60.2004.220
istanza di ispezione degli atti. istituto bancario quale istante.
29 ottobre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2004.220
Data decisione, Autorità:
29.10.2004, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. istituto bancario quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.220
Lugano
29 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 7/8.6.2004 presentata dal
IS 1 ,
tendente ad
ottenere l’autorizzazione a consultare gli atti dell’incarto MP __________;
viste le
osservazioni 9/11.6.2004 del procuratore pubblico Nicola Respini, che comunica
di non avere obiezioni alla consultazione dell’incarto da parte dell’istituto
bancario istante;
preso atto delle
osservazioni 21/22.6.2004 del patrocinatore di __________ PI 2, che si oppone
all’accoglimento dell’istanza, in quanto la parte istante non avrebbe
sostanziato anzitutto le eventuali affermazioni dei clienti che vorrebbero
eventualmente avanzare delle pretese contro l'istituto, ed inoltre quali
sarebbero le implicazioni negative per la banca. L’osservante sottolinea
inoltre trattarsi di pretese di solo natura civile. Farebbe difetto di
conseguenza il legittimo interesse previsto dall’art. 27 CPP;
preso atto delle
osservazioni 21/23.6.2004 del rappresentante di __________ PI 3 e __________ PI
1, che ritiene irrita la richiesta avanzata dall’istituto bancario, che non si
è costituito parte civile. I suoi patrocinati avevano a suo tempo fornito alla
banca le dichiarazioni di scarico di tutti i clienti che avevano conti presso
la medesima. Concedere l’autorizzazione in simili circostanze vorrebbe dire
ammettere la facoltà di indagine privata nell’ambito di un procedimento
pubblico, contrario al principio della segretezza. Per questi motivi la parte
osservante conclude chiedendo di respingere l’istanza;
rilevato che
l’avv. __________ PI 5 e l’avv. __________ PI 6 non hanno presentato osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
Considerandi
1.
A
seguito di una denuncia di anonimi clienti a carico di due cittadini italiani,
che hanno agito quali operatori finanziari, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale (inc. MP __________), attualmente ancora allo stadio delle
informazioni preliminari. In questo contesto il procuratore pubblico ha
proceduto all’audizione di alcuni clienti e all’audizione, in due occasioni, di
un ex funzionario dell’istituto bancario. In relazione a questa procedura si
colloca la richiesta dell’istituto bancario istante.
2.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
3.
L’istituto
bancario istante legittima la sua richiesta in relazione ad eventuali addebiti
di carattere penale che sarebbero stati mossi a carico di un suo ex dipendente,
e ciò in relazione a quanto riferitole da asserite vittime.
Nel
presente caso, ed allo stadio attuale della procedura, non si deve riconoscere
all’istituto istante un interesse legittimo, ma neanche fattuale, tale da
giustificare l’accesso agli atti. Si consideri che il procedimento è tuttora
allo stadio delle informazioni preliminari e che nessuna promozione dell’accusa
è stata fatta. In questo contesto, ed anche in relazione alla posizione del suo
ex funzionario, l’istituto bancario non può vantare un interesse legittimo e
giuridico tale da prevalere rispetto a quello delle parti coinvolte.
4.
L’istanza
va respinta. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono a carico dell’istante,
soccombente.
Per questi
motivi,
visti gli art.
27.
CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è respinta.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 200.--, per complessivi CHF
900.
-- (novecento), sono a carico del IS 1, __________, che rifonderà a __________
PI 2, __________ __________, CHF 150.-- (centocinquanta), rispettivamente complessivamente
a __________ PI 1, __________ e a __________ PI 3, __________, CHF 150.--
(centocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Intimazione:
terzi implicati
1.
PI 1
1.
patrocinato da: PA 1
2.
PI 2
2.
patrocinato da: PA 2
3.
PI 3
3.
patrocinato da: PA 1
4.
PI 4
5.
PI 5
6.
PI 6
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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