60.2004.197
ricorso in materia di sequestro (ricorso accolto).
15 dicembre 2004Italiano17 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
60.2004.197
Data decisione, Autorità:
15.12.2004, CRP
Titolo:
ricorso in materia di sequestro (ricorso accolto).
CONFISCA
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 161 CPP-TI
art. 284 let. a CPP-TI
art. 59 CPS
Incarto n.
60.2004.197
Lugano
15 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sul ricorso 24.5.2004 presentato dalla
RI 1 ,
patr. da: PA 1
,
contro
la decisione
12.5.2004 emanata dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Franco
Lardelli in materia di sequestro;
preso atto dello
scritto 27/28.5.2004 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, che comunica
di non aver particolari osservazioni da sottoporre a questa Camera;
preso atto dello
scritto 27/28.5.2004 dell’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto, che si
rimette al giudizio di questa Camera;
preso atto delle
osservazioni 11.6.2004 presentate dal patrocinatore delle cinque fondazioni
denuncianti, che chiede di respingere il ricorso;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. A
seguito di una denuncia 14.4.1998 presentata da cinque fondazioni, il Ministero
pubblico apriva un procedimento a carico di __________ PI 2 e gli promuoveva
l’accusa per appropriazione indebita qualificata e truffa già all’inizio del
primo verbale d’interrogatorio del 5.5.1998.
L’accusato,
persona di una certa età, ammetteva sin da subito le proprie responsabilità,
ricostruendo i fatti per quanto possibile. Egli ammetteva di aver operato a
danno delle cinque fondazioni ed a favore proprio o di società a lui
riconducibili.
Tra
i diversi atti di malversazione ammessi, ci sono sia dei prelevamenti, sia dei
bonifici, sia delle messe a pegno dei fondi delle fondazioni a favore proprio o
di sue società.
Il
procuratore pubblico ha proceduto a diverse audizioni dell’accusato e
all’assunzione di alcuni testi. Ha pure fatto esperire una perizia, tendente a
ricostruire quanto malversato a danno delle fondazioni e a scoprire la
destinazione dei fondi sottratti.
b. Tra
le malversazioni emerse, alcune sono relative alla relazione __________ presso
la Banca __________ intestata alla qui ricorrente. Su questa relazione, ed in
particolare sul conto dollari americani, l’accusato ha incassato due assegni:
il primo in data 27.8.1996, di US$ 25'216.44, corrispondenti a CHF 30'000.-- (vedi
all. 1 al ricorso); il secondo in data 27.9.1996, di US$ 4'007.21, corrispondenti
a CHF 5'000.-- (all. 3 al ricorso). Nella contabilità queste due operazioni
sono state contabilizzate quali anticipazioni, con degli importi in franchi svizzeri
diversi (CHF 34'092.62 e CHF 5'417.74), ma con l’indicazione degli importi in
dollari americani corrispondenti, nelle fiches contabili del mese di agosto e
settembre 1996 (all. 2 e 4 al ricorso). Nel mese di dicembre 1996, l’accusato
emise un primo assegno tratto sul suo conto __________ ed a favore della qui
ricorrente. Nella contabilità l’accusato registrò nella fiche del mese di
dicembre, come “Rimborso __________”, un importo di CHF 39'505.27, indicando
anche l’importo corrispondente in US$, ovvero 29'219.88. L’assegno, di US$
29'223.65 messo all’incasso il 20.12.1996 e contestualmente accreditato sul conto
dollari americani 250.721.020 presso la __________, è poi stato riaddebitato
sul medesimo conto in data 3.1.1994, per mancanza di copertura, con l’aggiunta
di US$ 127.-- per spese della banca e US$ 37.45 quali spese di ritorno. Un secondo
assegno dell’accusato, per US$ 29’388.10, è stato accreditato sul conto della
ricorrente in data 17.1.1997, ed è stato addebitato al conto dell’accusato __________
in data 23.1.1997. Come emerso dalla ricostruzione operata (AI 107 e 116) nel
corso dell’inchiesta, il conto __________ era stato accreditato con fondi
provenienti da malversazioni operate dall’accusato sui conti delle fondazioni
denuncianti. Un altro episodio coinvolge ancora le parti, ma non è oggetto del
presente gravame. Si tratta di un pagamento effettuato dall’accusato in data
19.9.1997 alla __________ per CHF 5'000.--, per conto della qui ricorrente,
attingendo dal medesimo conto presso __________, alimentato con i fondi
malversati alle fondazioni denuncianti.
