60.2004.113
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso.
2 maggio 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
60.2004.113
Data decisione, Autorità:
02.05.2005, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
REGRESSO
art. 317 CPP-TI
art. 322 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.113
Lugano
2 maggio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 22/23.3.2004
presentata da
IS 1
già patr. da: PA
1
tendente ad
ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio
9.9.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità a’
sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le
osservazioni 14.4.2004 del sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna,
che si rimette al giudizio di questa Camera e 8/13.4.2004 degli eredi fu __________,
rappresentati da __________, che si oppongono ad un eventuale regresso dello
Stato nei loro confronti ex art. 322 CPP;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
che
con decreto 2.4.2001 l’allora procuratore pubblico Luca Marcellini - in seguito
a denuncia penale 26/27.10.1995 di __________ nei confronti dei coniugi __________
(AI 1) - ha posto in stato di accusa davanti all’allora competente Corte delle
assise correzionali di __________ IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena
di tre mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
due anni, al versamento alla parte civile dell’importo di CHF 54'000.-- a
titolo di risarcimento ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese,
siccome ritenuta colpevole di truffa “(…) per avere, approfittando della fiducia
riposta in lei da †__________, proposto a quest’ultimo l’acquisto di una casa in __________ al
prezzo di CHF 62'000.-- sottacendogli la circostanza a lei nota che cittadini
stranieri senza residenza in __________ non possono acquistare beni immobili
nella predetta nazione ed affermando contrariamente al vero che l’importo
sarebbe stato destinato all’acquisto per suo conto della prospettata casa in __________,
ingannato con astuzia †__________, inducendolo in tal modo a versare l’importo di CHF 62'000.-- sul
conto del di lei cognato __________ aperto presso la __________ di __________,
di cui CHF 50'000.-- costituenti risparmi propri e CHF 12'000.-- ottenuti a titolo
di prestito da IS 1 stessa e dal di lei marito __________ ai quali egli restituì
successivamente CHF 4'000.--, importo prelevato ed impiegato da __________ per
altri scopi che l’acquisto della casa”, fatti
avvenuti a __________ nel corso del mese di __________ (DAC __________);
che
con decisione 9.9.2003 il giudice della Pretura penale ha assolto l'istante dall'imputazione;
che
con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versarle l'importo di CHF 6'945.50 per spese di patrocinio, oltre
interessi al 5% dal 19.4.2004;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione delle note professionali dei suoi patrocinatori
di fiducia, ossia dell’avv. __________, dell’avv. __________ e dell’avv. PA 1,
di complessivi CHF 6'945.50;
che
con riferimento al patrocinio dell’avv. __________ – che ha assunto il mandato
il 18.4.2000 (AI 48) ed ha assistito l’istante fino all’emanazione del decreto
di accusa 2.4.2001 - e dell’avv. __________ - che ha assunto temporaneamente la
difesa a seguito del cambiamento di attività professionale dell’avv. __________
- l’istante rivendica l’importo complessivo di CHF 2'000.--, senza tuttavia quantificare
in maniera dettagliata le relative prestazioni fornite (cfr. istanza di indennità
22/23.4.2004, p. 2);
che
dagli atti si può nondimeno evincere che il patrocinio dell’avv. __________ è
consistito nell’interrogatorio del 7.6.2000 (AI 49), negli scritti al Ministero
pubblico di data 25.4.2000 (AI 48) e 19.7.2000 (AI 54), nell’opposizione 3.4.2001
al decreto di accusa e nello scritto raccomandato 12.4.2001 al Tribunale penale
cantonale, mentre la difesa dell’avv. __________ si è in sostanza limitata allo
scritto 26.4.2001, con cui ha richiesto l’assunzione di prove in vista del
dibattimento e si è opposto all’uso in sede dibattimentale di determinate risultanze
dell’istruzione formale a’ sensi dell’art. 227 CPP;
che
il dispendio orario dell’avv. __________ e dell’avv. __________ è ammesso in complessive
5 ore e 50 minuti, di cui 2 ore per l’esame degli atti (1 ora per ciascun
avvocato), 3 ore per l’interrogatorio del 7.6.2000 e 50 minuti per gli scritti
(in media 10 minuti per ogni scritto);
che
l’onorario dell’avv. __________, applicando alle prestazioni fino al 19.7.2000
