60.2004.189
ricorso in materia di perquisizione e sequestro. dissequestro disposto in corso di istruttoria.
28 settembre 2004Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2004.189
Data decisione, Autorità:
28.09.2004, CRP
Titolo:
ricorso in materia di perquisizione e sequestro. dissequestro disposto in corso di istruttoria.
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 157 CPP-TI
art. 161 CPP-TI
art. 284 let. a CPP-TI
Incarto n.
60.2004.189
Lugano
28 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso
19/21.5.2004 presentato da
RI 1, ,
RI 2, ,
entrambi patr.
da: PA 1, ,
contro
la decisione
10.5.2004 del giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli in materia di
sequestro;
richiamate le
osservazioni 25/26.5.2004 del giudice dell'istruzione e dell'arresto e
3/4.6.2004 di PI 9, entrambe concludenti per la reiezione del gravame, e
2/3.6.2004 di __________ PI 2, concludenti per il suo accoglimento;
richiamati
altresì gli scritti 26.5.2004 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti,
27/28.5.2004 di __________ PI 4 e 2/3.6.2004 di __________ PI 3, che comunicano
di rimettersi al giudizio di questa Camera, e 25.5.2004 di __________ PI 5, che
comunica di disinteressarsi all'esito del gravame;
rilevato che le
altre parti non hanno presentato osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
che
l'11.7.2000 l'allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha ordinato -
nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti di __________ PI 1 e
altri per reati contro il patrimonio in seguito a, tra l'altro, denuncia di PI
8, e per essa di __________ PI 9, trasmessa al Ministero pubblico dall'Ufficio
federale di polizia il 31.5/5.6.2000 (AI 3) - la perquisizione e il sequestro
della relazione bancaria n. __________ presso __________ (già __________), __________,
intestata a __________ RI 1, moglie del citato __________ PI 1 (B 5);
che
con pronuncia 26.3.2004 il magistrato inquirente ha disposto il dissequestro di
detta relazione bancaria, ritenuto che "(…) il blocco è ognora stato
mantenuto in vista del risarcimento delle parti civili", che "(…)
dalle comunicazioni 25 marzo 2004 di __________ RI 1 e 26 marzo 2004 della
parte civile PI 9 emerge che un accordo transattivo fra queste parti è stato
definito" (decisione 26.3.2004, p. 1), che - per quanto concerne le
altre parti civili [cfr. denunce 1.12.2000 di PI 11 (AI 127) e 27/30.7.1999 di __________
__________ (AI 1)], - "(…) è evidente che questa specifica ipotesi di
reato - quella riferita alla posizione di PI 11 - sfocerà in una decisione di
abbandono e che la società in questione non potrà vantare alcun diritto sui
fondi sequestrati" e che "la parte PI 10, invece, non chiedendo
l'assunzione di mezzi di prova dopo la decisione incidentale 22 ottobre 2003,
ha mostrato per atti concludenti il proprio disinteresse per il procedimento in
corso" (decisione 26.3.2004, p. 2, AI 529);
che
con decisione 10.5.2004 il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha accolto -
in quanto non privo di oggetto - il reclamo 8.4.2004 di PI 11, annullando il
suddetto ordine e ritornando gli atti al procuratore pubblico per i suoi
incombenti;
che
al proposito ha rilevato che "questo ufficio ha già più volte affermato
di non essere competente in merito a reclami contro dissequestri ordinati
parallelamente (se si preferisce: in connessione) a decisioni di non luogo a
procedere o di abbandono; questo perché il primo dipende dalla seconda, che è
decisione di merito, con conseguente rischio di conflitto di competenza con la
CRP, eventualmente chiamata a decidere sull'apertura dell'istruttoria formale o
sul rinvio a giudizio (…)", che "un dissequestro in fase
istruttoria non può, quindi, essere motivato semplicemente con la prospettiva
di un "futuro" decreto d'abbandono, peraltro tutt'altro che
desumibile (nel caso in esame) dalla decisione del 22.10.2003 già citata, come
invece pretende il magistrato inquirente; (…)" e che "(…) qualora
si volesse considerare il dissequestro in questione come ordinato in sede
istruttoria, indipendentemente da una decisione di merito, per decadenza dei
presupposti del sequestro, va ricordato che questo deve formare oggetto di
decisione indipendente, adeguatamente motivata, e come tale impugnabile"
