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Decisione

60.2004.197

ricorso in materia di sequestro (ricorso accolto).

15 dicembre 2004Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

a. A

seguito di una denuncia 14.4.1998 presentata da cinque fondazioni, il Ministero

pubblico apriva un procedimento a carico di __________ PI 2 e gli promuoveva

l’accusa per appropriazione indebita qualificata e truffa già all’inizio del

primo verbale d’interrogatorio del 5.5.1998.

L’accusato,

persona di una certa età, ammetteva sin da subito le proprie responsabilità,

ricostruendo i fatti per quanto possibile. Egli ammetteva di aver operato a

danno delle cinque fondazioni ed a favore proprio o di società a lui

riconducibili.

Tra

i diversi atti di malversazione ammessi, ci sono sia dei prelevamenti, sia dei

bonifici, sia delle messe a pegno dei fondi delle fondazioni a favore proprio o

di sue società.

Il

procuratore pubblico ha proceduto a diverse audizioni dell’accusato e

all’assunzione di alcuni testi. Ha pure fatto esperire una perizia, tendente a

ricostruire quanto malversato a danno delle fondazioni e a scoprire la

destinazione dei fondi sottratti.

b. Tra

le malversazioni emerse, alcune sono relative alla relazione __________ presso

la Banca __________ intestata alla qui ricorrente. Su questa relazione, ed in

particolare sul conto dollari americani, l’accusato ha incassato due assegni:

il primo in data 27.8.1996, di US$ 25'216.44, corrispondenti a CHF 30'000.-- (vedi

all. 1 al ricorso); il secondo in data 27.9.1996, di US$ 4'007.21, corrispondenti

a CHF 5'000.-- (all. 3 al ricorso). Nella contabilità queste due operazioni

sono state contabilizzate quali anticipazioni, con degli importi in franchi svizzeri

diversi (CHF 34'092.62 e CHF 5'417.74), ma con l’indicazione degli importi in

dollari americani corrispondenti, nelle fiches contabili del mese di agosto e

settembre 1996 (all. 2 e 4 al ricorso). Nel mese di dicembre 1996, l’accusato

emise un primo assegno tratto sul suo conto __________ ed a favore della qui

ricorrente. Nella contabilità l’accusato registrò nella fiche del mese di

dicembre, come “Rimborso __________”, un importo di CHF 39'505.27, indicando

anche l’importo corrispondente in US$, ovvero 29'219.88. L’assegno, di US$

29'223.65 messo all’incasso il 20.12.1996 e contestualmente accreditato sul conto

dollari americani 250.721.020 presso la __________, è poi stato riaddebitato

sul medesimo conto in data 3.1.1994, per mancanza di copertura, con l’aggiunta

di US$ 127.-- per spese della banca e US$ 37.45 quali spese di ritorno. Un secondo

assegno dell’accusato, per US$ 29’388.10, è stato accreditato sul conto della

ricorrente in data 17.1.1997, ed è stato addebitato al conto dell’accusato __________

in data 23.1.1997. Come emerso dalla ricostruzione operata (AI 107 e 116) nel

corso dell’inchiesta, il conto __________ era stato accreditato con fondi

provenienti da malversazioni operate dall’accusato sui conti delle fondazioni

denuncianti. Un altro episodio coinvolge ancora le parti, ma non è oggetto del

presente gravame. Si tratta di un pagamento effettuato dall’accusato in data

19.9.1997 alla __________ per CHF 5'000.--, per conto della qui ricorrente,

attingendo dal medesimo conto presso __________, alimentato con i fondi

malversati alle fondazioni denuncianti.

