60.2004.206
istanza di promozione dell'accusa. lesioni colpose.
16 settembre 2004Italiano25 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2004.206
Data decisione, Autorità:
16.09.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. lesioni colpose.
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
LESIONE COLPOSA
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 125 CPS
Incarto n.
60.2004.206
Lugano
16 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Ivano Ranzanici, Matteo Cassina (in sostituzione di Raffaele
Guffi, escluso)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 28.5/1.6.2004 presentata da
IS 1, ,
in relazione
al decreto di
non luogo a procedere 17.5.2004 emanato dal sostituto procuratore pubblico
Andrea Pagani nei confronti di ignoti e nei confronti del, avv. PI
1, per titolo di lesioni personali;
preso atto delle
osservazioni integrative del gravame dell’istante del 12/14.6.2004;
viste le
osservazioni 22/24.6.2004 dell’avv. __________ PI 1, __________, capo del __________;
viste le
osservazioni del sostituto procuratore pubblico del 24.6.2004;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
1. Con
esposto scritto del 10.3.2004, l’istante denunciava ignoti per lesioni colpose
ai sensi dell’art. 125 CP e per ogni altro reato ravvisabile sulla base di
tutti i documenti inerenti la vertenza “__________IS 1/__________”, con
riferimento in particolare alla perizia di un medico psichiatrico ed alla
corrispondenza intercorsa con il capo del __________ (10.12.2003 e 9.3.2004).
In via subordinata, lo scritto dell’istante denunciava, rispettivamente querelava,
l’__________ nella persona del capo responsabile del __________. Dopo aver
ripercorso le diverse tappe della propria vita lavorativa, il denunciante
esponeva le proprie traversie dopo l’assunzione alle dipendenze del __________.
Nello scritto l’istante sosteneva che, a seguito di mobbing e bossing, egli è
stato emarginato e boicottato dai propri colleghi e superiori. Questa
situazione si è ripercossa con un’incapacità lavorativa, su indicazione medica,
iniziata il 4.3.2002 e tuttora perdurante in base ai certificati medici. Dopo
l’inoltro di una richiesta di rendita AI, l’istante è stato peritato dal Dr.
med. __________ __________, che ha prolato il proprio referto in data
24.10.2004, documento richiamato dall’istante a fondamento della propria denuncia.
L’istanza
di rendita AI è stata respinta una prima volta il 26.11.2003, successivamente,
dopo tempestiva opposizione, una seconda volta in data 23.3.2004. Attualmente è
pendente un ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Nelle
conclusioni del proprio scritto al Ministero pubblico l’istante chiedeva
l’apertura di un’appropriata indagine al fine di chiarire le responsabilità dei
danni psicofisici, morali e materiali subiti, la condanna dei responsabili, il
risarcimento del danno subito.
2. Dopo
aver aperto un incarto (inc. MP __________) e proceduto alla verbalizzazione
dell’istante, il Ministero pubblico emanava una decisione di non luogo a
procedere motivato in data 17.5.2004 (NLP 1742/2004).
Dopo
aver individuato negli art. 122 (lesioni gravi), 123 (lesioni semplici) e 125
(lesioni colpose) CP le norme eventualmente applicabili, il Ministero pubblico
escludeva i primi due, in quanto reati intenzionali. Per il Ministero pubblico
l’elemento soggettivo era assente, e neppure il denunciante ha preteso
l’esistenza di un’intenzione.
L’applicazione
dell’art. 125 cpv. 1 CP (lesioni colpose semplici) veniva esclusa, per manifesta
tardività della querela, anche perché nel proprio interrogatorio l’istante
aveva indicato le persone che riteneva responsabili o corresponsabili dei
comportamenti che gli avrebbero fatto perdere la salute e procurato
l’incapacità al lavoro. Solo formalmente la querela era sporta contro ignoti.
Nella decisione di non luogo si ritiene che già a partire dal 4.3.2002 (data a
partire dalla quale l’istante è inabile al lavoro per ragioni mediche) il querelante
conosceva tutti gli elementi per sporgere querela.
