60.2004.17
istanza di promozione dell'accusa. legittimazione. frode fiscale.
23 novembre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2004.17
Data decisione, Autorità:
23.11.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. legittimazione. frode fiscale.
FRODE FISCALE
LEGITTIMAZIONE
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
Incarto n.
60.2004.17
Lugano
23 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 19/20.1.2004 presentata da
IS 1, ,
contro
il decreto di
non luogo a procedere 8.1.2004 emanato dal procuratore pubblico Nicola
Respini nell’ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia
18.12.2003 nei confronti di __________ PI 1, __________, per titolo di
frode fiscale e mancato pagamento dello stipendio;
richiamate le
osservazioni 23/26.1.2004 del magistrato inquirente e 28/29.1.2004 di __________
PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
che
con esposto 18.12.2003 __________ IS 1 ha inoltrato denuncia penale nei
confronti dell’ex convivente - e madre delle sue figlie - __________ PI 1,
asserendo al proposito che - quale gerente del __________, __________ - avrebbe
effettuato una doppia contabilità e non gli avrebbe versato lo stipendio per il
periodo di attività svolta presso detto esercizio pubblico dal 1987 al 2000 (AI
1);
che
con decisione 8.1.2004 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a
procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che “sull’ipotesi di
mancato pagamento dello stipendio, il Ministero pubblico si è già pronunciato
il 22 maggio 2002 con decreto di non luogo a procedere (NLP __________), poiché
questi fatti non costituiscono reato penale”, che “questa decisione
viene confermata” e che “per quanto attiene all’ipotesi di frode fiscale,
appare subito evidente come l’esposto di denuncia sia privo di qualsiasi
concreto riscontro e sia fondato su semplici supposizioni o illazioni del
denunciante, già più volte indicate nei suoi numerosi esposti al Ministero
pubblico ed in altre sedi” (decreto di non luogo a procedere 8.1.2004, p.
1);
che
con tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di ordinare la completazione
delle informazioni preliminari a’ sensi dell’art. 186 cpv. 4 CPP per titolo di
frode fiscale, il magistrato inquirente - che avrebbe violato l’art. 178 CPP - “(…)
limitandosi ad una superficiale lettura della denuncia penale inoltrata e
traendone delle conclusioni affrettate, erronee ed in palese contrasto con gli
elementi fattuali versati in atti” (istanza di promozione dell’accusa
19/20.1.2004, p. 2);
che
in presenza di un non luogo a procedere l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla
parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla
Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di
promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato;
che
la legittimazione a presentare istanza di promozione dell'accusa compete
unicamente alla parte civile, cioè alla persona fisica o giuridica
personalmente, direttamente ed attualmente lesa nel suo bene giuridico (art. 69
cpv. 1 CPP; L. MARAZZI, Il Giar, L'arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p.
37 ss.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura
penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ss. ad art. 69 CPP; N. SCHMID,
Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 502 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 38 n. 1 ss.; G.
PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1310 ss.);
che,
se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità
personale, patrimonio, onore e libertà personale), il leso legittimato a
costituirsi parte civile è colui che subisce l'illecito;
che,
in caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi (per
esempio reati di falso documentale e contro i doveri d'ufficio), sono da
considerare danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che
sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il
pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell'azione delittuosa (M. RUSCA /
Fatti
E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5 ad art. 69 CPP; N. SCHMID, op. cit., n.
503 ss. e 508 s.; R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 38 n. 1; G. PIQUEREZ, op.
cit., n. 1317);
che,
per quanto riguarda la costituzione di parte civile, non è necessaria una forma
particolare oltre quella scritta, in particolare non occorre che la parte lesa
dichiari formalmente di costituirsi parte civile: basta che tale volontà emerga
con chiarezza, ad esempio attraverso un'istanza di promozione dell'accusa, una
richiesta di risarcimento del danno, una presa di posizione sulla colpevolezza
dell'accusato (decisione 2.6.1997 di questa Camera in re R. SA, inc.
60.1996.29, pubblicata in REP. 1997 n. 96; L. MARAZZI, op. cit., p. 40; M.
RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ad art. 70 CPP);
che
__________ IS 1 ha sporto denuncia penale, tra l’altro, per “frode fiscale
nei confronti dello Stato (doppia contabilità, incassi non dichiarati)”
(cfr. denuncia penale 18.12.2003, p. 1, AI 1);
che
in questa sede afferma che “in poche parole la predetta (__________PI 1)
non dichiarava dell’incasso in nero, alterando la contabilità poi prodotta
all’autorità fiscale” (istanza di promozione dell’accusa 19/20.1.2004, p.
3);
che
pertanto non appare leso dal suddetto reato - secondo cui è punito chiunque per
commettere una sottrazione d’imposta ai sensi degli art. 258-260 fa uso, a
scopo di inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti,
quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e
altre attestazioni di terzi (art. 269 LT) - giusta l’art. 69 CPP, come sembra
riconoscere invocando la citata ipotesi accusatoria “nei confronti dello
Stato” (cfr. denuncia penale 18.12.2003, p. 1, AI 1);
che
- non avendo sofferto personalmente, direttamente ed attualmente un pregiudizio
e non avendo quindi qualità di parte civile - non è legittimato al presente
gravame;
che
il fatto che giusta l'art. 67 CPP chiunque possa presentare al procuratore
pubblico denuncia per un reato di azione pubblica non è infatti sufficiente per
poter di seguito inoltrare istanza di promozione dell'accusa, il denunciante
non assumendo veste di parte;
che
appare quindi superfluo esaminare se nella fattispecie sia dato un caso di
applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP [la completazione delle informazioni
preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è
stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di
punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale,
tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il
procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse
accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza
di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi
di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti
nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza
dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere
(REP. 1998 n. 110)], norma indicata nell’istanza;
che
il gravame è di conseguenza irricevibile;
che
tassa di giustizia e spese sono poste a carico di __________ IS 1, soccombente.
__________
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 69 ss. e 184 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1.L’istanza è irricevibile.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a
carico di __________ IS 1, __________.
3.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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