c. La
relazione __________ della qui ricorrente presso la Banca __________ era stata
posta sotto sequestro in data 5.5.1998 dal procuratore pubblico allora
competente per questa procedura. Il sequestro sul conto è poi stato
progressivamente ridotto una prima volta a CHF 42'524.60 (in data 23.1.2003),
una seconda volta a CHF 5'000.-- (in data 24.3.2004). Contro questa decisione
del procuratore pubblico hanno ricorso le fondazioni denuncianti in data
2.4.2004. Con decisione 12.5.2004, l’allora giudice dell’istruzione e
dell’arresto Franco Lardelli ha accolto il ricorso ed ha annullato la decisione
di parziale dissequestro del 24.3.2004 del procuratore pubblico poiché un
attento esame della documentazione non permette di concludere che l’incasso
dell’assegno del gennaio 1997 costituisca il riequilibrio delle “anticipazioni”
operate dall’accusato a debito della ricorrente in due occasioni nel corso del
1996. Egli fa in particolare riferimento alle divergenze tra gli importi degli
assegni incassati dall’accusato a debito della ricorrente e gli importi in
franchi svizzeri registrati quali “anticipazioni” in contabilità dallo stesso
accusato. Per gli importi in dollari iscritti nella contabilità da parte
dell’accusato, non esclude che gli stessi possano essere stati iscritti a
posteriori per giustificare la connessione. A titolo abbondanziale osserva
come l’accusato era organo della ricorrente, e ha fatto beneficiare la società
da lui rappresentata di proventi di reato: quindi non è applicabile il concetto
di terzi ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CP.
d. Contro
la decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto la ricorrente si è
aggravata presso questa Camera. Nel proprio gravame, la ricorrente opera una
minuziosa ricostruzione dei fatti, che a suo dire prova, oltre ogni possibile
ragionevole dubbio, che l’incasso dell’assegno nel gennaio 1997 corrisponde al
riequilibrio delle anticipazioni del 1996 operate sempre dall’accusato sui suoi
conti. La ricorrente sottolinea come l’incasso dell’assegno in gennaio del 1997
sia avvenuto sul conto nel __________ e non sul conto sequestrato. La
ricorrente spiega la differenza degli importi in franchi svizzeri con il diverso
cambio tra il momento dell’addebito sul suo conto e quello della
contabilizzazione, sottolineando comunque che tutta l’operazione è avvenuta su
di un conto dollari e che il rimborso, pure operato in dollari, corrisponde al
centesimo nella valuta americana, compresa la maggiorazione delle spese
derivanti dalla mancata copertura del primo assegno di “riequilibrio”. Per
questo la ricorrente conclude chiedendo di annullare la decisione dell’allora
giudice dell’istruzione e dell’arresto e di confermare quella precedentemente
presa dal procuratore pubblico.
e. Le
fondazioni denuncianti, nelle proprie osservazioni, contestano la ricostruzione
dei fatti operata nel ricorso, che qualificano di “usum delphini”, in
particolare con riferimento alle differenze degli importi in franchi svizzeri.
Dalla posizione di organo della ricorrente che l’accusato rivestiva all’epoca
dei fatti le osservanti escludono che si possa parlare di buona fede in
relazione all’incasso dell’assegno nel gennaio 1997. Il procuratore pubblico e
l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto si sono rimessi al giudizio di
questa Camera.
Considerandi
1.
L'art.
161.
CPP impone al procuratore pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli
oggetti che possono avere qualche importanza per l'istruzione del processo, sia
come mezzi di prova, sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato.
Il
sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo
scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della
procedura e quindi per le necessità dell'istruzione formale, per le decisioni
del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella duplice
prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle
prove (sequestro probatorio) e della decisione di confisca, restituzione o
devoluzione, come agli art. 58 ss. CP e 165, 270-271 CPP (sequestro
confiscatorio).
Come
in tutti gli istituti procedurali, che intaccano eccezionalmente i diritti
individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo
unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di
connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare per gli
incombenti processuali di istruttoria e di giudizio, tenuto conto altresì del
principio di proporzionalità (REP. 1999, n. 131, 1998, n. 117 e 1996, n. 107).
