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Decisione

60.2004.152

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

7 dicembre 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

di patrocinio (cfr. “nota onorari e spese” 21.4.2004 allegata allo scritto

18/19.5.2004);

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,

§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017

ss.);

che,

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la

remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--

orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),

senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale 21.4.2004 del suo

patrocinatore di CHF 2'960.15 [di cui CHF 2'562.25 (recte: 2'562.50) a titolo

di onorario (10 ore e 15 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 188.80 di spese e CHF

209.10 di IVA)];

che la tariffa oraria applicata, pari a CHF 250.--/ora,

è conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;

che la nota professionale 21.4.2004 comprende le

prestazioni di due procedure distinte;

che la prima procedura è sfociata nella sentenza

12.9.2003 del presidente della Pretura penale, che ha accolto il ricorso 9.9.2003

presentato da IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PA 1, annullando

contestualmente la decisione 29.8.2003, n. __________, del Dipartimento delle

istituzioni, Sezione della circolazione, e trasmettendo, per competenza, gli

atti al Ministero pubblico in base agli art. 90 cifra 2 LCStr, 6 cpv. 1 LALCStr

e 47 cpv. 2 RALCStr (cfr. sentenza 12.9.2003, inc. __________, AI 1, inc. MP __________);

che di conseguenza appare che le spese legate a questo

procedimento abbiano un nesso di causalità adeguato con il procedimento penale

(cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);

che la seconda procedura sembra, per contro, essere

ancora pendente presso il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (cfr., al

proposito, scritto 25.11.2003 dell’avv. __________ __________ alla Pretura penale

“revoca della licenza di condurre per eccesso di velocità avvenuto il __________

a __________”, AI 4, inc. __________);

che il Consiglio di Stato, quale autorità di ricorso ai

sensi dell’art. 10 LALCStr, decide autonomamente, ciò che rende questa

procedura amministrativa indipendente da quella penale e di conseguenza questi

oneri - in mancanza di un nesso di causalità adeguato con il procedimento

penale - non possono essere risarciti ai sensi degli art. 317 CPP ss.;

che con riferimento al dettaglio della nota

professionale 21.4.2004 il dispendio orario esposto appare oggettivamente

sproporzionato per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale,

segnatamente per quanto concerne le prestazioni del 5.4.2004 (“Esame

incarto. Conferenza telefonica con addetti Pretura penale. Conferenza con cliente”),

del 7.4.2004 (“Esame incarto, dottrina e giurisprudenza. Preparazione

dibattimento”) e dell’8.4.2004 (“Accesso in Pretura penale. Dibattimento”);

che dagli atti non appare che la pratica abbia

comportato difficoltà particolari - circostanza che l’istante del resto non

sostiene - e sembra aver richiesto nel suo insieme un impegno relativamente

ridotto;

che viene conseguentemente ammesso un onorario pari a

5 ore e 50 minuti a CHF 250.--/ora, ridotte a 120 minuti le prestazioni del

5.4.2004 e 7.4.2004 e a 90 minuti quella dell’8.4.2004 (il pubblico dibattimento

è stato dichiarato aperto alle ore 14.15 ed è stato riaperto alle 15.20 per la

motivazione del giudizio e la lettura del dispositivo), stralciate inoltre le

prestazioni indicate in relazione al ricorso al Consiglio di Stato (24.10.2003

“steso ricorso al Consiglio di Stato contro la revoca” e 21.11.2003 “ricevo

osservazioni dalla Sezione della circolazione. Esame”), come esposto in

precedenza, per complessivi CHF 1'458.35;

che a detta somma vanno aggiunte le spese,

riconosciute in CHF 143.80, ridotte a CHF 15.-- per lo scritto 30.4.2003 di due

pagine [di cui CHF 5.-- per invio raccomandato e CHF 5.-- per ogni pagina originale,

compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA)] e stralciata la prestazione

del 24.10.2003 “scritturazioni, fotocopie, porto” inerente al ricorso al

Consiglio di Stato, come in precedenza;

che l’IVA ammonta a CHF 121.75;

che a IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese di patrocinio,

l’importo di CHF 1'723.90;

che interessi di mora e ripetibili di questa sede non

sono pretesi;

che la procedura di indennità é gratuita.

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla

sentenza 8.4.2004 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________,

__________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF

1'723.90.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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