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Decisione

60.2004.134

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. avvocato praticante (lic. iur.). danni materiali. torto morale.

16 novembre 2005Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

B. P., inc. 19.2004.6) e stralciati CHF 2.-- inerente alla “Conf. tel a MP”

del 21.5.2005, non essendo stata indicata la durata del colloquio telefonico;

che l’IVA - al 7.6% su CHF 2'569.30 - ammonta a CHF

195.25;

che per gli interessi moratori sono applicabili le

disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5%

(art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO),

ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 5.4.2004 della presente

istanza;

che

a IS 1 va pertanto rifuso - a titolo di spese legali - l’importo complessivo di

CHF 2'764.55, di cui CHF 1'189.85 per le prestazioni del lic. iur. __________ __________

e CHF 1'241.65 per quelle dell’avv. __________ __________, CHF 137.80 di spese

e CHF 195.25 di IVA, oltre interessi al 5% dal 5.4.2004;

che

- con riferimento al risarcimento dei danni materiali - secondo la

giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme

precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da

risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non

possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione"

(cfr. REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione

interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale"

e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto

(cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che

l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta

dell'accusa o della detenzione;

che

per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E.

SCHWERI, K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l'istante chiede il risarcimento dell’importo complessivo di CHF

2'034.40 “(...) per i costi medici sostenuti a seguito della depressione

psichica causatagli dal procedimento penale, (...)”, allegando parimenti la

polizza d’assicurazione della sua cassa malati, un certificato medico e tre

certificati di degenza con la relativa fattura (istanza 5/6.4.2004, p. 4 e doc.

C- G ivi allegati);

che dal contenuto del certificato medico rilasciato il

26.1.2004 dal dr. med. __________ __________ (cfr. doc. D, certificato medico

26.1.2004 allegato all’istanza 5.6.4.2004) vi è evidentemente un nesso di

causalità adeguato (cfr., al proposito TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il

procedimento penale promosso nei suoi confronti e detta pretesa;

che si giustifica di riconoscere l’importo di CHF

2'034.40 per “spese ospedaliere psichiatria” (cfr., al proposito, doc.

E, fattura no. 18458 8.7.2002 e polizza di versamento), oltre interessi al 5%

dal 24.11.2003, come postulato;

che

l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito

dall'accusato prosciolto;

che

la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere

d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.

HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui

la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata

riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.373/2004 del 15.6.2005 e 1P.602/2003 del

23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113

Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP.

1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato

riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano

particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr.

decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000):

giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è

adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);

che

nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

che

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni

inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve

neppure essere puramente simbolica;

che l’istante domanda al proposito l’importo di CHF

22'100.--, di cui CHF 2'100.-- per il periodo di ingiusta incarcerazione e CHF

20'000.-- “per tutto il procedimento penale condotto nei” suoi “confronti

(...) per le gravi ripercussioni che (...) ha avuto sulla sua salute, (...)”

a titolo di torto morale (istanza 5/6.4.2004, p. 6 e 7);

che è stato detenuto dal 8.5.2002 al 22.5.2002 (cfr.

decreto di abbandono 24.11.2003);

che pertanto il carcere preventivo ingiustamente sofferto

ammonta a quindici giorni;

che all’istante va risarcita la somma di CHF 2'100.--

per il periodo di ingiusta incarcerazione, oltre interessi al 5% dal 24.11.2003,

come postulato;

che

occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per

ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un

aumento di quest’importo;

che l’istante sostiene, in sintesi, che “le

conseguenze dell’intero procedimento e di tutte le misure istruttorie nei”

suoi “confronti (...), in particolare la carcerazione ingiusta, risultano

indelebili nella” sua “persona”, rilevando inoltre di aver “(...)

avuto un grave trauma psichico che si è inserito, amplificato, in un contesto

medico-psichiatrico già deteriorato dall’improvvisa perdita di due figli”

(istanza 5/6.4.2004, p. 7);

che evidenzia in particolare la sua situazione

personale e familiare “(...) funestata dalla scomparsa, a seguito di due

distinti incidenti automobilistici, nel 2000 del figlio __________ (__________)

e nel 2001 della figlia __________ (__________)”, sostenendo inoltre che “subito dopo questi dolorosi episodi,

già causa di scompensi psichici, (...) ha dovuto subire il noto procedimento

penale e un periodo di ingiusta carcerazione, che hanno influito in modo negativo

sulla sua salute residua”, rinviando al contenuto dei certificati medici

agli atti e che “il procedimento, con tutti i suoi risvolti negativi, ha

gravato pesantemente sulla” sua “già martoriata psiche (...), con il

conseguente peggioramento della sua vita familiare e sociale” (istanza

5/6.4.2004, p. 5 e 6);

che il procedimento penale aperto nei suoi confronti e

le sue conseguenze, evincibili in particolare dal certificato medico 16.1.2004,

lo hanno indubbiamente segnato in maniera profonda sia a livello fisico sia a

livello psicologico;

che ciononostante - nella commisurazione

dell’indennità a titolo di torto morale - in relazione allo stato di salute

dell’istante occorre ricordare la cosiddetta teoria della “predisposizione

costituzionale” - ossia una particolare predisposizione del danneggiato per

danni corporali emergente dallo stato del corpo umano oppure la tendenza di

quest’ultimo a reazioni gravi e anormali in relazione a danneggiamenti - quale

motivo di riduzione e che assume rilevanza pure in caso di responsabilità causale