Le
lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP), perseguibili d’ufficio, sono state
escluse dal Ministero pubblico in quanto dalle informazioni preliminari
raccolte non emergeva alcun elemento che potesse far ritenere come grave (e
dunque come permanente) la patologia psichica riflessa sulla salute del
denunciante. Con riferimento alla perizia del Dr. Med. __________ __________,
preso atto che la stessa ammette che il paziente non è in grado di svolgere
un’attività professionale, nel medesimo referto si riferisce comunque che
l’istante è rimasto in possesso dell’esercizio di capacità sociali di base ed
ha pure mantenuto la facoltà di usare le risorse disponibili in maniera più che
soddisfacente, tanto da aver dimostrato capacità amministrative, organizzative
e tecniche che, di per sé, sarebbero più che sufficienti per mantenere una
capacità lavorativa, qualora ci fosse un lavoro adatto all’istante. Per questi
motivi il Ministero pubblico ha concluso per l’inesistenza degli elementi per
procedere per lesioni colpose gravi.
3. Con
istanza del 28.5.2004, integrata con il successivo scritto del 12.6.2004,
l’istante, richiamato il proprio contenzioso con il __________, esposto l’iter
della procedura relativa alla richiesta di rendita AI, citati una serie di
disposizioni costituzionali, censura le conclusioni a cui è giunto il Ministero
pubblico. Dopo aver ribadito le censure all’operato dei suoi colleghi e
superiori presso lo __________, che avrebbero condotto alla sua emarginazione
ed al suo boicotto, egli riprende alcuni passaggi puntuali del decreto di non
luogo a procedere, contestandoli. Ribadito che la sua incapacità lavorativa è
stata certificata medicalmente, egli ritiene che le molestie subite quali
mobbing e bossing possano esser sussunte a diverse norme del Codice penale, che
elenca, e contesta l’assenza di intenzionalità da parte di chi l’ha molestato
psicologicamente. Contesta pure la tardività della querela, con riferimento in
particolare al capo del __________, in relazione alla corrispondenza del
10.12.2003. Sempre in relazione alla tardività della querela, egli sostiene che
in assenza di un’inchiesta amministrativa, non è possibile individuare i responsabili
delle lesioni subite, e quindi il termine della querela non decorre ancora.
Riferisce poi di fatti successivi alla denuncia, in particolare dell’incontro
del 25.3.2004 con i rappresentanti dello __________, ove era assistito dal
proprio patrocinatore, e conclude chiedendo l’annullamento del decreto di non
luogo a procedere, l’accettazione dell’istanza di promozione dell'accusa,
l’applicazione dell’art. 178 CPP (relativo agli incombenti del procuratore
pubblico in caso di notizia di reato). Nel successivo scritto del 12.6.2004,
dopo aver ribadito i fatti essenziali, cita altre disposizioni legali
eventualmente applicabili. Vista la gravità della vertenza che lo costringe a
renderla pubblica, e quindi di interesse pubblico, espone le medesime
conclusioni e chiede che l’istanza sia decisa urgentemente.
4. Nelle
proprie osservazioni, il capo del __________, in ordine, constata l’assenza dei
presupposti per l’accoglimento dell’istanza di promozione dell’accusa. Sui
fatti, rileva come prima dell’assunzione allo __________ i rapporti di lavoro
dell’istante erano stati di breve durata, evidenzia l’atteggiamento fortemente
critico verso i superiori e colleghi ed al contempo di alta considerazione
verso sé stesso, richiama le incomprensioni sul sistema salariale, la sua
insoddisfazione espressa nelle risposte ad un questionario della __________ del
1999, l’indisponibilità in tutti i tentativi messi in atto per trovare
soluzioni concordate, la progressiva diminuzione di capacità lavorativa,
l’indisponibilità anche rimpetto alle possibili soluzioni prospettate in occasione
dell’ultimo incontro con i rappresentanti dello __________ del 25.3.2004. Se è
possibile che soggettivamente l’istante possa aver risentito quali mobbing e
bossing quelle che al contrario sono delle normali dinamiche di rapporto di
lavoro, il __________ deve attenersi, di regola, alle valutazioni delle istanze
competenti e non può trovare soluzioni ad personam extra legem. Il capo del __________
ritiene in conclusione che tutti i funzionari dello Stato che per conto del __________
hanno trattato il caso, lo abbiano fatto non solo con spirito aperto e positivo,
ma anche con molta umanità.
