60.2004.199
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. avvocato praticante (lic. iur.). proscioglimento parziale.
21 novembre 2005Italiano13 min
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Numero d'incarto:
60.2004.199
Data decisione, Autorità:
21.11.2005, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. avvocato praticante (lic. iur.). proscioglimento parziale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
art. 320 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.199
Lugano
21 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/27.5.2004 presentata da
IS 1
patr. da:, PA 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 8.7.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________),
un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 1/2.6.2004 del procuratore pubblico
Antonio Perugini, che si rimette al giudizio di questa Camera, rilevando
nondimeno che l’istante è stata assolta soltanto parzialmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 24.2.2003 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa
dinanzi alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di
quindici giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di tre anni, alla multa di CHF 400.-- ed al pagamento della tassa di giustizia
e delle spese, siccome ritenuta colpevole di circolazione in stato di ebrietà “per
aver condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza
così come risulta dagli indizi concludenti in tal senso (vedi: alcolemia min.
0.73 - max. 0.89 grammi per mille) e dal parere medico attestante uno stato di
“debole” influsso alcolico”, di infrazione alle norme della circolazione “per
avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente omesso
di mantenere la necessaria distanza dall’antistante vettura __________ targata __________
condotta da __________ __________ __________ che si era regolarmente arrestata
davanti ad un segnale luminoso indicante fermata, urtandola così da tergo”,
fatti avvenuti a __________ il 15.11.2002, e inoltre di diffamazione “per
avere, conversando con terze persone, reso sospetto di condotta disonorevole __________
__________, affermando in particolare che quest’ultima “... intascava
giornalmente almeno fr. 100.-- sottraendoli dagli incassi...” e che a seguito
Fatti
di particolari accordi con una ditta fornitrice ”... era riuscita a truffare la
__________ __________...””, fatti avvenuti a __________ nel corso del mese
di giugno 2001 (__________);
che
con decisione 8.7.2003 il giudice della Pretura penale ha dichiarato IS 1
autrice colpevole di diffamazione “per i fatti compiuti a __________ nel
corso del mese di giugno 2001 e meglio come descritto nel decreto di accusa DA
n. __________ del 24 febbraio 2003”, condannandola alla multa di CHF 300.--
ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, mentre l’ha prosciolta
dalle accuse di circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della
circolazione stradale “per i fatti compiuti a __________ il 15 novembre 2002
e meglio come descritto nel decreto di accusa DA n. __________ del 24 febbraio
2003” (sentenza 8.7.2003, inc. __________, p. 4);
che
con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP - IS 1, che protesta le ripetibili di questa sede, chiede che lo
Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle l'importo
di CHF 1'780.50 per spese di patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della
rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e
della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che
- come detto - il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso
l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1 e 2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto
non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e,
segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di
partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di
“accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona
concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione
dell'accusa (cfr. sentenza GIAR 15.7.1994 in re P. F.);
che
è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore;
che
in ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF
126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 e 19 ad
art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura);
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito
patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF
1P.553/2002 del 18.11.2002,1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del
28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Procédure pénale
suisse, Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à
l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che nella fattispecie il suddetto decreto di accusa,
in relazione alle ipotesi di reato di diffamazione e calunnia, è stato emesso -
giusta l’art. 207a CPP - senza preventiva promozione dell’accusa [cfr. “dichiarazione
(art. 207-207a CPP)” di data 5.12.2001, allegata al rapporto di inchiesta
di polizia giudiziaria 14.12.2001, AI 3);
che il procedimento penale nei confronti dell’istante
in relazione all’incidente della circolazione avvenuto il 15.11.2002 è stato
aperto d’ufficio il medesimo giorno (cfr., al proposito, rapporto di constatazione
incidente della circolazione con ferimento 20.11.2002, AI 4);
che la predetta fattispecie non presentava difficoltà
di fatto o di diritto da imporre, già in sede di informazioni preliminari, la
presenza di un legale;
che dal rapporto 20.11.2002 si evince del resto come
l’istante fosse in grado di spiegare le proprie ragioni in merito ai fatti
accaduti;
che l’istante sarebbe inoltre stata in grado, senza
