60.2004.208
ricorso in materia di perquisizione e sequestro.
21 settembre 2004Italiano10 min
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Numero d'incarto:
60.2004.208
Data decisione, Autorità:
21.09.2004, CRP
Titolo:
ricorso in materia di perquisizione e sequestro.
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 157 CPP-TI
art. 161 CPP-TI
art. 284 let. a CPP-TI
Incarto n.
60.2004.208
Lugano
21 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 1/2.6.2004
presentato da
RI 1, -,
patr. da: PA 1,
,
contro
la decisione
18.5.2004 dell'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto Franco Lardelli
in materia di sequestro;
richiamati gli
scritti 4/7.6.2004 e 21/22.6.2004 del procuratore pubblico Arturo Garzoni e
7/8.6.2004 e 18/21.6.2004 del giudice dell'istruzione e dell'arresto - che
comunicano di rimettersi al giudizio di questa Camera - e 7/11.6.2004 di __________
PI 2, che conclude per l'accoglimento del gravame;
richiamata
inoltre la replica 16/17.6.2004 della ricorrente;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Nell'ambito
del procedimento penale promosso nei confronti di __________ PI 2 - in detenzione
preventiva dal 9.9.2003 al 26.9.2003 (rapporto di arresto 9.9.2003, AI 9;
verbale di notifica di arresto e di decisione 10.9.2003, AI 11; verbale di
interrogatorio PP 26.9.2003, AI 35) - per infrazione aggravata, sub. semplice
alla legge federale sugli stupefacenti, con ordine 18.9.2003 il magistrato
inquirente ha disposto, tra l'altro, la perquisizione ed il sequestro della
cassetta di sicurezza n. __________ presso __________, __________, intestata
all'accusata, contenente un diamante naturale di 3.58 carati (con certificato)
- asseritamente di proprietà di __________ RI 1, rispettivamente della sua
famiglia - ed altri oggetti di oreficeria (cfr. verbale di perquisizione e
sequestro 30.10.2003, allegato al rapporto di esecuzione 18.11.2003, AI 65;
cfr. anche AI 21 e 52).
L'istruttoria
formale è sfociata nell'atto di accusa 4.6.2004, con il quale l'accusata -
tuttora in attesa di giudizio - è stata deferita davanti alla Corte delle
assise correzionali di Lugano (ACC __________).
b. Con
decisione 5.2.2004 il giudice dell'istruzione e dell'arresto - respingendo, in
quanto non divenuto privo di oggetto, il reclamo 22/29.12.2003 di __________ PI
2 presentato contro la decisione 17.12.2003 del procuratore pubblico, che non
aveva accolto le ripetute domande intese al dissequestro (oltre che di una
relazione bancaria presso __________ sequestrata nel medesimo contesto) dei
suddetti preziosi "(…) siccome mezzi di prova, rispettivamente oggetti
destinati a confisca e/o devoluzione allo Stato" (AI 67) - ha ritenuto
che "la documentazione prodotta (in fotocopia o via fax) appare, per
ora, insufficiente a legittimare e comprovare il diritto di proprietà di terze
persone sul diamante in questione" e che "resta evidentemente
riservata la facoltà degli eventuali terzi di legittimare il loro diritto di
proprietà mediante la produzione di documenti autentici (e non di semplici
fotocopie o fax), presentandosi, se del caso, personalmente e spontaneamente al
procuratore pubblico o agli inquirenti di polizia" (decisione 5.2.2004,
p. 5, AI 76).
c. Con
ulteriore istanza 23/27.2.2004 __________ PI 2 - producendo aggiuntiva documentazione
asseritamente atta a dimostrare il diritto di proprietà sul diamante - ha
riproposto il dissequestro della gemma (AI 78), domanda respinta dal
procuratore pubblico l'8.4.2004 "(…) in considerazione del fatto che il
mantenimento del sequestro viene pure fatto valere ai fini di garanzia del
risarcimento compensatorio, nonché tenuto anche conto del considerevole
ammontare dell'illecito percepito (…) in rapporto al valore nettamente
inferiore dei beni posti sotto sequestro, (…)" (decisione
8.4.2004, p. 2, AI 83).