5. Nelle
proprie osservazioni, il Ministero pubblico solleva in ordine l’assenza del
primo presupposto per l’accoglimento di un’istanza di promozione dell’accusa.
Nel merito, ribadisce che dagli atti non emerge assolutamente che qualcuno
abbia agito consapevolmente e volontariamente con il fine di nuocere alla
salute dell’istante, e ciò in considerazione del fatto che anche quest’ultimo,
né in sede di denuncia, né in sede di interrogatorio, ha dichiarato di avere in
mano indizi concreti che persone abbiano influito su di lui con il preciso
intento di farlo ammalare. Ciò che esclude a priori il dolo e quindi
l’applicazione degli art. 122 e 123 CP.
Per
le ipotesi di reato di lesioni colpose, quelle semplici sono perseguibili a
querela di parte. Nel presente caso il termine di tre mesi sarebbe
abbondantemente scaduto, in quanto il malessere dell’istante ha cominciato ad
affiorare circa tre/quattro anni prima del 4.3.2002, giorno a partire dal quale
perdura la sua incapacità medica al lavoro. Anche facendo decorrere il termine
della querela dalla data della perizia per l’AI, la stessa risulta comunque
tardiva. Ininfluenti, per il termine di querela, sono le generiche lettere del
10.12.2003 e del 9.3.2004 del capo del __________. Anche se la denuncia/querela
è sporta contro ignoti, l’istante ha indicato nei suoi scritti e nella sua
deposizione il nome di colleghi e superiori. Il termine di querela decorre
dalla conoscenza del reato e dell’autore, non dal giorno in cui sono disponibili
le prove a sostegno.
Per
le lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP), perseguibile d’ufficio, il
Ministero pubblico ritiene che dagli atti non risulti che la salute mentale o
la capacità professionale sia permanentemente compromessa. Con riferimento al
complemento di perizia nell’incarto AI, risulta che l’istante, dopo adeguata
psicoterapia, dovrebbe poter riacquistare una capacità lavorativa normale. Con
riferimento al testo dell’istanza, il Ministero pubblico fa presente che non
gli compete di sorvegliare o indagare sulla conduzione di alcuni uffici
dell’amministrazione cantonale, o di svolgere funzioni disciplinari. Non è
possibile immaginare un’inchiesta generalizzata, una (vietata) fishing
expedition: dagli atti e dalle allegazioni del querelante non emergono seri
indizi di colpevolezza a carico di uno o più persone. Il Ministero pubblico conclude
chiedendo la reiezione integrale dell’istanza.
6. In
presenza di un non luogo a procedere, l’art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte
lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei
ricorsi penali entro dieci giorni, un’istanza motivata di promozione
dell’accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
7. L’art.
186 CPP ha inoltre introdotto al suo cpv. 4 la facoltà per la Camera dei
ricorsi penali di ordinare la completazione delle informazioni preliminari,
quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa
occorrono altre prove. La giurisprudenza di questa Camera prevede tale facoltà
in quattro casi.
Anzitutto
si può riaprire la fase delle informazioni preliminari quando il decreto di non
luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza di presupposti
processuali o di punibilità (p. es. intervenuta prescrizione, incompetenza
territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile, ecc.).
Avendo risolto negativamente simile questione pregiudiziale, il procuratore
pubblico avrà logicamente anche rinunciato a svolgere indagini preliminari,
nella convinzione della loro inutilità.
Al
loro svolgimento occorre dunque procedere qualora il presupposto sul quale si é
fondato il procuratore pubblico si riveli errato. Una promozione d’accusa
sarebbe invece prematura in assenza di accertamenti di fatto sufficienti
(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991, p. 149-150; in tal senso vedi anche
un’anticipazione giurisprudenziale in REP. 1986, p. 160-161).
Analoga
situazione si verifica anche quando la convinzione pregiudiziale del
procuratore pubblico non porta su una questione d'ordine, ma di merito: si
pensi in particolare al caso in cui ritenga erroneamente che il comportamento
oggetto di denuncia, quand’anche venisse accertato, non costituirebbe comunque
reato.
