60.2004.136
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso.
14 novembre 2005Italiano15 min
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Numero d'incarto:
60.2004.136
Data decisione, Autorità:
14.11.2005, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
REGRESSO
art. 317 CPP-TI
art. 322 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.136
Lugano
14 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/7.4.2004 presentata da
IS 1
patr. da: PA 2
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 9.5.2003 della Corte delle assise correzionali
di __________ (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss.
CPP;
richiamate le osservazioni 16/19.4.2004 del procuratore pubblico
Rosa Item, che si rimette al giudizio di questa Camera;
rilevato che PI 2 e PI 1 non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto d’accusa 13.3.2000 l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer
ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di __________
IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di due mesi di detenzione, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF
1'000.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome
ritenuto colpevole di denuncia mendace “(...) per avere, a scopo d’indebito
profitto, intenzionalmente, a __________, il __________ __________ 2000 ed il ____________________
__________ 2000, nel corso di interrogatori tenutisi dinanzi al Procuratore
pubblico, ordito mene subdole per provocare un procedimento penale contro PI 1,
persona che egli sa innocente, e meglio per avere, tentato di incolpare PI 1,
condirettore presso la __________ __________ di __________, di aver fatto uso
di un documento falso, costituito dal formulario A relativo alla relazione nr. __________
intestata alla società __________ __________, aperto presso la banca suddetta,
asserendo che tale documento riporta indicazioni false, ossia che egli è
l’unico, secondo le sue affermazioni, avente diritto economico dei fondi depositati
in conto, allorché, in realtà i fondi in questione apparterrebbero quasi
totalmente ai suoi famigliari, tale comportamento essendo dettato da interessi
patrimoniali ingenti, dal momento che la reale appartenenza economica dei beni
depositati sul conto suddetto è questione rilevante ai fini della procedura di
divorzio aperta dinanzi al Pretore del __________ di __________” (DAC __________);
che con sentenza 9.5.2003 la suddetta Corte ha assolto
l’istante dall’imputazione;
che nella medesima sentenza, in relazione ad altri due
procedimenti aperti a carico di IS 1 su querele 21/23.11.2000 e 12/13.3.2001 di
PI 2 (inc. __________), la Corte lo ha inoltre dichiarato autore colpevole di
ripetuta trascuranza degli obblighi di mantenimento, condannandolo alla pena di
60 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese e al versamento di
un’indennità di CHF 3'000.-- alla parte civile PI 2 (sentenza 9.5.2003, p. 5 e
6; cfr. anche ACC __________ dell’1.3.2001 e ACC __________ del 19.4.2001);
detti procedimenti - come esposto correttamente dall’istante - non sono (e non
possono essere) oggetto della presente procedura (cfr. istanza 6/7.4.2004, p.
3);
che
con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli la somma di CHF 5'499.75 oltre interessi al 5% dal
9.5.2003, per spese di patrocinio, e CHF 742.45 per titolo di ripetibili di
questa sede (cfr. istanza 6/7.4.2004, p. 4);
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che
- come detto - il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso
l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1 e 2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto
non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e,
segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di
partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di
“accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona
concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione
dell'accusa (cfr. sentenza GIAR 15.7.1994 in re P. F.);
che
è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore;
che
in ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 126
Fatti
I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento
del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 e 19 ad art. 49
CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura);
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio
(cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF 1P.553/2002
del 18.11.2002,1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF 128
I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000,
n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in
SJ 2003 II p. 67 ss.);
che
il procedimento penale a carico dell'istante è stato aperto d’ufficio a seguito
della segnalazione di data 17.11.1999 del pretore di __________, il quale ha
trasmesso al Ministero pubblico copia di una deposizione testimoniale resa da PI
1 nell’ambito del procedimento di divorzio di PI 2 e IS 1, per valutare
eventuali rilevanze penali (cfr. AI 1, scritto 17.11.1999 del pretore avv. __________
__________ e copia verbale di udienza 14.10.1999, inc. DI __________);
che
le informazioni preliminari hanno comportato, in sostanza, due ordini di
perquisizione, uno indirizzato alla __________, __________ (AI 2 e AI 3) e
l’altro all’__________, __________ (AI 8, AI 12 e AI 13), l’interrogatorio di PI
1 (AI 5), l’interrogatorio di IS 1 (AI 6), un interrogatorio di confronto tra
questi ultimi (AI 14) ed uno scambio epistolare tra l’allora procuratore
pubblico ed il pretore (AI 7 e AI 9);
che
la fattispecie non presentava difficoltà di fatto o di diritto da imporre già a
questo stadio del procedimento la presenza di un patrocinatore;
che in relazione agli ordini di perquisizione non appare che
l’istante abbia subito importanti ripercussioni sulla sua situazione o sfera personale;
egli del resto nemmeno lo sostiene;
che
dai verbali di interrogatorio (AI 6 e AI 14) si evince inoltre come l'istante
fosse in grado di spiegare le proprie ragioni in merito ai fatti;
che
la pena proposta nel decreto di accusa - due mesi di detenzione, sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni e CHF 1'000.-- di multa -
suggerisce altresì che si trattava di un caso di poco conto (cfr. anche
