60.2004.138
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. regresso.
2 giugno 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
60.2004.138
Data decisione, Autorità:
02.06.2005, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. regresso.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
REGRESSO
art. 317 CPP-TI
art. 322 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.138
Lugano
2 giugno 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 8/13.4.2004 presentata da
IS 1
patr. da: avv.
,__________
tendente ad
ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto
di abbandono 11.4.2003 emanato dall’allora procuratore pubblico Emanuele
Stauffer (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le
osservazioni 15/16.4.2004 del procuratore pubblico Rosa Item, che si rimette al
giudizio di questa Camera;
rilevato che con
scritto 22/23.4.2004 PI 4 si oppone ad un eventuale diritto di regresso dello
Stato nei suoi confronti a’ sensi dell’art. 322 CPP, mentre PI 3 e PI 2 non
hanno presentato osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
che
con decisione 11.4.2003 - motivata il 22.4.2003 a seguito della richiesta 18.4.2003
dell’avv. __________ - l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha
decretato l’abbandono del procedimento penale promosso nei confronti di IS 1,
in detenzione preventiva dal 24.1.2003 al 10.2.2003, per titolo di truffa e
estorsione, ritenuto che “le ipotesi circa quanto effettivamente accaduto
possono essere molte; non può per esempio essere scartata l’idea che PI 2 abbia
inventato la totalità o parte della sua tesi, per giustificare agli occhi dei
suoi soci un’operazione (od un utilizzo degli averi affidatigli) non proprio onorevole
(…) né può essere del tutto escluso un effettivo coinvolgimento di IS 1, avendo
egli inizialmente contestato la sua presenza in __________ al momento dei
fatti, circostanza poi dimostrata avveratasi” per cui “dedurre dai fatti
accertati concreti indizi di reato a carico di IS 1 è impossibile” (ABB __________,
p. 2);
che
con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli l'importo complessivo di CHF 12'007.90, di cui CHF
3'407.90 per spese di patrocinio e CHF 8'600.-- per torto morale;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
Fatti
di fiducia, avv. __________, di complessivi CHF 3'407.90 [di cui CHF 2'632.50 a
titolo di onorario (pari a 10 ore e 32 minuti circa a CHF 250.--/ora), CHF 534.70
di spese (CHF 50.-- per la formazione dell’incarto rientrando nelle spese) e
CHF 240.70 di IVA, doc. C];
che
la tariffa oraria applicata appare conforme ai predetti principi;
che
il dispendio orario esposto, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito
penale, appare invece nel suo insieme sproporzionato alla fattispecie, che ha
richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà
particolari, circostanza che difatti l’istante non sostiene;
che
a titolo di onorario viene ammesso un importo di CHF 1'937.50, pari a 7 ore e
45 minuti a CHF 250.--/ora, stralciate le prestazioni inerenti la
corrispondenza del 18.2.2003 con il Ministero pubblico (che non figura agli
atti), ridotte a 120 minuti quelle inerenti il ricorso 3.2.2003 a questa Camera
e a 60 minuti quelle inerenti la preparazione della presente istanza di
indennità, che non presentava difficoltà particolari ed il cui onere lavorativo
può essere considerato limitato dal momento che il legale conosceva la
fattispecie per averla seguita fin dall’inizio;
che
a questa somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 410.80, stralciate
quelle inerenti una delle due trasferte del 28.1.2003 (la seconda non essendo
giustificata) e quelle inerenti la corrispondenza del 18.2.2003 con il
Ministero pubblico, ridotte a CHF 40.-- quelle inerenti il ricorso 3.2.2003 a
questa Camera, a CHF 54.-- quelle inerenti la trasferta presso il Ministero
pubblico dell’11.3.2003 (27 km/tratta a CHF 1.--/km, art. 3 TOA) e a CHF 20.--
quelle inerenti la presente istanza di indennità;
che
l’IVA ammonta a CHF 178.50;
che
a IS 1 va quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di CHF
2'526.80;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269
e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113
Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP.
1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato
riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano
particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr.
decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000):
giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è
adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. __________);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni
inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve
neppure essere puramente simbolica;
che
l’istante postula la rifusione di CHF 8'600.--, di cui CHF 3'600.-- (CHF
200.--/giorno) per i diciotto giorni di detenzione preventiva sofferta e CHF
5'000.-- per avere subito “(…) l’onta di un arresto, il confronto con una
procedura penale, il soggiorno in carcere, benché oggettivamente a suo carico
vi fossero solo fantasiosi racconti di persone disposte a tutto pur di
scaricare la loro effettiva posizione” (istanza di indennità 8/13.4.2004,
p. 2);
che
l’allora procuratore pubblico ha emanato un ordine di arresto nei confronti di IS
1 per i titolo di truffa e estorsione in data 15.10.2002 (AI 12);
che
l’istante è stato arrestato il 24.1.2003 (AI 14, rapporto d’arresto 24.1.2003);
che
l’arresto è stato confermato il giorno successivo, considerata l’esistenza di
gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico,
segnatamente il pericolo di fuga e i bisogni dell’istruzione (AI 18, verbale di
notifica di arresto e di decisione 25.1.2003);
che
è stato scarcerato il 10.2.2003 (AI 35);
che
- in applicazione della prassi in materia - per i diciotto giorni di detenzione
preventiva viene assegnata all’istante la somma di CHF 3'600.-- (CHF
200.--/giorno), come domandato;
che
detto importo tiene conto della contenuta sofferenza per l'istante, che non ha
prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o
psichica, e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che
l'arresto ed il carcere preventivo erano ingiustificati, come avvalorato dal
decreto di abbandono 11.4.2003 e da questo stesso giudizio;
che
le circostanze invocate dall’istante a sostegno dell’ulteriore indennità
rivendicata a titolo di riparazione del torto morale, quantificata in CHF
5'000.--, rientrano già nell’importo base assegnato;
che
non vi sono peraltro altri elementi che giustificano un aumento o una
diminuzione della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri
menzionati in precedenza;
che
a IS 1 va pertanto risarcito - a titolo di spese legali e di torto morale -
l’importo complessivo di CHF 6'126.80;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il
coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte
l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o
negligenza grave;
che
il procedimento penale ha preso avvio a seguito delle dichiarazioni di PI 2 -
rese nell’ambito di un procedimento parallelo - che ha riferito di essere stato
vittima di un’aggressione e di un furto [circostanza questa indirettamente confermata
da PI 3 (cfr. AI 5) e da PI 4 (cfr. AI 11)], evidenziando nel contempo “(…) un
comportamento assai dubbio di IS 1 (…), che si era spacciato come vittima ma
che all’esame dei fatti poteva anche apparire come ideatore o complice del
reato commesso a danno di PI 2” (ABB __________, p. 1);
che
l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha decretato l’abbandono del
procedimento per insufficienza di prove, rilevando in particolare che “(…)
non può essere del tutto escluso un effettivo coinvolgimento di IS 1” (ABB __________,
p. 2);
che
nella fattispecie non sono quindi dati i presupposti di cui all’art. 322 CPP,
il procedimento penale non apparendo del tutto ingiustificato, per cui si prescinde
dall’applicazione di detta disposizione;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
decreto di abbandono 11.4.2003 dell’allora procuratore pubblico Emanuele
Stauffer (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo
di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 6'126.80.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
- Dipartimento
delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
2.
patrocinato da: PA 2
3.
PI 3
3.
patrocinato da: PA 3
4.
PI 4
patrocinata da: PA 4
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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