Anche
in questo caso, l’errata sussunzione dei fatti al diritto deve avere quale
logica conseguenza il rinvio dell’incarto al procuratore pubblico per lo
svolgimento o la completazione delle informazioni preliminari, nella misura in
cui queste non sono state svolte per errata conclusione pregiudiziale.
Inversamente,
se il procuratore pubblico ha già raccolto le necessarie informazioni preliminari
ma, per un’errata applicazione del diritto, ha decretato il non luogo a
procedere, la Camera dei ricorsi penali accoglierà l’istanza di promozione
d’accusa senza richiedere all’istante nuove prove, quale condizione cumulativa
all’esistenza di seri indizi di colpevolezza.
Ulteriore
caso d’applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP é dato quando il procuratore pubblico
ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto, che se accertata
correttamente, potrebbe fondare l’esistenza di indizi di colpevolezza sufficientemente
seri da richiedere l’apertura dell'istruzione formale. Le informazioni
preliminari sono carenti nell’accertamento, se il procuratore pubblico è
chiamato a completare le informazioni preliminari, accertando ed apprezzando
correttamente le circostanze di fatto.
Infine,
si applica l’art. 186 cpv. 4 quando le informazioni preliminari sono carenti
nell’accertamento dei fatti, ciò che non permette alla Camera dei ricorsi
penali di determinarsi sull’alternativa tra promozione d'accusa o conferma del
non luogo a procedere.
8. Come
ricordato dalla giurisprudenza di questa Camera, quando l’autore è ignoto, non
potendosi proporre l’accusa contro una persona determinata, la parte civile può
chiedere unicamente una completazione delle informazioni preliminari (decisioni
16.2.2004, inc. 60.2003.181; 8.8.2003 , inc. 60.2002.89 e 15.2.1999, inc.
60.1998.250 e riferimenti).
9. Preliminarmente
importa osservare come questa Camera, il cui carico di lavoro è in costante
crescita, ha tutt’oggi un consistente arretrato, in particolare in materia di istanze
di promozione. A fine agosto 2004, le istanze di promozione dell’accusa da
evadere erano __________, inoltrate a questa Camera tra novembre __________ e
la fine di agosto __________. Per un criterio d’uguaglianza di trattamento, la
Camera segue di regola un ordine cronologico nell’evasione delle istanze di
promozione dell'accusa, eccettuati casi particolari (ad esempio con incombente
prescrizione). Nell’ordine cronologico la presente istanza è preceduta da altre
__________, pervenute a questa Camera in precedenza. È quindi con un certo
imbarazzo (per tutti gli altri __________ istanti) che questa Camera anticipa
l’evasione della presente istanza, unicamente in relazione alla notorietà
mediatica che l’istante ha dato alla sua situazione ed alle forme di protesta
da lui messe in atto, per evitare che il ritardo (fisiologico) che normalmente
questa Camera ha nell’evadere le istanze di promozione dell’accusa venga
strumentalizzato in un modo o nell’altro.
10. Sempre
preliminarmente, importa riportare la presente procedura nel suo preciso contesto
giuridico, per evitare che la giustizia penale in generale, questa Camera in
particolare, siano caricate di aspettative alle quali non possono,
nell’adempimento del loro mandato costituzionale e legale, dar evasione. Le
autorità penali si limitano ad intervenire, conformemente a quanto previsto dal
CPP, per perseguire i reati di cui hanno notizia. Questa Camera, adita da un’istanza
di promozione dell’accusa, è chiamata a esprimersi sui presupposti o meno per
un suo accoglimento.
Pacifico
quindi che l’autorità penale, in generale, questa Camera in particolare, non possono
intervenire sull’organizzazione degli uffici pubblici, sul rapporto d’impiego e
di funzione, sulla situazione patrimoniale e salariale, su questioni
pensionistiche e su questioni pertinenti le assicurazioni sociali. Men che
meno, confrontata con una “vertenza” (come la qualifica l’istante medesimo)
questa Camera (o altre autorità penali) non può certo assurgere a mediatrice o
ad arbitro tra le parti. Per queste ragioni, il giudizio di questa Camera è
prettamente tecnico e limitato al solo ambito di pertinenza penale.
