60.2004.213
istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. truffa. riciclaggio di denaro. amministrazione infedele (reato che non è stato trattato dal Ministero pubblico).
3 settembre 2004Italiano26 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2004.213
Data decisione, Autorità:
03.09.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. truffa. riciclaggio di denaro. amministrazione infedele (reato che non è stato trattato dal Ministero pubblico).
AMMINISTRAZIONE INFEDELE
COMPLETAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRELIMINARI
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
RICICLAGGIO DI DENARO
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
TRUFFA
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 146 CPS
art. 158 CPS
art. 305bis CPS
Incarto n.
60.2004.213
Lugano
3 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 14.5.2004 presentata da
IS 1 ,
IS 2 ,
entrambe patr. da: avv. __________ __________, __________,
in relazione
al decreto di
non luogo a procedere 30.4.2004 emanato dal procuratore pubblico Claudia
Solcà nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 22.3.2004
nei confronti di __________ PI 1, __________, __________ PI 2, __________,
__________ PI 3, __________, per titolo di truffa e riciclaggio di denaro;
richiamate le
osservazioni 18.6.2004 del procuratore pubblico, nelle quali contesta l’effetto
sorpresa e per il resto fa riferimento al decreto di non luogo a procedere;
premesso che,
come disposto il 7.6.2004 da questa Camera, non sono state chieste osservazioni
ai denunciati, per i motivi esposti in detto scritto;
ritenuto anche
che le istanti, in data 24.6.2004, hanno presentato una richiesta di riapertura
del procedimento, invero con poco o nulla di nuovo, alla quale non è stato dato
seguito alcuno;
rilevato infine
che, in data 30.7.2004, la __________ di __________ ha aperto una procedura
civile ordinaria contro la IS 2 di Milano presso la Pretura di __________, come
da comunicazione del 16.8.2004 del patrocinatore delle denuncianti;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
1. Con
esposto scritto del 22.3.2004, le società qui istanti hanno denunciato __________
PI 1, __________ PI 2 ed __________ PI 3 per titolo di truffa e riciclaggio di
denaro per fatti riferiti al periodo che decorre dal febbraio 2002 al gennaio
2004. __________ PI 1 e __________ PI 2 erano entrambi alle dipendenze del
gruppo __________, nel quale si inseriscono le società denuncianti. __________ PI
3 è una cittadina ungherese che ha collaborato con __________ PI 2 e __________
PI 1 per lo sviluppo dell’attività del gruppo in alcuni paesi dell’Est: a dire
delle denuncianti, ha anche legami economici, affettivi e di domicilio con __________
PI 1.
2. Il
Gruppo __________ aveva incaricato __________ PI 2 e __________ PI 1 dello
sviluppo delle sua attività nei paesi dell’Est Europeo. Durante l’estate del
2001 __________ PI 2 e __________ PI 1 proposero e caldeggiarono ai vertici del
Gruppo __________ la collaborazione con la ditta __________ __________ __________
__________ di __________ (di seguito __________), a loro dire società con
elevata reputazione e con consolidata presenza nella Repubblica __________ e in
__________. Accogliendo la loro proposta, il Gruppo __________ concluse un contratto
con __________ che prevedeva un pagamento mensile per il servizio
d’informazione di carattere medico scientifico presso medici ed uno fisso per i
costi dei managers regionali. I contratti per la Repubblica __________ e la __________
furono firmati, per il Gruppo __________, dalla succursale svizzera della __________.
Contestualmente, sempre a dire delle denuncianti, __________ PI 2 e __________ PI
1, nei loro contatti con le persone operative all’Est, ed in particolare con __________
__________ e la ditta __________, fecero credere che la __________ fosse una
società del gruppo __________. Presentarono a __________ __________ anche la
dottoressa PI 3, dermatologa __________, quale “manager __________”.
