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Decisione

60.2004.221

istanza di ispezione degli atti. autorità competente in materia di legge sulle armi quale istante.

27 settembre 2004Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2004.221

Data decisione, Autorità:

27.09.2004, CRP

Titolo:

istanza di ispezione degli atti. autorità competente in materia di legge sulle armi quale istante.

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2004.221

Lugano

27 settembre

2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza

2/11.6.2004 presentata dal

IS 1, ,

con la quale

chiede l’autorizzazione a consultare gli incarti penali nei quali è parte __________

PI 2, __________;

preso atto delle

osservazioni 15/16.6.2004 del sostituto procuratore pubblico Monica Casalinuovo,

che non si oppone alla visione degli atti;

letti ed

esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed

Considerandi

1.

Con

istanza 2/11.6.2004 la __________ del __________ ha chiesto di poter consultare

una serie d’incarti nei quali è parte __________ PI 2, in relazione ad una

richiesta di quest’ultimo per l’acquisto di due armi da fuoco.

2.

Giusta

l’art. 27 CPP - in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il

previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale

federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) - "oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

3.

Nella

fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che

giustificano l’istanza, la facoltà dell’autorità chiamata a decidere nella

specifica questione (cfr. art. 10 LCLArm), la sua facoltà d’indagine d’ufficio,

non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in particolare, l’art. 13

LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie, anche se

vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni

che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm e della

normativa d’applicazione cantonale.

4.

L’istanza

va pertanto accolta e gli atti potranno essere consultati presso il Ministero

pubblico.

Vista

la qualità dell'istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi

motivi,

richiamato

l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza

è accolta.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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