Il
venir meno di questi presupposti toglie legittimità al sequestro, che deve
essere revocato.
2.
Il
giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il
prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore
di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo
di ristabilirne i diritti (art. 59 cifra 1 cpv. 1 CP).
Sono
considerati valori patrimoniali a' sensi dell'art. 59 cifra 1 CP tutti i
vantaggi economici illeciti con un proprio determinabile valore economico;
pertanto non solo le cose materiali, come i biglietti di banca, le pietre
preziose ed i beni immobili, ma anche i diritti reali limitati, i crediti, le
cartevalori ed i diritti immateriali (decisione TF 1P.239/2002 del 9.8.2002; N.
SCHMID, Einziehung, Organisiertes Verbrechen,
Geldwäscherei, Kommentar, Band I, Zurigo 1998, n. 17 ad art. 59 CP).
I valori patrimoniali sequestrati giusta l'art. 59 cifra 1 CP devono
pervenire dal reato dei quali sono il risultato; deve dunque sussistere, tra il
reato e l'ottenimento di questi valori, un nesso di causalità (decisione TF
1P.239/2002 del 9.8.2002; N. SCHMID, op. cit., n. 30 ss. ad art. 59 CP). Anche
i valori sostitutivi, propri ed impropri, sottostanno alla confisca giusta
l'art. 59 cifra 1 CP: beni sostitutivi impropri ("unechte Surrogate")
possono essere sequestrati solo in presenza di una traccia cartacea ("paper
trail") riconducibile all'originario provento di reato; beni
sostitutivi propri ("echte Surrogate") possono invece essere sequestrati
solo se è dimostrato che essi hanno sostituito il bene originale. In entrambi i
casi, il valore patrimoniale da confiscare deve essere facilmente
identificabile nel patrimonio dell'autore, rispettivamente del terzo beneficiario
(DTF 126 I 97).
3.
La
confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali
ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia
fornito una controprestazione adeguata o se la confisca costituisce nei suoi
confronti una misura eccessivamente severa (art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP).
Il
diritto di proprietà o un altro diritto reale acquisiti da un terzo contemporaneamente
o dopo la commissione del reato saranno quindi rispettati soltanto alle
condizioni cumulative previste da questa disposizione (S. TRECHSEL,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 16 e 17
ad art. 59 CP).
La
confisca sarà allora pronunciata quando l'acquirente si é reso colpevole di
ricettazione, oppure quando, benché non colpevole di ricettazione, l'acquirente
ha agito sapendo che i valori patrimoniali acquistati erano il prodotto o la
ricompensa di un reato o che avrebbe dovuto, viste le circostanze, presumere l'origine
delittuosa dei valori patrimoniali acquistati; ossia quando l'acquirente ha
agito in mala fede. Il dolo eventuale è sufficiente (Messaggio concernente la
modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 30.6.1993
in FF 1993 III 219; N. SCHMID, op. cit., n. 84 ad art. 59 CP). Il terzo è da
considerarsi in mala fede anche quando non ha applicato la dovuta diligenza
nelle verifiche che gli incombevano ["l'ignorance de faits qui justifiaient
la confiscation (…) doit être non fautive", D. PIOTET, Les effets
civils de la confiscation pénale, Berna 1995, n. 187; contra: N. SCHMID, op.
cit., n. 84 ad art. 59 CP].
La
confisca non sarà invece ordinata se l'acquirente, ignorando i fatti che
giustificherebbero la misura, ha fornito una controprestazione adeguata, ad
esempio acquistando l'oggetto al prezzo usuale; prestazione e controprestazione
devono essere economicamente equivalenti (N. SCHMID, op. cit., n. 90 ad art. 59
CP). Al terzo di buona fede possono quindi essere confiscate prestazioni a
titolo gratuito come donazioni e commissioni non pattuite (N. SCHMID, op. cit.,
n. 87 ad art. 59 CP). Il valore della controprestazione deve essere stimato in
base a criteri oggettivi e con riferimento al momento dell'acquisizione dei
beni (ex tunc, N. SCHMID, op. cit., n. 92 ad art. 59 CP).
Inoltre,
mancando una tale controprestazione, si rinuncerebbe alla confisca se dovesse
risultare di un rigore eccessivo.
