60.2004.126
istanza di ispezione degli atti. interesse scientifico. pubblico interesse.
20 settembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2004.126
Data decisione, Autorità:
20.09.2004, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. interesse scientifico. pubblico interesse.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.126
Lugano
20 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 1/5.4.2004 presentata dallo
IS 1 ,
rappr. da: dr.
____________________,
tendente ad
ottenere le sentenze e gli atti d'inchiesta relativi al "traffico di clandestini"
per il periodo 1998-2002;
preso atto delle
osservazioni 20.4.2004 del Tribunale penale cantonale (TPC), che comunica di
non essere in grado di consentire una ricerca indiscriminata;
preso atto delle
osservazioni 13.4.2004 della Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP),
che non solleva obiezioni di principio, ma esige dalla parte istante che
specifichi le sentenze da acquisire e che ciò non comporti un aggravio di
lavoro per la cancelleria del Tribunale d'appello e per la stessa CCRP;
preso atto delle
osservazioni 13.4.2004 del Ministero pubblico, che considerato l’interesse pubblico
della richiesta, formula preavviso favorevole, precisando che i dati sui
supporti informatici non danno garanzia di completezza;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
1. Con
istanza 1/5.4.2004 lo IS 1, __________, rappresentato dal “Projektleiter” __________, chiede l’accesso alle decisioni sul traffico di clandestini.
La
richiesta è avanzata nel contesto di una ricerca comparativa sul traffico dei migranti
in Svizzera, finanziato dall’Ufficio federale per i rifugiati.
2. Giusta
l’art. 27 CPP - in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) - "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione".
3. Nel
presente caso i presupposti di legge appaiono dati, posto come alla fattispecie
si possa riconoscere un interesse scientifico, oltre che di pubblico interesse
(considerato l’ente finanziatore) che questa Camera ammette quale valido motivo
a' sensi dell'art. 27 CPP (cfr. inc. 60.2001.206).
4. Per
motivi organizzativi del personale del Ministero pubblico ed a concreta tutela
delle persone coinvolte nei singoli procedimenti penali che in questa sede per
ovvi motivi non possono essere interpellate, si giustifica comunque imporre
qualche limitazione.
Anzitutto
l’accesso alle informazioni potrà avvenire presso il Ministero pubblico, sulla
base dei dati informatici a loro disposizione, compatibilmente con gli impegni
di quest’autorità, ciò anche in considerazione delle difficoltà pratiche
evidenziate sia dal TPC, sia dalla CCRP.
Nella
misura in cui potranno essere messe a disposizione delle sentenze, le stesse dovranno
essere caviardate, in modo che per un terzo non sia possibile risalire ai nomi
delle persone coinvolte nei procedimenti penali.
Infine,
va da sé che la documentazione raccolta non potrà essere usata per altro scopo
se non quello richiesto, ossia quale documentazione per la ricerca scientifica,
ed in nessun modo potranno essere divulgati nomi di persone coinvolte negli
incarti e nelle sentenze.
5. La
tassa di giustizia e le spese sono a carico della parte istante.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 27 CPP e 39 lett. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giudizio di fr. 50.-- e le spese di fr. 20.--, per complessivi
fr.
70.-- (settanta), sono a carico dello IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
3.
PI 3
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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