(decisione 10.5.2004, p. 3);
che
con tempestivo ricorso __________ RI 1 e RI 2 chiedono di accogliere il
gravame, confermando il dissequestro della relazione bancaria n. __________;
che
l'ordine di dissequestro sarebbe stato sufficientemente motivato, segnatamente
con riferimento alle ipotesi accusatorie di cui alla denuncia di PI 11
(disinteressatasi peraltro del procedimento), che non fonderebbero la
competenza territoriale del Ministero pubblico ticinese;
che
inoltre detto ordine sarebbe giustificato con la decadenza dei presupposti di
cui all'art. 161 CPP;
che
il magistrato inquirente deve ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che
possono avere importanza per l'istruzione del processo come mezzi di prova o
perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato (art. 161 cpv. 1 CPP);
che
il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha
lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della
procedura e quindi per le necessità dell'istruzione formale, per le decisioni
del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella duplice
prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle
prove (sequestro probatorio) e della decisione di confisca, restituzione o
devoluzione, come agli art. 58 ss. CP e 165, 270-271 CPP (sequestro
confiscatorio; cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht,
5. ed., Basilea 2002, § 69 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse,
Zurigo 2000, n. 2542 ss.);
che
il provvedimento decade ex lege se l'autorità competente non decide sulla
restituzione, la confisca o la devoluzione allo Stato degli oggetti e dei
valori sequestrati al più tardi quando è pronunciato l'abbandono del
procedimento o emanata la sentenza definita (art. 165 cpv. 1 CPP; cfr.
nondimeno art. 350 CPP);
che
contro un decreto di non luogo a procedere, rispettivamente un decreto di
abbandono la parte civile può inoltrare alla Camera dei ricorsi penali istanza
di promozione dell'accusa a' sensi dell'art. 186 CPP, rispettivamente proposta
di atto di accusa a' sensi degli art. 216 ss. CPP;
che
il provvedimento - come ha indicato il giudice dell'istruzione e dell'arresto
nel suo giudizio (p. 2) - è pertanto sottoposto alla condizione sospensiva
della crescita in giudicato della decisione del procuratore pubblico,
rispettivamente di questa Camera (cfr. anche decisioni del giudice
dell'istruzione e dell'arresto 3.6.2003 in re C. T., inc. 1997.73502, e
14.7.1998 in re B., inc. 286.1998.2);
che
quindi - ritenuto il carattere accessorio della misura in relazione all'azione
penale - quando essa è disposta contestualmente all'emanazione di un decreto di
non luogo a procedere o di un decreto di abbandono non può essere impugnata con
reclamo giusta l'art. 280 CPP;
che
le distinte competenze delle due istanze sono peraltro pacifiche, il
legislatore avendo espressamente designato la Camera dei ricorsi penali quale
autorità di ricorso contro i decreti di non luogo a procedere e di abbandono
(art. 284 cpv. 1 lit. b CPP);
che
nella fattispecie il procuratore pubblico ha motivato il dissequestro della
relazione bancaria intestata a __________ PI 10 sostanzialmente con riferimento
alla decisione incidentale 22.10.2003 di "estensione dell'accusa,
disgiunzione, deposito atti/visione atti" (AI 427), affermando che
"(…) con questo provvedimento veniva implicitamente indicato che la
sola ipotesi di reato commesso in danno di __________ PI 9 veniva contemplata.
Tant'è che tutti i complementi d'inchiesta acquisiti successivamente non hanno
avuto altro oggetto. In questo senso veniva implicitamente riconosciuta come
infondata la tesi accusatoria fatta valere dalla PI 11 e da __________ PI 10.
Nondimeno lo stadio del procedimento in corso non ha consentito l'emanazione di
una decisione di abbandono (o di non luogo a procedere) a dipendenza delle
fattispecie denunciate da questi ultimi due soggetti. L'infondatezza delle
ipotesi di reato da loro ventilate appaiono tuttavia abbastanza palesi;
soprattutto con riguardo a quanto addotto da PI 11 a fronte di quanto emerso
dagli interrogatori di __________ PI 1. Se l'ipotesi iniziale meritava in ogni
caso approfondimento, è comunque emerso che il reato invocato non può in alcun
modo radicare una competenza territoriale del Ministero pubblico ticinese.