11. In
ordine, è data la tempestività dell’istanza, così pure la legittimazione dell’istante.
Più difficile è la qualifica dell’istanza, a sapere se si è in presenza di una
vera e propria istanza di promozione dell’accusa o di un’istanza di
completazione ai sensi dell’art. 186 cpv. 4 CPP. Come ricordato (cfr. punto 8
della presente decisione), contro ignoti non è possibile presentare un’istanza
di promozione dell'accusa, ma solo un’istanza di completazione delle
informazioni preliminari.
12. Nel
concreto caso, l’esposto al Ministero pubblico del 10.3.2004 prima, l’istanza a
questa Camera del 28.5.2004 e le ulteriori osservazioni del 12.6.2004 poi,
distinguono tra una denuncia penale contro ignoti e una querela penale contro
l’__________ nella persona del responsabile del __________.
In
quanto riferito alla denuncia contro ignoti, l’istanza può essere trattata
unicamente quale istanza di completazione ai sensi dell’art. 186 cfr. 4 CPP.
In
quanto riferita alla querela contro l’__________ nella persona del responsabile
del __________, l’istanza va trattata quale vera e propria istanza di
promozione dell’accusa, che viene qui per prima esaminata.
13. Colonna
portante di tutto il Codice penale è la responsabilità individuale della
persona che agisce. L’elemento soggettivo della colpa è fondamentale, ciò che
esclude di principio che si possa perseguire una persona giuridica. A questi
principi si deroga solo in rarissimi casi, specificati dalla legge, quali ad
esempio in materia di punibilità dei mass media (art. 27 CP) o di
responsabilità delle imprese, sussidiaria (se un reato commesso non può essere
ascritto ad una persona fisica determinata) e limitata a pochissimi reati (art.
100 quater CP).
Per
questa chiara e precisa impostazione del diritto penale del nostro paese, è
esclusa una querela contro l’__________ in quanto tale.
Per
Fatti
i medesimi motivi, è escluso querelare in astratto il capo del __________, in
assenza di un suo diretto intervento, per eventuali reati commessi o
riconducibili a suoi subalterni. Detto altrimenti, una querela contro la
persona del capo del __________ è possibile unicamente per eventuali atti o
omissioni da lei personalmente commesse.
Nel
concreto caso, gli unici atti ascritti al capo del __________ sono due scritti
del 10.12.2003 e del 9.3.2004. Già la loro lettura non lascia certo intravedere
nessun genere di reato imputabile: manca qualsiasi rilevanza penale a questi
scritti. Analoga conclusione s’impone in considerazione della cronologia dei
fatti. I due scritti intervengono alla fine della vertenza, mentre che
l’incapacità lavorativa e le problematiche alla salute del querelante risalgono
a prima del 4.3.2002. Più in generale, sia nei suoi scritti, sia nel suo
interrogatorio, il querelante indica delle persone (superiori o colleghi) a cui
muove dei rimproveri: mai, escluso per i due scritti (10.12.2003 e 9.3.2004), viene
citata la persona del capo del __________.
Per
questi motivi, con riferimento al capo del __________, il non luogo a procedere
dev’essere pienamente confermato, per mancanza di un qualsiasi indizio di un
suo coinvolgimento in fatti con rilevanza penale.
A
titolo abbondanziale, occorre anche aggiungere che l’istanza di promozione
dell’accusa nei confronti del capo del __________ è anche irricevibile, in
quanto non ossequia i requisiti posti dalla giurisprudenza di questa Camera (cfr.
punto 6).
14. Caduta
la querela contro __________ dello Stato, rimane da esaminare la denuncia contro
ignoti, che esclude la promozione dell’accusa contro qualcuno, ma che potrebbe
portare ad una completazione ai sensi dell’art. 186 cpv. 4 CPP.
Prima
di entrare nel merito di questa problematica, occorre distinguere tra reati
ipotizzabili perseguibili d’ufficio e quelli perseguibili a querela di parte,
per verificare per quest’ultimi se ci sia una valida e tempestiva querela. A
dipendenza che il reato ipotizzabile sia perseguito d’ufficio o a querela di
parte, si distinguerà tra denuncia e querela.
