60.2004.207
ricorso in materia di perquisizione e sequestro.
21 settembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2004.207
Data decisione, Autorità:
21.09.2004, CRP
Titolo:
ricorso in materia di perquisizione e sequestro.
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 157 CPP-TI
art. 161 CPP-TI
art. 284 let. a CPP-TI
Incarto n.
60.2004.207
Lugano
21 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 1/2.6.2004
presentato da
RI 1, -,
RI 2, -,
RI 3, -,
tutti patr. da:
PA 1, ,
contro
la decisione
18.5.2004 dell'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto Franco Lardelli
in materia di sequestro;
richiamati gli
scritti 4/7.6.2004 del procuratore pubblico Arturo Garzoni e 7/8.6.2004 del
giudice dell'istruzione e dell'arresto, che comunicano di rimettersi al
giudizio di questa Camera;
richiamate
inoltre le osservazioni 7/11.6.2004 di __________ PI 2, che conclude per
l'accoglimento del gravame;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
che
nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti di __________ PI 2 -
in detenzione preventiva dal 9.9.2003 al 26.9.2003 (rapporto di arresto
9.9.2003, AI 9; verbale di notifica di arresto e di decisione 10.9.2003, AI 11;
verbale di interrogatorio PP 26.9.2003, AI 35) - per infrazione aggravata, sub.
semplice alla legge federale sugli stupefacenti, con ordine 18.9.2003 il
magistrato inquirente ha disposto, tra l'altro, la perquisizione ed il sequestro
della cassetta di sicurezza n. __________ presso __________, __________, intestata
all'accusata, contenente un diamante naturale di 3.58 carati (con certificato)
- asseritamente di proprietà di __________ RI 1, rispettivamente della sua
famiglia - ed altri oggetti di oreficeria (cfr. verbale di perquisizione e
sequestro 30.10.2003, allegato al rapporto di esecuzione 18.11.2003, AI 65;
cfr. anche AI 21 e 52);
che
l'istruttoria formale è sfociata nell'atto di accusa 4.6.2004, con il quale
l'accusata - tuttora in attesa di giudizio - è stata deferita davanti alla
Corte delle assise correzionali di Lugano (ACC __________);
che
il 30.4/4.5.2004 __________ RI 1, __________ RI 2 e __________ RI 3 hanno
chiesto - con un unico allegato - al giudice dell'istruzione e dell'arresto ed
al procuratore pubblico "(…) l'immediata riconsegna ai proprietari"
della suddetta gemma (istanza 30.4/4.5.2004, p. 3, AI 86);
che
con decisione 18.5.2004 il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha dichiarato
irricevibile la domanda per incompetenza (AI 93);
che
con tempestivo gravame i ricorrenti - contestando di aver chiesto il
dissequestro del diamante - postulano l'annullamento del giudizio;
che
con il citato scritto __________ RI 1, __________ RI 2 e __________ RI 3 - dopo
aver comunicato di essere patrocinati dall'avv. __________ PA 1 - hanno esposto
Fatti
i motivi per cui il sequestro non si giustificherebbe (cfr. "nel merito"
e "la proprietà RI 1 "), concludendo che "non esistono
i presupposti giuridici per trattenere ulteriormente il diamante in questione,
ragione per la quale ne chiedo l'immediata riconsegna ai proprietari"
(istanza 30.4/4.5.2004, p. 3, AI 86);
che
pertanto il giudice dell'istruzione e dell'arresto poteva ritenere lo scritto -
senza incorrere in arbitrio - una richiesta di dissequestro della gemma;
che
a ragione - considerato che in materia di perquisizione e sequestro il giudice
dell'istruzione e dell'arresto è competente in prima istanza solo nel periodo
che intercorre tra l'emanazione dell'atto di accusa e l'apertura del
dibattimento (decisione 30.7.2002 di questa Camera in re F. B., inc.
60.2002.174) e che nella fattispecie __________ PI 2 è stata deferita alla
competente Corte il 4.6.2004 - ha quindi dichiarato irricevibile la domanda;
che
il gravame è respinto, con tassa di giustizia e spese a carico - in solido -
dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 157 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.
250.
-- (duecentocinquanta), sono poste in solido a carico di __________ RI 1, __________
- __________, __________ RI 2, __________ - __________, e __________ RI 3, __________
- __________.
3.
Intimazione:
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
patrocinata da: PA 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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