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Decisione

60.2004.113

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso.

2 maggio 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 41 n. 4; M. MINI, La

compatibilità di alcune disposizioni di diritto fiscale penale svizzero con la

CEDU, in RtiD II-2004, p. 488 ss.);

che

il diritto di regresso sembrerebbe tuttavia avere carattere civile, in quanto tendente

alla riparazione pecuniaria del danno subito dallo Stato;

che

nella fattispecie non sono in ogni caso dati i suddetti presupposti di cui

all’art. 322 CPP, il procedimento penale - come si evince dagli atti - non

apparendo del tutto ingiustificato;

che

pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;

che

ripetibili non sono pretese;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla

sentenza 9.9.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), rifonderà

a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 CPP,

l'importo di CHF 4'362.10 oltre interessi al 5% dal 22.3.2004.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per

conoscenza:

- Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia,

Bellinzona;

-

Pretura penale, Bellinzona (con l’inc. __________ di ritorno).

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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