15. Con
lo scritto 10.3.2004 l’istante denunciava ignoti per lesioni colpose ai sensi
dell’art. 125 CP e per ogni altro reato ravvisabile sulla base di tutti i
documenti inerenti la vertenza “__________IS 1/__________”.
Nella
decisione qui impugnata, il Ministero pubblico ha individuato i reati
ravvisabili negli art. 122, 123 e 125 CP, per quest’ultimo distinguendo tra
cpv. 2 (lesioni colpose gravi) e cpv. 1 (lesioni colpose semplici).
I
reati previsti agli art. 123 e 125 cpv. 1 CP sono perseguibili solo a querela
di parte. Per il diritto federale, la querela dev’essere sporta entro il
termine di tre mesi (art. 29 CP). Il termine comincia a decorrere dal giorno in
cui l’avente diritto ha conoscenza del reato e dell’autore. Il termine di tre
mesi è un termine di perenzione, ritenuto inoltre che, in mancanza di
tempestiva querela, l’autorità penale non può perseguire i reati, essendo la querela
un presupposto alla perseguibilità.
16. Nella
decisione impugnata il Ministero pubblico ha concluso, in riferimento
all’ipotesi di reato dell’art. 125 cpv. 1 CP, che la querela fosse tardiva,
ritenuto che solo formalmente l’esposto era indirizzato contro ignoti. La
conclusione a cui è giunto il Ministero pubblico è corretta, e deve riferirsi
non solo all’art. 125 cpv. 1 CP, ma anche all’art. 123 CP, ritenuto che è
manifestamente esclusa l’ipotesi dell’art. 123 cifra 2 CP.
La
tardività della querela risulta sia con riferimento alla cronologia dei fatti,
sia con riferimento agli scritti e alla deposizione del querelante. Nei tre
mesi precedenti la querela non sono intervenuti fatti determinanti per la
tempestività della stessa. Ci sono unicamente i due scritti del capo del __________,
che possono avere un’importanza nella vertenza relativa ai rapporti di
funzione, ma che, come già visto, sono penalmente del tutto irrilevanti. I
fatti che l’istante pone a fondamento della sua denuncia/querela risalgono a
ben prima, al periodo precedente l’insorgere dell’incapacità lavorativa, ovvero
prima del 4.3.2002. Questi episodi, nella misura in cui possano assurgere a
comportamento penalmente punibile, erano noti all’istante da tempo, ben prima
di tre mesi dalla data del 10.3.2004. Come correttamente rilevato dal Ministero
pubblico, solo formalmente la denuncia/querela era sporta contro ignoti. Sia
negli scritti dell’istante, sia nella sua deposizione, egli indica non solo
comportamenti a suo dire di rilevanza penale, ma anche le persone a suo dire
coinvolte.
Anche
volendo prendere in considerazione per il termine della querela la data della
perizia del Dr. Med. __________ __________, quale momento della presa di
coscienza del proprio reale stato di salute, come fatto dal Ministero pubblico
nelle osservazioni all’istanza (p. 3), la querela rimane tardiva. Come emerge
dall’incarto AI pendente presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni,
l’istante ha preso conoscenza del referto in data 31.10.2003, come risulta
dall’annotazione scritta di medesima data (consegnato brevi manu
all’assicurato).
Per
questo, in quanto la denuncia/querela sia riferita a reati perseguibili a
querela di parte, manca il requisito di una tempestiva querela.
17. Rimangono
ipotizzabili gli art. 122 CP e 125 cpv. 2 CP, ovvero lesioni gravi,
intenzionali o per negligenza (colpose).
Le
lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP), perseguibili d’ufficio, sono state
escluse dal Ministero pubblico in quanto dalle informazioni preliminari
raccolte non emergeva alcun elemento che potesse far ritenere come grave (e
dunque come permanente) la patologia psichica riflessa sulla salute del denunciante.
Il
Ministero pubblico ha escluso l’applicazione dell’art. 122 CP anche per
mancanza di intenzione, perché l’elemento soggettivo era assente, e neppure il
denunciante ha preteso esserci un’intenzione.