L’operatività nei paesi dell’Est è iniziata nel mese di febbraio 2002, con
pagamenti da parte del Gruppo __________ di Euro 220'000.-- mensili per la
Repubblica __________ e per la __________. A dire delle denuncianti, solo metà
circa di detto importo finiva alle persone e società effettivamente operative
all’Est, mentre l’altra consistente parte (100'000.-- Euro mensili) rimaneva
alla __________. Questa situazione emerse a seguito di un contatto
dell’amministratore delegato del Gruppo __________ con __________ __________.
Altre verifiche fecero apparire il carattere puramente cartaceo della __________.
Nella denuncia si evidenzia pure che una parte dei pagamenti alla __________
(per i mesi di febbraio/marzo/aprile 2002) sono stati effettuati dalla __________
__________ di __________, mentre il resto venne pagato da una società __________
del Gruppo __________.
Nella
denuncia si ipotizza il reato di truffa e di riciclaggio. L’amministrazione
infedele è solo menzionata a titolo del tutto subordinato ed eventuale.
L’aggancio con il Ticino, per quanto riguarda la competenza territoriale,
risulterebbe dall’uso di veicoli societari che fanno capo ad una fiduciaria
ticinese e dai pagamenti operati dalla __________ __________ di __________.
3. Con
decisione 30.4.2004, il procuratore pubblico competente ha decretato il non
luogo a procedere sulla base delle seguenti motivazioni. Anzitutto per mancanza
di competenza territoriale. Dalla denuncia non emergono elementi di un’attività
penalmente rilevante della fiduciaria __________, né elementi che facciano
pensare ad atti di disposizione lesivi del patrimonio della __________ __________
di __________. Per __________ __________ e __________ __________, gli stessi
hanno agito prevalentemente in __________ ed eventualmente a __________. Men
che meno è data la competenza territoriale in relazione alla dottoressa PI 3.
Per
il riciclaggio, il procuratore pubblico ritiene che la denuncia non sostanzi
minimamente l’ipotesi di detto reato. Neppure sono dati gli elementi della
truffa. La denuncia sarebbe il classico tentativo di mascherare di penale una
fattispecie puramente civile, al fine di recuperare documentazione ed
informazioni altrimenti difficilmente recuperabili. Nella denuncia non sarebbe
sostanziato il danno subito, ed assente l’elemento costitutivo del reato di
truffa dell’inganno astuto. Il decreto di
non
luogo a procedere è stato intimato alle sole denuncianti, e non ai denunciati.
4. Con
tempestiva istanza di promozione dell’accusa, le qui istanti chiedono a questa
Camera la promozione dell’accusa nei confronti di __________ PI 1, __________ PI
2 ed __________ PI 3 per titolo di truffa e riciclaggio, subordinatamente di
amministrazione infedele. In via subordinata, viene chiesto a questa Camera di
ordinare l’esecuzione di informazioni preliminari nel procedimento a seguito della
denuncia del 22.3.2004. Sono pure chiesti una serie di atti d’inchiesta, nonché
di non intimare il testo dell’istanza di promozione dell’accusa ai denunciati.
Nel
proprio allegato, le istanti evidenziano anzitutto che il procuratore pubblico
avrebbe dovuto, giusta l’art. 178 CPP, assumere le informazioni preliminari, in
particolare quelle atte a determinare la competenza territoriale o meno. Per la
fiduciaria ticinese, l’istanza evidenzia il suo ruolo involontario di autore
mediato del reato, in relazione con una struttura per sovrafatturazione. Le
società create mediante la fiduciaria __________, in particolare la __________,
hanno svolto un ruolo essenziale per il meccanismo truffaldino. Per la
competenza territoriale, la stessa sarebbe data in relazione a comportamenti di
induzione della vittima ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio. Nel caso
concreto, la costituzione e l’utilizzo dello strumento societario (__________)
in Ticino, nonché la fatturazione per tre mesi alla società ticinese del
gruppo, sono sufficienti per fondare la competenza territoriale. Il Ticino è
anche il luogo in cui si è verificato l’evento, ovvero l’atto pregiudizievole
al patrimonio della vittima: i pagamenti fatti dalla società ticinese del Gruppo
__________ sono partiti da un conto bancario di __________. La competenza
territoriale sarebbe data anche perché una delle società del gruppo è svizzera.
