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Decisione

60.2004.150

istanza di indennità per ingiusto procedimento.

20 giugno 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G. PIQUEREZ, op. cit., Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit

constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

che

la sera del __________ l’istante è stata trovata, con altre nove cittadine

straniere, all’interno dell’esercizio pubblico __________ di __________ nell’ambito

di un’operazione di polizia volta ad accertare la presenza di persone dedite

alla prostituzione ed alla sua promozione;

che

dato il numero delle persone controllate, l’istante - sospettata di esercizio

illecito della prostituzione e di infrazione alla legge federale concernente la

dimora e il domicilio degli stranieri - non ha potuto essere interrogata

immediatamente, ma solo il giorno seguente a partire dalle ore 8.20 fino alle

ore 16.45, dopodiché le è stato intimato di lasciare il territorio svizzero;

che,

come osservato dal sostituto procuratore pubblico, “l’istante non è (…)

stata trattenuta in ‘fermo di polizia’ o arrestata per i giorni __________”,

bensì “(…) dopo l’operazione di polizia presso l’esercizio pubblico __________,

si è preferito far pernottare le persone fermate in un luogo sicuro al riparo

da un eventuale intervento di terze persone (con riferimento a coloro che

potrebbero aver avuto interesse nel promuovere la prostituzione ex art. 195

CP). Nel caso in cui l’istante non fosse stata d’accordo con la proposta delle

forze dell’ordine, sarebbe bastato il suo rifiuto per far sì che ella avesse a

pernottare in altro luogo (sicuro). Contrariamente alla giurisprudenza citata

dall’istante, ella non è mai stata posta in una cella di sicurezza o in un

ambiente penitenziario. In pratica l’istante non è mai stata privata della sua

libertà personale considerato che: il pernottamento è avvenuto al di fuori

dell’ambiente carcerario ed un suo rifiuto in tal senso sarebbe bastato, il

verbale di interrogatorio di polizia è stato iniziato la mattina del __________

alle ore 8.20 per terminare alle ore 14.15 (compresa la pausa pranzo) e il

verbale di interrogatorio dinanzi al magistrato inquirente è iniziato alle ore

Considerandi

14.45

per finire alle ore 16.20. I tempi in questione sono sicuramente

compatibili con l’espletazione dei necessari accertamenti per decidere della

posizione dell’istante che, occorre ripeterlo, si trovava in luogo conosciuto

per l’esercizio della prostituzione” (osservazioni 17.5.2004 del sostituto

procuratore pubblico, p. 2);

che

- benché abbia sempre negato di essersi prostituita - a IS 1 non poteva

certo essere sfuggito che all’interno dell’esercizio pubblico __________ veniva

esercitata la prostituzione, così come in precedenza non poteva esserle

sfuggita la medesima cosa in relazione al suo soggiorno presso il __________ di

__________ e la pensione __________ di __________;

che

è quindi innegabile che l’inchiesta è scaturita da un suo comportamento

perlomeno inopportuno, poiché vi è evidentemente una probabilità più alta di

incappare in un controllo di polizia frequentando locali sauna quali il __________,

il __________ e la pensione __________, che non una conferenza sull’antica __________;

che

nell’ambito di simili operazioni di polizia, i necessari accertamenti ed interrogatori

di tutte le persone fermate comportano inevitabilmente un dispendio di tempo

maggiore;

che

si è pertanto reso necessario trasferire le persone fermate la sera del __________

presso una sede di protezione civile, dove hanno potuto pernottare;

che

dagli atti non emerge che l’istante si sia opposta a questa misura;

IS

1.

è stata sottoposta a semplici misure di polizia, che fanno parte di quegli

inconvenienti che ogni cittadino deve sopportare (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

che

la fattispecie nemmeno presentava difficoltà di fatto e di diritto tali da

imporre, già in sede di informazioni preliminari, la presenza di un legale;

che,

alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’istante non può essere

considerata quale “accusata” a’ sensi dell’art. 317 CPP;

che

la pretesa non può quindi essere ammessa;

che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317

ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

per

conoscenza:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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