Il
giudice dell'istruzione e dell'arresto - rinviando alle considerazioni di cui
alla sua precedente decisione e rilevando che "la documentazione
prodotta per il diamante di 3.58 carati (AI 78) non è poi certo atta a
comprovare che la signora __________ RI 1 o la sua famiglia siano attualmente
proprietari del diamante in questione, ritenuto che il possesso dello stesso da
parte di __________ PI 2 crea per quest'ultima presunzione di proprietà"
(decisione 18.5.2004, p. 6, AI 91) - ha di seguito respinto i reclami
16/20.4.2004 di __________ PI 2 e __________ RI 1 (AI 85), rispettivamente
19/20.4.2004 di __________ PI 2 (presentato a titolo personale, AI 84) contro
il predetto giudizio.
d. Con
tempestivo ricorso __________ RI 1 chiede di annullare la decisione impugnata e
di ordinare il dissequestro del diamante.
Il
giudice dell'istruzione e dell'arresto - che il 5.2.2004 aveva segnalato la
facoltà degli eventuali terzi proprietari di legittimare il loro diritto producendo
documenti in originale - avrebbe infatti fondato la sua sentenza sulla
presunzione di proprietà derivante dal possesso, conclusione che sarebbe
inammissibile e quindi arbitraria. La decisione violerebbe poi gli art. 5 cpv.
3 e 9 Cost. "(…) poiché prima subordina il dissequestro del diamante
alla presentazione dei titoli di proprietà in originale e poi quando questi
sono a disposizione, "scopre" un motivo diverso nuovo e sorprendente
per giustificare il mantenimento del sequestro" (ricorso 1/2.6.2004,
p. 4), considerato inoltre che l'accoglimento del gravame sarebbe giustificato
da "(…) economia di procedura", essendo "(…)
inevitabile che il diamante della ricorrente venga dissequestrato" nel
corso del procedimento penale contro l'accusata (ricorso 1/2.6.2004, p. 4).
e. Delle
osservazioni del procuratore pubblico e di __________ PI 2, così come delle
osservazioni di replica della ricorrente, si dirà - se necessario - in diritto.
Considerandi
1.
L'art.
161.
CPP impone al procuratore pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli
oggetti che possono avere qualche importanza per l'istruzione del processo, sia
come mezzi di prova, sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato.
Il
sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo
scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della
procedura e quindi per le necessità dell'istruzione formale, per le decisioni
del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella duplice
prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle
prove (sequestro probatorio) e della decisione di confisca, restituzione o
devoluzione, come agli art. 58 ss. CP e 165, 270-271 CPP (sequestro
confiscatorio; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed.,
Basilea 2002, § 69 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000,
n. 2542 ss.).
Come
in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti
individuali per prevalenza di interesse pubblico, perquisizione e sequestro
sono legittimi unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di
reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare
per gli incombenti processuali di istruttoria e di giudizio, tenuto conto
altresì del principio di proporzionalità; il venir meno di questi presupposti toglie
legittimità al sequestro, che deve essere revocato [cfr. decisione TF 1.12.2003
in re A. A. e altri, inc.1P.391/2003; decisioni del giudice dell'istruzione e
dell'arresto 22.1.1999 in re M., inc. 1047.98.2 (pubblicata in REP. 1999 n.
131), 8.5.1998 in re T., inc. 516.97.3 (pubblicata in REP. 1998 n. 117) e
15.3.1996
in re V. I., inc. 71.96.2-147.96.1 (pubblicata in REP. 1996 n. 107)].
2.
2.1.
Il
primo presupposto per il mantenimento del sequestro - ossia l'esistenza di seri
indizi di colpevolezza a' sensi dell'art. 19 cifre 1 e 2 lit. c LStup - non è
contestato nella fattispecie; __________ PI 2 ha del resto ammesso il suo
coinvolgimento nei fatti di cui all'inchiesta penale, segnatamente con
riferimento alla cifra d'affari di almeno fr. 1'000'000.-- inerenti la vendita
- nel periodo aprile 2001/settembre 2003 presso i negozi __________ - di almeno
100.
kg di canapa (verbali di interrogatorio PP 26.9.2003 e 9.10.2003, AI 35 e
47). In presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di
reato vanno peraltro ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice
dell'istruzione e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr.
anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale
ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
2.2
Come
esposto, la ricorrente sostiene che il diamante in questione sarebbe di sua
proprietà, rispettivamente di proprietà della sua famiglia, fatto che
emergerebbe dai documenti presentati al procuratore pubblico ed al giudice
dell'istruzione e dell'arresto. A torto.
