60.2004.261
ricorso contro la decisione del giar in materia di assistenza giudiziaria. nomina di un difensore d'ufficio. ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
17 novembre 2004Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2004.261
Data decisione, Autorità:
17.11.2004, CRP
Titolo:
ricorso contro la decisione del giar in materia di assistenza giudiziaria. nomina di un difensore d'ufficio. ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
AMMISSIONE AL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA
COLLEGIO DI DIFESA
art. 56bis CPP-TI
art. 26 LAG
Incarto n.
60.2004.261
Lugano
17 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sul ricorso 12/13.7.2004 presentato da
RI 1 ,
contro
la decisione
24.6.2004 dell’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Franco Lardelli
in materia di assistenza giudiziaria;
richiamate le
osservazioni 15.7.2004 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, concludenti
per la reiezione del gravame e 19/20.7.2004 dell’allora giudice dell’istruzione
e dell’arresto, che non ha particolari osservazioni da formulare e si rimette
al giudizio di questa Camera;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Nell’ambito del procedimento penale promosso nei suoi confronti
per titolo di lesioni semplici (cfr. decreto d’accusa 24.5.2004 n. DA __________),
con duplice istanza 2/7.6.2004 __________ RI 1 ha postulato la nomina di un
difensore d’ufficio e la concessione del beneficio del gratuito patrocinio.
b. Con decisione 24.6.2004 l’allora giudice dell’istruzione e
dell’arresto ha respinto la duplice richiesta 2/7.6.2004 di __________ RI 1,
ritenuto che secondo la prassi del Tribunale federale e della Camera dei
ricorsi penali la concessione del beneficio del gratuito patrocinio “(…) non
è di principio dovuto qualora si tratti di reati minori (“Bagatelldelikte”),
ove cioè entri in considerazione soltanto una multa o una pena detentiva di
poco conto (…)”, che “(…) l'accusato deve essere obbligatoriamente
assistito da un difensore se al dibattimento per opposizione al DA partecipa il
Procuratore pubblico”, che “(…) nel caso in esame poco importa la
situazione economica dell'istante in quanto trattasi di un "Bagatelldelikt",
per il quale è stata proposta quale pena la multa e che la SPP ha comunicato la
propria intenzione di non presenziare al dibattimento conseguente all’eventuale
opposizione, non sono date le condizioni che rendono necessaria l’assistenza di
un avvocato (…)”, che secondo la giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali “(…) la “nomina di un patrocinatore d’ufficio presuppone che il
richiedente non sia in grado di difendersi da sé e che il caso non sia di poca
importanza”, che di fatto impone l’analisi delle difficoltà del caso qui in esame
al momento della nomina del difensore d’ufficio” e che “alla luce di quanto
sopra non sono date le condizioni per il gratuito patrocinio (indipendentemente
dalla situazione economica dell’istante) e, per gli stessi motivi, neppure
quelle per la nomina di un difensore d'ufficio” (decisione 24.6.2004, p.
1).
c. Con il presente tempestivo gravame __________ RI 1 precisa innanzitutto
che “(…) con questa mia richiesta non è assolutamente mia intenzione non
pagare la multa inflittami”, ma di opporsi “(…) però decisamente contro
l’ingiustizia” (ricorso 12/13.7.2004, p. 1). Espone poi i fatti accaduti il
16.1.2004, rilevando infine che egli vive da molti anni in Svizzera, di essere
un lavoratore serio, di ritenersi una persona tranquilla e di non essere in cerca
di guai, come “(…) lo possono facilmente confermare anche i padroni dei
locali dove lavoro, clienti, amici e parenti” (ricorso 12/13.7.2004, p. 1 e
2).
d. Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico chiede di respingere il gravame,
osservando che il ricorrente “(…) non fa alcun riferimento al merito della
decisione oggetto del gravame, ma solleva questioni di merito, che verranno
giudicate dalla competente Pretura penale in sede dibattimentale”,
richiamando contestualmente “(…) le motivazioni addotte nella decisione
oggetto di ricorso (…)” (osservazioni 15.7.2004), mentre l’allora giudice
dell’istruzione e dell’arresto si rimette al giudizio di questa Camera.
Considerandi
1.
1.1.
Il
principio, l'estensione ed i limiti del diritto all'assistenza giudiziaria
gratuita sono determinati innanzitutto dalle norme di diritto procedurale
cantonale. Solo quando esso non contenga disposizioni in proposito, o non
assicuri all'accusato indigente una sufficiente difesa dei suoi diritti,
possono essere invocati gli art. 29 cpv. 3 Cost. fed. (secondo cui chi non
dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua
causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito
qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti;
cfr. art. 4 vCost. fed.) e 6 cifra 3 lit. c CEDU [secondo cui ogni accusato ha
il diritto di difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria
scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere
assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli
interessi della giustizia (prescrizione che non assicura tuttavia una
protezione più estesa rispetto a quella costituzionale)], norme che
garantiscono un minimo di protezione giuridica (cfr. decisioni TF 1P.500/2003
del 5.12.2003,1P.542/2003 del 20.10.2003,1P.128/2002 del 9.4.2002, pubblicata
in RDAT 65/II - 2002, e 12.2.2001 in re J., pubblicata in RDAT 56/II - 2001;
DTF 129 I 281 e 127 I 202).