Nessuno degli elementi costitutivi del reato invocato si è verificato in
Ticino. Né gli atti istruttori effettuati hanno consentito di giungere ad una
conclusione in questo senso" (decisione 26.3.2004, p. 2);
che
il magistrato inquirente - pur asserendo, senza ulteriormente precisarne le
ragioni, che "(…) lo stadio del procedimento in corso non ha consentito
l'emanazione di una decisione di abbandono (o di non luogo a procedere) a
dipendenza delle fattispecie denunciate da questi ultimi due soggetti"
(decisione 26.3.2004, p. 2) - ha lasciato intendere di considerare di fatto
chiusa l'istruttoria in relazione ai fatti di cui alle denunce 1.12.2000 di PI
Fatti
11 e 27/30.7.1999 di __________ PI 10;
che
avrebbe quindi dovuto procedere alla disgiunzione dei procedimenti penali
(cfr., al proposito, decisione 3.7.1997 del giudice dell'istruzione e
dell'arresto in re K., pubblicata in REP. 1997 n. 93) e di seguito, se del
caso, emanare un decreto di non luogo a procedere o di abbandono, decisioni
impugnabili a questa Camera con i già citati rimedi giuridici;
che
di conseguenza a ragione il giudice dell'istruzione e dell'arresto non si è
confrontato con la questione a sapere se fosse data la competenza territoriale
del Ministero pubblico ticinese in merito alla fattispecie segnalata da PI 11 o
se fosse dato il disinteresse dei denuncianti in capo ai loro esposti;
che
un dissequestro in sede di istruttoria può (e deve) essere disposto per
decadenza dei presupposti di sequestro (legittimo unicamente in presenza
concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e
l'oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti processuali di
istruttoria e di giudizio, tenuto conto altresì del principio di proporzionalità;
cfr. decisione TF 1P.391/2003 dell'1.12.2003);
che
questo presuppone nondimeno - come evidenziato dal giudice dell'istruzione e
dell'arresto - una "(…) decisione indipendente, adeguatamente motivata,
e come tale impugnabile" (decisione 10.5.2004, p. 3);
che
una motivazione è ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno
brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in
un altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della
portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso
un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (cfr.
decisione TF 1P.29/2004 del 5.8.2004; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed.,
Zurigo 2004, § 16 n. 260; R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 55 n. 22 ss.; G.
PIQUEREZ, op. cit., n. 796 ss.);
che
- come detto - il magistrato inquirente ha motivato il dissequestro di data
26.3.2004 con il fatto che il procedimento penale di cui alle denunce di PI 11
e di __________ PI 10 sarebbe sfociato in un decreto di abbandono, circostanza
che "implicitamente" sarebbe emersa dalla decisione 22.10.2003
di "estensione dell'accusa, disgiunzione, deposito atti/visione atti";
che
per le ragioni addotte tale giustificazione contrasta manifestamente con
l'ordine giuridico ed è pertanto inammissibile, per cui la decisione 26.3.2004
non può essere ritenuta motivata a' sensi di legge, e ciò a prescindere dal
fatto che PI 9 abbia potuto impugnare il citato ordine con diffuso reclamo;
che
la violazione del diritto di essere sentito non può peraltro essere sanata in
questa sede, il procuratore pubblico - come già in sede di reclamo (cfr.
osservazioni 21.4.2004) - essendosi rimesso al giudizio di questa Camera senza
motivare l'ordine impugnato (cfr. osservazioni 26.5.2004; decisione TF
2P.113/1993 del 14.5.1993, pubblicata in RDAT n. 53/II-1993);
che
il gravame è respinto, senza necessità di approfondire la fattispecie;
che
tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste in solido a carico dei
ricorrenti, soccombenti.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lif. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di fr. 800.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.
850.
-- (ottocentocinquanta), sono poste in solido a carico di __________ RI 1, __________,
e RI 2, __________, che rifonderanno in solido a PI 11, __________, fr. 250.--
(duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Intimazione:
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
3.
PI 3
2, 3 patrocinati da: PA 2
4.
PI 4
4.
patrocinato da: PA 3
5.
PI 5
5.
patrocinato da: PA 4
6.
PI 6
6.
patrocinata da: PA 5
7.
PI 7
7.
patrocinato da: PA 6
8.
PI 8
8.
patrocinato da: PA 7
9.
PI 9
9.
patrocinata da: PA 8
10.
PI 10
patrocinata da: PA 9
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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