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Decisione

60.2004.220

istanza di ispezione degli atti. istituto bancario quale istante.

29 ottobre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2004.220

Data decisione, Autorità:

29.10.2004, CRP

Titolo:

istanza di ispezione degli atti. istituto bancario quale istante.

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2004.220

Lugano

29 ottobre

2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per

statuire sull’istanza 7/8.6.2004 presentata dal

IS 1 ,

tendente ad

ottenere l’autorizzazione a consultare gli atti dell’incarto MP __________;

viste le

osservazioni 9/11.6.2004 del procuratore pubblico Nicola Respini, che comunica

di non avere obiezioni alla consultazione dell’incarto da parte dell’istituto

bancario istante;

preso atto delle

osservazioni 21/22.6.2004 del patrocinatore di __________ PI 2, che si oppone

all’accoglimento dell’istanza, in quanto la parte istante non avrebbe

sostanziato anzitutto le eventuali affermazioni dei clienti che vorrebbero

eventualmente avanzare delle pretese contro l'istituto, ed inoltre quali

sarebbero le implicazioni negative per la banca. L’osservante sottolinea

inoltre trattarsi di pretese di solo natura civile. Farebbe difetto di

conseguenza il legittimo interesse previsto dall’art. 27 CPP;

preso atto delle

osservazioni 21/23.6.2004 del rappresentante di __________ PI 3 e __________ PI

1, che ritiene irrita la richiesta avanzata dall’istituto bancario, che non si

è costituito parte civile. I suoi patrocinati avevano a suo tempo fornito alla

banca le dichiarazioni di scarico di tutti i clienti che avevano conti presso

la medesima. Concedere l’autorizzazione in simili circostanze vorrebbe dire

ammettere la facoltà di indagine privata nell’ambito di un procedimento

pubblico, contrario al principio della segretezza. Per questi motivi la parte

osservante conclude chiedendo di respingere l’istanza;

rilevato che

l’avv. __________ PI 5 e l’avv. __________ PI 6 non hanno presentato osservazioni;

letti ed

esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed

Considerandi

1.

A

seguito di una denuncia di anonimi clienti a carico di due cittadini italiani,

che hanno agito quali operatori finanziari, il Ministero pubblico ha aperto un

procedimento penale (inc. MP __________), attualmente ancora allo stadio delle

informazioni preliminari. In questo contesto il procuratore pubblico ha

proceduto all’audizione di alcuni clienti e all’audizione, in due occasioni, di

un ex funzionario dell’istituto bancario. In relazione a questa procedura si

colloca la richiesta dell’istituto bancario istante.

2.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità

dell’ispezione.”

3.

L’istituto

bancario istante legittima la sua richiesta in relazione ad eventuali addebiti

di carattere penale che sarebbero stati mossi a carico di un suo ex dipendente,

e ciò in relazione a quanto riferitole da asserite vittime.

Nel

presente caso, ed allo stadio attuale della procedura, non si deve riconoscere

all’istituto istante un interesse legittimo, ma neanche fattuale, tale da

giustificare l’accesso agli atti. Si consideri che il procedimento è tuttora

allo stadio delle informazioni preliminari e che nessuna promozione dell’accusa

è stata fatta. In questo contesto, ed anche in relazione alla posizione del suo

ex funzionario, l’istituto bancario non può vantare un interesse legittimo e

giuridico tale da prevalere rispetto a quello delle parti coinvolte.

4.

L’istanza

va respinta. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono a carico dell’istante,

soccombente.

Per questi

motivi,

visti gli art.

27.

CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è respinta.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 200.--, per complessivi CHF

900.

-- (novecento), sono a carico del IS 1, __________, che rifonderà a __________

PI 2, __________ __________, CHF 150.-- (centocinquanta), rispettivamente complessivamente

a __________ PI 1, __________ e a __________ PI 3, __________, CHF 150.--

(centocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

1.

patrocinato da: PA 1

2.

PI 2

2.

patrocinato da: PA 2

3.

PI 3

3.

patrocinato da: PA 1

4.

PI 4

5.

PI 5

6.

PI 6

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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