60.2004.240
istanza di ispezione degli atti. giudice istruttore del tribunale militare quale istante.
27 settembre 2004Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2004.240
Data decisione, Autorità:
27.09.2004, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. giudice istruttore del tribunale militare quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.240
Lugano
27 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 23/24.6.2004 presentata dal
IS 1, ,
tendente ad
ottenere copia degli atti inerenti eventuali precedenti penali a carico di __________
PI 1, __________;
premesso che
l’istanza, inviata al Tribunale penale cantonale, è stata trasmessa d’ufficio a
questa Camera;
preso atto delle
osservazioni 15/16.7.2004 del procuratore generale Bruno Balestra, che comunica
il proprio nulla osta alla trasmissione dei documenti trasmessi a questa
Camera;
preso atto che __________
PI 1 non ha presentato osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
1. L’istante,
capitano giudice istruttore del __________, è stato incaricato dell’inchiesta
penale militare aperta a carico del soldato __________ PI 1, per mancata
prestazione del servizio (inc. no. __________). Venuto a conoscenza che la
stessa persona ha dei precedenti penali, chiede per la completazione dei suoi
atti e per permettere all’uditore una più precisa valutazione della personalità
del prevenuto, di poter ricevere copia dei relativi atti.
2. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
3. Il
diritto penale militare rispetto a quello civile ha valenza autonoma, seppure
fonda sugli stessi principi e da esso poco si differenzia, in particolare per
quanto riguarda la parte generale. E’ applicato dalla giustizia militare sulla
base di una specifica procedura (PPM), che prevede segnatamente un obbligo di
reciproca assistenza fra i tribunali militari e le autorità civili giudiziarie
e amministrative della Confederazione e dei Cantoni (art. 18 PPM). Anche se vi
è parallelismo fra il diritto penale ordinario e quello militare (art. 7 CPM),
in particolare nella commisurazione della pena da infliggere a un milite (art.
44 CPM), le condizioni personali vanno considerate in un senso più lato che si
estende anche al comportamento tenuto nella vita civile. L’istanza appare
pertanto oltre che legittima anche giustificata e merita pertanto accoglimento.
Invero ci si può chiedere se per lo scambio di informazioni l’art. 18 PPM non
permetta addirittura di prescindere dalla procedura di cui all’art. 27 CPP.
4. Gli atti relativi ai precedenti, trasmessi dal Ministero a
questa Camera, saranno inviati all’istante contestualmente alla decisione.
5. Si
giustifica prescindere dal prelievo di tasse e spese di giudizio.
Per questi
motivi,
visto l’art. 27
CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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