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Decisione

60.2004.122

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. regresso.

7 novembre 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113

Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP.

1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato

riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano

particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr.

decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000):

giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è

adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);

che

nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

che

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni

inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve

neppure essere puramente simbolica;

che

l’istante postula la rifusione di CHF 10'000.--, rilevando che “l’accusa

penale, il carcere preventivo e il protrarsi del procedimento penale in suo

odio hanno contribuito in larga misura a creare uno stato ansiolitico e

depressivo nell’istante che col tempo è stato dichiarato inabile al lavoro come

macchinista presso le __________ (doc. G) e soffre di gravi problemi psichici”

(istanza di indennità 30/31.3.2004, p. 1 e 2);

che

al proposito rinvia sostanzialmente allo scritto 16.2.2004 delle __________

(doc. G), al rapporto medico 11.11.2003 del dott. __________ __________. __________

(doc. H) e chiede l’audizione come teste del medico psichiatra dott. __________

__________ __________;

che

– come sopra esposto – IS 1 è stato arrestato la mattina del 14.11.2001 (AI 9,

rapporto d’arresto 14.11.2001);

che

l’arresto è stato confermato il giorno successivo, considerata l’esistenza di

gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse

pubblico, segnatamente i bisogni dell’istruzione, per pericolo di collusione

(AI 7, verbale di notifica di arresto e di decisione 15.11.2001);

che

è stato scarcerato il 20.11.2001 (AI 11);

Considerandi

che

– in applicazione della prassi in materia – per i sette giorni di detenzione

preventiva ingiustamente sofferta viene assegnato all’istante l’importo base di

CHF 1'400.-- (CHF 200.--/giorno);

che

occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per

ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un

aumento di quest’importo;

che

la documentazione prodotta agli atti (doc. G e H) non dimostra che le asserite

sofferenze fisiche e psichiche ed i successivi pregiudizi in ambito

professionale sono la conseguenza diretta del procedimento penale;

che

il rapporto medico 11.11.2003 del dott. __________ __________

__________ sembra anzi rinviare ad un “(…) accident subi dans le cadre de

son travail (machiniste __________) en __________ __________” (doc. H);

che

l’audizione del medico psichiatra dott. __________ __________ __________ non

può invece essere accolta, ritenuto che l’istante – a cui spetta l’onere della

prova – non può limitarsi a citare un testimone senza apportare ulteriori

precisazioni (DTF 113 IV 93), ma deve fondare la sua richiesta su fatti precisi

e documentare le sue pretese (decisione TF 1P.373/2004 del 15.6.2005);

che

in concreto non si giustifica pertanto un aumento dell’importo base di CHF

1'400.--;

che

detta somma tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile

dal riconoscimento che il procedimento penale, l’arresto ed il carcere preventivo

erano ingiustificati, come avvalorato dal decreto di abbandono 16.4.2003 e da

questo stesso giudizio;

che

l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede;

che

nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza –

un importo di CHF 100.-- a titolo di indennità dipendente dal presente

procedimento;

che,

alla luce di quanto sopra esposto, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di

CHF 2'810.35, di cui CHF 1'310.35 per spese di patrocinio, CHF 1'400.-- per

torto morale e CHF 100.-- per ripetibili di questa sede;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che

giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il

coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte

l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o

negligenza grave;

che

il procedimento penale ha preso avvio dalle dichiarazioni di PI 2 (cfr. AI 3,

verbale di interrogatorio 13.11.2001 di PI 2, p. 6);

che

il procuratore generale ha decretato l’abbandono del procedimento, essendo la chiamata

di correo insufficientemente vestita con riferimento al reato di truffa e per

insufficienza di prove in relazione al reato di riciclaggio di denaro (cfr.

osservazioni 13.4.2004 del procuratore generale, p. 2);

che

nella fattispecie non sono quindi dati i presupposti di cui all’art. 322 CPP,

il procedimento penale non apparendo del tutto ingiustificato, per cui si

prescinde dall’applicazione di detta disposizione;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

decreto di abbandono 16.4.2003 emanato dal procuratore generale Bruno Balestra

(ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di

indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 2'810.35.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

per conoscenza:

- Dipartimento delle

Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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