4.
Nel
presente caso sono certamente dati i seri indizi di reato di appropriazione indebita
aggravata a carico dell’accusato, cosa peraltro non contestata dalle parti.
5.
Problematica
è la connessione tra l’oggetto del sequestro e l’atto di disposizione penalmente
rilevante. La relazione bancaria della ricorrente __________ presso la Banca __________
posta sotto sequestro non è stata beneficiata da atti penalmente rilevanti. Al
contrario, potrebbe essere stata oggetto di malversazioni dell’accusato, in
relazione alle due “anticipazioni” del 28.8.1996 e del 27.9.1996. Beneficiata
dall’incasso di un assegno tratto dall’accusato è un’altra relazione bancaria
della qui ricorrente, ovvero la relazione __________ presso la __________, non
posta sotto sequestro. L’unica connessione esistente tra le due relazioni è la
medesima titolarità, in capo alla ricorrente. Questo punto non va comunque
ulteriormente approfondito, in considerazione dell’esito del ricorso.
6.
In
relazione all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CP, occorre anzitutto esaminare se vi è
stata o meno una controprestazione all’accredito dell’assegno incassato in
gennaio del 1997. Concretamente si tratta di determinare se l’operazione del
gennaio 1997 “riequilibrava” o meno le due anticipazioni fattesi dall’accusato
nel 1996 sul conto della qui ricorrente. Su questo punto questa Camera non può
seguire le argomentazioni e le conclusioni alle quali è giunto il giudice
dell’istruzione e dell’arresto. Vero è che, come evidenziato dall’allora
giudice dell’istruzione e dell’arresto, l’accusato non è mai stato sentito sui
documenti prodotti dalla ricorrente (AI 206), e viste le sue condizioni,
nemmeno si potrà procedere in futuro a tale audizione. Occorre esaminare la
fattispecie unicamente alla luce della documentazione.
7.
L’allora
giudice dell’istruzione e dell’arresto ha messo in evidenza la differenza degli
importi in franchi tra gli importi prelevati in due occasioni nel corso del
1996.
e le due contabilizzazioni nelle fiches del mese di agosto e settembre
1996.
In relazione agli importi in dollari iscritti nella contabilità, non ha
escluso che detti importi possano essere stati inscritti a posteriori per
giustificare la connessione con il successivo incasso dell’assegno. Queste argomentazioni
non sono fondate su nessun concreto indizio, in particolare per quanto riguarda
l’eventuale iscrizione in tempi successivi degli importi in dollari: le stesse
si scontrano addirittura con documenti bancari agli atti inequivocabili da questo
punto di vista.
Primo:
forza è di constatare che i giustificativi bancari relativi alle due operazioni
di incasso assegni del 28.8.1996 e del 27.9.1996 (all. 1 e 3 del ricorso)
indicano non solo l’importo in CHF (ovvero 30'000.-- e 5'000.--), ma anche i
corrispettivi importi in dollari addebitati al conto della ricorrente, vale a
dire 25'216.44 e 4'007.21.
Secondo:
questi due dati certi corrispondono anche agli importi in US$ indicati nella contabilizzazione
nelle fiches del mese di agosto e settembre 1996 (all. 2 e 4 del ricorso).
Terzo:
il primo assegno emesso dall’accusato, datato 19.12.1996, accreditato in data
17.12.1996
e successivamente addebitato, per mancanza di copertura, in data
3.1
, riporta l’importo di US$ 29'223.64, corrispondente alla somma esatta
degli importi in dollari delle due “anticipazioni” del 1996, ovvero US$
25'216.44 e 4'007.21. Quarto: l’importo del primo assegno corrisponde
all’importo in US$ iscritto nella contabilità nella fiche di dicembre 1996
quale rimborso.