Nell’istanza si evidenzia che la denuncia 22.3.2004 è stata firmata dagli
organi delle società del Gruppo che hanno condotto l’inchiesta interna. Quindi
non si tratterebbe di “invenzioni avvocatesche” bensì di descrizione di fatti
resa da parte di persone avvertite del fatto che avrebbero dovuto poi confermare,
quali testi, le loro affermazioni: ciò che attribuirebbe alla denuncia un
“valore probatorio particolarmente elevato”.
Per
le istanti, il decreto di non luogo a procedere sarebbe arbitrario in quanto
rimprovera alle denuncianti di non aver sostanziato il danno asseritamente
patito, ed in particolare le uscite a favore della __________. A loro giudizio,
indizi e prove a tal fine sono contenuti nella documentazione allegata alla
denuncia, in particolare ai doc. 17-22, che comprovano anche da dove sono
partiti i pagamenti. Nell’istanza si contestano ulteriori passaggi del decreto
di non luogo a procedere, qui non ripresi.
Le
istanti elencano le prove e gli indizi di reato a pagina 23 dell’istanza.
L’inganno astuto sarebbe ravvisabile nei seguenti comportamenti: aver fatto
credere a __________ __________ che la __________ facesse parte del Gruppo __________;
aver dissimulato a __________ __________ la sovrafatturazione; aver dissuaso __________
__________ dal prender contatto con altri dirigenti del Gruppo __________; aver
dissimulato e sottaciuto alle due società del Gruppo __________ la
sovraffatturazione operata. L’atto pregiudizievole ed il danno patrimoniale
risulta dalla differenza tra quanto pagato dalle società del Gruppo __________
e quanto incassato dalla società e dalle persone effettivamente operative nei
paesi dell’Est, ovvero la sovrafatturazione.
Considerato
come già allo stadio della denuncia ci sarebbero mezzi di prova suffraganti il
reato di truffa, questi rappresentano anche gli indizi del reato “a valle” di
riciclaggio. Per il reato di amministrazione infedele, le istanti censurano
l’assenza di motivazione del decreto di non luogo a procedere che non dedica
una parola a tale ipotesi di reato, formulata a titolo subordinato ed eventuale
a pagina 14 della denuncia. I denunciati __________ PI 1 e __________ PI 2,
quali impiegati del Gruppo, avrebbero goduto del requisito della sufficiente
indipendenza.
A
sostegno della richiesta subordinata (di completazione) le istanti evidenziano
come il decreto di non luogo a procedere sia stato emanato senza assumere
informazioni preliminari, e che quindi non sussisterebbero elementi sufficienti
per determinarsi sulla promozione o meno dell’accusa. Come già evidenziato in
denuncia, e come esposto nel petitum dell’istanza, sono disponibili nuove prove
da assumere.
5. Le
osservazioni del procuratore pubblico rinviano alla motivazione del decreto di
non luogo a procedere, e si sono soffermate solo su di un aspetto già evaso.
6. Come
deciso dal presidente di questa Camera, in data 7.6.2004, non è stato intimato
il testo della promozione dell’accusa ai denunciati, e non sono state chieste
loro osservazioni.
Ciò
tenuto conto che il decreto di non luogo a procedere non era stato intimato ai
denunciati da parte del Ministero pubblico, che l’istanza in esame contesta al
procuratore pubblico di erroneamente aver negato la competenza territoriale,
che non sono stati presi finora nei confronti dei denunciati provvedimenti, che
non sono state espletate informazioni preliminari, che i diritti degli accusati
non sono assoluti e possono essere limitati, come previsto dagli art. 58, 60,
61 e 62 CPP, in presenza di contrarie esigenze dell’inchiesta, che tra queste
esigenze c’è anche la possibilità di tutelare l’inchiesta da interventi che
possano pregiudicarne il merito, in particolare nella fase iniziale, anche se
ciò va ammesso in modo del tutto eccezionale.
7. In
presenza di un non luogo a procedere, l’art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte
lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei
ricorsi penali, entro dieci giorni, un’istanza motivata di promozione
dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (cfr. REP. 1994
n.
115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza
emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente
pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui
la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una
determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al
sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e
concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
8. L’art. 186 CPP ha inoltre introdotto al suo cpv. 4 la facoltà per la
Camera dei ricorsi penali di ordinare la completazione delle informazioni
preliminari, quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa
occorrono altre prove.
Simile
facoltà permette segnatamente di riaprire la fase delle informazioni
preliminari quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente
pronunciato per carenza di presupposti processuali o di punibilità (p. es.
intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela,
azione ritenuta non punibile, ecc.). Avendo risolto negativamente simile
questione pregiudiziale, il procuratore pubblico avrà logicamente anche rinunciato
a svolgere indagini preliminari, nella convinzione della loro inutilità.
Al
loro svolgimento occorre dunque procedere qualora il presupposto sul quale si é
fondato il procuratore pubblico si riveli errato. Una promozione d’accusa
sarebbe invece prematura in assenza di accertamenti di fatto sufficienti
(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991, pag. 149-150; in tal senso vedi anche
un’anticipazione giurisprudenziale in REP. 1986, 160-161).
Analoga
situazione si verifica però anche quando la convinzione pregiudiziale del procuratore
pubblico non porta su una questione d'ordine, ma di merito: si pensi in
particolare al caso in cui ritenga erroneamente che il comportamento oggetto di
denuncia, quand’anche venisse accertato, non costituirebbe comunque reato.
Anche
in questo caso, l’errata sussunzione dei fatti al diritto deve avere quale
logica conseguenza il rinvio dell’incarto al procuratore pubblico per lo
svolgimento o la completazione delle informazioni preliminari, nella misura in
cui queste non sono state svolte per errata conclusione pregiudiziale.
Inversamente,
se il procuratore pubblico ha già raccolto le necessarie informazioni preliminari
ma, per un’errata applicazione del diritto, ha decretato il non luogo a
procedere, la Camera dei ricorsi penali accoglierà l’istanza di promozione
d’accusa senza richiedere all’istante nuove prove, quale condizione cumulativa
all’esistenza di seri indizi di colpevolezza.
Ulteriore
caso d’applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP é dato quando la questione pregiudiziale
non verte su un punto di diritto, ma sull’erroneo apprezzamento di una
circostanza di fatto, che se accertata correttamente fonderebbe l’esistenza di
indizi di colpevolezza sufficientemente seri da richiedere l’apertura
dell'istruzione formale.
Infine,
se le informazioni preliminari sono carenti nell’accertamento dei fatti, così
da non permettere il determinarsi sull’alternativa tra promozione d'accusa o
non luogo a procedere, l’inchiesta preliminare dovrà essere completata ad opera
del procuratore pubblico.
Ciò
è segnatamente il caso allorché le misure d'inchiesta mancanti potrebbero
facilmente risolvere l’alternativa tra interruzione o continuazione del
procedimento e, d’altra parte, a quello stadio processuale non vi sono ancora
elementi indizianti sufficientemente concreti per decretare l’apertura di
un’istruzione formale.
9. Il
problema della competenza territoriale, invocato dal procuratore pubblico nel
decreto di non luogo a procedere e contestato dalle qui istanti, può rimanere
indeciso, considerato l’esito dell’istanza nell’esame del merito.
10. Preliminarmente,
in relazione al “valore probatorio particolarmente elevato” (istanza punto 13
pagina 13/14) che deriverebbe alla denuncia dal fatto di essere firmata dai
denuncianti, ossia dalle persone fisiche che hanno diritto di firma per conto
delle due società commerciali denuncianti, e dal fatto che non si tratterebbe
di “invenzioni avvocatesche”, l’argomentazione è proceduralmente infondata,
oltre che lesiva della categoria forense.