l’ausilio di un patrocinatore, di chiedere la restituzione del deposito
cauzionale di CHF 630.-- (cfr. AI 7, scritto 29.8.2002 dell’avv. __________ __________
alla polizia, trasmesso poi per competenza al Ministero pubblico);
che peraltro la pena proposta nel decreto di accusa -
una pena di quindici giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di tre anni ed una multa di CHF 400.-- - suggerisce che si
tratta di una fattispecie di poco conto;
che pertanto l’onere delle spese di patrocinio
precedenti l’emanazione del decreto di accusa rimane interamente a carico
dell’istante, avendo liberamente scelto di farsi assistere da un legale;
che
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
come esposto, l’istante è stata riconosciuta autrice colpevole
di diffamazione, mentre è stata assolta dalle accuse di circolazione in stato
di ebrietà e di infrazione alle norme della circolazione;
che
occorre quindi determinare con precisione,
interpretando, cosa il CPP intende con il termine “prosciolto”; i lavori
preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine “prosciolto”,
segnatamente a sapere se il diritto di cui all'art. 317 CPP valga solo in caso
di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come
nella fattispecie in esame;
che
se di principio questa Camera ritiene che un'indennità sia possibile solo in
presenza di un proscioglimento totale dell'accusato (cfr. decisione 12.5.2004
in re I. F., inc. __________), si giustifica nondimeno considerare “prosciolto”
l'accusato assolto da imputazioni indipendenti da quelle di cui alla condanna,
ossia riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi;
che in concreto, malgrado le imputazioni figurino nel
medesimo decreto di accusa, appare pacifico che le relative procedure non
possono essere considerate strettamente connesse (cfr. decisione TF __________
del 25.2.2005), ritenuto che le imputazioni per le quali è stata prosciolta
l’istante riguardano una fattispecie ben diversa rispetto a quella per la quale
è stata condannata;
che
pertanto le prestazioni dell’avv. __________ __________ possono essere riconosciute
limitatamente ai fatti avvenuti a __________ il 15.11.2002 (circolazione in
stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione), ossia in
relazione ai reati per i quali è stata assolta dalla Pretura penale;
che l'istante postula la rifusione della nota
professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. __________ __________, di
complessivi CHF 1'780.50 [di cui CHF 1'380.40 a titolo di onorario (9 ore a
220.--/ora, dedotto il 30%), CHF 240.-- di spese di ufficio, CHF 58.-- di spese
di trasferta e CHF 102.10 di IVA al 7.6% (cfr. istanza 26/27.5.2004, p. 3 e
doc. C, nota professionale dettagliata allegata)];
che la tariffa oraria applicata - di circa CHF 153.38/ora
(540 minuti a CHF 220.--/ora dedotto il 30%) - appare conforme ai predetti
principi, rientrando nei parametri indicati;
che il dispendio orario viene ridotto a 4 ore 15
minuti a CHF 153.40/ora, come postulato, per un importo complessivo di CHF 651.95,
stralciate - come detto - le prestazioni precedenti l’emanazione dell’accusa, stralciata
altresì la prestazione del 2.6.2003 “lettera a avv. __________, __________”,
inerente all’altra procedura penale per la quale è stata condannata e ridotta a
60 minuti la prestazione dell’8.7.2003 “analisi incarto”, non apparendo
che la fattispecie alla base del decreto d’accusa in relazione ai fatti
accaduti il 15.11.2002 abbia presentato problemi di fatto e non sembra nemmeno
che abbia imposto approfondimenti specifici dal profilo giuridico (cfr. AI 13,
verbale del dibattimento 8.7.2003 e AI 14, sentenza 8.7.2003, inc. __________);
che vanno inoltre risarcite le spese, pari a CHF 130.--,
stralciate - come in precedenza - quelle a carico dell’istante e la prestazione
del 2.6.2003;
che
non viene invece rimborsata l’IVA, l’istante avendo domicilio all’estero (cfr.
decisione 29.4.2003 di questa Camera in re N. P., inc. 60.2001.189);
che
l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede;
che l’istanza 26/27.5.2004 è stata redatta e
sottoscritta dal lic. iur. __________ __________;
che
fino all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate
ai praticanti compensi non superiori a CHF 100.--/ora, rilevando parimenti che
nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo
della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle
retribuzioni orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di
assistenza giudiziaria (cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione
in re P. R. Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti);
che
questa Camera ammette - per difese assunte a partire dal 2002 - una tariffa di
CHF 110.--/ora (cfr. decisione 23.3.2004 in re S. A., inc. 60.2003.219);
che
nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari;
che
va quindi riconosciuto - tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza -
un importo di CHF 100.--, comprendente onorario e spese, senza rimborso dell’IVA,
come in precedenza;
che l’indennità complessiva ammonta a CHF 881.95, di
cui CHF 781.95 per spese di patrocinio e CHF 100.-- per ripetibili di questa sede;
che interessi di mora non sono pretesi;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320
cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla
sentenza 8.7.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), rifonderà
a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss.
CPP, l'importo di CHF 881.95.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
terzi
implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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