60.2004.175
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.
5 ottobre 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
60.2004.175
Data decisione, Autorità:
05.10.2005, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.175
Lugano
5 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi,
vicepresidente,
Ivano Ranzanici, Matteo Cassina
(in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretario:
Rocco
Filippini, vicecancelliere
sedente per
statuire sull’istanza 5/6.5.2004 presentata da
IS 1
patr. da: PA 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di abbandono 5.4.2004 del procuratore pubblico
Moreno Capella (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss.
CPP;
richiamate le osservazioni 14.5.2004 del magistrato inquirente, che conclude
rimettendosi al prudente giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
nell’ambito di un’inchiesta relativa ad un presunto furto di __________ __________
di __________ avvenuto presso la banca __________ __________ di __________, venivano
sentite in qualità di testimoni, tra gli altri, IS 1 e __________ __________,
allora dipendenti dell’istituto bancario;
che
dalle loro stesse deposizioni emergeva in particolare che nel corso del periodo
__________ /__________ avrebbero sottratto dalla cassa della banca, in più
occasioni e per importi diversi, una somma complessiva di CHF 14'000.-- poi
restituita (l’ammanco di cassa constatato ad inizio __________ __________ ammontava
invece a CHF 20'000.--);
che
con decisione 5.4.2004 – per insufficienza di mezzi probatori e per difetto
dell’elemento soggettivo, ritenuti esistenti all’epoca dei fatti i presupposti
della “Ersatzbereitschaft” – il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono
del procedimento penale promosso nei confronti di IS 1 per titolo di appropriazione
indebita in relazione ai citati prelevamenti (ABB __________);
che
con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle l'importo di CHF
9'112.90, di cui CHF 5'112.90 per spese di patrocinio e CHF 4'000.-- a titolo
Fatti
di torto morale, oltre interessi al 5% a far data dal 5.4.2004;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 5'112.90 [di cui CHF 4'500.-- (18 ore
a CHF 250.--/ora) a titolo di onorario, CHF 251.80 di spese e CHF 361.10 di IVA,
doc. 2];
che
la tariffa applicata appare conforme ai predetti principi, rientrando nei
parametri indicati;
che,
esaminato l’incarto, il dispendio orario esposto appare invece
oggettivamente sproporzionato per un avvocato con le dovute conoscenze in
ambito penale, segnatamente con riferimento ai colloqui (anche telefonici) con
l’istante ed agli scritti;
che
del resto la pratica – pur riconoscendo la voluminosità della documentazione
bancaria sequestrata ed in particolare degli inventari giornalieri di cassa (AI
11) – ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato
difficoltà particolari;
che
si giustifica anzitutto ridurre il dispendio orario medio per ogni scritto a 10
minuti, ritenuto in particolare che quelli agli atti sono di poche righe;
che
vengono inoltre stralciate le prestazioni “lettera a cliente” di data
22.7.2003, 11.8.2003, 1.12.2003, 22.12.2003, 31.12.2003, 19.1.2004, 1.3.2004,
10.3.2004, 22.3.2004 e 31.3.2004, non essendo sufficientemente motivate in
relazione alla fattispecie e le cui utilità e necessità non emergono nemmeno
dagli atti;
che
viene conseguentemente ammesso un dispendio orario pari a 11 ore e 10 minuti a
CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 2'792.--, di cui 120 minuti inerenti i
colloqui (anche telefonici) con l’istante, 10 minuti inerenti i colloqui
telefonici di data 27.6.2003 e 12.2.2004 (in media 5 minuti/telefonata), 120
minuti inerenti i vari scritti (in media 5 minuti/scritto), 180 minuti inerenti
l’interrogatorio di data 26.6.2003, 210 minuti inerenti l’interrogatorio e
l’esame atti di data 2.9.2003, 15 minuti inerenti l’esame della domanda di
assistenza giudiziaria intercantonale di data 24.9.2003 ed infine 15 minuti
inerenti l’esame del decreto di abbandono di data 6.4.2004;
che
a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 192.50, stralciate
in particolare quelle riferite agli scritti inviati all’istante sopra
menzionati;
che
l’IVA viene ammessa limitatamente a CHF 226.85;
che
a all’istante va quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 3'211.35;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,
dall’introduzione in data 5.5.2004 della presente istanza;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al
danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato
(cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV
93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante l’istruzione formale non è
stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può
ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito
dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni,
sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere
stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della
sua personalità;
che
l’istante domanda al proposito la somma di CHF 4'000.--, sostenendo in
particolare che il procedimento penale l’ha costretta a rassegnare le proprie
dimissioni dalla banca ed a ricorrere ad un’attività di ripiego (gerente di un
piccolo esercizio pubblico), ciò che le ha causato “(…) profondi turbamenti
e finanche uno stato di depressione”, rilevando inoltre che “(…) il
fatto di essere perseguita penalmente fece nascere in lei un sentimento di profonda
vergogna impedendole di conseguenza di continuare a frequentare le proprie amicizie”
e che la notizia del procedimento penale è subito circolata nel paese di __________
(istanza 5/6.5.2004, p. 6);
che
l’istante non dimostra, come gli incombeva, che gli asseriti pregiudizi in
ambito professionale dipendono – in nesso di causalità adeguato – dal
procedimento penale;
che
del resto – come osservato dal procuratore pubblico (cfr. osservazioni
14.5.2004) – il __________ __________ non ha mai sporto denuncia nei suoi
confronti e si è espressamente dichiarato “disinteressato al procedimento” (AI
18);
che
inoltre non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza
fisica o psichica e che lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a
tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento
penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che
questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già
derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era
ingiustificato, come emerge dal decreto di abbandono 5.4.2004 del procuratore
pubblico Moreno Capella e dalla presente decisione;
che
la pretesa non può quindi essere ammessa;
che
l’istante protesta infine la rifusione delle ripetibili di questa sede, che
quantifica in CHF 1'161.-- (istanza 5/6.5.2004, p. 7);
che
nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza –
un importo di CHF 200.--, comprendente onorario, spese e IVA;
che, visto quanto sopra esposto, a IS 1 va rifuso
l’importo complessivo di CHF 3'411.35, di cui CHF 3'211.35 per spese di
patrocinio e CHF 200.-- per indennità dipendente dal presente procedimento,
oltre interessi al 5% dal 5.5.2004 su CHF 3'211.35;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
decreto di abbandono 5.4.2004 del procuratore pubblico Moreno Capella (ABB __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art.
317 ss. CPP, l'importo di CHF 3'411.35, oltre interessi al 5% dal 5.5.2004 su
CHF 3'211.35.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
- Dipartimento delle
Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei
ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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