1.2
1.2.1
Giusta
l'art. 26 della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria
(Lag) il beneficio del gratuito patrocinio nella procedura penale - che ha
effetto a partire dal momento della presentazione della domanda - è concesso
dal giudice dell'istruzione e dell'arresto, esperite le necessarie indagini, a
chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa.
Questa
disposizione concretizza il disposto di cui all'art. 3 Lag: l'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente, che non
ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle
spese di patrocinio, la tutela adeguata dei suoi diritti davanti alle Autorità
giudicanti del Cantone. L'art. 3 Lag "(…) riprende i principi espressi
dall'art. 52 cpv. 1 e cpv. 2 CPP (vCPP), con l'aggiunta del momento a
partire dal quale il beneficio esplica i suoi effetti (…)" (messaggio
n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag, ad art. 26). Al di là del tenore letterale
dell'art. 52 vCPP, l'assistenza giudiziaria veniva nondimeno accordata solo nei
casi in cui fossero dati gli estremi della difesa obbligatoria (art. 49 cpv. 2
e 3 vCPP), ritenuto che non sarebbe stato corretto che lo Stato dovesse finanziare
"(…) una difesa oggettivamente non necessaria" e che "anche
se l'indigente ha già scelto un patrocinatore, la sua istanza di gratuito
patrocinio dovrà essere respinta quando gli interessi della giustizia non
rendano necessario l'intervento di un difensore" (M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano
1997, n. 3 ad art. 52 vCPP; cfr. anche n. 2 ad art. 73 vCPP). Il medesimo principio
deve quindi valere anche per l'art. 26 Lag, come del resto emerge dai lavori
preparatori ("trattandosi di un diritto relativo, la concessione del
gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria è subordinata alla realizzazione
di alcune condizioni, segnatamente l'indigenza del richiedente, il cosiddetto
fumus boni juris, ossia la probabilità di esito positivo nella causa, fatta
eccezione per i processi penali, e la necessità di una protezione giuridica che
legittima la designazione di un avvocato", rapporto n. 5123 del 17.4.2002
e messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag).
1.2.2
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, chi non dispone dei mezzi necessari
ha diritto al gratuito patrocinio quando i suoi interessi sono colpiti in
misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto
che superano le capacità dell'accusato e che quindi rendono necessaria la
presenza di un patrocinatore (decisione TF 1P.341/2003 del 14.7.2003; DTF 127 I
202). In ambito penale questo è segnatamente il caso quando, indipendentemente
dalle difficoltà di fatto e di diritto, l'accusato si debba attendere l'irrogazione
di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o
l'assunzione di misure privative della libertà personale; nei casi in cui la
verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà
giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado
di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali,
la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti
reati minori ("Bagatelldelikte"), ove entri in considerazione
solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale
federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art.
2.
cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.553/2002 del 18.11.2002,1P.411/2002 del
6.11
, e 1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e
275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad
art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed.,
Basilea 2002, § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo
2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire,
in SJ 2003 II p. 67 ss.).
1.2.3
Come
esposto, nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di poco conto -
come la proposta di cui al decreto d’accusa del 24.5.2004 (cfr., al proposito,
DA __________) - si devono esaminare l'eventuale complessità della procedura e
le possibili difficoltà dell'interessato al proposito.
Ora,
la fattispecie rimproverata al ricorrente non appare presentare particolari
problemi di fatto e non sembra nemmeno imporre approfondimenti specifici dal
profilo giuridico, circostanza che il ricorrente del resto non sostiene. Le
argomentazioni addotte dal ricorrente sono in ogni caso questioni di merito che
verranno, se del caso, discusse nel corso del dibattimento dinanzi alla Pretura
penale ed in quanto tali esulano comunque dalla presente fattispecie. Ciò posto
e considerato pure che il sostituto procuratore pubblico ha già comunicato di
voler rinunciare a partecipare al dibattimento, si deve concludere che il ricorrente
appare in grado di spiegare le sue ragioni a fondamento dell’opposizione al
decreto di accusa, anche senza l'ausilio di un patrocinatore, non essendo
impedito in questo modo di difendere efficacemente i suoi interessi. Ciò risulta
altresì dalla pena proposta di cui al decreto d’accusa 24.5.2004, segnatamente
una multa di CHF 500.-- (cfr. DA __________).
Con
riferimento all'oggettiva necessità di patrocinio ai sensi dell'art. 2 cpv. 1
Lag, va inoltre rilevato che la duplice istanza di ammissione al beneficio
dell'assistenza giudiziaria, presentata il 2/7.6.2004 al giudice
dell'istruzione e dell'arresto, non si confronta con detto presupposto. Il
ricorrente si limita a postulare la nomina di un difensore d’ufficio e di concedergli
il beneficio del gratuito patrocinio, senza nemmeno motivare la sua richiesta.
Non
si impone pertanto la designazione di un difensore e quindi neppure la
concessione del gratuito patrocinio, gli interessi del ricorrente non essendo
colpiti in misura importante ed il caso non presentando difficoltà tali da
rendere necessaria l'assistenza di un avvocato; è quindi superfluo l'esame
della situazione economica.
2.
Il
ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 1 ss. Lag, 56bis CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi fr.
100.
-- (cento), sono poste a carico di __________ RI 1, __________.
3.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster