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Decisione

60.2004.199

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. avvocato praticante (lic. iur.). proscioglimento parziale.

21 novembre 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

di particolari accordi con una ditta fornitrice ”... era riuscita a truffare la

__________ __________...””, fatti avvenuti a __________ nel corso del mese

di giugno 2001 (__________);

che

con decisione 8.7.2003 il giudice della Pretura penale ha dichiarato IS 1

autrice colpevole di diffamazione “per i fatti compiuti a __________ nel

corso del mese di giugno 2001 e meglio come descritto nel decreto di accusa DA

n. __________ del 24 febbraio 2003”, condannandola alla multa di CHF 300.--

ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, mentre l’ha prosciolta

dalle accuse di circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della

circolazione stradale “per i fatti compiuti a __________ il 15 novembre 2002

e meglio come descritto nel decreto di accusa DA n. __________ del 24 febbraio

2003” (sentenza 8.7.2003, inc. __________, p. 4);

che

con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320

cpv. 1 CPP - IS 1, che protesta le ripetibili di questa sede, chiede che lo

Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle l'importo

di CHF 1'780.50 per spese di patrocinio;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della

rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e

della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,

§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017

ss.);

che

- come detto - il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;

che

accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso

l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

che

lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di

reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e

avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184

cpv. 1 e 2 CPP);

che

in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto

non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

che

la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione

dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e,

segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di

partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

che

la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di

“accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona

concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione

dell'accusa (cfr. sentenza GIAR 15.7.1994 in re P. F.);

che

è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver

commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua

situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

che

la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi

dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta

difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi

rendono necessario un patrocinatore;

che

in ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere

l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale

della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF

126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,

Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 e 19 ad

art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);

che

nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono

considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali

l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle

questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente

nella procedura);

che

nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in

considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,

il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito

patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF

1P.553/2002 del 18.11.2002,1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del

28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E.

SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Procédure pénale

suisse, Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à

l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

che nella fattispecie il suddetto decreto di accusa,

in relazione alle ipotesi di reato di diffamazione e calunnia, è stato emesso -

giusta l’art. 207a CPP - senza preventiva promozione dell’accusa [cfr. “dichiarazione

(art. 207-207a CPP)” di data 5.12.2001, allegata al rapporto di inchiesta

di polizia giudiziaria 14.12.2001, AI 3);

che il procedimento penale nei confronti dell’istante

in relazione all’incidente della circolazione avvenuto il 15.11.2002 è stato

aperto d’ufficio il medesimo giorno (cfr., al proposito, rapporto di constatazione

incidente della circolazione con ferimento 20.11.2002, AI 4);

che la predetta fattispecie non presentava difficoltà

di fatto o di diritto da imporre, già in sede di informazioni preliminari, la

presenza di un legale;

che dal rapporto 20.11.2002 si evince del resto come

l’istante fosse in grado di spiegare le proprie ragioni in merito ai fatti

accaduti;

che l’istante sarebbe inoltre stata in grado, senza

l’ausilio di un patrocinatore, di chiedere la restituzione del deposito

cauzionale di CHF 630.-- (cfr. AI 7, scritto 29.8.2002 dell’avv. __________ __________

alla polizia, trasmesso poi per competenza al Ministero pubblico);

che peraltro la pena proposta nel decreto di accusa -

una pena di quindici giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di tre anni ed una multa di CHF 400.-- - suggerisce che si

tratta di una fattispecie di poco conto;

che pertanto l’onere delle spese di patrocinio

precedenti l’emanazione del decreto di accusa rimane interamente a carico

dell’istante, avendo liberamente scelto di farsi assistere da un legale;

che

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera

verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la

remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--

orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),

senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

come esposto, l’istante è stata riconosciuta autrice colpevole

di diffamazione, mentre è stata assolta dalle accuse di circolazione in stato

di ebrietà e di infrazione alle norme della circolazione;

che

occorre quindi determinare con precisione,

interpretando, cosa il CPP intende con il termine “prosciolto”; i lavori

preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine “prosciolto”,

segnatamente a sapere se il diritto di cui all'art. 317 CPP valga solo in caso

di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come

nella fattispecie in esame;