18. Come
detto, le lesioni colpose gravi sono state escluse dal Ministero pubblico in
quanto dalle informazioni preliminari raccolte non emergeva alcun elemento che
potesse far ritenere come grave (e dunque come permanente) la patologia
psichica riflessa sulla salute del denunciante. Con riferimento alla perizia
del Dr. Med. __________ __________, preso atto per un verso che la stessa
ammette che il paziente non è in grado di svolgere un’attività professionale,
il Ministero pubblico constatava che nel medesimo referto si riferisce comunque
come l’istante sia rimasto in possesso dell’esercizio di capacità sociali di
base ed ha pure mantenuto la facoltà di usare le risorse disponibili in maniera
più che soddisfacente, tanto da aver dimostrato capacità amministrative, organizzative
e tecniche che, di per sé, sarebbero più che sufficienti per mantenere una
capacità lavorativa, qualora ci fosse in lavoro adatto all’istante.
19. Giusta
gli art. 122 e 125 CP è punito per lesioni gravi chiunque, con un comportamento
pericoloso, intenzionalmente o un modo colposo, ferisce una persona mettendone
in pericolo la vita, o intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto
importante di una persona, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo o
arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia
mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso, o intenzionalmente
cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una
persona.
Il termine "lesione corporale" comprende tanto le lesioni
del corpo umano che i pregiudizi alla salute fisica o psichica (S. TRECHSEL,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 4 e 5
ad art. 122 ss. CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit
suisse, volume I, Berna 2002, n. 6 ad art. 122 CP).
Tra il comportamento pericoloso che
si rimprovera all'autore e le lesioni subite dalla vittima è necessario un
rapporto di causalità naturale e adeguato (B. CORBOZ, op. cit., n. 14 ad art.
122 CP).
In
relazione alla permanente incapacità al lavoro, CORBOZ (op. cit., n. 10 ad art.
122 CP) riferisce che questa è data allorché la vittima non è più in uno stato
che gli permetta di esercitare il suo lavoro abituale. Se una riconversione
professionale è possibile, ma implica dei sacrifici, l’autore ammette che ci
può essere un’incapacità al lavoro se, in base ad un apprezzamento, tali
sacrifici appaiono importanti. Con riferimento alla malattia mentale, HURTADO
POZO (Droit pénal, partie spéciale 1, n. 458) ritiene che il disturbo debba essere
permanente, duraturo nel tempo e non limitato, ma non necessariamente incurabile.
20. Nel
presente caso, il Ministero pubblico ha in pratica escluso l’esistenza di una
malattia mentale o di una permanente incapacità al lavoro (e quindi di una
lesione grave ai sensi degli art. 122 e 125 cpv. 2 CP) sulla base della perizia
del Dr. Med. __________ __________ del 24.10.2003 e sul successivo scritto del
5.3.2004, sempre del medesimo specialista all’AI, in particolare la dove
riferiva che l’istante, con un’adeguata psicoterapia, dovrebbe poter
riacquistare una capacità lavorativa normale.
Ci
si deve chiedere se, per decidere questo elemento oggettivo dell’infrazione,
sia sufficiente una perizia esperita per un’altra autorità (assicurazioni
sociali) in applicazione di altri criteri (l’incapacità lavorativa dell’AI non
corrisponde necessariamente a quella del CP), e le successive valutazioni che il
Ministero pubblico ne ha dedotto, o se non sia necessario ulteriormente
approfondire il tema mediante opportuni accertamenti.
Questa
Camera ritiene che un approfondimento d’inchiesta sia necessario per ammettere
o escludere l’esistenza di lesioni gravi.
Sul
quesito delle lesioni gravi, con riferimento all’art. 186 cpv. 4 CPP (cfr. punto
7), le informazioni preliminari sono carenti nell’accertamento dei fatti, ciò
che non permette alla Camera dei ricorsi penali di determinarsi.