c. La

relazione __________ della qui ricorrente presso la Banca __________ era stata

posta sotto sequestro in data 5.5.1998 dal procuratore pubblico allora

competente per questa procedura. Il sequestro sul conto è poi stato

progressivamente ridotto una prima volta a CHF 42'524.60 (in data 23.1.2003),

una seconda volta a CHF 5'000.-- (in data 24.3.2004). Contro questa decisione

del procuratore pubblico hanno ricorso le fondazioni denuncianti in data

2.4.2004. Con decisione 12.5.2004, l’allora giudice dell’istruzione e

dell’arresto Franco Lardelli ha accolto il ricorso ed ha annullato la decisione

di parziale dissequestro del 24.3.2004 del procuratore pubblico poiché un

attento esame della documentazione non permette di concludere che l’incasso

dell’assegno del gennaio 1997 costituisca il riequilibrio delle “anticipazioni”

operate dall’accusato a debito della ricorrente in due occasioni nel corso del

1996. Egli fa in particolare riferimento alle divergenze tra gli importi degli

assegni incassati dall’accusato a debito della ricorrente e gli importi in

franchi svizzeri registrati quali “anticipazioni” in contabilità dallo stesso

accusato. Per gli importi in dollari iscritti nella contabilità da parte

dell’accusato, non esclude che gli stessi possano essere stati iscritti a

posteriori per giustificare la connessione. A titolo abbondanziale osserva

come l’accusato era organo della ricorrente, e ha fatto beneficiare la società

da lui rappresentata di proventi di reato: quindi non è applicabile il concetto

di terzi ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CP.

d. Contro

la decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto la ricorrente si è

aggravata presso questa Camera. Nel proprio gravame, la ricorrente opera una

minuziosa ricostruzione dei fatti, che a suo dire prova, oltre ogni possibile

ragionevole dubbio, che l’incasso dell’assegno nel gennaio 1997 corrisponde al

riequilibrio delle anticipazioni del 1996 operate sempre dall’accusato sui suoi

conti. La ricorrente sottolinea come l’incasso dell’assegno in gennaio del 1997

sia avvenuto sul conto nel __________ e non sul conto sequestrato. La

ricorrente spiega la differenza degli importi in franchi svizzeri con il diverso

cambio tra il momento dell’addebito sul suo conto e quello della

contabilizzazione, sottolineando comunque che tutta l’operazione è avvenuta su

di un conto dollari e che il rimborso, pure operato in dollari, corrisponde al

centesimo nella valuta americana, compresa la maggiorazione delle spese

derivanti dalla mancata copertura del primo assegno di “riequilibrio”. Per

questo la ricorrente conclude chiedendo di annullare la decisione dell’allora

giudice dell’istruzione e dell’arresto e di confermare quella precedentemente

presa dal procuratore pubblico.

e. Le

fondazioni denuncianti, nelle proprie osservazioni, contestano la ricostruzione

dei fatti operata nel ricorso, che qualificano di “usum delphini”, in

particolare con riferimento alle differenze degli importi in franchi svizzeri.

Dalla posizione di organo della ricorrente che l’accusato rivestiva all’epoca

dei fatti le osservanti escludono che si possa parlare di buona fede in

relazione all’incasso dell’assegno nel gennaio 1997. Il procuratore pubblico e

l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto si sono rimessi al giudizio di

questa Camera.

Considerandi

1.

L'art.

161.

CPP impone al procuratore pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli

oggetti che possono avere qualche importanza per l'istruzione del processo, sia

come mezzi di prova, sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato.

Il

sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo

scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della

procedura e quindi per le necessità dell'istruzione formale, per le decisioni

del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella duplice

prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle

prove (sequestro probatorio) e della decisione di confisca, restituzione o

devoluzione, come agli art. 58 ss. CP e 165, 270-271 CPP (sequestro

confiscatorio).

Come

in tutti gli istituti procedurali, che intaccano eccezionalmente i diritti

individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo

unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di

connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare per gli

incombenti processuali di istruttoria e di giudizio, tenuto conto altresì del

principio di proporzionalità (REP. 1999, n. 131, 1998, n. 117 e 1996, n. 107).

Il

venir meno di questi presupposti toglie legittimità al sequestro, che deve

essere revocato.

2.

Il

giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il

prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore

di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo

di ristabilirne i diritti (art. 59 cifra 1 cpv. 1 CP).

Sono

considerati valori patrimoniali a' sensi dell'art. 59 cifra 1 CP tutti i

vantaggi economici illeciti con un proprio determinabile valore economico;

pertanto non solo le cose materiali, come i biglietti di banca, le pietre

preziose ed i beni immobili, ma anche i diritti reali limitati, i crediti, le

cartevalori ed i diritti immateriali (decisione TF 1P.239/2002 del 9.8.2002; N.