Quinto:
il secondo assegno emesso dall’accusato, datato 15.1.1997, accreditato sulla relazione
della ricorrente il 16.1.1997 ed addebitato sulla relazione __________ dell’accusato
in data 23.1.1997, riporta l’importo di US$ 29'388.10, corrispondente alla
somma esatta degli importi in dollari delle due “anticipazioni” del 1996,
ovvero US$ 25'216.44 e 4'007.21, aumentati dalle spese relative al mancato incasso
del primo assegno, ovvero US$ 127.-- e 37.45 (all. 7 del ricorso). Sesto: i due
importi in CHF indicati nella contabilità nei mesi di agosto e settembre 1996
divergono dagli importi in CHF effettivamente prelevati. Se si calcola il
cambio applicato nella contabilità, si ottengono praticamente due importi
praticamente uguali (1,352000 e 1,351998). Esaminando il cambio ufficiale
riportato sui due documenti giustificativi bancari (all. 1 e 3 del ricorso)
risulta che il cambio applicato dalla banca era diverso, ma addirittura
differente di molto (1,1897 e 1,24775). Queste constatazioni oggettive
permettono di concludere con certezza che anzitutto, anche se fossero stati
iscritti successivamente, gli importi in dollari della contabilità sono esatti,
e quindi non possono certo essere stati manipolati per creare la connessione,
che matematicamente è pacifica. Queste constatazioni spiegano anche come la
contabilizzazione in CHF sia stata fatta ad un cambio fisso, diverso da quelli
esistenti al momento dei due prelievi per “anticipazioni”. Forza è quindi di
accertare l’esistenza della connessione tra le due “anticipazioni” del 1996 e
l’incasso dell’assegno del gennaio 1997. Con riferimento all’art. 59 cfr. 1
cpv. 2 CP, si deve concludere che all’operazione del gennaio 1997 si
contrappone una controprestazione praticamente sinallagmatica con le due “anticipazioni”
del 1996.
.
8.
Resta
da esaminare infine la posizione della ricorrente quale terzo beneficiario
dell’atto di disposizione censurato, in particolare con attenzione alla buona
fede o meno, in considerazione del fatto che l’accusato era organo della
ricorrente al momento dei fatti. A questo proposito occorre considerare come
l’accusato era anche amministratore delle fondazioni denuncianti, oltre che
gestore patrimoniale dei loro conti, e che in un caso (quello dei denuncianti)
come nell’altro (quello della ricorrente) egli abbia contravvenuto ai chiari
obblighi derivatigli sia dal contratto di mandato, sia dalla funzione di amministratore.
Come emerge chiaramente dallo scritto 26.5.2002 del patrocinatore della ricorrente
al Ministero pubblico (AI 206), il versamento del gennaio 1997 altro non era
che “il rimborso di un “prestito”, ricorrendo l’accusato a prelevamenti sui
conti societari. Circostanza rimasta incontestata, e peraltro riferita a
comportamenti illeciti simili a quelli messi in atto a danno delle denuncianti.
Il concedersi prestiti personali o per proprie società, a danno di una società
amministrata, rappresenta certamente un atto illecito, di rilevanza penale,
d’azione pubblica, che solo in ragione delle gravi condizioni di salute
dell’accusato non ha potuto essere ulteriormente approfondito. L’organo è al
tempo stesso autore di comportamenti illeciti: occorre distinguere in questi
casi tra organo ed azionista o avente diritto, per valutare unicamente la buona
fede. Nel presente caso non ci sono elementi oggettivi e soggettivi per
escludere la buona fede della ricorrente e del suo azionista / avente diritto:
la società ricorrente è lesa, come le denuncianti, dalla scapestrata gestione
dell’accusato.
Da
evidenziare, in un’ottica di buona fede, il fatto che il “riequilibrio” è
avvenuto per l’importo esatto delle due “anticipazioni”, senza quindi che alla
ricorrente venisse neppure riconosciuto un saggio d’interessi o un’eventuale
differenza di cambio.
9.
Il
ricorso è accolto, e la decisione dell’allora giudice dell’istruzione e
dell’arresto annullata. Alla crescita in giudicato della presente decisione, la
relazione __________ presso la Banca __________ rimarrà sotto sequestro
limitatamente all’importo di CHF 5'000.-- con i relativi interessi maturati.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente adeguate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli
art. 157 ss. e 284 ss. CPP e 39 lit. f LTG, come ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
2.Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1, __________,
CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili di questa
sede.
3. Rimedio
di diritto:
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale
federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro
trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art. 272 PPF). La
legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.
4. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
2 patrocinato da: PA 2
3. PI 3
4. PI 4
5. PI 5
6. PI 6
7. PI 7
3, 4, 5, 6, 7 patrocinate da: PA 3
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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