60.2004.134
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. avvocato praticante (lic. iur.). danni materiali. torto morale.
16 novembre 2005Italiano18 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2004.134
Data decisione, Autorità:
16.11.2005, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. avvocato praticante (lic. iur.). danni materiali. torto morale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
art. 320 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.134
Lugano
16 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/6.4.2004 presentata da
IS 1
patr. da: PA 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di abbandono 24.11.2003 emanato dal procuratore
pubblico Giovan Maria Tattarletti (ABB __________), un’indennità ai sensi
degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 22.4.2004 del procuratore pubblico di cui
si dirà, laddove necessario, in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decisione 24.11.2003 il procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti ha
decretato l’abbandono del procedimento penale promosso nei confronti di IS 1,
in detenzione preventiva dall’8.5.2002 al 22.5.2002, nell’ambito delle indagini
preliminari aperte d’ufficio contro ignoti per titolo di corruzione attiva,
rispettivamente passiva, a seguito di voci facenti stato di irregolarità
commesse in relazione a pratiche di rilascio di permessi di dimora a favore di
cittadini stranieri, pratiche segnatamente curate da __________ __________, già
funzionario presso la Sezione __________ __________ (ora Sezione __________),
per titolo di truffa e corruzione attiva, in quanto “(...) non essendosi
confermati i sospetti iniziali né essendo altrimenti emersi altri indizi
concreti di reato va ritenuto che fanno difetto (le prove attestanti) gli
elementi costitutivi dei reati in esame” (decreto di abbandono 24.11.2003 ABB
__________, p. 4);
che
con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli l’importo di CHF 27'688.45 [di cui CHF 3'554.05 per
spese di patrocinio, CHF 2'034.40 a titolo di risarcimento di danni materiali
(spese mediche) e CHF 22'100.-- a titolo di torto morale, oltre interessi al 5%
dal 24.11.2003] e CHF 1'460.15 per la rifusione di ripetibili di questa sede;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la rifusione della nota
professionale dei suoi patrocinatori di fiducia lic. iur. __________ __________
e avv. __________ __________ di complessivi CHF 3'554.05, di cui CHF 3'151.50 a
titolo di onorario (769 minuti - pari a 12 ore e 49 minuti - a CHF 110.--/ora e
418 minuti - pari a 6 ore e 58 minuti - a CHF 250.--/ora), CHF 151.50 di spese
e CHF 251.05 di IVA (cfr. dettaglio nota professionale);
che
fino all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate
ai praticanti compensi non superiori a CHF 100.--/ora, rilevando parimenti che
nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo
della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle
retribuzioni orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di
assistenza giudiziaria (cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione
in re P. R. Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti);
che
questa Camera ammette - per difese assunte a partire dal 2002 - una tariffa di
CHF 110.--/ora (cfr. sentenza 23.3.2004 in re S. A., inc. 60.2003.219);
che
la tariffa applicata - pari a CHF 110.--/ora per le prestazioni fornite dal
lic. iur. __________ __________ - appare conforme ai predetti principi,
rientrando nei parametri indicati;
che
il dispendio orario esposto - pur considerato che per la retribuzione di un
praticante non valgono gli stessi criteri applicati ad avvocati patentati,
poiché non ha le loro medesime conoscenze e pertanto, ai fini della
rimunerazione, si deve tenere conto del fatto che, per inesperienza, può
dedicare all’esame della pratica ed alle ricerche un tempo mediamente più lungo
(cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc.
