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Decisione

60.2004.161

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso.

7 dicembre 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i benché minimi elementi per poter ritenere che (...) abbia commesso delle

malversazioni in danno della fallita __________ __________ __________ __________,

allorquando si è offerta di aiutare il marito __________ __________

nell’esperire le necessarie operazioni in vista di liquidare la società”

(decreto di non luogo a procedere 14.5.2003, NLP __________);

che con l’istanza in esame - presentata nel termine di

un anno di cui all’art. 320 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e

del Cantone Ticino sia condannato a versarle la somma di CHF 2'377.50 per spese

di patrocinio;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,

§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017

ss.);

che

- come detto - il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;

che

accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso

l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

che

lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di

reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e

avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184

cpv. 1 e 2 CPP);

che

in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto

non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

che

la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione

dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e,

segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di

partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

che

la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di

“accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona

concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione

dell'accusa (cfr. sentenza GIAR 15.7.1994 in re P. F.);

che

è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver

commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua

situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

che

la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi

dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta

difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi

rendono necessario un patrocinatore;

che

in ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere

l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale

della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF

126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,

Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 e 19 ad

art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);

che

nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono

considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali

l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle

questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente

nella procedura);

che

nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in

considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,

il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito

patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF

1P.553/2002 del 18.11.2002,1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del

28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E.

SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Procédure pénale

suisse, Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à

l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

che

il procedimento penale - tra l’altro - a carico dell'istante è stato aperto

d’ufficio a seguito della segnalazione di data 3.7.2002 dell’__________ di __________

per titolo di appropriazione indebita (art. 138 CP), amministrazione infedele

(art. 158 CP), bancarotta fraudolenta (art. 163 CP), sub. cattiva gestione

(art. 165 CP) e inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di

esecuzione e fallimento (art. 323 CP) (cfr. AI 5, verbale d’interrogatorio

29.1.2003 di IS 1, p. 1), per cui l’istante poteva attendersi la pena della reclusione

fino a cinque anni (cfr. anche art. 68 CP);

che le informazioni preliminari hanno sostanzialmente comportato

un interrogatorio dell’istante - sentita in qualità di indiziata il 29.1.2003,

dinanzi al segretario giudiziario nell’ambito del procedimento penale aperto a

carico di suo marito __________ __________ - ed uno scambio epistolare tra il

magistrato inquirente ed il suo patrocinatore, avv. __________ __________ __________,

che ha assistito anche il di lei marito nell’ambito del medesimo procedimento

(cfr. scritti agli atti);

che

il procuratore pubblico nelle sue osservazioni 29.4./3.5.2004 evidenzia - tra

l’altro - che l’inchiesta a carico dell’istante “(...) non si è protratta su

un arco di tempo tale da permettere di considerarla alla stregua di

un’istruttoria formale (fra la sua audizione e la decisione di non luogo a

procedere sono trascorsi solo 4 mesi e in questo lasso di tempo non sono stati

esperiti atti istruttori che hanno richiesto la sua partecipazione), (...)”

(osservazioni 29.4./3.5.2004, p. 2);

che

nondimeno la fattispecie particolare - segnatamente con riferimento al ruolo

svolto da IS 1 in seno alla società, essendosi “(...) offerta di aiutare il

marito __________ __________ nell’esperire le necessarie operazioni in vista di

liquidare la società” (decreto di non luogo a procedere 14.5.2003, NLP __________;

cfr., nel dettaglio, decreto di non luogo a procedere 14.5.2003, NLP __________,

emanato nei confronti di __________ __________, p. 2) - imponeva la presenza di

un legale fin da subito;

che pertanto va ritenuta

“accusata” ai sensi dell’art. 317 CPP;

che,

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la

remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--

orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),

senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore

di fiducia, avv. __________ __________ __________, di complessivi CHF 2'377.50

[di cui CHF 1'770.85 a titolo di onorario (7 ore e 5 minuti a CHF 250.--/ora),

CHF 438.75 di spese e CHF 167.95 di IVA (doc. 2, “nota spese e competenze”

26.4.2004 allegata all’istanza 26/27.4.2004)];

che la tariffa applicata - pari a CHF 250.--/ora - ed

il dispendio orario esposto appaiono conformi ai predetti principi, rientrando

nei parametri indicati, eccetto per quanto attiene alla stesura dell’istanza in

esame, che non presentava sia dal profilo giuridico sia da quello fattuale difficoltà

particolari;

che di conseguenza va riconosciuto un importo complessivo

di CHF 1'520.85 a titolo di onorario (6 ore e 5 minuti);

che viene ammesso un importo limitatamente a CHF

180.-- per la stesura dell’istanza in esame (comprendente onorario, spese ed

IVA);

che le rimanenti spese vengono riconosciute in CHF

263.--, ridotte a CHF 4.45 quelle inerenti ai colloqui telefonici (CHF

0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv.

B. P., inc. 19.2004.6), a CHF 5.--- per la prestazione del 31.1.2003 “steso

procura” (CHF 5.-- per ogni pagina originale, compresa la copia per

l’incarto, art. 3 lit. b TOA) e stralciato l’importo di CHF 135.-- per le “spese

di cancelleria e telefoniche” di data 26.4.2004, in quanto non meglio precisate;

che l’IVA viene ammessa a CHF 135.60 (su CHF 1'783.85);

che interessi di mora non sono pretesi;

che a IS 1 va quindi riconosciuto l’importo complessivo

di 2'099.45, di cui CHF 1'919.45 per spese di patrocinio e CHF 180.-- per

indennità dipendente dal presente procedimento;

che

giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il

coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità

allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza

grave;

che

nella fattispecie non sono tuttavia dati i citati presupposti di cui all’art.

322 CPP, ritenuto che il procedimento penale si è aperto a seguito della

segnalazione dell’__________ di __________ e non appare del tutto ingiustificato;

che

pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;

che la procedura di indennità è gratuita (art. 320

cpv. 5 CPP);

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al decreto

di non luogo a procedere 14.5.2003 emanato dal procuratore pubblico Giuseppe

Muschietti (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo

di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 2'099.45.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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