che

se di principio questa Camera ritiene che un'indennità sia possibile solo in

presenza di un proscioglimento totale dell'accusato (cfr. decisione 12.5.2004

in re I. F., inc. __________), si giustifica nondimeno considerare “prosciolto”

l'accusato assolto da imputazioni indipendenti da quelle di cui alla condanna,

ossia riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi;

che in concreto, malgrado le imputazioni figurino nel

medesimo decreto di accusa, appare pacifico che le relative procedure non

possono essere considerate strettamente connesse (cfr. decisione TF __________

del 25.2.2005), ritenuto che le imputazioni per le quali è stata prosciolta

l’istante riguardano una fattispecie ben diversa rispetto a quella per la quale

è stata condannata;

che

pertanto le prestazioni dell’avv. __________ __________ possono essere riconosciute

limitatamente ai fatti avvenuti a __________ il 15.11.2002 (circolazione in

stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione), ossia in

relazione ai reati per i quali è stata assolta dalla Pretura penale;

che l'istante postula la rifusione della nota

professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. __________ __________, di

complessivi CHF 1'780.50 [di cui CHF 1'380.40 a titolo di onorario (9 ore a

220.--/ora, dedotto il 30%), CHF 240.-- di spese di ufficio, CHF 58.-- di spese

di trasferta e CHF 102.10 di IVA al 7.6% (cfr. istanza 26/27.5.2004, p. 3 e

doc. C, nota professionale dettagliata allegata)];

che la tariffa oraria applicata - di circa CHF 153.38/ora

(540 minuti a CHF 220.--/ora dedotto il 30%) - appare conforme ai predetti

principi, rientrando nei parametri indicati;

che il dispendio orario viene ridotto a 4 ore 15

minuti a CHF 153.40/ora, come postulato, per un importo complessivo di CHF 651.95,

stralciate - come detto - le prestazioni precedenti l’emanazione dell’accusa, stralciata

altresì la prestazione del 2.6.2003 “lettera a avv. __________, __________”,

inerente all’altra procedura penale per la quale è stata condannata e ridotta a

60 minuti la prestazione dell’8.7.2003 “analisi incarto”, non apparendo

che la fattispecie alla base del decreto d’accusa in relazione ai fatti

accaduti il 15.11.2002 abbia presentato problemi di fatto e non sembra nemmeno

che abbia imposto approfondimenti specifici dal profilo giuridico (cfr. AI 13,

verbale del dibattimento 8.7.2003 e AI 14, sentenza 8.7.2003, inc. __________);

che vanno inoltre risarcite le spese, pari a CHF 130.--,

stralciate - come in precedenza - quelle a carico dell’istante e la prestazione

del 2.6.2003;

che

non viene invece rimborsata l’IVA, l’istante avendo domicilio all’estero (cfr.

decisione 29.4.2003 di questa Camera in re N. P., inc. 60.2001.189);

che

l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede;

che l’istanza 26/27.5.2004 è stata redatta e

sottoscritta dal lic. iur. __________ __________;

che

fino all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate

ai praticanti compensi non superiori a CHF 100.--/ora, rilevando parimenti che

nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo

della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle

retribuzioni orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di

assistenza giudiziaria (cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione

in re P. R. Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti);

che

questa Camera ammette - per difese assunte a partire dal 2002 - una tariffa di

CHF 110.--/ora (cfr. decisione 23.3.2004 in re S. A., inc. 60.2003.219);

che

nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari;

che

va quindi riconosciuto - tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza -

un importo di CHF 100.--, comprendente onorario e spese, senza rimborso dell’IVA,

come in precedenza;

che l’indennità complessiva ammonta a CHF 881.95, di

cui CHF 781.95 per spese di patrocinio e CHF 100.-- per ripetibili di questa sede;

che interessi di mora non sono pretesi;

che la procedura di indennità è gratuita (art. 320

cpv. 5 CPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla

sentenza 8.7.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), rifonderà

a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss.

CPP, l'importo di CHF 881.95.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

terzi

implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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