19.2002.21) - appare invece eccessivo;
che
del resto la pratica ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha
comportato difficoltà di fatto o di diritto particolari, circostanza che
peraltro l’istante non sostiene;
che conseguentemente all’istante va riconosciuto
l’importo limitatamente a CHF 1'189.85 (649 minuti) a titolo di onorario in
relazione al patrocinio del lic. iur. __________ __________, di cui 160 minuti
inerenti ai due interrogatori del suo assistito tenutisi l’8.5.2002 [ritenuto
che il legale ha assistito soltanto parzialmente il suo cliente durante
l’interrogatorio tenutosi la mattina dell’8.5.2002 (cfr. AI 14, verbale
d’interrogatorio 8.5.2002, p. 4) e che il secondo interrogatorio è iniziato
alle ore 14.30 ed è terminato alle ore 16.30 (cfr. AI 15 verbale
d’interrogatorio 8.5.2002)], 150 minuti inerenti all’interrogatorio 22.5.2002
(AI 44) come postulato, 30 minuti inerenti agli scritti a MP (10 minuti/scritto,
trattandosi di lettere di poche righe), 69 minuti inerenti alle varie conferenze
telefoniche con la famiglia del cliente, il Ministero pubblico, la polizia (come
postulato), 45 minuti inerenti all’esame degli atti (come postulato), 150
minuti inerenti all’accesso alle carceri pretoriali, __________ (come postulato)
e 45 minuti di conferenza con il cliente (come postulato);
che
la tariffa applicata - pari a CHF 250.--/ora per le prestazioni fornite
dall’avv. __________ __________ - appare anche conforme ai suddetti principi,
rientrando nei parametri indicati;
che per il patrocinio prestato dall’avv. __________ __________
viene ammesso un dispendio orario limitatamente a CHF 1'241.65 (298 minuti), di
cui 63 minuti inerenti alle varie conferenze telefoniche (come postulato), 60
minuti inerenti alle lettere al cliente (15 minuti per scritto, essendo - in
base alle spese - ciascuna di una pagina) e 15 minuti inerente alla lettera al
PP (AI 98, essendo di poche righe), 100 minuti inerenti all’esame degli atti
(come postulato), 60 minuti inerenti alle conferenze con il cliente (la durata
indicata apparendo eccessiva);
che a detta somma vanno aggiunte le spese riconosciute
in CHF 137.80, ridotte a CHF 11.70 quelle inerenti alle telefonate (CHF
0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv.
Fatti
B. P., inc. 19.2004.6) e stralciati CHF 2.-- inerente alla “Conf. tel a MP”
del 21.5.2005, non essendo stata indicata la durata del colloquio telefonico;
che l’IVA - al 7.6% su CHF 2'569.30 - ammonta a CHF
195.25;
che per gli interessi moratori sono applicabili le
disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5%
(art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO),
ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 5.4.2004 della presente
istanza;
che
a IS 1 va pertanto rifuso - a titolo di spese legali - l’importo complessivo di
CHF 2'764.55, di cui CHF 1'189.85 per le prestazioni del lic. iur. __________ __________
e CHF 1'241.65 per quelle dell’avv. __________ __________, CHF 137.80 di spese
e CHF 195.25 di IVA, oltre interessi al 5% dal 5.4.2004;
che
- con riferimento al risarcimento dei danni materiali - secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non
possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione"
(cfr. REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione
interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale"
e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto
(cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta
dell'accusa o della detenzione;
che
per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E.
SCHWERI, K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l'istante chiede il risarcimento dell’importo complessivo di CHF
2'034.40 “(...) per i costi medici sostenuti a seguito della depressione
psichica causatagli dal procedimento penale, (...)”, allegando parimenti la
polizza d’assicurazione della sua cassa malati, un certificato medico e tre
certificati di degenza con la relativa fattura (istanza 5/6.4.2004, p. 4 e doc.
C- G ivi allegati);
che dal contenuto del certificato medico rilasciato il
26.1.2004 dal dr. med. __________ __________ (cfr. doc. D, certificato medico
26.1.2004 allegato all’istanza 5.6.4.2004) vi è evidentemente un nesso di
causalità adeguato (cfr., al proposito TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il
procedimento penale promosso nei suoi confronti e detta pretesa;
che si giustifica di riconoscere l’importo di CHF
2'034.40 per “spese ospedaliere psichiatria” (cfr., al proposito, doc.
E, fattura no. 18458 8.7.2002 e polizza di versamento), oltre interessi al 5%
dal 24.11.2003, come postulato;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.373/2004 del 15.6.2005 e 1P.602/2003 del
23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113
Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP.
