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Decisione

60.2004.229

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso.

7 dicembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

60.2004.229

Data decisione, Autorità:

07.12.2005, CRP

Titolo:

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso.

DIRITTO ALL'INDENNITÀ

INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO

PROCEDURA

REGRESSO

art. 317 CPP-TI

art. 320 CPP-TI

art. 322 CPP-TI

Incarto n.

60.2004.229

Lugano

7 dicembre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele

Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/17.6.2004 presentata da

IS 1

patr. da: PA 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento

penale sfociato nel giudizio 24.6.2003 del giudice della Pretura penale (inc.

__________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 26/28.6.2004 del sostituto procuratore

pubblico Chiara Borelli, di cui si dirà in seguito;

rilevato che PI 2 - interpellata in base all’art. 322 CP - non ha

presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

con decreto 3.4.2003 il sostituto procuratore pubblico ha posto in stato di

accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 ed ha proposto la sua condanna alla

multa di CHF 200.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese siccome

ritenuto colpevole di minaccia “per avere, in data 11.07.2002, a __________,

presso lo stabile di Via __________ __________, proferendo la seguente minaccia

“ti getto fuori dalla porta con un pugno” alzando nel contempo la mano, incusso

timore e spavento a __________ __________ __________” (DA __________);

che

con sentenza 24.6.2003 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante

dall’imputazione;

che

con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320

cpv. 1 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia

condannato a versargli l'importo di CHF 2'199.90 per spese di patrocinio;

che

nelle sue osservazioni 26/28.6.2004 il sostituto procuratore pubblico rileva -

tra l’altro - che la fattispecie in esame rientra nei cosiddetti “Bagatelldelikte”

e che l’onorario esposto “(...) per la preparazione al dibattimento sembra

eccessivo, (...)”, rimettendosi in ogni modo al giudizio di questa Camera

(osservazioni 26/28.6.2004);

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,

§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017

ss.);

che

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera

verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine

degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal

Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la

remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--

orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),

senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che l'istante postula la rifusione della nota

professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PA 1, per complessivi

2'199.90 [di cui CHF 1'800.-- a titolo di onorario (recte: 1'833.35, 440 minuti

a 250.--/ora), CHF 244.50 di spese e CHF 155.40 di IVA (cfr. istanza

16/17.6.2004, p. 2 e doc. C ivi allegato];

che la tariffa applicata appare conforme ai principi

suesposti;

che il dispendio orario esposto in relazione alla

preparazione del dibattimento ed alla conferenza con il cliente del 23.6.2003

appare oggettivamente sproporzionato alla fattispecie che - per un avvocato con

le dovute conoscenze in ambito penale - ha richiesto un impegno relativamente

ridotto e non ha comportato difficoltà di rilievo e va quindi ridotto a 60

minuti e che quello indicato per il dibattimento tenutosi a Bellinzona il 24.6.2003

va ridotto a 125 minuti (inizio dibattimento alle ore 14.45 e riapertura del dibattimento

alle ore 16.00 per la lettura del dispositivo, inclusa la trasferta __________

e ritorno);

che viene conseguentemente ammesso un onorario pari a

5 ore e 55 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF

1'479.15;

che a questo importo vanno aggiunte le spese

riconosciute in CHF 238.50 - ridotte a CHF 3.-- quelle inerenti ai

colloqui telefonici (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione

10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6);

che l’IVA ammonta a CHF 130.55 (calcolata su CHF

1'717.65);

che a IS 1 va pertanto rifuso - a titolo di spese

legali e ripetibili di questa sede - l’importo complessivo di CHF 1'848.20;

che interessi di mora non sono pretesi;

che

giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il

coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte

l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o

negligenza grave;

che

nella fattispecie non sono tuttavia dati i citati presupposti di cui all’art.

322 CPP: il procedimento penale aperto nei confronti dell’istante - come si

evince dagli atti - non appare del tutto ingiustificato;

che

pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;

che la procedura di indennità é gratuita.

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla

sentenza 24.6.2003 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________,

__________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF

1'848.20.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

terzi

implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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