(pari a 3 ore e 20 minuti) una tariffa di CHF 220.--/ora ed a quelle successive
(pari a 20 minuti) una tariffa di CHF 250.--/ora, come da prassi all’epoca del
mandato, ammonta a CHF 816.60;
che
a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 31.80 (CHF
5.90/lettera semplice e CHF 10.--/raccomandata);
che
va inoltre rimborsata l’IVA di CHF 63.75, al 7.5% su CHF 745.10 [per le
prestazioni fino al 19.7.2000, di cui CHF 733.30 a titolo di onorario (3 ore e
20 minuti) e CHF 11.80 di spese] ed al 7.6% su CHF 103.30 [per le prestazioni
successive, di cui CHF 83.30 a titolo di onorario (20 minuti a CHF 250.--/ora) e
CHF 20.-- di spese];
che
in merito alle prestazioni dell’avv. __________ viene invece riconosciuto
l’importo di CHF 320.20, di cui CHF 291.70 a titolo di onorario (1 ora e 10
minuti a CHF 250.--/ora), CHF 5.90 di spese e CHF 22.60 di IVA al 7.6%;
che
con riferimento al patrocinio dell’avv. PA 1, il dettaglio della sua nota
professionale indica l’importo di CHF 4'945.50 [di cui CHF 4'562.50 (18 ore e 15
minuti a CHF 250.--/ora) a titolo di onorario, CHF 33.70 di spese e CHF 349.30
di IVA];
che
la tariffa applicata appare conforme ai predetti principi, rientrando nei
parametri indicati;
che
il dispendio orario - per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale
- appare invece eccessivo, segnatamente con riferimento al tempo indicato per
la preparazione del dibattimento;
che
la fattispecie - pur considerato che alcuni documenti dell’incarto, tradotti
dal __________, imponevano un approfondimento - non ha comportato difficoltà di
rilievo e ha richiesto nel suo insieme un impegno relativamente ridotto;
che
viene quindi ammesso un onorario pari a 11 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora, per
complessivi CHF 2'875.--, di cui 20 minuti inerenti le telefonate (in media 5
minuti/telefonata), 20 minuti inerenti gli scritti (in media 10
minuti/scritto), 80 minuti inerenti i colloqui con l’istante e 570 minuti inerenti
l’esame degli atti, la preparazione del dibattimento ed il dibattimento;
che
a detta somma vanno aggiunte le spese di CHF 33.70, riconosciute come indicate;
che
l’IVA viene ammessa in CHF 221.05;
che
a IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di
CHF 4'362.10 (di cui CHF 912.15 per le prestazioni dell’avv. __________, CHF
320.20 per le prestazioni dell’avv. __________ e CHF 3'129.75 per le
prestazioni dell’avv. PA 1) oltre interessi al 5% dal 22.3.2004, data
dell’introduzione della presente istanza (e non come erroneamente indicato a
partire dal 19.3.2004);
che
giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato
possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo
Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;
che
il denunciante __________ è nel frattempo deceduto;
che
dagli atti risulta che gli eredi del defunto __________ si sono a loro volta costituiti
parte civile in forza del principio della successione universale a’ sensi
dell’art. 560 CC (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di
procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 69 CPP);
che
la responsabilità penale non sopravvive all’autore dell’atto delittuoso, in quanto il principio della personalizzazione delle pene vieta il
perseguimento degli eredi del defunto (cfr. G. PIQUEREZ, op. cit., n. 2717 ss.,
Fatti
R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 41 n. 4; M. MINI, La
compatibilità di alcune disposizioni di diritto fiscale penale svizzero con la
CEDU, in RtiD II-2004, p. 488 ss.);
che
il diritto di regresso sembrerebbe tuttavia avere carattere civile, in quanto tendente
alla riparazione pecuniaria del danno subito dallo Stato;
che
nella fattispecie non sono in ogni caso dati i suddetti presupposti di cui
all’art. 322 CPP, il procedimento penale - come si evince dagli atti - non
apparendo del tutto ingiustificato;
che
pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;
che
ripetibili non sono pretese;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla
sentenza 9.9.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), rifonderà
a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 CPP,
l'importo di CHF 4'362.10 oltre interessi al 5% dal 22.3.2004.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per
conoscenza:
- Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia,
Bellinzona;
-
Pretura penale, Bellinzona (con l’inc. __________ di ritorno).
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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