1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato
riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano
particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr.
decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000):
giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è
adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni
inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve
neppure essere puramente simbolica;
che l’istante domanda al proposito l’importo di CHF
22'100.--, di cui CHF 2'100.-- per il periodo di ingiusta incarcerazione e CHF
20'000.-- “per tutto il procedimento penale condotto nei” suoi “confronti
(...) per le gravi ripercussioni che (...) ha avuto sulla sua salute, (...)”
a titolo di torto morale (istanza 5/6.4.2004, p. 6 e 7);
che è stato detenuto dal 8.5.2002 al 22.5.2002 (cfr.
decreto di abbandono 24.11.2003);
che pertanto il carcere preventivo ingiustamente sofferto
ammonta a quindici giorni;
che all’istante va risarcita la somma di CHF 2'100.--
per il periodo di ingiusta incarcerazione, oltre interessi al 5% dal 24.11.2003,
come postulato;
che
occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per
ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un
aumento di quest’importo;
che l’istante sostiene, in sintesi, che “le
conseguenze dell’intero procedimento e di tutte le misure istruttorie nei”
suoi “confronti (...), in particolare la carcerazione ingiusta, risultano
indelebili nella” sua “persona”, rilevando inoltre di aver “(...)
avuto un grave trauma psichico che si è inserito, amplificato, in un contesto
medico-psichiatrico già deteriorato dall’improvvisa perdita di due figli”
(istanza 5/6.4.2004, p. 7);
che evidenzia in particolare la sua situazione
personale e familiare “(...) funestata dalla scomparsa, a seguito di due
distinti incidenti automobilistici, nel 2000 del figlio __________ (__________)
e nel 2001 della figlia __________ (__________)”, sostenendo inoltre che “subito dopo questi dolorosi episodi,
già causa di scompensi psichici, (...) ha dovuto subire il noto procedimento
penale e un periodo di ingiusta carcerazione, che hanno influito in modo negativo
sulla sua salute residua”, rinviando al contenuto dei certificati medici
agli atti e che “il procedimento, con tutti i suoi risvolti negativi, ha
gravato pesantemente sulla” sua “già martoriata psiche (...), con il
conseguente peggioramento della sua vita familiare e sociale” (istanza
5/6.4.2004, p. 5 e 6);
che il procedimento penale aperto nei suoi confronti e
le sue conseguenze, evincibili in particolare dal certificato medico 16.1.2004,
lo hanno indubbiamente segnato in maniera profonda sia a livello fisico sia a
livello psicologico;
che ciononostante - nella commisurazione
dell’indennità a titolo di torto morale - in relazione allo stato di salute
dell’istante occorre ricordare la cosiddetta teoria della “predisposizione
costituzionale” - ossia una particolare predisposizione del danneggiato per
danni corporali emergente dallo stato del corpo umano oppure la tendenza di
quest’ultimo a reazioni gravi e anormali in relazione a danneggiamenti - quale
motivo di riduzione e che assume rilevanza pure in caso di responsabilità causale
(R. WALLIMANN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und
Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen
zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 154 e riferimenti);
che nel caso in esame non si può escludere a priori la
possibilità che altri fattori concomitanti abbiano contribuito al peggioramento
del suo stato di salute, essendo “(...) a più riprese (...) stato ricoverato
per la psicopatologia di base per la quale egli risulta in terapia
psichiatrica, (...)” (doc. D, certificato medico 26.1.2004), verosimilmente
a seguito dell’incidente della circolazione avvenuto il __________ e al successivo
incidente occorso in data __________ ed avendo dichiarato nel corso del suo
interrogatorio, tenutosi in sede di Ministero pubblico l’8.5.2002, di essere
invalido al 100% (AI 14, verbale d’interrogatorio 8.5.2002, p. 1 e 2);
che assevera altresì che “l’evento giudiziario,
noto come __________, ha avuto un forte eco a livello cantonale a causa del
grande interesse mediatico suscitato (...)”, che la procedura a suo carico
sarebbe “(...) stata conosciuta da un’importante parte della popolazione che
non ne avrebbe avuto informazione se si fosse trattato di una normale inchiesta
non veicolata da giornali o da televisione”, che “l’opinione pubblica é
stata minuziosamente informata” di questa vicenda, “(...) delle persone
coinvolte, segnatamente del” suo “coinvolgimento (...)” e che “considerando
poi la regione dove vive (...), a __________ in __________, l’effetto di
pubblicità è stato amplificato dal fatto che la popolazione ha una più ampia
conoscenza reciproca” (istanza 5/6.4.2004, p. 6);
che al proposito va rilevato che all’inchiesta “____________________”
è stato dato sì ampio risalto sui quotidiani ticinesi e dai mass media,
suscitando senza dubbio scalpore tra la popolazione, ma l’attenzione pubblica
si è comunque focalizzata su altre persone, essendo l’inchiesta “(...)
