60.2004.132
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.
12 maggio 2005Italiano15 min
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Numero d'incarto:
60.2004.132
Data decisione, Autorità:
12.05.2005, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.132
Lugano
12 maggio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 5/6.4.2004
presentata da
IS 1
patr. da: PA 1
tendente ad
ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel
giudizio 5.6.2003 della Pretura penale di Bellinzona (inc. __________),
un’indennità ai sensi degli art. 317 ss CPP;
richiamate le
osservazioni 19/20.4.2004 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, che non contesta
il fondamento dell’istanza rimettendosi al giudizio di questa Camera per quanto
attiene alla quantificazione dell’indennità da rifondere;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
che
con decreto 5.7.2001 l’allora procuratore pubblico Jacques Ducry ha posto in
stato di accusa davanti all’allora competente Corte delle assise correzionali
di __________ IS 1, in detenzione preventiva dall’__________, e ha proposto la
sua condanna alla pena di quarantacinque giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni, alla pena accessoria dell’espulsione dal
territorio svizzero per un periodo di tre anni sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle
spese, siccome ritenuto colpevole di reato impossibile di riciclaggio di denaro
“(…) per avere, consapevole del fatto che si trattava di denaro proveniente
da un crimine, nella fattispecie di denaro proveniente da ‘__________’, tentato
di compiere atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il
ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, in specie per essersi
assunto il compito – agendo quale intermediario – di eseguire le operazioni di
cambio in __________ dell’importo asseritamene dichiarato di complessivi CHF
10'800'000.-- concordando e ottenendo da persona rimasta sconosciuta una commissione
personale del 6% accettando inoltre, a titolo di prova, di eseguire una prima
operazione di cambio di CHF 10'000.-- composti di banconote da CHF 100.--
(dalla quale avrebbe conseguito un guadagno personale di 600.--), versandoli per
le necessarie verifiche e le relative operazioni di cambio presso la Banca __________
di __________”, fatti avvenuti a __________, __________ e __________ nel
periodo compreso tra il __________ e il __________ (DAC __________);
che
con decisione 5.6.2003 il giudice della Pretura penale ha assolto l'istante dall’imputazione;
che
con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP - IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 15'292.50
oltre interessi al 5% dall’1.11.1997 su CHF 4'250.--, di cui CHF 8'492.50 per
spese di patrocinio, CHF 2'550.-- a titolo di risarcimento dei danni materiali e
CHF 4'250.-- a titolo di torto morale;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
Fatti
di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 8'492.50 [di cui CHF 6'949.70 a
titolo di onorario e CHF 1'542.80 di spese ed esborsi (doc. 1-3)];
che
dalla nota professionale del 22.12.2000 (doc. 1) si deduce che la tariffa
oraria applicata è pari a CHF 200.--/ora (importo che risulta da un confronto
tra tempo ed onorari esposti e che rientra nei suddetti parametri);
che
dalle ulteriori note professionali del 14.7.2003 (doc. 2) e del 5.4.2004 (doc.
3) non è invece possibile dedurre la tariffa oraria, che va pertanto stabilita
in CHF 250.--/ora conformemente ai predetti principi;
che
il dispendio orario complessivo che ne deriva (20 ore e 30 minuti a CHF
200.--/ora e 11 ore e 24 minuti circa a CHF 250.--/ora) appare oggettivamente
sproporzionato alla fattispecie che - per un avvocato con le dovute conoscenze
in ambito penale - ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha
comportato difficoltà particolari, circostanza che difatti l’istante non
sostiene;
che
va innanzitutto ricordato che nel caso in cui un accusato conferisce il proprio
mandato a più patrocinatori - sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento
- vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico
patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998,
Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im
ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);
che
in concreto la stesura dell’istanza 8.10.1997 indirizzata alla Camera per
l’avvocatura e il notariato del Tribunale d’appello con oggetto
l’autorizzazione a patrocinare in collegio di difesa a favore degli avv__________
__________ non va presa in considerazione;
che
d’altronde il procedimento penale poteva essere eseguito e gestito da un solo
legale mentre la necessità del collegio di difesa non risulta né dagli atti né dall’istanza
in esame, per cui le prestazioni inerenti la corrispondenza ed i colloqui
telefonici dell’avv. PA 1 con i colleghi italiani avv. Attilio Cillario e Roberto Brambilla
non possono essere rivendicate;
che
nemmeno il reclamo 27.11.1997 all’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto
Claudio Lepori (AI 16) avverso la decisione 14.11.1997 con cui l’allora
procuratore pubblico Jacques Ducry negava al difensore l’accesso agli atti (AI
15), alla luce della successiva decisione 15.12.1997 (AI 18), può essere
considerato necessario ed utile per il procedimento;
che,
esaminato l’incarto e ricordato che determinante è in ogni caso non tanto
l’impiego temporale effettivo del caso concreto quanto semmai quello medio che
un avvocato diligente avrebbe profuso - secondo la normale esperienza -
nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP 1998 n. 126 nota 4.2),
si può quindi ritenere un dispendio orario pari a 15 ore e 20 minuti, di cui 150
minuti inerenti gli scritti (in media 10 minuti/scritto), 240 minuti inerenti i
vari colloqui con l’istante, 40 minuti inerenti le telefonate, 120 minuti
inerenti lo studio della fattispecie, 60 minuti inerenti l’esame degli atti
(deposito atti), 180 minuti inerenti la preparazione dell’arringa, 70 minuti
inerenti il processo (che si è protratto dalle ore 9.40 alle ore 10.50 circa) e
60 minuti inerenti la stesura della presente istanza di indennità, che non presentava difficoltà particolari ed il cui onere lavorativo
può essere considerato limitato dal momento che il legale conosceva la fattispecie
per averla seguita fin dall'inizio;
che
pertanto, applicando alle prestazioni fino al 31.12.2000 (pari a 7 ore) la
tariffa di CHF 200.--/ora così come richiesto, ed a quelle successive (pari a 8
