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Decisione

60.2004.142

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

17 novembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il 12.12.2000 (DAP __________);

che

con sentenza 12.8.2003 il giudice della Pretura penale di Bellinzona, al quale

l’incarto era stato trasmesso per competenza, ha assolto l’istante

dall’imputazione;

che con l’istanza in esame - presentata nel termine di

un anno di cui all’art. 320 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e

del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo di CHF 4'502.40 per

spese di patrocinio (cfr. “nota onorari e spese” 13.4.2004 allegata all’istanza

13/14.4.2004);

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,

§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017

ss.);

che,

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la

remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--

orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),

senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale 13.4.2004 del suo

patrocinatore di CHF 4'502.40 [di cui CHF 3'875.-- a titolo di onorario (15 ore

e 30 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 309.40 di spese e CHF 318.-- di IVA)];

che

l’istante - a cui spetta sostanziare le proprie pretese di indennità - non ha

provveduto a specificare il tempo impiegato per le singole prestazioni come

richiesto da questa Camera con ordinanza 14.4.2004;

che

la nota professionale 13.4.2004 verrà quindi rifusa unicamente per quanto

ricostruibile dall’incarto;

che la tariffa applicata appare conforme ai predetti

principi - eccetto per la prestazione del 27.12.2000 alla quale viene applicata

la tariffa di CHF 220.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato - rientrando

nei parametri indicati;

che il dispendio orario esposto (che non viene

precisato in relazione ad ogni singola operazione) appare invece oggettivamente

eccessivo per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, ritenuto

che il patrocinio si è in sostanza limitato all’opposizione del decreto di

accusa, alla preparazione del dibattimento ed al dibattimento svoltosi nelle

forme contumaciali;

che dagli atti appare che la pratica non ha comportato

difficoltà di rilievo ed ha richiesto un impegno relativamente ridotto;

che viene conseguentemente ammesso un onorario pari a

3 ore e 45 minuti, di cui 10 minuti inerenti allo scritto 27.12.2000 al

Ministero pubblico, 10 minuti inerenti allo scritto 4.1.2001 alla Pretura di __________,

10 minuti inerenti allo scritto 19.6.2001 all’Ufficio federale degli __________

(non è agli atti ma risulta dallo scritto 26.6.2001 di questa autorità), 10

minuti inerenti allo scritto 28.6.2001 alla polizia di __________ (non è agli

atti ma risulta dallo scritto 9.7.2001 del Polizei- und Militärdepartement des

Kantons __________, Einwohnerdienste), 20 minuti inerenti allo scritto

20.9.2001 alla Pretura penale, 20 minuti inerenti allo scritto 30.1.2003 alla

Pretura penale, 60 minuti inerenti agli esami atti e 60 minuti inerenti alle

conferenze con cliente ed il Pretore (quantificato approssimativamente), 25

minuti per il dibattimento (che si è aperto alle ore 9.15 ed è stato riaperto

alle ore 9.26 per la lettura del dispositivo), stralciate le altre prestazioni

indicate non essendo ricostruibili dagli atti ed essendo quindi difficilmente

quantificabili e stralciato anche lo scritto 22.12.2003 alla Pretura penale non

essendo agli atti;

che

all’istante va quindi riconosciuta la somma di CHF 932.50 a titolo di onorario

[CHF 36.65 (10 minuti a CHF 220.--/ora) e CHF 895.85 (3 ore e 35) a CHF

250.--/ora];

che le spese vengono riconosciute in CHF 231.60 -

quelle indicate in data 28.6.2001 limitatamente a CHF 5.90 (CHF 5.90/lettera

semplice, compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA) e quelle indicate

il 30.1.2003 limitatamente a CHF 10.-- (scritto raccomandato alla Pretura, CHF

10.--/raccomandata, compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA) -

stralciate le altre prestazioni, come esposto sopra;

che l’IVA ammonta a CHF 88.45 (7.5% su CHF 46.65 e

7.6% su 1'117.45);

che ad IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese di

patrocinio, l’importo di CHF 1'252.55;

che interessi di mora e ripetibili di questa sede non

sono pretesi;

che la procedura di indennità é gratuita.

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza

12.8.2003 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà ad IS 1, __________,

__________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF

1'252.55.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

-

terzi implicati

PI 1

Per

la Camera dei ricorsi penali

Il

presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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