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Decisione

60.2004.138

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. regresso.

2 giugno 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

di fiducia, avv. __________, di complessivi CHF 3'407.90 [di cui CHF 2'632.50 a

titolo di onorario (pari a 10 ore e 32 minuti circa a CHF 250.--/ora), CHF 534.70

di spese (CHF 50.-- per la formazione dell’incarto rientrando nelle spese) e

CHF 240.70 di IVA, doc. C];

che

la tariffa oraria applicata appare conforme ai predetti principi;

che

il dispendio orario esposto, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito

penale, appare invece nel suo insieme sproporzionato alla fattispecie, che ha

richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà

particolari, circostanza che difatti l’istante non sostiene;

che

a titolo di onorario viene ammesso un importo di CHF 1'937.50, pari a 7 ore e

45 minuti a CHF 250.--/ora, stralciate le prestazioni inerenti la

corrispondenza del 18.2.2003 con il Ministero pubblico (che non figura agli

atti), ridotte a 120 minuti quelle inerenti il ricorso 3.2.2003 a questa Camera

e a 60 minuti quelle inerenti la preparazione della presente istanza di

indennità, che non presentava difficoltà particolari ed il cui onere lavorativo

può essere considerato limitato dal momento che il legale conosceva la

fattispecie per averla seguita fin dall’inizio;

che

a questa somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 410.80, stralciate

quelle inerenti una delle due trasferte del 28.1.2003 (la seconda non essendo

giustificata) e quelle inerenti la corrispondenza del 18.2.2003 con il

Ministero pubblico, ridotte a CHF 40.-- quelle inerenti il ricorso 3.2.2003 a

questa Camera, a CHF 54.-- quelle inerenti la trasferta presso il Ministero

pubblico dell’11.3.2003 (27 km/tratta a CHF 1.--/km, art. 3 TOA) e a CHF 20.--

quelle inerenti la presente istanza di indennità;

che

l’IVA ammonta a CHF 178.50;

che

a IS 1 va quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di CHF

2'526.80;

che

l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito

dall'accusato prosciolto;

che

la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere

d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.

HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui

la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata

riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269

e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113

Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP.

1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato

riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano

particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr.

decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000):

giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è

adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. __________);

che

nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

che

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni

inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve

neppure essere puramente simbolica;

che

l’istante postula la rifusione di CHF 8'600.--, di cui CHF 3'600.-- (CHF

200.--/giorno) per i diciotto giorni di detenzione preventiva sofferta e CHF

5'000.-- per avere subito “(…) l’onta di un arresto, il confronto con una

procedura penale, il soggiorno in carcere, benché oggettivamente a suo carico

vi fossero solo fantasiosi racconti di persone disposte a tutto pur di

scaricare la loro effettiva posizione” (istanza di indennità 8/13.4.2004,

p. 2);

che

l’allora procuratore pubblico ha emanato un ordine di arresto nei confronti di IS

1 per i titolo di truffa e estorsione in data 15.10.2002 (AI 12);

che

l’istante è stato arrestato il 24.1.2003 (AI 14, rapporto d’arresto 24.1.2003);

che

l’arresto è stato confermato il giorno successivo, considerata l’esistenza di

gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico,

segnatamente il pericolo di fuga e i bisogni dell’istruzione (AI 18, verbale di

notifica di arresto e di decisione 25.1.2003);

che

è stato scarcerato il 10.2.2003 (AI 35);

che

- in applicazione della prassi in materia - per i diciotto giorni di detenzione

preventiva viene assegnata all’istante la somma di CHF 3'600.-- (CHF

200.--/giorno), come domandato;

che

detto importo tiene conto della contenuta sofferenza per l'istante, che non ha

prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o

psichica, e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che

l'arresto ed il carcere preventivo erano ingiustificati, come avvalorato dal

decreto di abbandono 11.4.2003 e da questo stesso giudizio;

che

le circostanze invocate dall’istante a sostegno dell’ulteriore indennità

rivendicata a titolo di riparazione del torto morale, quantificata in CHF

5'000.--, rientrano già nell’importo base assegnato;

che

non vi sono peraltro altri elementi che giustificano un aumento o una

diminuzione della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri

menzionati in precedenza;

che

a IS 1 va pertanto risarcito - a titolo di spese legali e di torto morale -

l’importo complessivo di CHF 6'126.80;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che

giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il

coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte

l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o

negligenza grave;

che

il procedimento penale ha preso avvio a seguito delle dichiarazioni di PI 2 -

rese nell’ambito di un procedimento parallelo - che ha riferito di essere stato

vittima di un’aggressione e di un furto [circostanza questa indirettamente confermata

da PI 3 (cfr. AI 5) e da PI 4 (cfr. AI 11)], evidenziando nel contempo “(…) un

comportamento assai dubbio di IS 1 (…), che si era spacciato come vittima ma

che all’esame dei fatti poteva anche apparire come ideatore o complice del

reato commesso a danno di PI 2” (ABB __________, p. 1);

che

l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha decretato l’abbandono del

procedimento per insufficienza di prove, rilevando in particolare che “(…)

non può essere del tutto escluso un effettivo coinvolgimento di IS 1” (ABB __________,

p. 2);

che

nella fattispecie non sono quindi dati i presupposti di cui all’art. 322 CPP,

il procedimento penale non apparendo del tutto ingiustificato, per cui si prescinde

dall’applicazione di detta disposizione;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

decreto di abbandono 11.4.2003 dell’allora procuratore pubblico Emanuele

Stauffer (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo

di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 6'126.80.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

- Dipartimento

delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

2.

patrocinato da: PA 2

3.

PI 3

3.

patrocinato da: PA 3

4.

PI 4

patrocinata da: PA 4

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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