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Decisione

60.2004.208

ricorso in materia di perquisizione e sequestro.

21 settembre 2004Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

a. Nell'ambito

del procedimento penale promosso nei confronti di __________ PI 2 - in detenzione

preventiva dal 9.9.2003 al 26.9.2003 (rapporto di arresto 9.9.2003, AI 9;

verbale di notifica di arresto e di decisione 10.9.2003, AI 11; verbale di

interrogatorio PP 26.9.2003, AI 35) - per infrazione aggravata, sub. semplice

alla legge federale sugli stupefacenti, con ordine 18.9.2003 il magistrato

inquirente ha disposto, tra l'altro, la perquisizione ed il sequestro della

cassetta di sicurezza n. __________ presso __________, __________, intestata

all'accusata, contenente un diamante naturale di 3.58 carati (con certificato)

- asseritamente di proprietà di __________ RI 1, rispettivamente della sua

famiglia - ed altri oggetti di oreficeria (cfr. verbale di perquisizione e

sequestro 30.10.2003, allegato al rapporto di esecuzione 18.11.2003, AI 65;

cfr. anche AI 21 e 52).

L'istruttoria

formale è sfociata nell'atto di accusa 4.6.2004, con il quale l'accusata -

tuttora in attesa di giudizio - è stata deferita davanti alla Corte delle

assise correzionali di Lugano (ACC __________).

b. Con

decisione 5.2.2004 il giudice dell'istruzione e dell'arresto - respingendo, in

quanto non divenuto privo di oggetto, il reclamo 22/29.12.2003 di __________ PI

2 presentato contro la decisione 17.12.2003 del procuratore pubblico, che non

aveva accolto le ripetute domande intese al dissequestro (oltre che di una

relazione bancaria presso __________ sequestrata nel medesimo contesto) dei

suddetti preziosi "(…) siccome mezzi di prova, rispettivamente oggetti

destinati a confisca e/o devoluzione allo Stato" (AI 67) - ha ritenuto

che "la documentazione prodotta (in fotocopia o via fax) appare, per

ora, insufficiente a legittimare e comprovare il diritto di proprietà di terze

persone sul diamante in questione" e che "resta evidentemente

riservata la facoltà degli eventuali terzi di legittimare il loro diritto di

proprietà mediante la produzione di documenti autentici (e non di semplici

fotocopie o fax), presentandosi, se del caso, personalmente e spontaneamente al

procuratore pubblico o agli inquirenti di polizia" (decisione 5.2.2004,

p. 5, AI 76).

c. Con

ulteriore istanza 23/27.2.2004 __________ PI 2 - producendo aggiuntiva documentazione

asseritamente atta a dimostrare il diritto di proprietà sul diamante - ha

riproposto il dissequestro della gemma (AI 78), domanda respinta dal

procuratore pubblico l'8.4.2004 "(…) in considerazione del fatto che il

mantenimento del sequestro viene pure fatto valere ai fini di garanzia del

risarcimento compensatorio, nonché tenuto anche conto del considerevole

ammontare dell'illecito percepito (…) in rapporto al valore nettamente

inferiore dei beni posti sotto sequestro, (…)" (decisione

8.4.2004, p. 2, AI 83).

Il

giudice dell'istruzione e dell'arresto - rinviando alle considerazioni di cui

alla sua precedente decisione e rilevando che "la documentazione

prodotta per il diamante di 3.58 carati (AI 78) non è poi certo atta a

comprovare che la signora __________ RI 1 o la sua famiglia siano attualmente

proprietari del diamante in questione, ritenuto che il possesso dello stesso da

parte di __________ PI 2 crea per quest'ultima presunzione di proprietà"

(decisione 18.5.2004, p. 6, AI 91) - ha di seguito respinto i reclami

16/20.4.2004 di __________ PI 2 e __________ RI 1 (AI 85), rispettivamente

19/20.4.2004 di __________ PI 2 (presentato a titolo personale, AI 84) contro

il predetto giudizio.

d. Con

tempestivo ricorso __________ RI 1 chiede di annullare la decisione impugnata e

di ordinare il dissequestro del diamante.

