60.2004.221
istanza di ispezione degli atti. autorità competente in materia di legge sulle armi quale istante.
27 settembre 2004Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2004.221
Data decisione, Autorità:
27.09.2004, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. autorità competente in materia di legge sulle armi quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.221
Lugano
27 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
2/11.6.2004 presentata dal
IS 1, ,
con la quale
chiede l’autorizzazione a consultare gli incarti penali nei quali è parte __________
PI 2, __________;
preso atto delle
osservazioni 15/16.6.2004 del sostituto procuratore pubblico Monica Casalinuovo,
che non si oppone alla visione degli atti;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
Considerandi
1.
Con
istanza 2/11.6.2004 la __________ del __________ ha chiesto di poter consultare
una serie d’incarti nei quali è parte __________ PI 2, in relazione ad una
richiesta di quest’ultimo per l’acquisto di due armi da fuoco.
2.
Giusta
l’art. 27 CPP - in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) - "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
3.
Nella
fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che
giustificano l’istanza, la facoltà dell’autorità chiamata a decidere nella
specifica questione (cfr. art. 10 LCLArm), la sua facoltà d’indagine d’ufficio,
non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in particolare, l’art. 13
LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie, anche se
vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni
che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm e della
normativa d’applicazione cantonale.
4.
L’istanza
va pertanto accolta e gli atti potranno essere consultati presso il Ministero
pubblico.
Vista
la qualità dell'istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi
motivi,
richiamato
l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L'istanza
è accolta.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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