Lexipedia

Decisione

60.2004.132

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.

12 maggio 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 8'492.50 [di cui CHF 6'949.70 a

titolo di onorario e CHF 1'542.80 di spese ed esborsi (doc. 1-3)];

che

dalla nota professionale del 22.12.2000 (doc. 1) si deduce che la tariffa

oraria applicata è pari a CHF 200.--/ora (importo che risulta da un confronto

tra tempo ed onorari esposti e che rientra nei suddetti parametri);

che

dalle ulteriori note professionali del 14.7.2003 (doc. 2) e del 5.4.2004 (doc.

3) non è invece possibile dedurre la tariffa oraria, che va pertanto stabilita

in CHF 250.--/ora conformemente ai predetti principi;

che

il dispendio orario complessivo che ne deriva (20 ore e 30 minuti a CHF

200.--/ora e 11 ore e 24 minuti circa a CHF 250.--/ora) appare oggettivamente

sproporzionato alla fattispecie che - per un avvocato con le dovute conoscenze

in ambito penale - ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha

comportato difficoltà particolari, circostanza che difatti l’istante non

sostiene;

che

va innanzitutto ricordato che nel caso in cui un accusato conferisce il proprio

mandato a più patrocinatori - sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento

- vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico

patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998,

Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im

ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);

che

in concreto la stesura dell’istanza 8.10.1997 indirizzata alla Camera per

l’avvocatura e il notariato del Tribunale d’appello con oggetto

l’autorizzazione a patrocinare in collegio di difesa a favore degli avv__________

__________ non va presa in considerazione;

che

d’altronde il procedimento penale poteva essere eseguito e gestito da un solo

legale mentre la necessità del collegio di difesa non risulta né dagli atti né dall’istanza

in esame, per cui le prestazioni inerenti la corrispondenza ed i colloqui

telefonici dell’avv. PA 1 con i colleghi italiani avv. Attilio Cillario e Roberto Brambilla

non possono essere rivendicate;

che

nemmeno il reclamo 27.11.1997 all’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto

Claudio Lepori (AI 16) avverso la decisione 14.11.1997 con cui l’allora

procuratore pubblico Jacques Ducry negava al difensore l’accesso agli atti (AI

15), alla luce della successiva decisione 15.12.1997 (AI 18), può essere

considerato necessario ed utile per il procedimento;

che,

esaminato l’incarto e ricordato che determinante è in ogni caso non tanto

l’impiego temporale effettivo del caso concreto quanto semmai quello medio che

un avvocato diligente avrebbe profuso - secondo la normale esperienza -

nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP 1998 n. 126 nota 4.2),

si può quindi ritenere un dispendio orario pari a 15 ore e 20 minuti, di cui 150

minuti inerenti gli scritti (in media 10 minuti/scritto), 240 minuti inerenti i

vari colloqui con l’istante, 40 minuti inerenti le telefonate, 120 minuti

inerenti lo studio della fattispecie, 60 minuti inerenti l’esame degli atti

(deposito atti), 180 minuti inerenti la preparazione dell’arringa, 70 minuti

inerenti il processo (che si è protratto dalle ore 9.40 alle ore 10.50 circa) e

60 minuti inerenti la stesura della presente istanza di indennità, che non presentava difficoltà particolari ed il cui onere lavorativo

può essere considerato limitato dal momento che il legale conosceva la fattispecie

per averla seguita fin dall'inizio;

che

pertanto, applicando alle prestazioni fino al 31.12.2000 (pari a 7 ore) la

tariffa di CHF 200.--/ora così come richiesto, ed a quelle successive (pari a 8

ore e 20 minuti) una tariffa di CHF 250.--/ora, come da prassi, l’onorario da

risarcire ammonta a CHF 3'484.--;

che

anche le spese, benché non precisate in relazione ad ogni singola operazione, appaiono

nel loro complesso eccessive con riguardo alle effettive necessità di

patrocinio;

che

al proposito si giustifica rimborsare CHF 10.--/raccomandata, CHF 5.90/lettera

semplice, CHF 7.--/fax e CHF 2.--/fotocopia;