Il

giudice dell'istruzione e dell'arresto - che il 5.2.2004 aveva segnalato la

facoltà degli eventuali terzi proprietari di legittimare il loro diritto producendo

documenti in originale - avrebbe infatti fondato la sua sentenza sulla

presunzione di proprietà derivante dal possesso, conclusione che sarebbe

inammissibile e quindi arbitraria. La decisione violerebbe poi gli art. 5 cpv.

3 e 9 Cost. "(…) poiché prima subordina il dissequestro del diamante

alla presentazione dei titoli di proprietà in originale e poi quando questi

sono a disposizione, "scopre" un motivo diverso nuovo e sorprendente

per giustificare il mantenimento del sequestro" (ricorso 1/2.6.2004,

p. 4), considerato inoltre che l'accoglimento del gravame sarebbe giustificato

da "(…) economia di procedura", essendo "(…)

inevitabile che il diamante della ricorrente venga dissequestrato" nel

corso del procedimento penale contro l'accusata (ricorso 1/2.6.2004, p. 4).

e. Delle

osservazioni del procuratore pubblico e di __________ PI 2, così come delle

osservazioni di replica della ricorrente, si dirà - se necessario - in diritto.

Considerandi

1.

L'art.

161.

CPP impone al procuratore pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli

oggetti che possono avere qualche importanza per l'istruzione del processo, sia

come mezzi di prova, sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato.

Il

sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo

scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della

procedura e quindi per le necessità dell'istruzione formale, per le decisioni

del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella duplice

prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle

prove (sequestro probatorio) e della decisione di confisca, restituzione o

devoluzione, come agli art. 58 ss. CP e 165, 270-271 CPP (sequestro

confiscatorio; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed.,

Basilea 2002, § 69 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000,

n. 2542 ss.).

Come

in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti

individuali per prevalenza di interesse pubblico, perquisizione e sequestro

sono legittimi unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di

reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare

per gli incombenti processuali di istruttoria e di giudizio, tenuto conto

altresì del principio di proporzionalità; il venir meno di questi presupposti toglie

legittimità al sequestro, che deve essere revocato [cfr. decisione TF 1.12.2003

in re A. A. e altri, inc.1P.391/2003; decisioni del giudice dell'istruzione e

dell'arresto 22.1.1999 in re M., inc. 1047.98.2 (pubblicata in REP. 1999 n.

131), 8.5.1998 in re T., inc. 516.97.3 (pubblicata in REP. 1998 n. 117) e

15.3.1996

in re V. I., inc. 71.96.2-147.96.1 (pubblicata in REP. 1996 n. 107)].

2.

2.1.

Il

primo presupposto per il mantenimento del sequestro - ossia l'esistenza di seri

indizi di colpevolezza a' sensi dell'art. 19 cifre 1 e 2 lit. c LStup - non è

contestato nella fattispecie; __________ PI 2 ha del resto ammesso il suo

coinvolgimento nei fatti di cui all'inchiesta penale, segnatamente con

riferimento alla cifra d'affari di almeno fr. 1'000'000.-- inerenti la vendita

- nel periodo aprile 2001/settembre 2003 presso i negozi __________ - di almeno

100.

kg di canapa (verbali di interrogatorio PP 26.9.2003 e 9.10.2003, AI 35 e

47). In presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di

reato vanno peraltro ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice

dell'istruzione e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr.

anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale

ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

2.2

Come

esposto, la ricorrente sostiene che il diamante in questione sarebbe di sua

proprietà, rispettivamente di proprietà della sua famiglia, fatto che

emergerebbe dai documenti presentati al procuratore pubblico ed al giudice

dell'istruzione e dell'arresto. A torto.