decisioni 2.6.1998 e 10.5.1999 dell'allora giudice dell'istruzione e
dell'arresto Luca Marazzi, che ha respinto le istanze 2.4.1998 e 22.4.1999
tendenti ad ottenere la concessione del gratuito patrocinio, nonché la giurisprudenza
di questa Camera in ambito di assistenza giudiziaria);
che
pertanto l'onere delle spese legali precedenti la promozione dell'accusa di
data 25.2.2000 (AI 14, verbale di interrogatorio 25.2.2005, p. 2) rimane
interamente a suo carico, avendo liberamente scelto di farsi assistere
dall'avv. __________ __________ e dall’avv. __________ __________ (entrambi
appartenenti al medesimo studio legale), che hanno assunto il mandato - secondo
la nota professionale agli atti - l’11.1.2000;
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine
di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la rifusione della nota
professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. __________ __________,
rispettivamente avv. __________ __________, di complessivi CHF 5'499.75 [di cui
CHF 4'762.50 a titolo di onorario (1143 minuti, ossia 19 ore e 3 minuti, a CHF
250.--/ora), CHF 320.90 di spese, CHF 386.35 di IVA al 7.6% e CHF 30.-- di
esborsi (doc. B, nota professionale 6.4.2004 allegata all’istanza 6/7.4.2004)];
che la tariffa oraria applicata - per quanto concerne
le prestazioni dell’anno 2000 - non è conforme alla prassi all’epoca del
patrocinio e va pertanto ridotta a CHF 220.--/ora, mentre quella applicata per
le prestazioni successive, pari a CHF 250.--/ora, è conforme ai principi
suesposti, e rientra nei parametri indicati (doc. B, nota professionale
6.4.2004 allegata all’istanza 6/7.4.2004);
che esaminato l’incarto (TPC __________), il dispendio
orario esposto appare oggettivamente sproporzionato alla fattispecie che - per
un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale - ha richiesto un impegno
relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà di rilievo, circostanza
che peraltro l’istante non sostiene;
che il patrocinio è infatti sostanzialmente consistito
- per quanto concerne le prestazioni non a carico dell’istante -
nell’opposizione 16/17.3.2000 al decreto di accusa, nella preparazione del
dibattimento e nel dibattimento;
che di conseguenza viene ammesso un onorario pari a 403
minuti (6 ore e 43 minuti), di cui 120 minuti inerenti ai colloqui - anche
telefonici - con il cliente (sufficienti in considerazione della semplicità del
caso), 13 minuti inerenti ai colloqui telefonici con il Ministero pubblico
(come postulato), 45 minuti inerenti ai vari scritti (come postulato), 120
minuti per la preparazione del dibattimento (non apparendo che la fattispecie
alla base del decreto di accusa abbia presentato particolari problemi di fatto
e non sembra nemmeno che abbia imposto approfondimenti specifici dal profilo
giuridico, come del resto risulta dalla sentenza 9.5.2003, inc. TPC __________
e __________) e 105 minuti inerenti al dibattimento [invece di 210 minuti come
postulato, ritenuto che il medesimo riguardava anche altri due procedimenti a
suo carico per trascuranza degli obblighi di mantenimento (inc. __________:
atto di accusa 1.3.2001 ACC __________ e atto di accusa 19.4.2001 ACC __________],
stralciata la prestazione di “accesso a MP (ritiro incarto)” di data
2.5.2000, trattandosi di una mansione che viene di solito effettuata dal
personale di cancelleria i cui onorari sono a carico del datore di lavoro;
che all’istante va quindi riconosciuta la somma
complessiva di CHF 1'657.65 a titolo di onorario, segnatamente CHF 157.65 per
le prestazioni inerenti all’anno 2000 [43 minuti a CHF 220.--/ora (lettera raccomandata
a cliente e a MP e conferenze telefoniche a MP)] e CHF 1'500.-- per le prestazioni
successive (360 minuti a CHF 250.--/ora);
che a detta somma vanno aggiunte le spese riconosciute
in CHF 317.85 - ridotte a CHF 7.95 quelle inerenti alle telefonate (CHF
0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv.
B. P., inc. 19.2004.6) - e l’esborso di CHF 30.--;
che l’IVA viene ammessa limitatamente a CHF 33.85 per
l’anno 2000 al 7.5 % su CHF 451.10 (CHF 293.45 di spese e CHF 157.65 di onorario)
e CHF 115.85 per le prestazioni successive al 7.6% su CHF 1'524.40 (CHF 24.40
di spese e CHF 1’500.-- di onorario), per complessivi CHF 149.70;
che per gli interessi moratori sono applicabili le
disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5%
(art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO),
ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 6.4.2004 della presente
istanza;
che
l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede (senza
interessi di mora);
che
nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale
difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va quindi riconosciuto - tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza -
un importo di CHF 150.--, comprendente onorario, spese e IVA;
che
l’indennità complessiva ammonta a CHF 2'305.20, di cui CHF 2'155.20 per spese
di patrocinio e CHF 150.-- per ripetibili di questa sede, oltre interessi al 5%
su CHF 2'155.20 dal 6.4.2004, come postulato;
che
giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il
coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte
l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o
negligenza grave;
che
nella fattispecie non sono tuttavia dati i citati presupposti, il procedimento
penale essendo stato aperto d’ufficio su segnalazione del pretore di __________
per eventuali rilevanze penali (AI 1, scritto 17.11.1999) e avendo successivamente
il procuratore pubblico deciso di sua iniziativa di promuovere l’accusa nei
confronti di IS 1 per titolo di denuncia mendace nel corso dell’interrogatorio
di confronto tenutosi il 25.2.2000 (AI 14, verbale d’interrogatorio 25.2.2000,
p. 2);
che
pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla
sentenza 9.5.2003 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art.
317 ss. CPP, l'importo di CHF 2'305.20, oltre interessi al 5% su CHF 2'155.20 dal
6.4.2004.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
terzi
implicati
1.
PI 1
1.
patrocinato da: PA 1
2.
PI 2
2.
patrocinata da: PA 3
3.
PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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