60.2004.164
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali.
26 settembre 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
60.2004.164
Data decisione, Autorità:
26.09.2005, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.164
Lugano
26 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 29/30.4.2004
presentata da
IS 1
patr. da: PA 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 8.3.2004 del giudice della Pretura penale (inc. __________),
un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 11.5.2004 del sostituto procuratore
pubblico Marisa Alfier, che chiede – sempre che la richiesta di risarcimento
sia accolta – una riduzione della nota professionale esposta dall’avv. PA 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 27.11.2003 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa
davanti alla Pretura penale IS 1 ed ha proposto la sua condanna alla multa di CHF
600.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto
colpevole di ingiuria “per avere (…) offeso l’onore di __________ __________
tacciandolo di ‘__________da merda’” e di minaccia “per avere (…)
incusso spavento a __________ __________ minacciandolo con le seguenti parole
‘ci rivedremo, stai tranquillo che ci rivedremo’ dopo avergli chiesto di ‘farla
fuori tra noi due’”, fatti avvenuti ad __________ in data __________ (DA __________);
che
con decisione 8.3.2004 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante
dalle citate imputazioni;
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli l’importo di CHF 3'271.65, di cui CHF 3'095.65 per spese
Fatti
di patrocinio e CHF 176.-- per danni materiali;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 3'095.65 [di cui CHF 2'565.-- (9 ore
a CHF 285.--/ora) a titolo di onorario, CHF 312.-- di spese e CHF 218.65 di IVA
al 7.6%];
che
la tariffa oraria applicata, pari a CHF 285.--/ora, non è conforme alla prassi
e va pertanto ridotta a CHF 250.--/ora;
che
il dispendio orario appare inoltre oggettivamente sproporzionato alla
fattispecie che – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale –
ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà
particolari, circostanza che difatti l’istante non sostiene;
che
il patrocinio si è in sostanza limitato alla preparazione del dibattimento ed
al dibattimento;
che
di conseguenza viene ammesso un onorario pari a 4 ore e 10 minuti, di cui 60
minuti inerenti i colloqui – anche telefonici – con il cliente (sufficienti in
considerazione della semplicità del caso), 70 minuti inerenti i vari scritti
(in media 10 minuti/scritto), 60 minuti inerenti la preparazione al dibattimento
e 60 minuti inerenti il dibattimento, stralciate in particolare – in quanto non
motivate (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999,
ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni
materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno,
stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”) –
le prestazioni inerenti le diverse lettere inviate al Municipio di __________, la
“lettera di opposizione inviata alla Pretura penale” di data 2.12.2003,
il colloquio telefonico con l’avv. __________ ed il relativo scritto di data
21.1.2004, i tre colloqui telefonici con __________ -__________ di data 5.3.2004
ed il colloquio telefonico con l’UEF di data 9.3.2004;
che
all’istante va quindi riconosciuta la somma di CHF 642.-- a titolo di onorario
(4 ore e 10 minuti a CHF 250.--/ora, già dedotto l’importo di CHF 400.--
assegnato dal giudice della Pretura penale a titolo di ripetibili con sentenza
8.3.2004);
che
le spese vengono invece ammesse in CHF 193.60, di cui CHF 50.-- per la formazione
dell’incarto, CHF 43.60 per gli scritti (CHF 10.--/raccomandata e CHF
5.90/lettera semplice, compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA), CHF
50.-- per la trasferta __________ -__________, CHF 50.-- per le fotocopie (l’importo
esposto dall’istante appare eccessivo con riguardo alla fattispecie, ritenuto inoltre
che il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 2.9.2003 conta unicamente
16 pagine, AI 2), stralciate in particolare le ulteriori spese di “cancelleria,
telefonici, telefax, ...”, in quanto non meglio specificate;
che
l’IVA ammonta a CHF 63.55;
che
a IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese di patrocinio, l’importo di CHF 899.15;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono
essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (cfr.
REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa
del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del
lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP.
1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta
dell'accusa o della detenzione;
che
per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l'istante chiede il rimborso di CHF 176.--, ovvero “(…) delle
spese sostenute per recarsi all’interrogatorio di polizia (__________-__________-__________pari
a 26 km), al dibattimento penale (__________-__________-__________pari a 94 km)
e a due appuntamenti con lo scrivente legale (__________-__________-__________pari
a 56 km)” (istanza 29/30.4.2004, p. 1);
che
vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito,
decisione TF 23.2.2004 in re F. B., inc.1P.602/2003) tra il procedimento
penale promosso nei suoi confronti e le citate pretese;
che
– in applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre
il danno (art. 44 CO) – va invece rimborsato solo il costo del biglietto di
seconda classe dei mezzi pubblici, pari – oggi – a CHF 17.20 per la tratta __________
-__________ -__________, CHF 39.20 per la tratta __________ -__________ -__________
e CHF 18.40 per la tratta __________ -__________ -__________;
che
inoltre – come sopra esposto – un unico colloquio con il patrocinatore era in
concreto più che sufficiente, per cui va stralciata la seconda trasferta a __________;
che
l’importo da risarcire a titolo di danni materiali ammonta pertanto a CHF
74.80;
che
a IS 1 va quindi riconosciuto l’importo complessivo di CHF 973.95, di cui CHF 899.15
a titolo di spese di patrocinio e CHF 74.80 a titolo di risarcimento dei danni
materiali;
che
interessi di mora e ripetibili di questa sede non sono pretesi;
che
la procedura di indennità è gratuita.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla
sentenza 8.3.2004 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________,
__________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF
973.95.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
- Dipartimento delle
Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;
- Pretura Penale, Bellinzona (con
l’inc. __________ di ritorno).
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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