60.2004.205
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
7 dicembre 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
60.2004.205
Data decisione, Autorità:
07.12.2005, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
art. 320 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.205
Lugano
7 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.5./1.6.2004 presentata da
IS 1
patr. da: PA 1 ,
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 19.5.2004 del giudice della Pretura penale (inc.
__________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 18.6.2004 del procuratore pubblico Luca
Maghetti, che rileva come l’istante “(...) sia stato prosciolto poiché ha
portato la prova liberatoria della buona fede e non quella della verità”,
chiedendo di tenere conto di questa circostanza quale fattore di riduzione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 26.1.2004 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa
dinanzi alla Pretura penale IS 1 ed ha proposto la sua condanna alla multa di
CHF 100.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome
ritenuto colpevole di ingiuria “per avere offeso l’onore di __________ __________
__________ accusandolo, con lettera di licenziamento del 31.3.2003 inviata da __________,
di essere sospettato di furto perpetrato ai danni della ditta di __________ __________
__________ __________ di __________” (DA __________);
che con decisione 19.5.2004 il giudice della Pretura
penale ha assolto l’istante dall’imputazione;
che
con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli l'importo di CHF 2'888.65 per spese di patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che
- come detto - il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso
l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1 e 2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto
non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e,
segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di
partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di
“accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona
concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione
dell'accusa (cfr. sentenza GIAR 15.7.1994 in re P. F.);
che
è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore;
che
in ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF
126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 e 19 ad
art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura);
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito
patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF
1P.553/2002 del 18.11.2002,1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del
28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Procédure pénale
suisse, Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à
l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che nel caso in esame il decreto di accusa è stato
emesso - giusta l’art. 207a CPP - senza preventiva promozione dell’accusa [cfr.
“dichiarazione (art. 207-207a CPP)” di data 16.5.2003, allegata al
rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 27.5.2003, AI 4];
che la fattispecie non presentava difficoltà di fatto
o di diritto da imporre, già in sede di informazioni preliminari, la presenza
di un legale;
che dal rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria
27.5.2003 si evince del resto come l’istante fosse in grado di spiegare le
proprie ragioni in merito ai fatti accaduti;
che peraltro la pena proposta nel decreto di accusa -
una multa di CHF 100.-- - suggerisce che si tratta di una fattispecie di poco
conto;
che pertanto l’onere delle spese di patrocinio
precedenti l’emanazione del decreto di accusa rimane interamente a carico
dell’istante, avendo liberamente scelto di farsi assistere da un legale;
che
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l'istante postula la rifusione della nota professionale del suo
patrocinatore di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 2'888.65 [di cui CHF
2'437.50 a titolo di onorario (9 ore e 45 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 247.10
Fatti
di spese e CHF 204.05 di IVA (cfr. “nota e spese onorari nr. 353 penale” del
27.5.2004 e dettaglio della fattura dal 6.5.2003 al 19.5.2004 allegati all’istanza
28.5./1.6.2004)];
che la tariffa applicata
appare conforme ai principi suesposti;
che il dispendio orario viene ridotto a 380 minuti a
CHF 250.--/ora, come postulato, per un importo di CHF 1’583.35, stralciato -
come detto - quello riferito alle prestazioni precedenti all’emanazione del
decreto di accusa;
che di conseguenza la richiesta dell’istante di
considerare anche la denuncia penale da lui formulata il 5.5.2003 contro ignoti,
che “(...) era ed è volta a determinare (nella persona del querelante)
l’autore del furto da cui ha avuto l’origine lo scritto ritenuto ingiurioso e
quindi” permettergli “(...) di apportare la prova liberatoria della
verità, ovvero, subordinatamente, accertare le circostanze concrete nelle quali
lo scritto ritenuto ingiurioso è stato vergato e comprovarne così la buona fede”
(istanza 28.5./1.6.2004, p. 2), è da respingere;
che del resto detta denuncia non risulta essere agli
atti e non sembra nemmeno essere stata rilevante ai fini del giudizio 19.5.2004
della Pretura penale (cfr., al proposito, inc. __________);
che vanno risarcite le spese, pari a CHF 128.50,
stralciate - come in precedenza - quelle a carico dell’istante, ridotte inoltre
a CHF 4.50 quelle inerenti ai colloqui telefonici (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione
10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6), a
CHF 40.-- quelle inerenti alle prestazioni del 6.2.2004 “lett. racc. a MP”,
del 15.3.2004 “lett. racc. alla Pretura penale”, del 7.4.2004 “lett.
al cliente” e dell’8.4.2004 “lett. racc. alla Pretura penale” (CHF
10.-- per lettera, di cui CHF 5.-- per pagina, compresa la copia per l’incarto,
art. 3 lit. b TOA + CHF 5.-- invio per posta raccomandata), a CHF 8.-- la
prestazione del 20.2.2004 “lett./fax alla Pretura penale” (lettera
semplice di una pagina, CHF 6.--/invio posta A, compresa la copia per
l’incarto, art. 3 lit. b TOA, + CHF 2.-- per pagina invio fax);
che l’IVA ammonta a CHF 130.10 (calcolata su CHF
1'711.85);
che all’istante spetta quindi la somma di CHF 1'841.95,
di cui CHF 1'583.35 a titolo di onorario, CHF 128.50 di spese e 130.10 di IVA;
che, come esposto in entrata, a giudizio del
procuratore pubblico vi sarebbe dato un motivo di riduzione dell’indennità,
essendo l’istante stato prosciolto per aver portato la prova liberatoria della
buona fede e non quella della verità;
che questo fattore non sembra tuttavia essere un
motivo di riduzione dell’indennità a favore dell’istante;
che interessi di mora e ripetibili di questa sede non
sono pretesi;
che la procedura di indennità é gratuita.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza
19.5.2004 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________,
__________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF
1'841.95.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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