60.2004.254
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
5 dicembre 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2004.254
Data decisione, Autorità:
05.12.2005, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.254
Lugano
5 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini,
vicecancelliere
sedente per
statuire sull’istanza 7/8.7.2004 presentata da
IS 1
patr. da: PA 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 22.6.2004 del giudice della Pretura penale (inc.
__________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 9/12.7.2004 del procuratore pubblico Luca
Maghetti, che chiede che l’indennità rivendicata dall’istante venga considerevolmente
ridotta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 23.2.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa
davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di tre
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuta
colpevole di appropriazione semplice “per essersi, quale gerente del chiosco
__________ di __________, allo scopo di indebito profitto, appropriata della somma
di fr. 130/140.-- in banconote, affrancate con fermaglio in argento del valore
di fr. 250.-- dimenticati presso il citato chiosco dal signor __________ __________”
(DA __________);
che
con decisione 22.6.2004 – in virtù del principio “in dubio pro reo” – il
giudice della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione (inc. __________);
che
con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica
e del Cantone Ticino sia condannato a versarle l'importo di CHF 3'869.30 per
spese di patrocinio, oltre interessi al 5% dal 7.7.2004;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
– per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l'istante postula la rifusione della nota professionale 7.7.2004 del suo
patrocinatore di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 4'568.70 [di cui CHF
3'900.-- a titolo di onorario (13 ore a CHF 300.--/ora), CHF 346.-- di spese e
CHF 322.70 di IVA (doc. B)], ridotta tuttavia a CHF 3'869.30 conformemente alla
“(…) prassi di questa lodevole Corte”, che riconosce una tariffa di CHF
250.--/ora (istanza 7/8.7.2004, p. 3);
che
la tariffa applicata appare quindi conforme ai predetti principi, rientrando
nei parametri indicati;
che
il dispendio orario esposto (13 ore) appare invece – per un avvocato con le
dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente eccessivo, segnatamente con
riferimento ai colloqui con l’istante ed agli scritti (spesso di poche righe);
che
del resto la fattispecie non presentava difficoltà particolari di fatto o di
diritto – circostanza che peraltro l’istante non sostiene – ed il patrocinio si
è in sostanza limitato alla preparazione del dibattimento ed al dibattimento;
che
viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 5 ore a CHF 250.--/ora, per
complessivi CHF 1'250.--, di cui 35 minuti inerenti le telefonate (il tempo complessivo
indicato appare eccessivo in relazione alla fattispecie), 20 minuti inerenti
gli scritti di data 7.4.2004, 13.4.2004, 5.5.2004, e 28.5.2004 (in media 5
minuti/scritto, trattandosi di semplici comunicazioni alla Pretura penale), 50
minuti inerenti gli ulteriori scritti di data 19.4.2004, 30.4.2004, 17.5.2004,
2.6.2004 e 7.7.2004 (in media 10 minuti/scritto), 15 minuti inerenti l’esame
dell’incarto penale (poco voluminoso), 10 minuti inerenti gli esame delle
ordinanze 11.5.2004 e 1.6.2004 del giudice della Pretura penale, 30 minuti inerenti
Fatti
i colloqui con l’istante, 15 minuti inerenti la preparazione dell’arringa, 120
minuti inerenti la trasferta ed il dibattimento presso la Pretura penale di
Bellinzona (che si è protratto dalle ore 9.28 alle ore 10.30 circa) ed infine 5
minuti inerenti l’esame della sentenza, stralciate in particolare le
prestazioni “formazione incarto”, “intimazione” e “ricezione”
(trattandosi di mansioni che vengono di solito effettuate dal personale di
cancelleria) nonché la prestazione di data 26.5.2004 “lettera a Pretura”,
che non figura agli atti;
che
a questa somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 206.60, di cui CHF
50.-- per la formazione dell’incarto, CHF 3.-- per le telefonate, CHF 73.60 per
gli scritti (CHF 5.90/lettera semplice e CHF 10.--/raccomandata, compresa la
copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA), CHF 30.-- per le fotocopie (quelle
esposte appaiono eccessive, ritenuto in particolare che l’incarto è
sostanzialmente composto da un rapporto di polizia di poche pagine) e CHF 50.--
per la trasferta presso la Pretura penale di Bellinzona, così come esposto;
che
l’IVA ammonta a CHF 110.70;
che
a IS 1 va quindi rifuso l’importo di CHF 1'567.30 a titolo di spese legali,
oltre interessi al 5% dal 7.7.2004, così come postulato;
che
l’istante protesta infine la rifusione delle ripetibili di questa sede;
che
nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza –
un importo di CHF 150.--, comprendente onorario, spese e IVA;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla
sentenza 22.6.2004 del giudice della Pretura penale (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art.
317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'717.30, oltre interessi al 5% dal 7.7.2004 su
CHF 1'567.30.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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