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Decisione

60.2004.164

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali.

26 settembre 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

di patrocinio e CHF 176.-- per danni materiali;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,

§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017

ss.);

che,

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la

remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--

orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),

senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore

di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 3'095.65 [di cui CHF 2'565.-- (9 ore

a CHF 285.--/ora) a titolo di onorario, CHF 312.-- di spese e CHF 218.65 di IVA

al 7.6%];

che

la tariffa oraria applicata, pari a CHF 285.--/ora, non è conforme alla prassi

e va pertanto ridotta a CHF 250.--/ora;

che

il dispendio orario appare inoltre oggettivamente sproporzionato alla

fattispecie che – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale –

ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà

particolari, circostanza che difatti l’istante non sostiene;

che

il patrocinio si è in sostanza limitato alla preparazione del dibattimento ed

al dibattimento;

che

di conseguenza viene ammesso un onorario pari a 4 ore e 10 minuti, di cui 60

minuti inerenti i colloqui – anche telefonici – con il cliente (sufficienti in

considerazione della semplicità del caso), 70 minuti inerenti i vari scritti

(in media 10 minuti/scritto), 60 minuti inerenti la preparazione al dibattimento

e 60 minuti inerenti il dibattimento, stralciate in particolare – in quanto non

motivate (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999,

ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni

materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno,

stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”) –

le prestazioni inerenti le diverse lettere inviate al Municipio di __________, la

“lettera di opposizione inviata alla Pretura penale” di data 2.12.2003,

il colloquio telefonico con l’avv. __________ ed il relativo scritto di data

21.1.2004, i tre colloqui telefonici con __________ -__________ di data 5.3.2004

ed il colloquio telefonico con l’UEF di data 9.3.2004;

che

all’istante va quindi riconosciuta la somma di CHF 642.-- a titolo di onorario

(4 ore e 10 minuti a CHF 250.--/ora, già dedotto l’importo di CHF 400.--

assegnato dal giudice della Pretura penale a titolo di ripetibili con sentenza

8.3.2004);

che

le spese vengono invece ammesse in CHF 193.60, di cui CHF 50.-- per la formazione

dell’incarto, CHF 43.60 per gli scritti (CHF 10.--/raccomandata e CHF

5.90/lettera semplice, compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA), CHF

50.-- per la trasferta __________ -__________, CHF 50.-- per le fotocopie (l’importo

esposto dall’istante appare eccessivo con riguardo alla fattispecie, ritenuto inoltre

che il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 2.9.2003 conta unicamente

16 pagine, AI 2), stralciate in particolare le ulteriori spese di “cancelleria,

telefonici, telefax, ...”, in quanto non meglio specificate;

che

l’IVA ammonta a CHF 63.55;

che

a IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese di patrocinio, l’importo di CHF 899.15;

che

– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la

giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme

precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da

risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono

essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (cfr.

REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa

del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del

lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP.

1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che

l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta

dell'accusa o della detenzione;

che

per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l'istante chiede il rimborso di CHF 176.--, ovvero “(…) delle

spese sostenute per recarsi all’interrogatorio di polizia (__________-__________-__________pari

a 26 km), al dibattimento penale (__________-__________-__________pari a 94 km)

e a due appuntamenti con lo scrivente legale (__________-__________-__________pari

a 56 km)” (istanza 29/30.4.2004, p. 1);

che

vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito,

decisione TF 23.2.2004 in re F. B., inc.1P.602/2003) tra il procedimento

penale promosso nei suoi confronti e le citate pretese;

che

– in applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre

il danno (art. 44 CO) – va invece rimborsato solo il costo del biglietto di

seconda classe dei mezzi pubblici, pari – oggi – a CHF 17.20 per la tratta __________

-__________ -__________, CHF 39.20 per la tratta __________ -__________ -__________

e CHF 18.40 per la tratta __________ -__________ -__________;

che

inoltre – come sopra esposto – un unico colloquio con il patrocinatore era in

concreto più che sufficiente, per cui va stralciata la seconda trasferta a __________;

che

l’importo da risarcire a titolo di danni materiali ammonta pertanto a CHF

74.80;

che

a IS 1 va quindi riconosciuto l’importo complessivo di CHF 973.95, di cui CHF 899.15

a titolo di spese di patrocinio e CHF 74.80 a titolo di risarcimento dei danni

materiali;

che

interessi di mora e ripetibili di questa sede non sono pretesi;

che

la procedura di indennità è gratuita.

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla

sentenza 8.3.2004 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________,

__________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF

973.95.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

- Dipartimento delle

Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;

- Pretura Penale, Bellinzona (con

l’inc. __________ di ritorno).

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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