SCHMID, Einziehung, Organisiertes Verbrechen,

Geldwäscherei, Kommentar, Band I, Zurigo 1998, n. 17 ad art. 59 CP).

I valori patrimoniali sequestrati giusta l'art. 59 cifra 1 CP devono

pervenire dal reato dei quali sono il risultato; deve dunque sussistere, tra il

reato e l'ottenimento di questi valori, un nesso di causalità (decisione TF

1P.239/2002 del 9.8.2002; N. SCHMID, op. cit., n. 30 ss. ad art. 59 CP). Anche

i valori sostitutivi, propri ed impropri, sottostanno alla confisca giusta

l'art. 59 cifra 1 CP: beni sostitutivi impropri ("unechte Surrogate")

possono essere sequestrati solo in presenza di una traccia cartacea ("paper

trail") riconducibile all'originario provento di reato; beni

sostitutivi propri ("echte Surrogate") possono invece essere sequestrati

solo se è dimostrato che essi hanno sostituito il bene originale. In entrambi i

casi, il valore patrimoniale da confiscare deve essere facilmente

identificabile nel patrimonio dell'autore, rispettivamente del terzo beneficiario

(DTF 126 I 97).

3.

La

confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali

ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia

fornito una controprestazione adeguata o se la confisca costituisce nei suoi

confronti una misura eccessivamente severa (art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP).

Il

diritto di proprietà o un altro diritto reale acquisiti da un terzo contemporaneamente

o dopo la commissione del reato saranno quindi rispettati soltanto alle

condizioni cumulative previste da questa disposizione (S. TRECHSEL,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 16 e 17

ad art. 59 CP).

La

confisca sarà allora pronunciata quando l'acquirente si é reso colpevole di

ricettazione, oppure quando, benché non colpevole di ricettazione, l'acquirente

ha agito sapendo che i valori patrimoniali acquistati erano il prodotto o la

ricompensa di un reato o che avrebbe dovuto, viste le circostanze, presumere l'origine

delittuosa dei valori patrimoniali acquistati; ossia quando l'acquirente ha

agito in mala fede. Il dolo eventuale è sufficiente (Messaggio concernente la

modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 30.6.1993

in FF 1993 III 219; N. SCHMID, op. cit., n. 84 ad art. 59 CP). Il terzo è da

considerarsi in mala fede anche quando non ha applicato la dovuta diligenza

nelle verifiche che gli incombevano ["l'ignorance de faits qui justifiaient

la confiscation (…) doit être non fautive", D. PIOTET, Les effets

civils de la confiscation pénale, Berna 1995, n. 187; contra: N. SCHMID, op.

cit., n. 84 ad art. 59 CP].

La

confisca non sarà invece ordinata se l'acquirente, ignorando i fatti che

giustificherebbero la misura, ha fornito una controprestazione adeguata, ad

esempio acquistando l'oggetto al prezzo usuale; prestazione e controprestazione

devono essere economicamente equivalenti (N. SCHMID, op. cit., n. 90 ad art. 59

CP). Al terzo di buona fede possono quindi essere confiscate prestazioni a

titolo gratuito come donazioni e commissioni non pattuite (N. SCHMID, op. cit.,

n. 87 ad art. 59 CP). Il valore della controprestazione deve essere stimato in

base a criteri oggettivi e con riferimento al momento dell'acquisizione dei

beni (ex tunc, N. SCHMID, op. cit., n. 92 ad art. 59 CP).

Inoltre,

mancando una tale controprestazione, si rinuncerebbe alla confisca se dovesse

risultare di un rigore eccessivo.

4.

Nel

presente caso sono certamente dati i seri indizi di reato di appropriazione indebita

aggravata a carico dell’accusato, cosa peraltro non contestata dalle parti.

5.