Detti
documenti - in particolare "certificate of ownership"
16.1
, "affidavit of ownership" 20.1.2004, "history
of ownership yellow natural diamond" 20.1.2004 e "déclaration
solennele" 22.1.2003 (recte: 2004), allegati allo scritto 23/27.2.2004
dell'allora patrocinatore di __________ PI 2, avv. __________ __________, __________
(AI 78) - non appaiono infatti sufficienti a dimostrare l'asserita proprietà
della gemma: __________ RI 1 asserisce invero che il diamante sarebbe giunto alla
sua famiglia venti anni fa in seguito al decesso del suocero - attivo nel
"jewelry business" - ed alla successiva divisione ereditaria
tra i suoi otto figli (cfr., in particolare, "history of ownership
yellow natural diamond" di data 20.1.2004, allegato ad AI 78);
nondimeno, non sostanzia ulteriormente le sue allegazioni (per esempio
presentando documenti attestanti la dichiarata attività del suocero o relativi
alla divisione ereditaria) e non spiega - neppure in sede di replica
16/17.6.2004 - perché il prezioso sia stato rinvenuto nella cassetta di
sicurezza n. 427 presso __________ intestata all'accusata. Ora, queste omesse
precisazioni appaiono di rilevanza in relazione all'ammissione di __________ PI
2.
di aver conseguito con il commercio di canapa una cifra d'affari di almeno
fr. 1'000'000.-- [cfr. anche gli ulteriori atti di accusa 13.3.2001 (ACC __________)
e 28.10.2002 (ACC __________), tuttora pendenti, inerenti precedenti infrazioni
alla LStup], importo che le avrebbe permesso di acquisire la gemma. Per il che
e a prescindere da eventuali conclusioni di diritto civile in applicazione
degli art. 930 ss. CC, il mantenimento del sequestro si giustifica in
particolare con riferimento all'art. 59 cifra 2 cpv. 1 CP (secondo cui se i
valori patrimoniali soggiacenti alla confisca non sono più reperibili, il giudice
ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; BSK StGB I - F.
BAUMANN, Basilea 2003, n. 53 ss. ad art. 59 CP), le affermazioni di __________ RI
1.
- anche se esposte in documenti i cui "originali sono a
disposizione" (ricorso 1/2.6.2004, p. 3) - non bastando a comprovare
il diritto di proprietà di terzi. Al giudice dell'istruzione e dell'arresto non
può peraltro essere rimproverata una violazione del principio della buona fede
in merito alla motivazione della decisione impugnata (cfr., al proposito, R.
HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 57 n. 1 ss.), posto come l'indicazione - nel
giudizio 5.2.2004 - della facoltà di terzi di produrre "documenti
autentici" a sostegno dell'asserito diritto di proprietà non
concernesse evidentemente solo i documenti già pervenuti, ma eventuali
ulteriori e più significativi atti.
Ritenuto
che l'accusata è stata deferita davanti alla Corte delle assise correzionali di
Lugano, la fattispecie sarà ulteriormente approfondita in quella sede: la Corte
di merito sarà infatti chiamata a decidere il destino degli oggetti sequestrati
ed a pronunciarsi sulla loro eventuale confisca; in quel contesto, gli
eventuali terzi proprietari del diamante potranno quindi sostanziare l'asserita
titolarità sul prezioso.
3.
Il
gravame - ritenuto che la misura appare legittima anche in relazione al
principio di proporzionalità [__________PI 2 avendo affermato che "(…)
nel periodo di attività dei negozi __________ io ho realizzato mediante la
vendita di questa sostanza una cifra d'affari di almeno fr. 1'000'000.--"
(verbale di interrogatorio PP 26.9.2003, AI 35)] - è respinto; non si impone
quindi di approfondire la questione inerente la legittimazione della ricorrente
[cfr. il parallelo ricorso concernente la medesima fattispecie inoltrato
congiuntamente da __________ RI 1, __________ __________ e __________ __________
(inc. 60.2004.207)].
Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di __________ RI 1, soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 157 ss. CPP, 59 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
Il
ricorso, per quanto ricevibile, è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 600.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.
650.
-- (seicentocinquanta), sono poste a carico di __________ RI 1, __________
- __________.
3.
Intimazione:
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
patrocinata da: PA 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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