60.2004.246
istanza di ispezione degli atti. giudice dell'istruzione e dell'arresto quale istante.
15 novembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2004.246
Data decisione, Autorità:
15.11.2004, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. giudice dell'istruzione e dell'arresto quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.246
Lugano
15 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 19/21.5.2004 presentata da
IS 1 ,
tendente ad
ottenere da parte del Ministero Pubblico la comunicazione di eventuali
procedimenti penali aperti a carico di avvocati iscritti nel registro
cantonale degli avvocati e nell'albo pubblico degli avvocati degli Stati
membri dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio;
preso atto delle
osservazioni 15/16.7.2004 del procuratore generale Bruno Balestra, che comunica
di non aver obbiezioni all’autorizzazione generale a conoscere i nominativi
degli avvocati contro i quali sarebbe aperto un procedimento penale;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
1. L’istanza,
presentata dal presidente dei giudici dell'istruzione e dell'arresto, si
riferisce all’incarico incombente all’Ufficio dei giudici dell’istruzione e
dell’arresto di nominare i difensori d’ufficio in ambito penale. Considerata
l’inopportunità di conferire mandati simili ad avvocati che abbiano procedure
penali in corso, l’Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto chiede di
essere informato dei nominativi degli avvocati iscritti nel registro cantonale
degli avvocati e nell'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'Unione
europea o dell'Associazione europea di libero scambio contro i quali è aperta
una procedura penale, rispettivamente dell’eventuale chiusura della stessa. La
richiesta dell’Ufficio istante si riferisce unicamente ai nominativi degli
avvocati, ad esclusione di informazioni sul tipo di reato e sul tipo di
decisioni che pone fine alla procedura. L’istanza è formulata a questa Camera
con riferimento all’art. 27 CPP.
2. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art.
8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
3. La richiesta formulata dall’Ufficio dei giudici dell’istruzione
e dell’arresto è strettamente connessa con una delle incombenze, di carattere
penale, che la legge riserva a detto ufficio. Appare giustificato, nell’ottica
dell’interesse giuridico legittimo dell’art. 27 CPP, ma anche più in generale
nell’ottica del sano funzionamento della giustizia penale, evitare la nomina a
difensore d’ufficio di un avvocato contro il quale è pendente un procedimento
penale, ritenuto il rischio di eventuali conflitti d’interesse. In quest’ottica
la richiesta è giustificata e va pertanto accolta.
4. Appare
nondimeno opportuno porre alcune precisazioni. Anzitutto la comunicazione (come
peraltro indicato nell’istanza) deve riguardare unicamente il nominativo, e non
estendersi al tipo di infrazioni. Inoltre la comunicazione deve intervenire
unicamente nel caso di promozione dell’accusa, e non allo stadio delle
informazioni preliminari. Infine, all’Ufficio istante dev’essere comunicata
anche la fine del procedimento. Inutile dire che la comunicazione avviene in
relazione all’espletamento di una competenza riservata dalla legge all’Ufficio istante,
e quindi è coperta dal segreto d’ufficio.
5. Considerata
la particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
-
terzi implicati
PI 1
Considerandi
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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