durata circa un anno e mezzo ed é segnatamente sfociata in tre decreti di
accusa nei confronti di altrettanti coaccusati dell’istante, contro i quali è
stata interposta opposizione” e che per quanto attiene al qui istante “(...)
l’inchiesta si è di fatto sviluppata sull’arco del solo mese di maggio 2002 o
poco di più, dopo di che egli non è praticamente stato più soggetto di atti
d’inchiesta”, che “(...) è invece proseguita a carico di altre persone,
segnatamente di __________ __________, ed ha avuto un’importante periodo di
stallo dovuto a questioni probatorie - che non hanno potuto infine essere risolte
per problemi tecnici - estranee alla posizione dell’istante” (osservazioni
22.4.2004, p. 2);
che l’istante del resto non comprova che il suo
nominativo sarebbe in qualche modo trapelato dai quotidiani ticinesi o da altri
mass media e non dimostra nemmeno quali sarebbero stati gli effetti di questa
vicenda sul suo rapporto personale/familiare con la popolazione __________;
che tenuto conto di quanto sopra esposto questa Camera
ritiene di poter equamente quantificare il risarcimento del torto morale in complessivi
CHF 4'000.--;
che l’importo qui riconosciuto, tiene conto sia della
sofferenza fisica e psichica per l’istante, causata dall’arresto, dalla durata
della detenzione preventiva, sia della soddisfazione personale già derivabile
dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato,
come avvalorato nel decreto di abbandono __________ e nella presente decisione;
che sul
totale riconosciuto vanno inoltre versati gli interessi al 5% dal 24.11.2003,
come postulato;
che
l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede (senza
interessi di mora);
che
nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari;
che
va quindi riconosciuto - tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza -
un importo di CHF 200.--, comprendente onorario, spese e IVA;
che
l’indennità complessiva ammonta a CHF 8'998.95, di cui CHF 2'764.55 per spese di
patrocinio oltre interessi al 5% dal 5.4.2004, CHF 2'034.40 per danni materiali
oltre interessi al 5% dal 24.11.2003, CHF 4'000.-- per torto morale oltre
interessi al 5% dal 24.11.2003 e CHF 200.-- per ripetibili di questa sede;
che l’istante postula l’allestimento di una perizia
psichiatrica sulla sua persona (cfr. istanza 5/6.4.2004, p. 4 e 8);
che giova al proposito ricordare
che l’istante ha a disposizione un anno dalla sentenza di assoluzione o
dall’abbandono del procedimento per presentare la domanda d’indennità e per
raccogliere la documentazione e gli elementi necessari al fine di quantificare
la propria pretesa;
che del resto non precisa per quale motivo sarebbe
necessaria una siffatta perizia;
che pertanto detta richiesta non può essere accolta;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
decreto di abbandono __________ del procuratore pubblico Giovan Maria
Tattarletti (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a
titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 8'998.95, oltre
interessi al 5% su CHF 2'764.55 dal 5.4.2004 e su CHF 6'034.40 dal 24.11.2003.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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