(R. WALLIMANN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und

Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen

zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 154 e riferimenti);

che nel caso in esame non si può escludere a priori la

possibilità che altri fattori concomitanti abbiano contribuito al peggioramento

del suo stato di salute, essendo “(...) a più riprese (...) stato ricoverato

per la psicopatologia di base per la quale egli risulta in terapia

psichiatrica, (...)” (doc. D, certificato medico 26.1.2004), verosimilmente

a seguito dell’incidente della circolazione avvenuto il __________ e al successivo

incidente occorso in data __________ ed avendo dichiarato nel corso del suo

interrogatorio, tenutosi in sede di Ministero pubblico l’8.5.2002, di essere

invalido al 100% (AI 14, verbale d’interrogatorio 8.5.2002, p. 1 e 2);

che assevera altresì che “l’evento giudiziario,

noto come __________, ha avuto un forte eco a livello cantonale a causa del

grande interesse mediatico suscitato (...)”, che la procedura a suo carico

sarebbe “(...) stata conosciuta da un’importante parte della popolazione che

non ne avrebbe avuto informazione se si fosse trattato di una normale inchiesta

non veicolata da giornali o da televisione”, che “l’opinione pubblica é

stata minuziosamente informata” di questa vicenda, “(...) delle persone

coinvolte, segnatamente del” suo “coinvolgimento (...)” e che “considerando

poi la regione dove vive (...), a __________ in __________, l’effetto di

pubblicità è stato amplificato dal fatto che la popolazione ha una più ampia

conoscenza reciproca” (istanza 5/6.4.2004, p. 6);

che al proposito va rilevato che all’inchiesta “____________________”

è stato dato sì ampio risalto sui quotidiani ticinesi e dai mass media,

suscitando senza dubbio scalpore tra la popolazione, ma l’attenzione pubblica

si è comunque focalizzata su altre persone, essendo l’inchiesta “(...)

durata circa un anno e mezzo ed é segnatamente sfociata in tre decreti di

accusa nei confronti di altrettanti coaccusati dell’istante, contro i quali è

stata interposta opposizione” e che per quanto attiene al qui istante “(...)

l’inchiesta si è di fatto sviluppata sull’arco del solo mese di maggio 2002 o

poco di più, dopo di che egli non è praticamente stato più soggetto di atti

d’inchiesta”, che “(...) è invece proseguita a carico di altre persone,

segnatamente di __________ __________, ed ha avuto un’importante periodo di

stallo dovuto a questioni probatorie - che non hanno potuto infine essere risolte

per problemi tecnici - estranee alla posizione dell’istante” (osservazioni

22.4.2004, p. 2);

che l’istante del resto non comprova che il suo

nominativo sarebbe in qualche modo trapelato dai quotidiani ticinesi o da altri

mass media e non dimostra nemmeno quali sarebbero stati gli effetti di questa

vicenda sul suo rapporto personale/familiare con la popolazione __________;

che tenuto conto di quanto sopra esposto questa Camera

ritiene di poter equamente quantificare il risarcimento del torto morale in complessivi

CHF 4'000.--;

che l’importo qui riconosciuto, tiene conto sia della

sofferenza fisica e psichica per l’istante, causata dall’arresto, dalla durata

della detenzione preventiva, sia della soddisfazione personale già derivabile

dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato,

come avvalorato nel decreto di abbandono __________ e nella presente decisione;

che sul

totale riconosciuto vanno inoltre versati gli interessi al 5% dal 24.11.2003,

come postulato;

che

l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede (senza

interessi di mora);

che

nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari;

che

va quindi riconosciuto - tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza -

un importo di CHF 200.--, comprendente onorario, spese e IVA;

che

l’indennità complessiva ammonta a CHF 8'998.95, di cui CHF 2'764.55 per spese di

patrocinio oltre interessi al 5% dal 5.4.2004, CHF 2'034.40 per danni materiali

oltre interessi al 5% dal 24.11.2003, CHF 4'000.-- per torto morale oltre

interessi al 5% dal 24.11.2003 e CHF 200.-- per ripetibili di questa sede;

che l’istante postula l’allestimento di una perizia

psichiatrica sulla sua persona (cfr. istanza 5/6.4.2004, p. 4 e 8);

che giova al proposito ricordare

che l’istante ha a disposizione un anno dalla sentenza di assoluzione o

dall’abbandono del procedimento per presentare la domanda d’indennità e per

raccogliere la documentazione e gli elementi necessari al fine di quantificare

la propria pretesa;

che del resto non precisa per quale motivo sarebbe

necessaria una siffatta perizia;

che pertanto detta richiesta non può essere accolta;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

decreto di abbandono __________ del procuratore pubblico Giovan Maria

Tattarletti (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a

titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 8'998.95, oltre

interessi al 5% su CHF 2'764.55 dal 5.4.2004 e su CHF 6'034.40 dal 24.11.2003.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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