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Decisione

60.2004.175

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.

5 ottobre 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

di torto morale, oltre interessi al 5% a far data dal 5.4.2004;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,

§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017

ss.);

che,

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la

remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--

orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),

senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore

di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 5'112.90 [di cui CHF 4'500.-- (18 ore

a CHF 250.--/ora) a titolo di onorario, CHF 251.80 di spese e CHF 361.10 di IVA,

doc. 2];

che

la tariffa applicata appare conforme ai predetti principi, rientrando nei

parametri indicati;

che,

esaminato l’incarto, il dispendio orario esposto appare invece

oggettivamente sproporzionato per un avvocato con le dovute conoscenze in

ambito penale, segnatamente con riferimento ai colloqui (anche telefonici) con

l’istante ed agli scritti;

che

del resto la pratica – pur riconoscendo la voluminosità della documentazione

bancaria sequestrata ed in particolare degli inventari giornalieri di cassa (AI

11) – ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato

difficoltà particolari;

che

si giustifica anzitutto ridurre il dispendio orario medio per ogni scritto a 10

minuti, ritenuto in particolare che quelli agli atti sono di poche righe;

che

vengono inoltre stralciate le prestazioni “lettera a cliente” di data

22.7.2003, 11.8.2003, 1.12.2003, 22.12.2003, 31.12.2003, 19.1.2004, 1.3.2004,

10.3.2004, 22.3.2004 e 31.3.2004, non essendo sufficientemente motivate in

relazione alla fattispecie e le cui utilità e necessità non emergono nemmeno

dagli atti;

che

viene conseguentemente ammesso un dispendio orario pari a 11 ore e 10 minuti a

CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 2'792.--, di cui 120 minuti inerenti i

colloqui (anche telefonici) con l’istante, 10 minuti inerenti i colloqui

telefonici di data 27.6.2003 e 12.2.2004 (in media 5 minuti/telefonata), 120

minuti inerenti i vari scritti (in media 5 minuti/scritto), 180 minuti inerenti

l’interrogatorio di data 26.6.2003, 210 minuti inerenti l’interrogatorio e

l’esame atti di data 2.9.2003, 15 minuti inerenti l’esame della domanda di

assistenza giudiziaria intercantonale di data 24.9.2003 ed infine 15 minuti

inerenti l’esame del decreto di abbandono di data 6.4.2004;

che

a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 192.50, stralciate

in particolare quelle riferite agli scritti inviati all’istante sopra

menzionati;

che

l’IVA viene ammessa limitatamente a CHF 226.85;

che

a all’istante va quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 3'211.35;

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,

dall’introduzione in data 5.5.2004 della presente istanza;

che

l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al

danno morale patito dall'accusato prosciolto;

che

la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere

d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,

op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui

la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata

riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato

(cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV

93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante l’istruzione formale non è

stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può

ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito

dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni,

sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere

stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della

sua personalità;

che

l’istante domanda al proposito la somma di CHF 4'000.--, sostenendo in

particolare che il procedimento penale l’ha costretta a rassegnare le proprie

dimissioni dalla banca ed a ricorrere ad un’attività di ripiego (gerente di un

piccolo esercizio pubblico), ciò che le ha causato “(…) profondi turbamenti

e finanche uno stato di depressione”, rilevando inoltre che “(…) il

fatto di essere perseguita penalmente fece nascere in lei un sentimento di profonda

vergogna impedendole di conseguenza di continuare a frequentare le proprie amicizie”

e che la notizia del procedimento penale è subito circolata nel paese di __________

(istanza 5/6.5.2004, p. 6);

che

l’istante non dimostra, come gli incombeva, che gli asseriti pregiudizi in

ambito professionale dipendono – in nesso di causalità adeguato – dal

procedimento penale;

che

del resto – come osservato dal procuratore pubblico (cfr. osservazioni

14.5.2004) – il __________ __________ non ha mai sporto denuncia nei suoi

confronti e si è espressamente dichiarato “disinteressato al procedimento” (AI

18);

che

inoltre non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza

fisica o psichica e che lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a

tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento

penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

che

questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già

derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era

ingiustificato, come emerge dal decreto di abbandono 5.4.2004 del procuratore

pubblico Moreno Capella e dalla presente decisione;

che

la pretesa non può quindi essere ammessa;

che

l’istante protesta infine la rifusione delle ripetibili di questa sede, che

quantifica in CHF 1'161.-- (istanza 5/6.5.2004, p. 7);

che

nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza –

un importo di CHF 200.--, comprendente onorario, spese e IVA;

che, visto quanto sopra esposto, a IS 1 va rifuso

l’importo complessivo di CHF 3'411.35, di cui CHF 3'211.35 per spese di

patrocinio e CHF 200.-- per indennità dipendente dal presente procedimento,

oltre interessi al 5% dal 5.5.2004 su CHF 3'211.35;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

decreto di abbandono 5.4.2004 del procuratore pubblico Moreno Capella (ABB __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art.

317 ss. CPP, l'importo di CHF 3'411.35, oltre interessi al 5% dal 5.5.2004 su

CHF 3'211.35.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

- Dipartimento delle

Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei

ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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