Problematica

è la connessione tra l’oggetto del sequestro e l’atto di disposizione penalmente

rilevante. La relazione bancaria della ricorrente __________ presso la Banca __________

posta sotto sequestro non è stata beneficiata da atti penalmente rilevanti. Al

contrario, potrebbe essere stata oggetto di malversazioni dell’accusato, in

relazione alle due “anticipazioni” del 28.8.1996 e del 27.9.1996. Beneficiata

dall’incasso di un assegno tratto dall’accusato è un’altra relazione bancaria

della qui ricorrente, ovvero la relazione __________ presso la __________, non

posta sotto sequestro. L’unica connessione esistente tra le due relazioni è la

medesima titolarità, in capo alla ricorrente. Questo punto non va comunque

ulteriormente approfondito, in considerazione dell’esito del ricorso.

6.

In

relazione all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CP, occorre anzitutto esaminare se vi è

stata o meno una controprestazione all’accredito dell’assegno incassato in

gennaio del 1997. Concretamente si tratta di determinare se l’operazione del

gennaio 1997 “riequilibrava” o meno le due anticipazioni fattesi dall’accusato

nel 1996 sul conto della qui ricorrente. Su questo punto questa Camera non può

seguire le argomentazioni e le conclusioni alle quali è giunto il giudice

dell’istruzione e dell’arresto. Vero è che, come evidenziato dall’allora

giudice dell’istruzione e dell’arresto, l’accusato non è mai stato sentito sui

documenti prodotti dalla ricorrente (AI 206), e viste le sue condizioni,

nemmeno si potrà procedere in futuro a tale audizione. Occorre esaminare la

fattispecie unicamente alla luce della documentazione.

7.

L’allora

giudice dell’istruzione e dell’arresto ha messo in evidenza la differenza degli

importi in franchi tra gli importi prelevati in due occasioni nel corso del

1996.

e le due contabilizzazioni nelle fiches del mese di agosto e settembre

1996.

In relazione agli importi in dollari iscritti nella contabilità, non ha

escluso che detti importi possano essere stati inscritti a posteriori per

giustificare la connessione con il successivo incasso dell’assegno. Queste argomentazioni

non sono fondate su nessun concreto indizio, in particolare per quanto riguarda

l’eventuale iscrizione in tempi successivi degli importi in dollari: le stesse

si scontrano addirittura con documenti bancari agli atti inequivocabili da questo

punto di vista.

Primo:

forza è di constatare che i giustificativi bancari relativi alle due operazioni

di incasso assegni del 28.8.1996 e del 27.9.1996 (all. 1 e 3 del ricorso)

indicano non solo l’importo in CHF (ovvero 30'000.-- e 5'000.--), ma anche i

corrispettivi importi in dollari addebitati al conto della ricorrente, vale a

dire 25'216.44 e 4'007.21.

Secondo:

questi due dati certi corrispondono anche agli importi in US$ indicati nella contabilizzazione

nelle fiches del mese di agosto e settembre 1996 (all. 2 e 4 del ricorso).

Terzo:

il primo assegno emesso dall’accusato, datato 19.12.1996, accreditato in data

17.12.1996

e successivamente addebitato, per mancanza di copertura, in data

3.1

, riporta l’importo di US$ 29'223.64, corrispondente alla somma esatta

degli importi in dollari delle due “anticipazioni” del 1996, ovvero US$

25'216.44 e 4'007.21. Quarto: l’importo del primo assegno corrisponde

all’importo in US$ iscritto nella contabilità nella fiche di dicembre 1996

quale rimborso.

Quinto:

il secondo assegno emesso dall’accusato, datato 15.1.1997, accreditato sulla relazione

della ricorrente il 16.1.1997 ed addebitato sulla relazione __________ dell’accusato

in data 23.1.1997, riporta l’importo di US$ 29'388.10, corrispondente alla

somma esatta degli importi in dollari delle due “anticipazioni” del 1996,

ovvero US$ 25'216.44 e 4'007.21, aumentati dalle spese relative al mancato incasso

