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Decisione

60.2004.205

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

7 dicembre 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

di spese e CHF 204.05 di IVA (cfr. “nota e spese onorari nr. 353 penale” del

27.5.2004 e dettaglio della fattura dal 6.5.2003 al 19.5.2004 allegati all’istanza

28.5./1.6.2004)];

che la tariffa applicata

appare conforme ai principi suesposti;

che il dispendio orario viene ridotto a 380 minuti a

CHF 250.--/ora, come postulato, per un importo di CHF 1’583.35, stralciato -

come detto - quello riferito alle prestazioni precedenti all’emanazione del

decreto di accusa;

che di conseguenza la richiesta dell’istante di

considerare anche la denuncia penale da lui formulata il 5.5.2003 contro ignoti,

che “(...) era ed è volta a determinare (nella persona del querelante)

l’autore del furto da cui ha avuto l’origine lo scritto ritenuto ingiurioso e

quindi” permettergli “(...) di apportare la prova liberatoria della

verità, ovvero, subordinatamente, accertare le circostanze concrete nelle quali

lo scritto ritenuto ingiurioso è stato vergato e comprovarne così la buona fede”

(istanza 28.5./1.6.2004, p. 2), è da respingere;

che del resto detta denuncia non risulta essere agli

atti e non sembra nemmeno essere stata rilevante ai fini del giudizio 19.5.2004

della Pretura penale (cfr., al proposito, inc. __________);

che vanno risarcite le spese, pari a CHF 128.50,

stralciate - come in precedenza - quelle a carico dell’istante, ridotte inoltre

a CHF 4.50 quelle inerenti ai colloqui telefonici (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione

10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6), a

CHF 40.-- quelle inerenti alle prestazioni del 6.2.2004 “lett. racc. a MP”,

del 15.3.2004 “lett. racc. alla Pretura penale”, del 7.4.2004 “lett.

al cliente” e dell’8.4.2004 “lett. racc. alla Pretura penale” (CHF

10.-- per lettera, di cui CHF 5.-- per pagina, compresa la copia per l’incarto,

art. 3 lit. b TOA + CHF 5.-- invio per posta raccomandata), a CHF 8.-- la

prestazione del 20.2.2004 “lett./fax alla Pretura penale” (lettera

semplice di una pagina, CHF 6.--/invio posta A, compresa la copia per

l’incarto, art. 3 lit. b TOA, + CHF 2.-- per pagina invio fax);

che l’IVA ammonta a CHF 130.10 (calcolata su CHF

1'711.85);

che all’istante spetta quindi la somma di CHF 1'841.95,

di cui CHF 1'583.35 a titolo di onorario, CHF 128.50 di spese e 130.10 di IVA;

che, come esposto in entrata, a giudizio del

procuratore pubblico vi sarebbe dato un motivo di riduzione dell’indennità,

essendo l’istante stato prosciolto per aver portato la prova liberatoria della

buona fede e non quella della verità;

che questo fattore non sembra tuttavia essere un

motivo di riduzione dell’indennità a favore dell’istante;

che interessi di mora e ripetibili di questa sede non

sono pretesi;

che la procedura di indennità é gratuita.

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza

19.5.2004 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________,

__________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF

1'841.95.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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