gli atti accessibili, in particolare in
relazione alle problematiche sollevate nelle osservazioni.
Nella misura
in cui potranno essere messe a disposizione delle sentenze o delle perizie -
sotto forma cartacea -, le stesse dovranno essere caviardate, in modo che per
un terzo non sia possibile risalire ai nomi delle persone coinvolte nei
procedimenti penali. Nell’ipotesi in cui non sia possibile garantire un elevato
grado di anonimizzazione di questi documenti, siccome le persone, nonostante
l’anonimizzazione, potrebbero comunque essere identificabili, occorre
evidentemente chiedere il consenso delle parti interessate e quindi presentare
un’ulteriore istanza a questa Camera.
Va da sé che
la documentazione raccolta non potrà essere usata per altro scopo se non quello
richiesto, ossia quale documentazione per la ricerca scientifica, ed in nessun
modo potranno essere divulgati nomi di persone coinvolte negli incarti e nelle
sentenze.
Giova infine
ricordare che l’istante, essendo avvocato, è vincolato dal segreto professionale,
e dovrà astenersi da consultare atti che potrebbero creare un conflitto
d’interesse o un conflitto deontologico (ad esempio incarti relativi a
controparti o propri clienti).
6. L’istanza
va pertanto accolta nei limiti surriferiti. La tassa di giustizia e le spese
sono a carico della parte istante, che le ha occasionate.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 27 e 39 lett. f CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giudizio di fr. 50.-- e le spese di fr. 20.--, per complessivi
fr.
70.-- (settanta), sono a carico dell’avv. __________ IS 1, __________.
3. Intimazione:
-
terzi implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
3.
PI 3
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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