del primo assegno, ovvero US$ 127.-- e 37.45 (all. 7 del ricorso). Sesto: i due

importi in CHF indicati nella contabilità nei mesi di agosto e settembre 1996

divergono dagli importi in CHF effettivamente prelevati. Se si calcola il

cambio applicato nella contabilità, si ottengono praticamente due importi

praticamente uguali (1,352000 e 1,351998). Esaminando il cambio ufficiale

riportato sui due documenti giustificativi bancari (all. 1 e 3 del ricorso)

risulta che il cambio applicato dalla banca era diverso, ma addirittura

differente di molto (1,1897 e 1,24775). Queste constatazioni oggettive

permettono di concludere con certezza che anzitutto, anche se fossero stati

iscritti successivamente, gli importi in dollari della contabilità sono esatti,

e quindi non possono certo essere stati manipolati per creare la connessione,

che matematicamente è pacifica. Queste constatazioni spiegano anche come la

contabilizzazione in CHF sia stata fatta ad un cambio fisso, diverso da quelli

esistenti al momento dei due prelievi per “anticipazioni”. Forza è quindi di

accertare l’esistenza della connessione tra le due “anticipazioni” del 1996 e

l’incasso dell’assegno del gennaio 1997. Con riferimento all’art. 59 cfr. 1

cpv. 2 CP, si deve concludere che all’operazione del gennaio 1997 si

contrappone una controprestazione praticamente sinallagmatica con le due “anticipazioni”

del 1996.

.

8.

Resta

da esaminare infine la posizione della ricorrente quale terzo beneficiario

dell’atto di disposizione censurato, in particolare con attenzione alla buona

fede o meno, in considerazione del fatto che l’accusato era organo della

ricorrente al momento dei fatti. A questo proposito occorre considerare come

l’accusato era anche amministratore delle fondazioni denuncianti, oltre che

gestore patrimoniale dei loro conti, e che in un caso (quello dei denuncianti)

come nell’altro (quello della ricorrente) egli abbia contravvenuto ai chiari

obblighi derivatigli sia dal contratto di mandato, sia dalla funzione di amministratore.

Come emerge chiaramente dallo scritto 26.5.2002 del patrocinatore della ricorrente

al Ministero pubblico (AI 206), il versamento del gennaio 1997 altro non era

che “il rimborso di un “prestito”, ricorrendo l’accusato a prelevamenti sui

conti societari. Circostanza rimasta incontestata, e peraltro riferita a

comportamenti illeciti simili a quelli messi in atto a danno delle denuncianti.

Il concedersi prestiti personali o per proprie società, a danno di una società

amministrata, rappresenta certamente un atto illecito, di rilevanza penale,

d’azione pubblica, che solo in ragione delle gravi condizioni di salute

dell’accusato non ha potuto essere ulteriormente approfondito. L’organo è al

tempo stesso autore di comportamenti illeciti: occorre distinguere in questi

casi tra organo ed azionista o avente diritto, per valutare unicamente la buona

fede. Nel presente caso non ci sono elementi oggettivi e soggettivi per

escludere la buona fede della ricorrente e del suo azionista / avente diritto:

la società ricorrente è lesa, come le denuncianti, dalla scapestrata gestione

dell’accusato.

Da

evidenziare, in un’ottica di buona fede, il fatto che il “riequilibrio” è

avvenuto per l’importo esatto delle due “anticipazioni”, senza quindi che alla

ricorrente venisse neppure riconosciuto un saggio d’interessi o un’eventuale

differenza di cambio.

9.

Il

ricorso è accolto, e la decisione dell’allora giudice dell’istruzione e

dell’arresto annullata. Alla crescita in giudicato della presente decisione, la

relazione __________ presso la Banca __________ rimarrà sotto sequestro

limitatamente all’importo di CHF 5'000.-- con i relativi interessi maturati.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente adeguate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli

art. 157 ss. e 284 ss. CPP e 39 lit. f LTG, come ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

2.Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1, __________,

CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili di questa

sede.

3. Rimedio

di diritto:

Il

presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale

federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro

trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art. 272 PPF). La

legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.

4. Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

2 patrocinato da: PA 2

3. PI 3

4. PI 4

5. PI 5

6. PI 6

7. PI 7

3, 4, 5, 6, 7 patrocinate da: PA 3

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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