60.2004.152
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
7 dicembre 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2004.152
Data decisione, Autorità:
07.12.2005, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
art. 320 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.152
Lugano
7 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/22.4.2004 presentata da
IS 1
patr. da: PA 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 8.4.2004 del giudice della Pretura penale (inc. __________),
un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 27.4.2004 del sostituto procuratore
pubblico Andrea Maria Balerna, che si rimette integralmente al ponderato
giudizio di questa Camera;
rilevato che con scritto 18/19.5.2004 IS 1 ha specificato, su
espressa richiesta di questa Camera, il tempo impiegato per ogni prestazione
effettuata;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto di accusa 10.10.2003 il sostituto procuratore pubblico ha posto in
stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna
alla multa di CHF 1'000.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle
spese, siccome ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione stradale “per aver violato gravemente le norme medesime
cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver
circolato con la vettura __________ __________ targata __________ alla velocità
di 171 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia
mediante apposito apparecchio, malgrado il vigente limite di 120 km/h”,
fatti avvenuti a __________, sull’autostrada __________, il __________ (DA __________);
che con decisione 8.4.2004 il giudice della Pretura
penale ha assolto l’istante dall’imputazione;
che con l’istanza in esame - presentata nel termine di
un anno di cui all’art. 320 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e
del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo di 2'960.15 per spese
Fatti
di patrocinio (cfr. “nota onorari e spese” 21.4.2004 allegata allo scritto
18/19.5.2004);
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale 21.4.2004 del suo
patrocinatore di CHF 2'960.15 [di cui CHF 2'562.25 (recte: 2'562.50) a titolo
di onorario (10 ore e 15 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 188.80 di spese e CHF
209.10 di IVA)];
che la tariffa oraria applicata, pari a CHF 250.--/ora,
è conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;
che la nota professionale 21.4.2004 comprende le
prestazioni di due procedure distinte;
che la prima procedura è sfociata nella sentenza
12.9.2003 del presidente della Pretura penale, che ha accolto il ricorso 9.9.2003
presentato da IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PA 1, annullando
contestualmente la decisione 29.8.2003, n. __________, del Dipartimento delle
istituzioni, Sezione della circolazione, e trasmettendo, per competenza, gli
atti al Ministero pubblico in base agli art. 90 cifra 2 LCStr, 6 cpv. 1 LALCStr
e 47 cpv. 2 RALCStr (cfr. sentenza 12.9.2003, inc. __________, AI 1, inc. MP __________);
che di conseguenza appare che le spese legate a questo
procedimento abbiano un nesso di causalità adeguato con il procedimento penale
(cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);
che la seconda procedura sembra, per contro, essere
ancora pendente presso il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (cfr., al
proposito, scritto 25.11.2003 dell’avv. __________ __________ alla Pretura penale
“revoca della licenza di condurre per eccesso di velocità avvenuto il __________
a __________”, AI 4, inc. __________);
che il Consiglio di Stato, quale autorità di ricorso ai
sensi dell’art. 10 LALCStr, decide autonomamente, ciò che rende questa
procedura amministrativa indipendente da quella penale e di conseguenza questi
oneri - in mancanza di un nesso di causalità adeguato con il procedimento
penale - non possono essere risarciti ai sensi degli art. 317 CPP ss.;
che con riferimento al dettaglio della nota
professionale 21.4.2004 il dispendio orario esposto appare oggettivamente
sproporzionato per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale,
segnatamente per quanto concerne le prestazioni del 5.4.2004 (“Esame
incarto. Conferenza telefonica con addetti Pretura penale. Conferenza con cliente”),
del 7.4.2004 (“Esame incarto, dottrina e giurisprudenza. Preparazione
dibattimento”) e dell’8.4.2004 (“Accesso in Pretura penale. Dibattimento”);
che dagli atti non appare che la pratica abbia
comportato difficoltà particolari - circostanza che l’istante del resto non
sostiene - e sembra aver richiesto nel suo insieme un impegno relativamente
ridotto;
che viene conseguentemente ammesso un onorario pari a
5 ore e 50 minuti a CHF 250.--/ora, ridotte a 120 minuti le prestazioni del
5.4.2004 e 7.4.2004 e a 90 minuti quella dell’8.4.2004 (il pubblico dibattimento
è stato dichiarato aperto alle ore 14.15 ed è stato riaperto alle 15.20 per la
motivazione del giudizio e la lettura del dispositivo), stralciate inoltre le
prestazioni indicate in relazione al ricorso al Consiglio di Stato (24.10.2003
“steso ricorso al Consiglio di Stato contro la revoca” e 21.11.2003 “ricevo
osservazioni dalla Sezione della circolazione. Esame”), come esposto in
precedenza, per complessivi CHF 1'458.35;
che a detta somma vanno aggiunte le spese,
riconosciute in CHF 143.80, ridotte a CHF 15.-- per lo scritto 30.4.2003 di due
pagine [di cui CHF 5.-- per invio raccomandato e CHF 5.-- per ogni pagina originale,
compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA)] e stralciata la prestazione
del 24.10.2003 “scritturazioni, fotocopie, porto” inerente al ricorso al
Consiglio di Stato, come in precedenza;
che l’IVA ammonta a CHF 121.75;
che a IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese di patrocinio,
l’importo di CHF 1'723.90;
che interessi di mora e ripetibili di questa sede non
sono pretesi;
che la procedura di indennità é gratuita.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla
sentenza 8.4.2004 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________,
__________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF
1'723.90.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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