60.2004.252
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.
7 dicembre 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
60.2004.252
Data decisione, Autorità:
07.12.2005, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
art. 320 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.252
Lugano
7 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/7.7.2004 presentata da
IS 1
patr. da: PA 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 3.10.2003 del presidente della Pretura penale
(inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 8/9.7.2004 del procuratore pubblico
Antonio Perugini, che si rimette al giudizio di questa Camera, rilevando che “(...)
la pretesa di risarcimento per torto morale è a dir poco spropositata a fronte
dei parametri stabiliti da codesta lodevole Corte”;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 2.6.2003 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa
dinanzi alla Pretura penale IS 1 ed ha proposto la sua condanna alla pena di
dieci giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
due anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuta
colpevole di ripetuta infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti “per
avere, senza essere autorizzata, in veste di impiegata presso la ditta “______________________________”,
sbrigato vari lavori d’ufficio per la ditta la cui attività era finalizzata
alla produzione di canapa a fine di stupefacente (marijuana), percependo per
tale mansione un salario lordo mensile di ca. fr. 3'300.--“ (DA __________);
che
con sentenza 3.10.2003 il presidente della Pretura penale ha assolto l’istante
dall’imputazione (inc. __________);
che con l’istanza in esame - presentata nel termine di
un anno di cui all’art. 320 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e
del Cantone Ticino sia condannato a versarle l’importo complessivo di CHF
9'192.60 per spese di patrocinio (cfr. nota spese ed onorario 30.4.2004
dell’avv. __________ __________ e nota spese ed onorario 20.1.2004 dell’avv. PA
1 allegate all’istanza 6/7.7.2004), e di CHF 4'000.-- a titolo di torto morale;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la rifusione della nota professionale
30.4.2004 del suo patrocinatore di fiducia, avv. __________ __________, di complessivi
CHF 5'542.60 [di cui CHF 4'570.80 a titolo di onorario (18 ore e 17 minuti a
CHF 250.--/ora), CHF 624.40 di spese e CHF 347.40 di IVA], il quale ha assunto
il mandato il 9.6.2003, dopo l’emanazione del decreto di accusa, (cfr. nota
spese ed onorario 30.4.2004 allegata all’istanza 6/7.7.2004) ed ha assistito
l’istante fino al 29.9.2003 (AI 9, scritto 29.9.2003, inc. __________);
che l’istante postula inoltre la rifusione della nota
professionale 20.1.2004 dell’avv. PA 1, che ha assistito l’istante nel corso
del dibattimento tenutosi il 3.10.2003 dinanzi al presidente della Pretura penale,
di complessivi CHF 3'650.-- [di cui CHF 3'500.-- a titolo di onorario (14 ore a
250.--/ora) e CHF 150.-- di spese];
che la tariffa applicata da entrambi legali - pari a
CHF 250.--/ora - appare conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri
indicati;
che il dispendio orario esposto (18 ore e 17 minuti
inerente al patrocinio dell’avv. __________ __________ e 14 ore inerente al
patrocinio dell’avv. PA 1) appare invece - per un avvocato con le dovute conoscenze
in ambito penale - oggettivamente sproporzionato alla fattispecie;
che
nell’esecuzione del mandato al legale spetta infatti di rispettare il principio
della proporzionalità (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., §
109 n. 5);
che
per i processi davanti al pretore è peraltro dovuto un onorario fino a CHF
3'000.-- (art. 33 TOA), oltre ad un supplemento per l'assistenza al patrocinato
durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al
dibattimento che non potrà in nessun caso eccedere l'onorario massimo previsto
dagli art. 31 ss. TOA;
che
in concreto non si giustifica l'applicazione dell'art. 41 TOA (secondo cui per
procedimenti ed altri atti penali particolarmente impegnativi l'avvocato può
prescindere dai massimi di cui ai citati articoli), disposizione che difatti l'istante
non invoca;
che
inoltre il fatto che la TOA preveda dei massimi non implica necessariamente che
essi vadano applicati al patrocinio in questione, che ha richiesto un impegno
relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà di fatto o di diritto
particolari;
che
va altresì ricordato che nel caso in cui un accusato conferisce il proprio
mandato a più patrocinatori - sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento
- vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico
patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998,
Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im
ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);
che dagli atti non risulta del resto per quale motivo l’avv. PA 1 ha rappresentato
l’istante in sede di dibattimento al posto dell’avv. __________ __________
(cfr. AI 9, scritto 29.9.2003, inc. __________);
che, esaminato l’incarto e ricordato che determinante
è in ogni caso non tanto l’impiego temporale effettivo del caso concreto quanto
semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso - secondo la
normale esperienza - nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP.