Al
contrario, il fatto che la denuncia sia firmata da due persone fisiche con
firma individuale per conto delle due società denuncianti, ma non sulle
rispettive carte intestate, ma su carta intestata dello studio legale, senza
allegare gli estratti del registro di commercio delle denuncianti, potrebbe
normalmente porre dei problemi dal punto della validità giuridica dell’atto,
sia rispetto al potere di rappresentanza degli organi della denunciante, sia
perché la firma sulla denuncia è di persone non menzionate nella carta
intestata e manifestamente non rappresentanti dello studio legale. Solo la
particolare natura della denuncia per reati d’azione pubblica, aperta a
chiunque e senza condizioni di forma, ha permesso di esaminare l’esposto del
22.3.2004: altra sorte sarebbe spettata in caso di reato a querela di parte
(cfr. decisione della CRP del 19.9.2002 - inc. CRP 60.2000.268 -, decisione
della Corte di cassazione e revisione penale del 18.2.2001, inc. CCRP
17.1999.61/619).
11. Giusta
l’art. 146 CP è punito per truffa con la reclusione fino a cinque anni o con la
detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere,
oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti
pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale è dato inganno astuto non soltanto
quando l'agente ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari
manovre fraudolente o artifici, ma anche quando rilascia false indicazioni la
cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla
controparte, così anche quando l'agente impedisce alla controparte di
verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di un
rapporto di fiducia particolare (DTF 122 IV 246).
Il
Tribunale federale ha precisato che il tessuto di menzogne, e quindi l'inganno
astuto, non risulta senz'altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto
se le menzogne sono l'espressione di una scaltrezza particolare e concordano
tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito
critico si lascerebbe ingannare. Se ciò non è il caso, l'astuzia è esclusa
quanto meno laddove sia la situazione illustrata dall'agente nel suo insieme,
sia le singole affermazioni fallaci avrebbero dovuto ragionevolmente essere
verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l'inganno
(DTF 119 IV 28).
Non
è tuttavia necessario che la vittima usi la massima diligenza e assuma tutte le
misure di prudenza: determinante non è infatti se la vittima ha fatto tutto il
possibile per evitare l'errore. L'astuzia è esclusa unicamente quando la
vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza. Pertanto decisivo non
è ogni negligenza della vittima, ma unicamente l'eventuale sua leggerezza
(decisione TF 6S.467/2002 del 26.9.2003; DTF 126 IV 165).
Oltre
al presupposto oggettivo dell'inganno astuto, il reato di truffa presuppone un
errore da parte del truffato (BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 72 ss. ad
art. 146 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2.
ed., Zurigo 1997, n. 14 ad art. 146 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH,
Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 191 e 192), una disposizione
patrimoniale conseguente all'errore (BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 77 ss.
ad art. 146 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 15 ad art. 146 CP; J. REHBERG / N.
SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 192 ss.), un danno patrimoniale (BSK StGB II
- G. ARZT, op. cit., n. 86 ss. ad art. 146 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 19 ad
art. 146 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 196 ss.), un
nesso causale tra la disposizione patrimoniale e il danno (S. TRECHSEL, op.
cit., n. 27 ad art. 146 CP) e l'arricchimento dell'autore.
Quanto
agli elementi soggettivi, l'autore deve consapevolmente e volontariamente ingannare
la vittima allo scopo di conseguire un illecito profitto; l'intenzione si
estende pertanto alla realizzazione del nesso di causalità (BSK StGB II - G.
ARZT, op. cit., n. 118 ss. e 129 ad art. 146 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A.
DONATSCH, op. cit., p. 200 e 201; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse,
volume I, Berna 2002, n. 39 ss. ad art. 146 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 29 ad
art. 146 CP).
12. Nel
presente caso, non sono dati elementi concreti in relazione con l’ipotesi di
truffa, ed in particolare manca l’elemento costitutivo dell’inganno astuto.
Determinante,
per il reato di truffa, sono i rapporti tra autore e vittima per una parte, e
tra l’inganno astuto e l’atto di disposizione pregiudizievole per l’altra
parte.