21. In
questo contesto, e con riferimento al nesso causale (tra il comportamento
pericoloso e la lesione subita), gli accertamenti da esperire dovranno anche
determinare in che misura fosse data o meno una predisposizione costituzionale
dell’istante, ovvero uno stato patologico preesistente che potrebbe accrescere
le conseguenze dell’evento dannoso (Commentaire Romande à la Partie générale du
CO, n. 28 ad art. 44 CO), in riferimento anche alla distinzione tra lesioni
semplici e lesioni gravi.
22. Nella
misura in cui gli ulteriori accertamenti permettessero di escludere l’esitenza
di lesioni gravi, ne conseguirà una decisione di non luogo a procedere. Al
contrario, se gli ulteriori accertamenti dovessero concludere all’esistenza di
una lesione grave, occorrerà ancora verificare se ci siano stati dei
comportamenti pericolosi ai sensi degli art. 122 e 125 cpv. 2 CPS, e se questi
siano stati intenzionali o meno.
23. In
relazione ai comportamenti ipotizzati in denuncia (mobbing e bossing), il
Ministero pubblico dovrà accertare se in concreto ci sono stati o meno simili
atteggiamenti, e ciò mediante l’audizione dei colleghi e dei superiori. Dovrà
poi decidere, in assenza di precedenti significativi in materia penale, se ed
in che misura, i comportamenti eventualmente accertati possano assurgere ad
atti penalmente rilevanti ai sensi degli art. 122 e 125 cpv. 2 CP.
24. Riguardo
all’assenza dell’intenzione (con riferimento all’art. 122 CP), il Ministero
pubblico si è sostanzialmente accontentato del fatto che neppure il denunciante
avrebbe preteso esserci un’intenzione.
Se
è vero che nell’esposto del 10.3.2004 l’istante fa riferimento a lesioni
colpose, è anche vero che rimanda anche a ogni altro reato ravvisabile sulla
base di tutti i documenti inerenti la vertenza “__________IS 1/__________”.
L’esclusione
dell’elemento soggettivo sulla base dei soli atti scritti e dell’interrogatorio
del denunciante è stato decretato senza gli opportuni approfondimenti. Negli
accertamenti a sapere se ci sono stati comportamenti penalmente rilevanti, il
Ministero pubblico dovrà indagare se chi ha eventualmente agito l’abbia fatto
con intenzione o negligenza (per optare tra l’art. 122 o l’art. 125 cpv. 2CP).
Su
questo punto, con riferimento all’art. 186 cpv. 4 CPP, le informazioni
preliminari sono carenti nell’accertamento dei fatti, ciò che non permette alla
Camera dei ricorsi penali di determinarsi.
25. In
conclusione, l’istanza di promozione dell’accusa è respinta, sia in ordine
(perché irricevibile), sia nel merito (perché infondato), per quanto riguarda
il capo del __________: il non luogo a procedere è su questo punto confermato.
L’istanza
è parzialmente accolta, nella forma di istanza di completazione, giusta l’art.
186 cpv. 4 CPP.
Per
questo motivo il decreto di non luogo a procedere dev’essere parzialmente
annullato e l’incarto rinviato al Ministero pubblico perché proceda a
completare le informazioni preliminari, con riguardo all’esistenza o meno delle
lesioni gravi (mediante una perizia specialistica), sull’esistenza di comportamenti
pericolosi penalmente rilevanti, e sull’esistenza o meno di un’intenzione o di
una negligenza. A dipendenza di questi accertamenti, dovrà nuovamente
esprimersi, sia con eventuali promozioni dell’accusa, sia con un eventuale
nuovo decreto di non luogo a procedere.
26.
Non si prelevano tasse di giustizia e spese.
Per tutti questi
motivi, richiamati gli art. 29, 122, 123, 125 cpv. 1 e cpv. 2 CP, 186 cpv. 1 e
4 CPP, ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
di promozione dell’accusa contro l’avv. __________ PI 1 è respinta.
Considerandi
2.
L’istanza
di completazione delle informazioni preliminari è accolta. Il decreto di non
luogo a procedere del 17.5.2004 è parzialmente annullato. L’incarto è rinviato
al Ministero pubblico per la completazione delle informazioni preliminari ai
sensi dei considerandi.
3.
Non
si prelevano tasse di giustizia e spese.
4.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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