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Decisione

60.2004.17

istanza di promozione dell'accusa. legittimazione. frode fiscale.

23 novembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5 ad art. 69 CPP; N. SCHMID, op. cit., n.

503 ss. e 508 s.; R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 38 n. 1; G. PIQUEREZ, op.

cit., n. 1317);

che,

per quanto riguarda la costituzione di parte civile, non è necessaria una forma

particolare oltre quella scritta, in particolare non occorre che la parte lesa

dichiari formalmente di costituirsi parte civile: basta che tale volontà emerga

con chiarezza, ad esempio attraverso un'istanza di promozione dell'accusa, una

richiesta di risarcimento del danno, una presa di posizione sulla colpevolezza

dell'accusato (decisione 2.6.1997 di questa Camera in re R. SA, inc.

60.1996.29, pubblicata in REP. 1997 n. 96; L. MARAZZI, op. cit., p. 40; M.

RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ad art. 70 CPP);

che

__________ IS 1 ha sporto denuncia penale, tra l’altro, per “frode fiscale

nei confronti dello Stato (doppia contabilità, incassi non dichiarati)”

(cfr. denuncia penale 18.12.2003, p. 1, AI 1);

che

in questa sede afferma che “in poche parole la predetta (__________PI 1)

non dichiarava dell’incasso in nero, alterando la contabilità poi prodotta

all’autorità fiscale” (istanza di promozione dell’accusa 19/20.1.2004, p.

3);

che

pertanto non appare leso dal suddetto reato - secondo cui è punito chiunque per

commettere una sottrazione d’imposta ai sensi degli art. 258-260 fa uso, a

scopo di inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti,

quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e

altre attestazioni di terzi (art. 269 LT) - giusta l’art. 69 CPP, come sembra

riconoscere invocando la citata ipotesi accusatoria “nei confronti dello

Stato” (cfr. denuncia penale 18.12.2003, p. 1, AI 1);

che

- non avendo sofferto personalmente, direttamente ed attualmente un pregiudizio

e non avendo quindi qualità di parte civile - non è legittimato al presente

gravame;

che

il fatto che giusta l'art. 67 CPP chiunque possa presentare al procuratore

pubblico denuncia per un reato di azione pubblica non è infatti sufficiente per

poter di seguito inoltrare istanza di promozione dell'accusa, il denunciante

non assumendo veste di parte;

che

appare quindi superfluo esaminare se nella fattispecie sia dato un caso di

applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP [la completazione delle informazioni

preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è

stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di

punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale,

tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il

procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse

accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza

di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi

di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti

nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza

dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere

(REP. 1998 n. 110)], norma indicata nell’istanza;

che

il gravame è di conseguenza irricevibile;

che

tassa di giustizia e spese sono poste a carico di __________ IS 1, soccombente.

__________

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 69 ss. e 184 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1.L’istanza è irricevibile.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le

spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a

carico di __________ IS 1, __________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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