13. Come
emerge chiaramente sia dal testo dell’istanza di promozione dell’accusa (punto
28.1 pag. 23/24), sia dal testo dell’istanza di riapertura del procedimento
penale (punto 5.1. pag. 3), l’inganno astuto è ipotizzato in relazione
all’attività che i presunti autori avrebbero messo in atto prevalentemente nei
confronti di __________ __________: facendole credere che la __________ fosse
del Gruppo __________; dissimulandole che i costi erano maggiorati;
dissuadendola dal prendere contatto con altri dirigenti del Gruppo __________.
Tutti questi comportamenti, riconducibili agli ipotetici autori della truffa,
non riguardano l’ipotetica vittima della medesima. Non si tratta quindi
d’inganno astuto a danno della vittima dell’ipotetica truffa, ma caso mai di
inganno astuto di terze persone.
14. Questa
conclusione non cambia, neppure facendo ricorso alla figura dell’autore
mediato, in relazione al ruolo di __________ __________. Dal testo della
denuncia (pag. 9/10 della denuncia del 22.3.2004) emerge che i primi contatti
tra dirigenti del Gruppo __________ e __________ __________ risalgono al
febbraio 2004, periodo a partire dal quale non ci sono più pagamenti a favore
della __________. Sono perciò contatti successivi agli atti di disposizione.
Prima del febbraio 2004 non c’erano mai stati contatti tra __________ e organi
delle istanti: per questo, __________ Strèdova non può essere stata lo
strumento inconsapevole dell’inganno astuto nei confronti della vittima del
reato.
15. L’unico comportamento asseritamente truffaldino rimproverato
nell’istanza a carico dei presunti autori consisterebbe nell’aver dissimulato,
nei confronti degli organi delle istanti, che le fatture inviate dalla __________
contenevano importi sostanzialmente maggiorati rispetto ai costi effettivi.
Non
è contestato, né nel testo della denuncia, né nel testo dell’istanza, né nella
richiesta di riapertura del procedimento, che un servizio d’informazione di
carattere medico scientifico presso medici in __________ ed in __________ sia
stato espletato. Detto altrimenti, l’inganno sarebbe costituito dall’aver
esposto dei costi superiori a quelli effettivi, ma corrispondenti ad
un’attività svolta in base a quanto pattuito nel contratto e fatturata in base
all’attività ed al contratto.
Una
sovrafatturazione per delle prestazioni contrattualmente pattuite ed eseguite
non è costitutivo di inganno astuto.
La
truffa, come chiaramente precisato dalla giurisprudenza, è un reato istantaneo.
Il momento determinate per la commissione del reato di truffa in questo caso
sarebbe quello della conclusione del contratto. A quel momento, le istanti
avevano accettato il corrispettivo fissato nel contratto per l’attività di
servizio sui mercati di paesi dell’Est. Non emerge che nella determinazione del
corrispettivo ci sia stato un inganno. Per determinare il costo di una
prestazione contrattuale, adempiuta direttamente o per tramite di terzi, una
parte contrattuale non deve certo informare la controparte degli effettivi
costi che assumerà presso terzi per adempiere agli obblighi contrattuali. Non
esiste un criterio oggettivo per determinare il valore patrimoniale di una
prestazione contrattuale, se non nei limiti della lesione. Al momento della
conclusione del contratto, le istanti hanno accettato un costo per delle
prestazioni di servizio. Queste sono state adempiute, e la fatturazione
successiva corrisponde all’attività svolta ed alle pattuizioni contrattuali.
Non c’è quindi inganno astuto.
16. Quanto detto vale a maggior ragione se si prendono in
considerazione, come la fattispecie della truffa esige, le persone degli autori
e delle vittime del reato. In particolare la giurisprudenza del Tribunale
federale ha insistito sulla situazione concreta della vittima.
Nel
presente caso di ipotetica truffa attuata con la conclusione del contratto,
vittime sarebbero società del Gruppo __________, ovvero uno dei più importanti
gruppi farmaceutici con sede in __________, dove opera da più di 40 anni, e che
vende i propri prodotti in circa 60 paesi, sia direttamente, sia attraverso
accordi di licenza o di distribuzione (per riprendere il testo della denuncia,
pag. 2).