ore e 20 minuti) una tariffa di CHF 250.--/ora, come da prassi, l’onorario da
risarcire ammonta a CHF 3'484.--;
che
anche le spese, benché non precisate in relazione ad ogni singola operazione, appaiono
nel loro complesso eccessive con riguardo alle effettive necessità di
patrocinio;
che
al proposito si giustifica rimborsare CHF 10.--/raccomandata, CHF 5.90/lettera
semplice, CHF 7.--/fax e CHF 2.--/fotocopia;
che
a titolo di spese viene ammessa la somma complessiva di CHF 363.--, di cui CHF
50.-- per l’apertuta e la formazione dell’incarto, CHF 8.-- inerenti le
telefonate, CHF 14.-- inerenti i fax del 6.10.1997 (AI 6) e dell’8.10.1997 (AI
10), CHF 35.-- concernenti le raccomandate del 7.11.1997 (AI 14), del
23.11.2000 (AI 25) e del 20.7.2001 (AI 32), CHF 74.-- inerenti i vari scritti
(AI 8, 12, 20, 21, 22, 27, 28 e 30; scritto 3.8.2001 al Tribunale penale
cantonale e 10.6.2003 alla Pretura penale), CHF 50.-- per le fotocopie (importo
forfetario), CHF 50.-- di esborsi al Ministero pubblico (AI 27), CHF 32.--
inerenti le trasferte ed infine CHF 50.-- inerenti la presente istanza di
indennità, stralciate in particolare le spese di “cancelleria”, in quanto non
specificate, e gli esborsi inerenti l’istanza di autorizzazione alla Camera per
l’avvocatura e il notariato del Tribunale d’appello (AI 11) ed il reclamo
27.11.1997 al giudice dell’istruzione e dell’arresto (AI 18);
che
a IS 1 va quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di CHF
3'847.--;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza
sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in
vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato
inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che
quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (cfr. REP. 1925 p.
312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno
pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del lucrum
cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985 p.
406 e 1988 p. 422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta
dell'accusa o della detenzione;
che
per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E.
SCHWERI, K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l'istante chiede, affermando di essere impresario edile in
proprio, il risarcimento del mancato guadagno durante il periodo di detenzione prudenzialmente
stimato in CHF 2'550.--, ovvero in “(…) almeno CHF 150.-- per giorno di
detenzione” (istanza di indennità 5/6.4.2004, p. 4);
che
la giurisprudenza alla quale l’istante rinvia (REP. 1996 p. 335) presuppone che
il procedimento penale abbia determinato - in nesso di causalità adeguato - un
danno e che agli atti non vi sia alcun dato preciso in merito al reddito, da
attività dipendente, conseguito dall’accusato prosciolto (cfr. decisione
10.6.1996 in re G. C., inc. 60.1994.194);
che
in concreto l’istante non tenta neppure di dimostrare - documentando, come gli
incombeva (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999,
ad art. 317 CPP, p. 506) - l’esistenza di un danno, omettendo perfino di
indicare la ditta di cui sarebbe titolare;
che
non può quindi esigere il risarcimento di un danno materiale solo dichiarato e
non provato (cfr., in relazione al presupposto del nesso di causalità adeguato,
decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004 in re F. B., inc.);
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza
dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr.
decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e
112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113
Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di fr. 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP.
1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato
riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano
particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr.
decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000):
giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è
adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni
inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve
neppure essere puramente simbolica;
che
l’istante postula la rifusione di CHF 4'250.-- oltre interessi al 5%
dall’1.11.1997, ritenendo “(…) equo, opportuno e commisurato al caso
stabilire un’indennità per torto morale di CHF 250.--/giorno per 17 giorni”
(istanza di indennità 5/6.4.2004, p. 5);
che
- come esposto - il 1.10.1997 è stato arrestato con le accuse di ricettazione e
riciclaggio di denaro (AI 1, rapporto d’arresto 1.10.1997 e AI 3);
che
l’arresto è stato confermato il giorno successivo, considerata l’esistenza di
gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse
pubblico, segnatamente il pericolo di fuga e i bisogni dell’istruzione (AI 4,
verbale di notifica di arresto e di decisione 2.10.1997);
che
è stato scarcerato il 17.10.1997 (AI 13);
che
- in applicazione della prassi in materia - per i diciassette giorni di
detenzione preventiva viene pertanto assegnata all’istante la somma di CHF
3'400.-- (CHF 200.--/giorno), oltre interessi al 5% dall’1.11.1997 come
domandato;
che
detto importo tiene conto della contenuta sofferenza per l'istante, che non ha
prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o
psichica, e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che
l'arresto ed il carcere preventivo erano ingiustificati, come avvalorato dalla sentenza
5.6.2003 della Pretura penale e da questo stesso giudizio;
che
non vi sono peraltro elementi che giustificano un aumento o una diminuzione
della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri menzionati in
precedenza: del resto l’istante non ha affatto provato il suo ruolo e di
riflesso la sua reputazione nella regione;
che
a IS 1 va pertanto risarcito - a titolo di spese legali e di torto morale -
l’importo complessivo di CHF 7'247.--, oltre interessi al 5% dall’1.11.1997 su
CHF 3'400.--;
che
le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota professionale del
5.4.2004 (doc. 3);
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla
sentenza 5.6.2003 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________,
__________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 7'247.--,
oltre interessi al 5% su CHF 3'400.-- dall’1.11.1997.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
-
per
conoscenza:
-
Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della
giustizia, Bellinzona;
- Pretura
penale, Bellinzona (inc. __________ di ritorno).
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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