che

a titolo di spese viene ammessa la somma complessiva di CHF 363.--, di cui CHF

50.-- per l’apertuta e la formazione dell’incarto, CHF 8.-- inerenti le

telefonate, CHF 14.-- inerenti i fax del 6.10.1997 (AI 6) e dell’8.10.1997 (AI

10), CHF 35.-- concernenti le raccomandate del 7.11.1997 (AI 14), del

23.11.2000 (AI 25) e del 20.7.2001 (AI 32), CHF 74.-- inerenti i vari scritti

(AI 8, 12, 20, 21, 22, 27, 28 e 30; scritto 3.8.2001 al Tribunale penale

cantonale e 10.6.2003 alla Pretura penale), CHF 50.-- per le fotocopie (importo

forfetario), CHF 50.-- di esborsi al Ministero pubblico (AI 27), CHF 32.--

inerenti le trasferte ed infine CHF 50.-- inerenti la presente istanza di

indennità, stralciate in particolare le spese di “cancelleria”, in quanto non

specificate, e gli esborsi inerenti l’istanza di autorizzazione alla Camera per

l’avvocatura e il notariato del Tribunale d’appello (AI 11) ed il reclamo

27.11.1997 al giudice dell’istruzione e dell’arresto (AI 18);

che

a IS 1 va quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di CHF

3'847.--;

che

– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza

sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in

vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato

inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che

quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (cfr. REP. 1925 p.

312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno

pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del lucrum

cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985 p.

406 e 1988 p. 422);

che

l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta

dell'accusa o della detenzione;

che

per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E.

SCHWERI, K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l'istante chiede, affermando di essere impresario edile in

proprio, il risarcimento del mancato guadagno durante il periodo di detenzione prudenzialmente

stimato in CHF 2'550.--, ovvero in “(…) almeno CHF 150.-- per giorno di

detenzione” (istanza di indennità 5/6.4.2004, p. 4);

che

la giurisprudenza alla quale l’istante rinvia (REP. 1996 p. 335) presuppone che

il procedimento penale abbia determinato - in nesso di causalità adeguato - un

danno e che agli atti non vi sia alcun dato preciso in merito al reddito, da

attività dipendente, conseguito dall’accusato prosciolto (cfr. decisione

10.6.1996 in re G. C., inc. 60.1994.194);

che

in concreto l’istante non tenta neppure di dimostrare - documentando, come gli

incombeva (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999,

ad art. 317 CPP, p. 506) - l’esistenza di un danno, omettendo perfino di

indicare la ditta di cui sarebbe titolare;

che

non può quindi esigere il risarcimento di un danno materiale solo dichiarato e

non provato (cfr., in relazione al presupposto del nesso di causalità adeguato,

decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004 in re F. B., inc.);

che

l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito

dall'accusato prosciolto;

che

la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere

d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.

HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui

la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata

riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza

dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr.

decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e

112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113

Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di fr. 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP.

1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato

riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano

particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr.

decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000):

giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è

adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);

che

nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

che

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni

inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve

neppure essere puramente simbolica;

che

l’istante postula la rifusione di CHF 4'250.-- oltre interessi al 5%

dall’1.11.1997, ritenendo “(…) equo, opportuno e commisurato al caso

stabilire un’indennità per torto morale di CHF 250.--/giorno per 17 giorni”

(istanza di indennità 5/6.4.2004, p. 5);

che

- come esposto - il 1.10.1997 è stato arrestato con le accuse di ricettazione e

riciclaggio di denaro (AI 1, rapporto d’arresto 1.10.1997 e AI 3);

che

l’arresto è stato confermato il giorno successivo, considerata l’esistenza di

gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse

pubblico, segnatamente il pericolo di fuga e i bisogni dell’istruzione (AI 4,

verbale di notifica di arresto e di decisione 2.10.1997);

che

è stato scarcerato il 17.10.1997 (AI 13);

che

- in applicazione della prassi in materia - per i diciassette giorni di

detenzione preventiva viene pertanto assegnata all’istante la somma di CHF

3'400.-- (CHF 200.--/giorno), oltre interessi al 5% dall’1.11.1997 come

domandato;

che

detto importo tiene conto della contenuta sofferenza per l'istante, che non ha

prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o

psichica, e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che

l'arresto ed il carcere preventivo erano ingiustificati, come avvalorato dalla sentenza

5.6.2003 della Pretura penale e da questo stesso giudizio;

che

non vi sono peraltro elementi che giustificano un aumento o una diminuzione

della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri menzionati in

precedenza: del resto l’istante non ha affatto provato il suo ruolo e di

riflesso la sua reputazione nella regione;

che

a IS 1 va pertanto risarcito - a titolo di spese legali e di torto morale -

l’importo complessivo di CHF 7'247.--, oltre interessi al 5% dall’1.11.1997 su

CHF 3'400.--;

che

le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota professionale del

5.4.2004 (doc. 3);

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla

sentenza 5.6.2003 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________,

__________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 7'247.--,

oltre interessi al 5% su CHF 3'400.-- dall’1.11.1997.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

-

per

conoscenza:

-

Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della

giustizia, Bellinzona;

- Pretura

penale, Bellinzona (inc. __________ di ritorno).

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster