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Decisione

60.2004.206

istanza di promozione dell'accusa. lesioni colpose.

16 settembre 2004Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i medesimi motivi, è escluso querelare in astratto il capo del __________, in

assenza di un suo diretto intervento, per eventuali reati commessi o

riconducibili a suoi subalterni. Detto altrimenti, una querela contro la

persona del capo del __________ è possibile unicamente per eventuali atti o

omissioni da lei personalmente commesse.

Nel

concreto caso, gli unici atti ascritti al capo del __________ sono due scritti

del 10.12.2003 e del 9.3.2004. Già la loro lettura non lascia certo intravedere

nessun genere di reato imputabile: manca qualsiasi rilevanza penale a questi

scritti. Analoga conclusione s’impone in considerazione della cronologia dei

fatti. I due scritti intervengono alla fine della vertenza, mentre che

l’incapacità lavorativa e le problematiche alla salute del querelante risalgono

a prima del 4.3.2002. Più in generale, sia nei suoi scritti, sia nel suo

interrogatorio, il querelante indica delle persone (superiori o colleghi) a cui

muove dei rimproveri: mai, escluso per i due scritti (10.12.2003 e 9.3.2004), viene

citata la persona del capo del __________.

Per

questi motivi, con riferimento al capo del __________, il non luogo a procedere

dev’essere pienamente confermato, per mancanza di un qualsiasi indizio di un

suo coinvolgimento in fatti con rilevanza penale.

A

titolo abbondanziale, occorre anche aggiungere che l’istanza di promozione

dell’accusa nei confronti del capo del __________ è anche irricevibile, in

quanto non ossequia i requisiti posti dalla giurisprudenza di questa Camera (cfr.

punto 6).

14. Caduta

la querela contro __________ dello Stato, rimane da esaminare la denuncia contro

ignoti, che esclude la promozione dell’accusa contro qualcuno, ma che potrebbe

portare ad una completazione ai sensi dell’art. 186 cpv. 4 CPP.

Prima

di entrare nel merito di questa problematica, occorre distinguere tra reati

ipotizzabili perseguibili d’ufficio e quelli perseguibili a querela di parte,

per verificare per quest’ultimi se ci sia una valida e tempestiva querela. A

dipendenza che il reato ipotizzabile sia perseguito d’ufficio o a querela di

parte, si distinguerà tra denuncia e querela.

15. Con

lo scritto 10.3.2004 l’istante denunciava ignoti per lesioni colpose ai sensi

dell’art. 125 CP e per ogni altro reato ravvisabile sulla base di tutti i

documenti inerenti la vertenza “__________IS 1/__________”.

Nella

decisione qui impugnata, il Ministero pubblico ha individuato i reati

ravvisabili negli art. 122, 123 e 125 CP, per quest’ultimo distinguendo tra

cpv. 2 (lesioni colpose gravi) e cpv. 1 (lesioni colpose semplici).

I

reati previsti agli art. 123 e 125 cpv. 1 CP sono perseguibili solo a querela

di parte. Per il diritto federale, la querela dev’essere sporta entro il

termine di tre mesi (art. 29 CP). Il termine comincia a decorrere dal giorno in

cui l’avente diritto ha conoscenza del reato e dell’autore. Il termine di tre

mesi è un termine di perenzione, ritenuto inoltre che, in mancanza di

tempestiva querela, l’autorità penale non può perseguire i reati, essendo la querela

un presupposto alla perseguibilità.

16. Nella

decisione impugnata il Ministero pubblico ha concluso, in riferimento

all’ipotesi di reato dell’art. 125 cpv. 1 CP, che la querela fosse tardiva,

ritenuto che solo formalmente l’esposto era indirizzato contro ignoti. La

conclusione a cui è giunto il Ministero pubblico è corretta, e deve riferirsi

non solo all’art. 125 cpv. 1 CP, ma anche all’art. 123 CP, ritenuto che è

manifestamente esclusa l’ipotesi dell’art. 123 cifra 2 CP.

La

tardività della querela risulta sia con riferimento alla cronologia dei fatti,

sia con riferimento agli scritti e alla deposizione del querelante. Nei tre

mesi precedenti la querela non sono intervenuti fatti determinanti per la

tempestività della stessa. Ci sono unicamente i due scritti del capo del __________,

che possono avere un’importanza nella vertenza relativa ai rapporti di

funzione, ma che, come già visto, sono penalmente del tutto irrilevanti. I

fatti che l’istante pone a fondamento della sua denuncia/querela risalgono a

ben prima, al periodo precedente l’insorgere dell’incapacità lavorativa, ovvero

prima del 4.3.2002. Questi episodi, nella misura in cui possano assurgere a

comportamento penalmente punibile, erano noti all’istante da tempo, ben prima

di tre mesi dalla data del 10.3.2004. Come correttamente rilevato dal Ministero

pubblico, solo formalmente la denuncia/querela era sporta contro ignoti. Sia

negli scritti dell’istante, sia nella sua deposizione, egli indica non solo

comportamenti a suo dire di rilevanza penale, ma anche le persone a suo dire

coinvolte.

Anche

volendo prendere in considerazione per il termine della querela la data della

perizia del Dr. Med. __________ __________, quale momento della presa di

coscienza del proprio reale stato di salute, come fatto dal Ministero pubblico

nelle osservazioni all’istanza (p. 3), la querela rimane tardiva. Come emerge

dall’incarto AI pendente presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni,

l’istante ha preso conoscenza del referto in data 31.10.2003, come risulta

dall’annotazione scritta di medesima data (consegnato brevi manu

all’assicurato).

Per

questo, in quanto la denuncia/querela sia riferita a reati perseguibili a

querela di parte, manca il requisito di una tempestiva querela.

17. Rimangono

ipotizzabili gli art. 122 CP e 125 cpv. 2 CP, ovvero lesioni gravi,

intenzionali o per negligenza (colpose).

Le

lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP), perseguibili d’ufficio, sono state

escluse dal Ministero pubblico in quanto dalle informazioni preliminari

raccolte non emergeva alcun elemento che potesse far ritenere come grave (e

dunque come permanente) la patologia psichica riflessa sulla salute del denunciante.

Il

Ministero pubblico ha escluso l’applicazione dell’art. 122 CP anche per

mancanza di intenzione, perché l’elemento soggettivo era assente, e neppure il

denunciante ha preteso esserci un’intenzione.

18. Come

detto, le lesioni colpose gravi sono state escluse dal Ministero pubblico in

quanto dalle informazioni preliminari raccolte non emergeva alcun elemento che

potesse far ritenere come grave (e dunque come permanente) la patologia

psichica riflessa sulla salute del denunciante. Con riferimento alla perizia

del Dr. Med. __________ __________, preso atto per un verso che la stessa

ammette che il paziente non è in grado di svolgere un’attività professionale,

il Ministero pubblico constatava che nel medesimo referto si riferisce comunque

come l’istante sia rimasto in possesso dell’esercizio di capacità sociali di

base ed ha pure mantenuto la facoltà di usare le risorse disponibili in maniera

più che soddisfacente, tanto da aver dimostrato capacità amministrative, organizzative

e tecniche che, di per sé, sarebbero più che sufficienti per mantenere una

capacità lavorativa, qualora ci fosse in lavoro adatto all’istante.

19. Giusta

gli art. 122 e 125 CP è punito per lesioni gravi chiunque, con un comportamento

pericoloso, intenzionalmente o un modo colposo, ferisce una persona mettendone

in pericolo la vita, o intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto

importante di una persona, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo o

arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia

mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso, o intenzionalmente

cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una

persona.

Il termine "lesione corporale" comprende tanto le lesioni

del corpo umano che i pregiudizi alla salute fisica o psichica (S. TRECHSEL,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 4 e 5

ad art. 122 ss. CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit

suisse, volume I, Berna 2002, n. 6 ad art. 122 CP).

Tra il comportamento pericoloso che

si rimprovera all'autore e le lesioni subite dalla vittima è necessario un

rapporto di causalità naturale e adeguato (B. CORBOZ, op. cit., n. 14 ad art.

122 CP).

In

relazione alla permanente incapacità al lavoro, CORBOZ (op. cit., n. 10 ad art.

122 CP) riferisce che questa è data allorché la vittima non è più in uno stato

che gli permetta di esercitare il suo lavoro abituale. Se una riconversione

professionale è possibile, ma implica dei sacrifici, l’autore ammette che ci

può essere un’incapacità al lavoro se, in base ad un apprezzamento, tali

sacrifici appaiono importanti. Con riferimento alla malattia mentale, HURTADO

POZO (Droit pénal, partie spéciale 1, n. 458) ritiene che il disturbo debba essere

permanente, duraturo nel tempo e non limitato, ma non necessariamente incurabile.

20. Nel

presente caso, il Ministero pubblico ha in pratica escluso l’esistenza di una

malattia mentale o di una permanente incapacità al lavoro (e quindi di una

lesione grave ai sensi degli art. 122 e 125 cpv. 2 CP) sulla base della perizia

del Dr. Med. __________ __________ del 24.10.2003 e sul successivo scritto del

5.3.2004, sempre del medesimo specialista all’AI, in particolare la dove

riferiva che l’istante, con un’adeguata psicoterapia, dovrebbe poter

riacquistare una capacità lavorativa normale.

Ci

si deve chiedere se, per decidere questo elemento oggettivo dell’infrazione,

sia sufficiente una perizia esperita per un’altra autorità (assicurazioni

sociali) in applicazione di altri criteri (l’incapacità lavorativa dell’AI non

corrisponde necessariamente a quella del CP), e le successive valutazioni che il

Ministero pubblico ne ha dedotto, o se non sia necessario ulteriormente

approfondire il tema mediante opportuni accertamenti.

