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Decisione

60.2004.254

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

5 dicembre 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i colloqui con l’istante, 15 minuti inerenti la preparazione dell’arringa, 120

minuti inerenti la trasferta ed il dibattimento presso la Pretura penale di

Bellinzona (che si è protratto dalle ore 9.28 alle ore 10.30 circa) ed infine 5

minuti inerenti l’esame della sentenza, stralciate in particolare le

prestazioni “formazione incarto”, “intimazione” e “ricezione”

(trattandosi di mansioni che vengono di solito effettuate dal personale di

cancelleria) nonché la prestazione di data 26.5.2004 “lettera a Pretura”,

che non figura agli atti;

che

a questa somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 206.60, di cui CHF

50.-- per la formazione dell’incarto, CHF 3.-- per le telefonate, CHF 73.60 per

gli scritti (CHF 5.90/lettera semplice e CHF 10.--/raccomandata, compresa la

copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA), CHF 30.-- per le fotocopie (quelle

esposte appaiono eccessive, ritenuto in particolare che l’incarto è

sostanzialmente composto da un rapporto di polizia di poche pagine) e CHF 50.--

per la trasferta presso la Pretura penale di Bellinzona, così come esposto;

che

l’IVA ammonta a CHF 110.70;

che

a IS 1 va quindi rifuso l’importo di CHF 1'567.30 a titolo di spese legali,

oltre interessi al 5% dal 7.7.2004, così come postulato;

che

l’istante protesta infine la rifusione delle ripetibili di questa sede;

che

nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza –

un importo di CHF 150.--, comprendente onorario, spese e IVA;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla

sentenza 22.6.2004 del giudice della Pretura penale (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art.

317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'717.30, oltre interessi al 5% dal 7.7.2004 su

CHF 1'567.30.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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