Non
è quindi possibile sostenere l’esistenza di un inganno astuto in relazione ad
un contratto commerciale concluso da un importante gruppo farmaceutico
multinazionale in relazione a delle prestazioni pattuite e per le quali sarebbe
stata sottaciuta l’esistenza di una sovrafatturazione con una società sul conto
della quale non sono state effettuate peraltro verifiche alcune (al momento,
determinante, della conclusione del contratto).
Chiaro
che, nel concreto caso, stride il fatto che, nell’ipotesi della denuncia, la
sovrafatturazione sarebbe stata l’opera di impiegati infedeli delle
denuncianti: ma la violazione da parte di quest’ultimi di obblighi nei
confronti del proprio datore di lavoro non può assurgere ad inganno astuto ed
al reato di truffa.
Mancando
l’elemento caratteristico dell’inganno astuto, è inutile verificare l’esistenza
degli altri elementi costitutivi della truffa.
17. Giusta
l'art. 305bis cfr. 1 e 2 CP è punito per riciclaggio di denaro chiunque compie
un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento
o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono
da un crimine. Vi è un caso grave, punito con la reclusione fino a cinque anni
o con la detenzione, cumulate con la multa fino a un milione di franchi, se
l'autore agisce come membro di un'organizzazione criminale (lit. a), o di una
banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lit. b) o
realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere
del riciclaggio (lit. c).
L'autore
è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché
costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305bis cfr. 3
CP).
Si
tratta di un reato di messa in pericolo astratta dell'amministrazione della
giustizia (DTF 127 IV 20 e rif.; B. CORBOZ, Les principales infractions, volume
II, Berna 1999, n. 3 ad art. 305bis CP).
Il
reato presuppone l'esistenza di valori patrimoniali provenienti da un crimine
ai sensi dell'art. 9 CP (S. TRECHSEL, op. cit., n. 8 ad
art. 305bis CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 8 ad art. 305bis CP). Non è necessario sapere chi ha commesso il crimine o conoscerne le
circostanze nel dettaglio. E' sufficiente che l'autore sappia che i valori
patrimoniali provengono da un reato severamente punito (DTF 120 IV 323; B.
CORBOZ, op. cit., n. 42 ad art. 305bis CP).
L'art.
305bis CP non indica le modalità esecutive del reato; il riciclaggio può essere
commesso attraverso qualsiasi atto adatto a causare uno degli effetti previsti
dalla legge. La violazione consiste quindi nel fatto di adottare
volontariamente un comportamento tale da impedire la determinazione del legame
tra il crimine e i valori patrimoniali che ne sono derivati (DTF 122 IV 211; S.
TRECHSEL, op. cit., n. 17 ad art. 305bis CP). A questo proposito, è sufficiente
che l'atto sia suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine dei
valori patrimoniali e non che l'atto l'abbia effettivamente vanificato (DTF 124
IV 274).
In
particolare, ogni trasferimento di soldi all'estero rappresenta un atto di riciclaggio
di denaro poiché così facendo la confisca è resa più difficoltosa (S. TRECHSEL,
op. cit., n. 18 ad art. 305bis CP).
Si
tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente
(S. TRECHSEL, op. cit., n. 20 ad art. 305bis CP; G. STRATENWERTH,
Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II,
5. ed., Berna 2000, § 55 n. 32; B. CORBOZ; op. cit., n. 38
ad
art. 305bis CP).
