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Decisione

60.2004.207

ricorso in materia di perquisizione e sequestro.

21 settembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi per cui il sequestro non si giustificherebbe (cfr. "nel merito"

e "la proprietà RI 1 "), concludendo che "non esistono

i presupposti giuridici per trattenere ulteriormente il diamante in questione,

ragione per la quale ne chiedo l'immediata riconsegna ai proprietari"

(istanza 30.4/4.5.2004, p. 3, AI 86);

che

pertanto il giudice dell'istruzione e dell'arresto poteva ritenere lo scritto -

senza incorrere in arbitrio - una richiesta di dissequestro della gemma;

che

a ragione - considerato che in materia di perquisizione e sequestro il giudice

dell'istruzione e dell'arresto è competente in prima istanza solo nel periodo

che intercorre tra l'emanazione dell'atto di accusa e l'apertura del

dibattimento (decisione 30.7.2002 di questa Camera in re F. B., inc.

60.2002.174) e che nella fattispecie __________ PI 2 è stata deferita alla

competente Corte il 4.6.2004 - ha quindi dichiarato irricevibile la domanda;

che

il gravame è respinto, con tassa di giustizia e spese a carico - in solido -

dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 157 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.

250.

-- (duecentocinquanta), sono poste in solido a carico di __________ RI 1, __________

- __________, __________ RI 2, __________ - __________, e __________ RI 3, __________

- __________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patrocinata da: PA 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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