60.2004.122
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. regresso.
7 novembre 2005Italiano15 min
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Numero d'incarto:
60.2004.122
Data decisione, Autorità:
07.11.2005, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. regresso.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
REGRESSO
art. 317 CPP-TI
art. 322 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.122
Lugano
7 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini,
vicecancelliere
sedente per
statuire sull’istanza 30/31.3.2004 presentata da
IS 1
patr. da: PA 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di abbandono 16.4.2003 emanato dal procuratore generale
Bruno Balestra (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss.
CPP;
richiamate le osservazioni 13.4.2003 del magistrato inquirente, che
si rimette al giudizio di questa Camera, rilevando nondimeno – con riferimento
all’indennità per torto morale – che nel vagliare la documentazione prodotta
dall’istante e relativa al suo stato di salute ed alla conseguente inabilità al
lavoro occorre verificare in che misura la stessa sia da ricondurre direttamente
all’apertura del procedimento penale ed all’incarcerazione;
rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
PI 2 – interrogata nell’ambito di un procedimento penale aperto a suo carico
per vari titoli di reato – ammetteva fra l’altro di avere messo in scena un furto
di due pellicce (denunciato in data __________ presso la Polizia cantonale di __________),
rilevando altresì che detta simulazione ed il conseguente annuncio come sinistro
alle rispettive assicurazioni __________ e __________ __________ sarebbero
stati parte di un piano ideato da IS 1, che – saputo delle sue difficoltà finanziarie
– le avrebbe proposto di acquistare a credito le pellicce da lui detenute e
successivamente denunciarne il furto alle assicurazioni (cfr. AI 3, verbale di
interrogatorio 13.11.2001 di PI 2, p. 6);
che
questi è stato quindi arrestato la mattina del 14.11.2001 (AI 9, rapporto
d’arresto 14.11.2001) ed è rimasto in detenzione preventiva sino al 20.11.2001
(AI 11, ordine di scarcerazione);
che
con decisione 22.3.2005 il magistrato inquirente ha decretato l’abbandono del
procedimento penale promosso nei suoi confronti, essendo la chiamata di correo di
PI 2 insufficientemente vestita in relazione al reato di truffa e non emergendo
sufficienti indizi a suo carico “(…) atti a stabilire che egli abbia
ricevuto parte del provento del reato commesso ai danni delle assicurazioni __________
e __________ __________” con riferimento al reato di riciclaggio di denaro (ABB
__________);
che
con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 12'554.80,
di cui CHF 2'554.80 per spese di patrocinio e CHF 10'000.-- per torto morale;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
– per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
con decisione 16.11.2001 l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto ha
nominato l’avv. __________ __________ difensore d’ufficio dell’istante (AI 10);
che
questi in data 23.11.2001 ha conferito il mandato ad un difensore di fiducia,
l’avv. PA 1 (AI 13), che è pertanto subentrato all’avv. __________ __________
(AI 14);
che
IS 1 postula in questa sede la rifusione delle note professionali del difensore
d’ufficio (doc. D) e del suo difensore di fiducia (doc. E e F), di complessivi
CHF 2'554.80;
che
la nota professionale 4.12.2001 dell’avv. __________ __________ – che ha
assistito l’istante per poco più di una settimana – ammonta a CHF 1'394.80 [di
cui CHF 1'187.50 a titolo di onorario (4 ore e 45 minuti a 250.--/ora), CHF
108.80 di spese e CHF 98.50 di IVA];
che
la tariffa applicata appare conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri
indicati;
che
il dispendio orario esposto appare invece oggettivamente eccessivo, ritenuto
che il patrocinio si è in sostanza limitato ad un colloquio
con l’istante presso le carceri pretoriali di __________, ad alcuni colloqui
telefonici ed alla stesura di alcuni scritti;
che
non si giustifica riconoscere la prestazione di data 19.11.2001 “istanza di
ammissione al gratuito patrocinio”, la stessa essendo stata immediatamente
ritirata al momento in cui l’avv. PA 1 ha assunto il mandato (AI 14);
che
viene ammesso un onorario pari a 2 ore a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF
500.--, di cui 60 minuti inerenti il colloquio con l’istante di data
19.11.2001, 30 minuti inerenti i vari colloqui telefonici, 15 minuti inerenti
lo scritto al procuratore generale di data 19.11.2001 e 15 minuti inerenti gli
scritti all’istante di data 21 e 26.11.2001;
che
le spese vengono riconosciute in CHF 88.80, stralciate quelle inerenti
l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, mentre l’IVA ammonta a CHF 44.75;
che
la nota professionale 13.5.2003 del patrocinatore di fiducia avv. PA 1 ammonta
a CHF 1'000.-- [di cui CHF 700.-- a titolo di onorario, CHF 140.-- di spese (di
cui CHF 50.-- per l’apertura dell’incarto) e CHF 160.-- di esborsi (doc. E)];
che
va preliminarmente rilevato che nel caso in cui un accusato conferisce il
proprio mandato a più patrocinatori – sia congiuntamente sia in caso di
avvicendamento – vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte
per un unico patrocinio (R. WALLIMANN BAUR, Diss. ZH
1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im
ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);
che
del resto l’istante non ha addotto alcuna giustificazione oggettiva al cambio
del proprio patrocinatore in corso di procedura, per cui i costi supplementari
che ne derivano non possono essere riconosciuti;
che
dall’onorario (che peraltro non viene precisato in relazione ad ogni singola
prestazione) si giustifica pertanto dedurre il tempo dedicato ai colloqui con
il cliente ed alla presa di contatto con il procuratore generale (cfr. AI 13);
che,
per quanto ricostruibile dagli atti, viene conseguentemente ammesso un onorario
pari a 2 ore a CHF 250.--/ora (la tariffa oraria, che non viene
indicata, va stabilita in CHF 250.--/ora conformemente ai suddetti principi), per complessivi CHF 500.--, di cui 60 minuti inerenti l’esame degli
atti depositati dal procuratore generale (AI 17), 30 minuti inerenti la stesura
dell’istanza di complemento di inchiesta di data 17.2.2003 (AI 18), 10 minuti
inerenti l’esame dell’ordinanza 21.2.2003 del magistrato inquirente (AI 19), 10
minuti inerenti l’esame del decreto di abbandono e 10 minuti inerenti lo
scritto di data 3.4.2003;
che
le spese vengono ridotte a CHF 16.80, stralciate in particolare quelle conseguenti
al cambio di patrocinatore (spese per l’apertura dell’incarto, telefoniche e di
corrispondenza con il cliente ed il procuratore generale);
che
gli esborsi vengono ammessi in CHF 160.--, così come postulato (doc. E), mentre
l’IVA non è pretesa;
che
a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di
CHF 1'310.35, di cui CHF 633.55 per le prestazioni dell’avv. __________ __________
e CHF 676.80 per quelle dell’avv. PA 1;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato,
della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti,
come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr.
decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e
Fatti
112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113
Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP.
1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato
riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano
particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr.
decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000):
giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è
adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni
inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve
neppure essere puramente simbolica;
che
l’istante postula la rifusione di CHF 10'000.--, rilevando che “l’accusa
penale, il carcere preventivo e il protrarsi del procedimento penale in suo
odio hanno contribuito in larga misura a creare uno stato ansiolitico e
depressivo nell’istante che col tempo è stato dichiarato inabile al lavoro come
macchinista presso le __________ (doc. G) e soffre di gravi problemi psichici”
(istanza di indennità 30/31.3.2004, p. 1 e 2);
che
al proposito rinvia sostanzialmente allo scritto 16.2.2004 delle __________
(doc. G), al rapporto medico 11.11.2003 del dott. __________ __________. __________
(doc. H) e chiede l’audizione come teste del medico psichiatra dott. __________
__________ __________;
che
– come sopra esposto – IS 1 è stato arrestato la mattina del 14.11.2001 (AI 9,
rapporto d’arresto 14.11.2001);
che
l’arresto è stato confermato il giorno successivo, considerata l’esistenza di
gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse
pubblico, segnatamente i bisogni dell’istruzione, per pericolo di collusione
(AI 7, verbale di notifica di arresto e di decisione 15.11.2001);
che
è stato scarcerato il 20.11.2001 (AI 11);
Considerandi
che
– in applicazione della prassi in materia – per i sette giorni di detenzione
preventiva ingiustamente sofferta viene assegnato all’istante l’importo base di
CHF 1'400.-- (CHF 200.--/giorno);
che
occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per
ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un
aumento di quest’importo;
che
la documentazione prodotta agli atti (doc. G e H) non dimostra che le asserite
sofferenze fisiche e psichiche ed i successivi pregiudizi in ambito
professionale sono la conseguenza diretta del procedimento penale;
che
il rapporto medico 11.11.2003 del dott. __________ __________
__________ sembra anzi rinviare ad un “(…) accident subi dans le cadre de
son travail (machiniste __________) en __________ __________” (doc. H);
che
l’audizione del medico psichiatra dott. __________ __________ __________ non
può invece essere accolta, ritenuto che l’istante – a cui spetta l’onere della
prova – non può limitarsi a citare un testimone senza apportare ulteriori
precisazioni (DTF 113 IV 93), ma deve fondare la sua richiesta su fatti precisi
e documentare le sue pretese (decisione TF 1P.373/2004 del 15.6.2005);
che
in concreto non si giustifica pertanto un aumento dell’importo base di CHF
1'400.--;
che
detta somma tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile
dal riconoscimento che il procedimento penale, l’arresto ed il carcere preventivo
erano ingiustificati, come avvalorato dal decreto di abbandono 16.4.2003 e da
questo stesso giudizio;
che
l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede;
che
nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza –
un importo di CHF 100.-- a titolo di indennità dipendente dal presente
procedimento;
che,
alla luce di quanto sopra esposto, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di
CHF 2'810.35, di cui CHF 1'310.35 per spese di patrocinio, CHF 1'400.-- per
torto morale e CHF 100.-- per ripetibili di questa sede;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il
coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte
l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o
negligenza grave;
che
il procedimento penale ha preso avvio dalle dichiarazioni di PI 2 (cfr. AI 3,
verbale di interrogatorio 13.11.2001 di PI 2, p. 6);
che
il procuratore generale ha decretato l’abbandono del procedimento, essendo la chiamata
di correo insufficientemente vestita con riferimento al reato di truffa e per
insufficienza di prove in relazione al reato di riciclaggio di denaro (cfr.
osservazioni 13.4.2004 del procuratore generale, p. 2);
che
nella fattispecie non sono quindi dati i presupposti di cui all’art. 322 CPP,
il procedimento penale non apparendo del tutto ingiustificato, per cui si
prescinde dall’applicazione di detta disposizione;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
decreto di abbandono 16.4.2003 emanato dal procuratore generale Bruno Balestra
(ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di
indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 2'810.35.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
per conoscenza:
- Dipartimento delle
Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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