18. Nel
presente caso, sia nel testo della denuncia del 22.3.2004 (punto 31 pag. 14),
sia nel testo dell’istanza di promozione dell’accusa (punto 29 pag. 26), sia
nel testo dell’istanza di riapertura del procedimento (punto 6 pag. 5), si dà
per scontato che, date le prove (e non solo gli indizi) dell’esistenza della
truffa, viene comprovata l’esistenza di un reato pregresso, crimine ai sensi
dell’art. 9 CP. “Poiché l’entità molto elevata del provento del reato ha
sicuramente richiesto atti di occultamento da parte dei due denunciati e/o di
terze persone da loro istruite a questo scopo” (denuncia punto 31 pag. 14),
ritenuto che l’autore di un reato patrimoniale può essere giudicato anche quale
autore del reato di riciclaggio avente per oggetto il provento del reato
principale (istanza punto 29 pag. 26), sarebbero dati gli estremi per
promuovere l’accusa di riciclaggio. Per il resto, l’ipotesi di riciclaggio non
è altrimenti sostanziata.
In
particolare, nell’istanza in nessun modo si sostanzia quali sarebbero i seri
indizi o i concreti elementi per questo reato. L’istanza su questo punto è
irricevibile, in quanto non ottempera alle condizioni poste dall’art. 186 CPP e
dalla giurisprudenza di questa Camera.
Questo
vale a maggior ragione se si considera che, come visto precedentemente, non
sono dati gli elementi per il reato “a monte” di truffa.
19. Il
reato di cui all'art. 158 CP - secondo cui è punito per amministrazione
infedele chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico
ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al
proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga - presuppone, tra
l'altro, che l'autore agisca intenzionalmente o con dolo eventuale (cfr. DTF
129 IV 124; BSK StGB II - M. A. NIGGLI, op. cit., n. 115 e 116 ad art. 158 CP;
Fatti
G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna
2003, § 19 n. 18; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 257; B.
CORBOZ, op. cit., n. 13 ad art. 158 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 14 ad art.
158 CP).
L’art.
158 CP punisce l’uso infedele di un potere di amministrazione o di sorveglianza:
si parla di “Treubruch” da parte di chi ricopre una “Garantenstellung”, ovvero
una funzione di gerente. Punita è la violazione intenzionale dei doveri di
amministrare e di sorvegliare derivati dalla legge, da un mandato ufficiale o
da un negozio giuridico (M. MINI, La legge sull’esercizio delle professioni di
fiduciario, 2002, p. 225 e 226 e rif.).
20. L’ipotesi
di reato dell’amministrazione infedele è menzionata in due righe della denuncia
(punto 31 pag. 14) ed è sollevata a titolo subordinato ed eventuale.
L’incarto
presso il Ministero pubblico (inc. 2004/2093) è stato aperto unicamente per
Considerandi
truffa (art. 146 cpv. 1 CP) e per riciclaggio di denaro (art. 305 bis cfr. 1
CP), e non per amministrazione infedele. Conseguentemente, la decisione di non
luogo a procedere non fa alcuna menzione di questa imputazione.
L’istanza
di promozione dell’accusa tratta dell’ipotesi di amministrazione infedele solo
brevemente (punto 30 pag. 26/27), e certamente non adempie, su questo punto, a
quelle che sono le esigenze di ricevibilità poste dal CPP e dalla
giurisprudenza di questa Camera in tema di promozione dell’accusa.
21.
In
concreto si può ritenere che detta ipotesi di reato sia stata solo menzionata
in denuncia, senza alcun approfondimento.
In tal
modo il procuratore pubblico non disponeva degli elementi minimi indispensabili
per esaminare gli eventuali concreti indizi di colpevolezza e per determinarsi
sulla competenza territoriale. Tanto che non è entrato nel merito. Per il che,
questa Camera non può esprimersi in merito, essendo autorità di ricorso (cfr.
art. 284 CPP), e ciò a prescindere da un eventuale obbligo del magistrato di
indagare d'ufficio in merito alla fattispecie.
22.
L’istanza,
per quanto ricevibile, è respinta. Tassa di giustizia e spese sono a carico
delle istanti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli
art. 186 CPP, 146, 305 bis e 158 CP, 1 e ss e 39 lit. f LTG e ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza,
per quanto ricevibile, è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 1'300.-- e le spese di fr. 200.-- per complessivi fr.
1'500.-- (millecinquecento) sono poste, in solido, a carico di IS 1, __________,
e di IS 2, __________.
3. Intimazione:
-
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
3. PI 3
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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