Questa

Camera ritiene che un approfondimento d’inchiesta sia necessario per ammettere

o escludere l’esistenza di lesioni gravi.

Sul

quesito delle lesioni gravi, con riferimento all’art. 186 cpv. 4 CPP (cfr. punto

7), le informazioni preliminari sono carenti nell’accertamento dei fatti, ciò

che non permette alla Camera dei ricorsi penali di determinarsi.

21. In

questo contesto, e con riferimento al nesso causale (tra il comportamento

pericoloso e la lesione subita), gli accertamenti da esperire dovranno anche

determinare in che misura fosse data o meno una predisposizione costituzionale

dell’istante, ovvero uno stato patologico preesistente che potrebbe accrescere

le conseguenze dell’evento dannoso (Commentaire Romande à la Partie générale du

CO, n. 28 ad art. 44 CO), in riferimento anche alla distinzione tra lesioni

semplici e lesioni gravi.

22. Nella

misura in cui gli ulteriori accertamenti permettessero di escludere l’esitenza

di lesioni gravi, ne conseguirà una decisione di non luogo a procedere. Al

contrario, se gli ulteriori accertamenti dovessero concludere all’esistenza di

una lesione grave, occorrerà ancora verificare se ci siano stati dei

comportamenti pericolosi ai sensi degli art. 122 e 125 cpv. 2 CPS, e se questi

siano stati intenzionali o meno.

23. In

relazione ai comportamenti ipotizzati in denuncia (mobbing e bossing), il

Ministero pubblico dovrà accertare se in concreto ci sono stati o meno simili

atteggiamenti, e ciò mediante l’audizione dei colleghi e dei superiori. Dovrà

poi decidere, in assenza di precedenti significativi in materia penale, se ed

in che misura, i comportamenti eventualmente accertati possano assurgere ad

atti penalmente rilevanti ai sensi degli art. 122 e 125 cpv. 2 CP.

24. Riguardo

all’assenza dell’intenzione (con riferimento all’art. 122 CP), il Ministero

pubblico si è sostanzialmente accontentato del fatto che neppure il denunciante

avrebbe preteso esserci un’intenzione.

Se

è vero che nell’esposto del 10.3.2004 l’istante fa riferimento a lesioni

colpose, è anche vero che rimanda anche a ogni altro reato ravvisabile sulla

base di tutti i documenti inerenti la vertenza “__________IS 1/__________”.

L’esclusione

dell’elemento soggettivo sulla base dei soli atti scritti e dell’interrogatorio

del denunciante è stato decretato senza gli opportuni approfondimenti. Negli

accertamenti a sapere se ci sono stati comportamenti penalmente rilevanti, il

Ministero pubblico dovrà indagare se chi ha eventualmente agito l’abbia fatto

con intenzione o negligenza (per optare tra l’art. 122 o l’art. 125 cpv. 2CP).

Su

questo punto, con riferimento all’art. 186 cpv. 4 CPP, le informazioni

preliminari sono carenti nell’accertamento dei fatti, ciò che non permette alla

Camera dei ricorsi penali di determinarsi.

25. In

conclusione, l’istanza di promozione dell’accusa è respinta, sia in ordine

(perché irricevibile), sia nel merito (perché infondato), per quanto riguarda

il capo del __________: il non luogo a procedere è su questo punto confermato.

L’istanza

è parzialmente accolta, nella forma di istanza di completazione, giusta l’art.

186 cpv. 4 CPP.

Per

questo motivo il decreto di non luogo a procedere dev’essere parzialmente

annullato e l’incarto rinviato al Ministero pubblico perché proceda a

completare le informazioni preliminari, con riguardo all’esistenza o meno delle

lesioni gravi (mediante una perizia specialistica), sull’esistenza di comportamenti

pericolosi penalmente rilevanti, e sull’esistenza o meno di un’intenzione o di

una negligenza. A dipendenza di questi accertamenti, dovrà nuovamente

esprimersi, sia con eventuali promozioni dell’accusa, sia con un eventuale

nuovo decreto di non luogo a procedere.

26.

Non si prelevano tasse di giustizia e spese.

Per tutti questi

motivi, richiamati gli art. 29, 122, 123, 125 cpv. 1 e cpv. 2 CP, 186 cpv. 1 e

4 CPP, ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

di promozione dell’accusa contro l’avv. __________ PI 1 è respinta.

Considerandi

2.

L’istanza

di completazione delle informazioni preliminari è accolta. Il decreto di non

luogo a procedere del 17.5.2004 è parzialmente annullato. L’incarto è rinviato

al Ministero pubblico per la completazione delle informazioni preliminari ai

sensi dei considerandi.

3.

Non

si prelevano tasse di giustizia e spese.

4.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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