60.2004.161
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso.
7 dicembre 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2004.161
Data decisione, Autorità:
07.12.2005, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
REGRESSO
art. 317 CPP-TI
art. 320 CPP-TI
art. 322 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.161
Lugano
7 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/27.4.2004 presentata da
IS 1
patr. da: avv., ,
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 14.5.2003 emanato dal procuratore
pubblico Giuseppe Muschietti (__________), un’indennità ai sensi degli art.
317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 29.4/3.5.2004 del procuratore pubblico,
concludenti per la reiezione del gravame;
richiamato altresì lo scritto 4/5.5.2004 dell’PI 1 (di seguito __________
di __________), che contesta la richiesta dell’istante essendo il fallimento
della __________ __________ __________ __________ stato chiuso il __________,
affermando inoltre di aver effettuato la segnalazione essendosi “(...)
ravvisati i presupposti da verificare”;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con scritto 3.7.2002 l’__________ di __________ ha segnalato al Ministero
pubblico che in data __________ è stato decretato il fallimento della __________
__________ __________ __________, __________, e che la procedura di fallimento
è stata dichiarata sospesa per mancanza di attivo il __________ in virtù
dell’art. 230 LEF, chiedendo parimenti di valutare eventuali rilevanze penali a
causa di possibili irregolarità commesse nella gestione della società (cfr. AI
1, scritto 3/4.7.2002 dell’__________, __________);
che
con decisione 14.5.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a
procedere nell’ambito delle informazioni preliminari assunte a seguito di
questa segnalazione a carico di IS 1 per titolo di appropriazione indebita,
amministrazione infedele e bancarotta fraudolenta, “(...) considerata (...)
l’inesistenza degli estremi di reato, in quanto dagli atti di inchiesta non emergono
Fatti
i benché minimi elementi per poter ritenere che (...) abbia commesso delle
malversazioni in danno della fallita __________ __________ __________ __________,
allorquando si è offerta di aiutare il marito __________ __________
nell’esperire le necessarie operazioni in vista di liquidare la società”
(decreto di non luogo a procedere 14.5.2003, NLP __________);
che con l’istanza in esame - presentata nel termine di
un anno di cui all’art. 320 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e
del Cantone Ticino sia condannato a versarle la somma di CHF 2'377.50 per spese
di patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che
- come detto - il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso
l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1 e 2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto
non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e,
segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di
partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di
“accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona
concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione
dell'accusa (cfr. sentenza GIAR 15.7.1994 in re P. F.);
che
è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore;
che
in ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF
126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 e 19 ad
art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura);
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito
patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF
1P.553/2002 del 18.11.2002,1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del
28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Procédure pénale
suisse, Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à
l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che
il procedimento penale - tra l’altro - a carico dell'istante è stato aperto
d’ufficio a seguito della segnalazione di data 3.7.2002 dell’__________ di __________
per titolo di appropriazione indebita (art. 138 CP), amministrazione infedele
(art. 158 CP), bancarotta fraudolenta (art. 163 CP), sub. cattiva gestione
(art. 165 CP) e inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di
esecuzione e fallimento (art. 323 CP) (cfr. AI 5, verbale d’interrogatorio
29.1.2003 di IS 1, p. 1), per cui l’istante poteva attendersi la pena della reclusione
fino a cinque anni (cfr. anche art. 68 CP);
che le informazioni preliminari hanno sostanzialmente comportato
un interrogatorio dell’istante - sentita in qualità di indiziata il 29.1.2003,
dinanzi al segretario giudiziario nell’ambito del procedimento penale aperto a
carico di suo marito __________ __________ - ed uno scambio epistolare tra il
magistrato inquirente ed il suo patrocinatore, avv. __________ __________ __________,
che ha assistito anche il di lei marito nell’ambito del medesimo procedimento
(cfr. scritti agli atti);
che
il procuratore pubblico nelle sue osservazioni 29.4./3.5.2004 evidenzia - tra
l’altro - che l’inchiesta a carico dell’istante “(...) non si è protratta su
un arco di tempo tale da permettere di considerarla alla stregua di
un’istruttoria formale (fra la sua audizione e la decisione di non luogo a
procedere sono trascorsi solo 4 mesi e in questo lasso di tempo non sono stati
esperiti atti istruttori che hanno richiesto la sua partecipazione), (...)”
(osservazioni 29.4./3.5.2004, p. 2);
che
nondimeno la fattispecie particolare - segnatamente con riferimento al ruolo
svolto da IS 1 in seno alla società, essendosi “(...) offerta di aiutare il
marito __________ __________ nell’esperire le necessarie operazioni in vista di
liquidare la società” (decreto di non luogo a procedere 14.5.2003, NLP __________;
cfr., nel dettaglio, decreto di non luogo a procedere 14.5.2003, NLP __________,
emanato nei confronti di __________ __________, p. 2) - imponeva la presenza di
un legale fin da subito;
che pertanto va ritenuta
“accusata” ai sensi dell’art. 317 CPP;
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. __________ __________ __________, di complessivi CHF 2'377.50
[di cui CHF 1'770.85 a titolo di onorario (7 ore e 5 minuti a CHF 250.--/ora),
CHF 438.75 di spese e CHF 167.95 di IVA (doc. 2, “nota spese e competenze”
26.4.2004 allegata all’istanza 26/27.4.2004)];
che la tariffa applicata - pari a CHF 250.--/ora - ed
il dispendio orario esposto appaiono conformi ai predetti principi, rientrando
nei parametri indicati, eccetto per quanto attiene alla stesura dell’istanza in
esame, che non presentava sia dal profilo giuridico sia da quello fattuale difficoltà
particolari;
che di conseguenza va riconosciuto un importo complessivo
di CHF 1'520.85 a titolo di onorario (6 ore e 5 minuti);
che viene ammesso un importo limitatamente a CHF
180.-- per la stesura dell’istanza in esame (comprendente onorario, spese ed
IVA);
che le rimanenti spese vengono riconosciute in CHF
263.--, ridotte a CHF 4.45 quelle inerenti ai colloqui telefonici (CHF
0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv.
B. P., inc. 19.2004.6), a CHF 5.--- per la prestazione del 31.1.2003 “steso
procura” (CHF 5.-- per ogni pagina originale, compresa la copia per
l’incarto, art. 3 lit. b TOA) e stralciato l’importo di CHF 135.-- per le “spese
di cancelleria e telefoniche” di data 26.4.2004, in quanto non meglio precisate;
che l’IVA viene ammessa a CHF 135.60 (su CHF 1'783.85);
che interessi di mora non sono pretesi;
che a IS 1 va quindi riconosciuto l’importo complessivo
di 2'099.45, di cui CHF 1'919.45 per spese di patrocinio e CHF 180.-- per
indennità dipendente dal presente procedimento;
che
giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il
coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità
allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza
grave;
che
nella fattispecie non sono tuttavia dati i citati presupposti di cui all’art.
322 CPP, ritenuto che il procedimento penale si è aperto a seguito della
segnalazione dell’__________ di __________ e non appare del tutto ingiustificato;
che
pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320
cpv. 5 CPP);
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al decreto
di non luogo a procedere 14.5.2003 emanato dal procuratore pubblico Giuseppe
Muschietti (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo
di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 2'099.45.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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