Detti

documenti - in particolare "certificate of ownership"

16.1

, "affidavit of ownership" 20.1.2004, "history

of ownership yellow natural diamond" 20.1.2004 e "déclaration

solennele" 22.1.2003 (recte: 2004), allegati allo scritto 23/27.2.2004

dell'allora patrocinatore di __________ PI 2, avv. __________ __________, __________

(AI 78) - non appaiono infatti sufficienti a dimostrare l'asserita proprietà

della gemma: __________ RI 1 asserisce invero che il diamante sarebbe giunto alla

sua famiglia venti anni fa in seguito al decesso del suocero - attivo nel

"jewelry business" - ed alla successiva divisione ereditaria

tra i suoi otto figli (cfr., in particolare, "history of ownership

yellow natural diamond" di data 20.1.2004, allegato ad AI 78);

nondimeno, non sostanzia ulteriormente le sue allegazioni (per esempio

presentando documenti attestanti la dichiarata attività del suocero o relativi

alla divisione ereditaria) e non spiega - neppure in sede di replica

16/17.6.2004 - perché il prezioso sia stato rinvenuto nella cassetta di

sicurezza n. 427 presso __________ intestata all'accusata. Ora, queste omesse

precisazioni appaiono di rilevanza in relazione all'ammissione di __________ PI

2.

di aver conseguito con il commercio di canapa una cifra d'affari di almeno

fr. 1'000'000.-- [cfr. anche gli ulteriori atti di accusa 13.3.2001 (ACC __________)

e 28.10.2002 (ACC __________), tuttora pendenti, inerenti precedenti infrazioni

alla LStup], importo che le avrebbe permesso di acquisire la gemma. Per il che

e a prescindere da eventuali conclusioni di diritto civile in applicazione

degli art. 930 ss. CC, il mantenimento del sequestro si giustifica in

particolare con riferimento all'art. 59 cifra 2 cpv. 1 CP (secondo cui se i

valori patrimoniali soggiacenti alla confisca non sono più reperibili, il giudice

ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; BSK StGB I - F.

BAUMANN, Basilea 2003, n. 53 ss. ad art. 59 CP), le affermazioni di __________ RI

1.

- anche se esposte in documenti i cui "originali sono a

disposizione" (ricorso 1/2.6.2004, p. 3) - non bastando a comprovare

il diritto di proprietà di terzi. Al giudice dell'istruzione e dell'arresto non

può peraltro essere rimproverata una violazione del principio della buona fede

in merito alla motivazione della decisione impugnata (cfr., al proposito, R.

HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 57 n. 1 ss.), posto come l'indicazione - nel

giudizio 5.2.2004 - della facoltà di terzi di produrre "documenti

autentici" a sostegno dell'asserito diritto di proprietà non

concernesse evidentemente solo i documenti già pervenuti, ma eventuali

ulteriori e più significativi atti.

Ritenuto

che l'accusata è stata deferita davanti alla Corte delle assise correzionali di

Lugano, la fattispecie sarà ulteriormente approfondita in quella sede: la Corte

di merito sarà infatti chiamata a decidere il destino degli oggetti sequestrati

ed a pronunciarsi sulla loro eventuale confisca; in quel contesto, gli

eventuali terzi proprietari del diamante potranno quindi sostanziare l'asserita

titolarità sul prezioso.

3.

Il

gravame - ritenuto che la misura appare legittima anche in relazione al

principio di proporzionalità [__________PI 2 avendo affermato che "(…)

nel periodo di attività dei negozi __________ io ho realizzato mediante la

vendita di questa sostanza una cifra d'affari di almeno fr. 1'000'000.--"

(verbale di interrogatorio PP 26.9.2003, AI 35)] - è respinto; non si impone

quindi di approfondire la questione inerente la legittimazione della ricorrente

[cfr. il parallelo ricorso concernente la medesima fattispecie inoltrato

congiuntamente da __________ RI 1, __________ __________ e __________ __________

(inc. 60.2004.207)].

Tassa

di giustizia e spese sono poste a carico di __________ RI 1, soccombente.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 157 ss. CPP, 59 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

Il

ricorso, per quanto ricevibile, è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 600.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.

650.

-- (seicentocinquanta), sono poste a carico di __________ RI 1, __________

- __________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patrocinata da: PA 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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