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Decisione

60.2004.162

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso.

7 dicembre 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. P., inc. 19.2004.6) e stralciato l’importo di CHF 135.-- per le “spese di

cancelleria e telefoniche” di data 26.4.2004, in quanto non meglio precisate;

che l’IVA viene ammessa a CHF 212.10 (su CHF 2'790.60);

che interessi di mora non sono pretesi;

che a IS 1 va quindi riconosciuto l’importo

complessivo di 3'182.70, di cui CHF 3'002.70 per spese di patrocinio e CHF

180.-- per indennità dipendente dal presente procedimento;

che

giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato

possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo

Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;

che

nella fattispecie non sono tuttavia dati i citati presupposti di cui all’art.

322 CPP, ritenuto che il procedimento penale si è aperto a seguito della

segnalazione dell’__________ di __________ e non appare del tutto

ingiustificato;

che

pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;

che la procedura di indennità è gratuita (art. 320

cpv. 5 CPP);

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

decreto di non luogo a procedere 14.5.2003 emanato dal procuratore pubblico

Giuseppe Muschietti (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________,

a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 3'182.70.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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