60.2004.255
istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.
15 novembre 2004Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2004.255
Data decisione, Autorità:
15.11.2004, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.255
Lugano
15 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 24.6/5.7.2004 presentata dalla
IS 1, ,
tendente ad
ottenere l’autorizzazione ad accedere e ottenere copia degli atti
dell'incarto relativo al furto denunciato da __________ PI 3, __________;
premesso che
l’istanza è stata trasmessa dal Ministero pubblico a questa Camera in data
8/9.7.2004;
preso atto dello
scritto 13.7.2004 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, che comunica di
non aver osservazioni;
preso atto dello
scritto 19/21.7.2004 della denunciata __________ PI 2, che chiede che le cose
rimangano così come sono;
preso atto della
comunicazione 26.7/3.8.2004 della denunciante, che chiede la trasmissione degli
atti;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
1. L’istante,
compagnia d’assicurazione, chiede l’accesso agli atti e la possibilità di
estrarre copie in relazione al procedimento penale avviato dal Ministero
pubblico a seguito della denuncia 24.2.2003 presentata da __________ PI 3 a
carico di __________ PI 2 per furto. In data 22.2.2003 la denunciante aveva
trasmesso alla compagnia qui istante la dichiarazione di sinistro relativa
all’ipotizzato furto. IS 1 presenta l’istanza qui esaminata in vista della
trattazione e dell’evasione del sinistro notificato.
2. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e
completato il previgente art. 8 v.CPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce
che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi
penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi
penali fissa le modalità dell’ispezione.”
3. L'interesse
alla compulsazione dell’incarto penale risulta documentato dagli allegati prodotti,
in particolare dalla dichiarazione di sinistro presentata dalla denunciante,
che la compagnia deve trattare ed evadere in base ai rapporti contrattuali con
la medesima. Come tale, l’interesse dell’istante è da considerare legittimo.
4. L'istanza
va pertanto accolta. Per economia processuale la decisione di non luogo a
procedere del 17.2.2004 (NLP __________) viene direttamente allegata alla
presente decisione. L’eventuale accesso agli atti dell’incarto (inc. MP __________)
potrà avvenire, se del caso, presso il Ministero pubblico.
5. La tassa di
giustizia e le spese sono a carico dell'istante, che le ha occasionate.
Per questi motivi,
richiamati l'art. 27
CPP, sulle spese gli art. 1 ss. e 39 lett. f LTG e ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giudizio di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
100.-- (cento), sono a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
-
-
-;
-.
terzi implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
3.
PI 3
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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