60.2004.142
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
17 novembre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2004.142
Data decisione, Autorità:
17.11.2005, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
art. 320 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.142
Lugano
17 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/14.4.2004 presentata da
IS 1
patr. da: PA 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 12.8.2003 del giudice della Pretura penale (inc.
__________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 19/20.4.2004 del procuratore pubblico
Arturo Garzoni, che si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto di accusa 13.12.2000 l’allora procuratore pubblico Jacques Ducry ha
posto in stato di accusa davanti all’allora competente Pretura della
giurisdizione di __________ IS 1 ed ha proposto la sua condanna alla pena di
quindici giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di due anni, alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per
un periodo di tre anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese,
siccome ritenuto colpevole di violazione della Legge federale sulla dimora ed
il domicilio degli stranieri “per essere entrato in Svizzera senza essere in
possesso di un valido documento di legittimazione”, fatti avvenuti a __________
Fatti
il 12.12.2000 (DAP __________);
che
con sentenza 12.8.2003 il giudice della Pretura penale di Bellinzona, al quale
l’incarto era stato trasmesso per competenza, ha assolto l’istante
dall’imputazione;
che con l’istanza in esame - presentata nel termine di
un anno di cui all’art. 320 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e
del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo di CHF 4'502.40 per
spese di patrocinio (cfr. “nota onorari e spese” 13.4.2004 allegata all’istanza
13/14.4.2004);
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale 13.4.2004 del suo
patrocinatore di CHF 4'502.40 [di cui CHF 3'875.-- a titolo di onorario (15 ore
e 30 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 309.40 di spese e CHF 318.-- di IVA)];
che
l’istante - a cui spetta sostanziare le proprie pretese di indennità - non ha
provveduto a specificare il tempo impiegato per le singole prestazioni come
richiesto da questa Camera con ordinanza 14.4.2004;
che
la nota professionale 13.4.2004 verrà quindi rifusa unicamente per quanto
ricostruibile dall’incarto;
che la tariffa applicata appare conforme ai predetti
principi - eccetto per la prestazione del 27.12.2000 alla quale viene applicata
la tariffa di CHF 220.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato - rientrando
nei parametri indicati;
che il dispendio orario esposto (che non viene
precisato in relazione ad ogni singola operazione) appare invece oggettivamente
eccessivo per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, ritenuto
che il patrocinio si è in sostanza limitato all’opposizione del decreto di
accusa, alla preparazione del dibattimento ed al dibattimento svoltosi nelle
forme contumaciali;
che dagli atti appare che la pratica non ha comportato
difficoltà di rilievo ed ha richiesto un impegno relativamente ridotto;
che viene conseguentemente ammesso un onorario pari a
3 ore e 45 minuti, di cui 10 minuti inerenti allo scritto 27.12.2000 al
Ministero pubblico, 10 minuti inerenti allo scritto 4.1.2001 alla Pretura di __________,
10 minuti inerenti allo scritto 19.6.2001 all’Ufficio federale degli __________
(non è agli atti ma risulta dallo scritto 26.6.2001 di questa autorità), 10
minuti inerenti allo scritto 28.6.2001 alla polizia di __________ (non è agli
atti ma risulta dallo scritto 9.7.2001 del Polizei- und Militärdepartement des
Kantons __________, Einwohnerdienste), 20 minuti inerenti allo scritto
20.9.2001 alla Pretura penale, 20 minuti inerenti allo scritto 30.1.2003 alla
Pretura penale, 60 minuti inerenti agli esami atti e 60 minuti inerenti alle
conferenze con cliente ed il Pretore (quantificato approssimativamente), 25
minuti per il dibattimento (che si è aperto alle ore 9.15 ed è stato riaperto
alle ore 9.26 per la lettura del dispositivo), stralciate le altre prestazioni
indicate non essendo ricostruibili dagli atti ed essendo quindi difficilmente
quantificabili e stralciato anche lo scritto 22.12.2003 alla Pretura penale non
essendo agli atti;
che
all’istante va quindi riconosciuta la somma di CHF 932.50 a titolo di onorario
[CHF 36.65 (10 minuti a CHF 220.--/ora) e CHF 895.85 (3 ore e 35) a CHF
250.--/ora];
che le spese vengono riconosciute in CHF 231.60 -
quelle indicate in data 28.6.2001 limitatamente a CHF 5.90 (CHF 5.90/lettera
semplice, compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA) e quelle indicate
il 30.1.2003 limitatamente a CHF 10.-- (scritto raccomandato alla Pretura, CHF
10.--/raccomandata, compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA) -
stralciate le altre prestazioni, come esposto sopra;
che l’IVA ammonta a CHF 88.45 (7.5% su CHF 46.65 e
7.6% su 1'117.45);
che ad IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese di
patrocinio, l’importo di CHF 1'252.55;
che interessi di mora e ripetibili di questa sede non
sono pretesi;
che la procedura di indennità é gratuita.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza
12.8.2003 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà ad IS 1, __________,
__________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF
1'252.55.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
-
terzi implicati
PI 1
Per
la Camera dei ricorsi penali
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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