1998 n. 126 nota 4.2), si può quindi ritenere un dispendio orario, pari a 10
ore e 9 minuti, di complessivi CHF 2'537.50, di cui 90 minuti inerenti ai
colloqui personali con il cliente, 30 minuti inerenti ai colloqui telefonici
con il cliente - non essendo riconosciuta l’assistenza prestata a titolo
caritatevole, siccome di per sé non incombente al legale e la fattispecie alla
base del decreto di accusa non apparendo complessa - 49 minuti inerenti ai
colloqui telefonici con terzi (stralciati i colloqui telefonici dell’avv. __________
__________ con l’avv. PA 1, ritenuti superflui), 120 minuti inerente allo studio
dell’incarto e alla preparazione per il dibattimento - non appare che la
fattispecie abbia comportato difficoltà particolari né dal profilo giuridico né
da quello fattuale, circostanza che difatti l’istante non sostiene, come del
resto risulta dal verbale del dibattimento 3.10.2003 e dalla sentenza 3.10.2003
(AI 10 e 14, inc. __________) -, 140 minuti inerente alla redazione di atti
ufficiali e lettere (la prestazione del 17.6.2003 “opposizione a DCA”
viene decurtata a 15 minuti, ritenuto che sarebbero state sufficienti poche
righe per presentare formale opposizione e che la richiesta di annullare il
decreto d’accusa - posto che siano adempiuti i presupposti - va presentata alla
Camera dei ricorsi penali in base all’art. 212 in relazione agli art. 201 ss.
CPP; la prestazione del 30.6.2003 viene decurtata a 5 minuti, trattandosi di una
semplice restituzione della documentazione; la prestazione del 2.7.2003 “istanza
per prove”, per la quale non è stato indicato il tempo impiegato, vengono
ammessi 30 minuti), 180 minuti inerente al dibattimento ed alla trasferta, come
postulato; viene inoltre stralciata la prestazione del 30.6.2003 “Pretura
penale (per documentazione)”, essendo una mansione che poteva essere
effettuata dal segretariato, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro;
che le spese vengono riconosciute in CHF 485.25,
ridotte a CHF 11.85 quelle inerenti ai colloqui telefonici (CHF 0.15/minuti,
cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc.
19.2004.6), a CHF 240.-- quelle inerenti alle fotocopie, apparendo il numero
indicato eccessivo in relazione al volume dell’incarto, e stralciate quelle
inerenti alle “trasferte (__________e ritorno: km 120)” e “altre
spese posteggio”, che concernono verosimilmente la trasferta dell’avv. __________
__________ presso gli uffici dell’avv. PA 1 e “formazione - archiviazione
incarto” di CHF 40.-- (essendo già stato considerato l’importo di CHF 50.--
“formazione - archiviazione incarto”), le stesse non apparendo giustificate,
ritenuto che - come esposto - vengono risarcite soltanto le spese che sarebbero
sorte per un unico patrocinio;
che l’IVA ammonta a CHF 229.75 (calcolata su CHF
3'022.75);
che a IS 1 va pertanto rifuso - a titolo di spese
legali - l’importo complessivo di CHF 3'252.50;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al
danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269
e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante l’istruzione formale non è
stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può
ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito
dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni,
sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere
stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della
sua personalità;
che
domanda al proposito la somma di CHF 4'000.-- “(...) essendo (...) stata
considerata colpevole di avere violato la LStup, fatto che ha inciso
notevolmente sul suo stato d’animo, creandole un immagine di persona coinvolta
con il mondo degli stupefacenti”, asserendo inoltre di aver “(...)
vissuto oltre 6 mesi con l’angoscia di essere considerata una poco di buono;
una persona che ha ripetutamente nel tempo spacciato stupefacenti” (istanza
6/7.7.2004, p. 1); sostiene inoltre che “la vergogna del fermo di polizia
oltre alla vergogna di essere imputata in un processo penale e soprattutto il
fatto di dover essere alla ricerca di un lavoro e di dover spiegare che aveva
in corso un procedimento penale per violazione della LStup, le ha impedito, per
ovvie ragioni, di essere assunta”, evidenziando il suo stato di sofferenza
(istanza 6/7.7.2004, p. 1 e 2);
che
l’istante non comprova concretamente, come le incombeva, il fatto di non aver
trovato un posto di lavoro, rispettivamente di non essere stata assunta da un
possibile datore di lavoro proprio a causa del procedimento penale;
che
inoltre non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza
fisica o psichica e che lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a
tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale
(REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che del resto il certificato medico prodotto in sede
dibattimentale (cfr. doc. 10, certificato medico 3.7.2003, inc. __________),
non dimostra che le asserite sofferenze psichiche ed i successivi pregiudizi in
ambito professionale sarebbero la conseguenza diretta del procedimento penale;
che
questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già
derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era
ingiustificato, come ritenuto nel giudizio 3.10.2003 della Pretura penale e
nella presente decisione;
che
la pretesa non può quindi essere ammessa;
che interessi di mora e ripetibili di questa sede non
sono pretesi;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320
cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla
sentenza 3.10.2003 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________,
__________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF
3'252.50.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
terzi
implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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