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Decisione

60.2004.136

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso.

14 novembre 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento

del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 e 19 ad art. 49

CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);

che

nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono

considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali

l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle

questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente

nella procedura);

che

nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in

considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,

il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio

(cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF 1P.553/2002

del 18.11.2002,1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF 128

I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,

op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,

op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000,

n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in

SJ 2003 II p. 67 ss.);

che

il procedimento penale a carico dell'istante è stato aperto d’ufficio a seguito

della segnalazione di data 17.11.1999 del pretore di __________, il quale ha

trasmesso al Ministero pubblico copia di una deposizione testimoniale resa da PI

1 nell’ambito del procedimento di divorzio di PI 2 e IS 1, per valutare

eventuali rilevanze penali (cfr. AI 1, scritto 17.11.1999 del pretore avv. __________

__________ e copia verbale di udienza 14.10.1999, inc. DI __________);

che

le informazioni preliminari hanno comportato, in sostanza, due ordini di

perquisizione, uno indirizzato alla __________, __________ (AI 2 e AI 3) e

l’altro all’__________, __________ (AI 8, AI 12 e AI 13), l’interrogatorio di PI

1 (AI 5), l’interrogatorio di IS 1 (AI 6), un interrogatorio di confronto tra

questi ultimi (AI 14) ed uno scambio epistolare tra l’allora procuratore

pubblico ed il pretore (AI 7 e AI 9);

che

la fattispecie non presentava difficoltà di fatto o di diritto da imporre già a

questo stadio del procedimento la presenza di un patrocinatore;

che in relazione agli ordini di perquisizione non appare che

l’istante abbia subito importanti ripercussioni sulla sua situazione o sfera personale;

egli del resto nemmeno lo sostiene;

che

dai verbali di interrogatorio (AI 6 e AI 14) si evince inoltre come l'istante

fosse in grado di spiegare le proprie ragioni in merito ai fatti;

che

la pena proposta nel decreto di accusa - due mesi di detenzione, sospesi

condizionalmente per un periodo di prova di tre anni e CHF 1'000.-- di multa -

suggerisce altresì che si trattava di un caso di poco conto (cfr. anche

decisioni 2.6.1998 e 10.5.1999 dell'allora giudice dell'istruzione e

dell'arresto Luca Marazzi, che ha respinto le istanze 2.4.1998 e 22.4.1999

tendenti ad ottenere la concessione del gratuito patrocinio, nonché la giurisprudenza

di questa Camera in ambito di assistenza giudiziaria);

che

pertanto l'onere delle spese legali precedenti la promozione dell'accusa di

data 25.2.2000 (AI 14, verbale di interrogatorio 25.2.2005, p. 2) rimane

interamente a suo carico, avendo liberamente scelto di farsi assistere

dall'avv. __________ __________ e dall’avv. __________ __________ (entrambi

appartenenti al medesimo studio legale), che hanno assunto il mandato - secondo

la nota professionale agli atti - l’11.1.2000;

che,

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la

remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--

orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),

senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine

di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che l’istante postula la rifusione della nota

professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. __________ __________,

rispettivamente avv. __________ __________, di complessivi CHF 5'499.75 [di cui

CHF 4'762.50 a titolo di onorario (1143 minuti, ossia 19 ore e 3 minuti, a CHF

250.--/ora), CHF 320.90 di spese, CHF 386.35 di IVA al 7.6% e CHF 30.-- di

esborsi (doc. B, nota professionale 6.4.2004 allegata all’istanza 6/7.4.2004)];

che la tariffa oraria applicata - per quanto concerne

le prestazioni dell’anno 2000 - non è conforme alla prassi all’epoca del

patrocinio e va pertanto ridotta a CHF 220.--/ora, mentre quella applicata per

le prestazioni successive, pari a CHF 250.--/ora, è conforme ai principi

suesposti, e rientra nei parametri indicati (doc. B, nota professionale

6.4.2004 allegata all’istanza 6/7.4.2004);

che esaminato l’incarto (TPC __________), il dispendio

orario esposto appare oggettivamente sproporzionato alla fattispecie che - per

un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale - ha richiesto un impegno

relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà di rilievo, circostanza

che peraltro l’istante non sostiene;

che il patrocinio è infatti sostanzialmente consistito

- per quanto concerne le prestazioni non a carico dell’istante -

nell’opposizione 16/17.3.2000 al decreto di accusa, nella preparazione del

dibattimento e nel dibattimento;

che di conseguenza viene ammesso un onorario pari a 403

minuti (6 ore e 43 minuti), di cui 120 minuti inerenti ai colloqui - anche

telefonici - con il cliente (sufficienti in considerazione della semplicità del

caso), 13 minuti inerenti ai colloqui telefonici con il Ministero pubblico

(come postulato), 45 minuti inerenti ai vari scritti (come postulato), 120

minuti per la preparazione del dibattimento (non apparendo che la fattispecie

alla base del decreto di accusa abbia presentato particolari problemi di fatto

e non sembra nemmeno che abbia imposto approfondimenti specifici dal profilo

giuridico, come del resto risulta dalla sentenza 9.5.2003, inc. TPC __________

e __________) e 105 minuti inerenti al dibattimento [invece di 210 minuti come

postulato, ritenuto che il medesimo riguardava anche altri due procedimenti a

suo carico per trascuranza degli obblighi di mantenimento (inc. __________:

atto di accusa 1.3.2001 ACC __________ e atto di accusa 19.4.2001 ACC __________],

stralciata la prestazione di “accesso a MP (ritiro incarto)” di data

2.5.2000, trattandosi di una mansione che viene di solito effettuata dal

personale di cancelleria i cui onorari sono a carico del datore di lavoro;

che all’istante va quindi riconosciuta la somma

complessiva di CHF 1'657.65 a titolo di onorario, segnatamente CHF 157.65 per

le prestazioni inerenti all’anno 2000 [43 minuti a CHF 220.--/ora (lettera raccomandata

a cliente e a MP e conferenze telefoniche a MP)] e CHF 1'500.-- per le prestazioni

successive (360 minuti a CHF 250.--/ora);

che a detta somma vanno aggiunte le spese riconosciute

in CHF 317.85 - ridotte a CHF 7.95 quelle inerenti alle telefonate (CHF

0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv.

B. P., inc. 19.2004.6) - e l’esborso di CHF 30.--;

che l’IVA viene ammessa limitatamente a CHF 33.85 per

l’anno 2000 al 7.5 % su CHF 451.10 (CHF 293.45 di spese e CHF 157.65 di onorario)

e CHF 115.85 per le prestazioni successive al 7.6% su CHF 1'524.40 (CHF 24.40

di spese e CHF 1’500.-- di onorario), per complessivi CHF 149.70;

che per gli interessi moratori sono applicabili le

disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5%

(art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO),

ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 6.4.2004 della presente

istanza;

che

l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede (senza

interessi di mora);

che

nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale

difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va quindi riconosciuto - tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza -

un importo di CHF 150.--, comprendente onorario, spese e IVA;

che

l’indennità complessiva ammonta a CHF 2'305.20, di cui CHF 2'155.20 per spese

di patrocinio e CHF 150.-- per ripetibili di questa sede, oltre interessi al 5%

su CHF 2'155.20 dal 6.4.2004, come postulato;

che

giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il

coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte

l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o

negligenza grave;

che

nella fattispecie non sono tuttavia dati i citati presupposti, il procedimento

penale essendo stato aperto d’ufficio su segnalazione del pretore di __________

per eventuali rilevanze penali (AI 1, scritto 17.11.1999) e avendo successivamente

il procuratore pubblico deciso di sua iniziativa di promuovere l’accusa nei

confronti di IS 1 per titolo di denuncia mendace nel corso dell’interrogatorio

di confronto tenutosi il 25.2.2000 (AI 14, verbale d’interrogatorio 25.2.2000,

p. 2);

che

pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla

sentenza 9.5.2003 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art.

317 ss. CPP, l'importo di CHF 2'305.20, oltre interessi al 5% su CHF 2'155.20 dal

6.4.2004.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

terzi

implicati

1.

PI 1

1.

patrocinato da: PA 1

2.

PI 2

2.

patrocinata da: PA 3

3.

PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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