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Decisione

60.2004.263

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali.

3 gennaio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

il dispendio orario esposto (che non viene precisato in relazione ad ogni

singola operazione) appare invece oggettivamente eccessivo per un avvocato con

le dovute conoscenze in ambito penale;

che

la pratica – pur riconoscendo la particolarità del reato imputato ai coaccusati

– ha richiesto nel suo insieme un impegno relativamente ridotto;

che

del resto il patrocinio di entrambi i coaccusati non ha comportato un rilevante

aumento del volume di lavoro, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;

che

il sopralluogo di data 30.1.2004 non può essere considerato necessario ed utile

per il procedimento in esame, ritenuto che il luogo di impatto con il suolo

della carcassa di mucca emerge chiaramente dal rapporto di polizia 6.11.2003 e

dalla relativa documentazione fotografica (AI 1) mentre l’esatta distanza dal

macello si evince direttamente dalla planimetria che il Comune di __________ ha

trasmesso all’avv. PA 1 in risposta al suo scritto 29.1.2004 e che questi ha conseguentemente

prodotto agli atti in sede di dibattimento (cfr. verbale del dibattimento

30.3.2004);

che

inoltre le prestazioni dipendenti dai contatti intrattenuti con la __________ –

alla luce dello scritto 2/5.12.2005 dell’avv. PA 1 – non appaiono

sufficientemente motivate;

che

viene conseguentemente approvato un onorario pari a 9 ore e 20 minuti a CHF

250.--/ora, per complessivi CHF 2'333.--, di cui 45 minuti inerenti i colloqui

telefonici (in media 5 minuti/telefonata, comprese le conferenze telefoniche

con la segretaria di __________ __________), 15 minuti inerenti gli scritti di

data 24.12.2003 (due) e 14.5.2004 (in media 5 minuti/scritto, trattandosi di

semplici comunicazioni alla Pretura penale), 50 minuti inerenti gli ulteriori

scritti di data 27.11.2003, 22.12.2003, 29.1.2004, 11.2.2004 e 21.5.2004 (in

media 10 minuti/scritto), 60 minuti inerenti l’esame degli incarti (poco voluminosi),

60 minuti inerenti i colloqui con l’istante e __________ __________, 150 minuti

inerenti la preparazione al dibattimento, 120 minuti inerenti l’accesso alla

Pretura penale di Bellinzona ed il dibattimento (che si è protratto dalle ore

14.30 alle ore 16.05 circa) e 60 minuti inerenti la stesura delle due istanze

di indennità (come postulato), stralciate in particolare le prestazioni di “ricezione

documenti/atti”, “ritiro/restituzione atti”, “intimazione” e

“fotocopie”, trattandosi di mansioni che vengono di solito effettuate

dal personale di cancelleria, i cui onorari sono a carico del datore di lavoro;

che

a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 526.60, ridotte a

CHF 6.75 quelle telefoniche (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione

10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. C., inc. 19.2004.6),

stralciate invece quelle inerenti la trasferta a __________ del 2.2.2004 per il

sopralluogo e quelle dipendenti dai contatti intrattenuti con la __________;

che

l’IVA ammonta a CHF 217.40;

che

a titolo di spese legali all’istante va pertanto risarcito – “(…) tenendo

conto del patrocinio del pilota __________ __________ pure prosciolto che

inoltra contestualmente analoga istanza di indennità” (istanza

16/19.7.2004, p. 3) – l’importo complessivo di CHF 1'538.50 (½ di CHF

3'077.--), oltre interessi al 5% dal 16.7.2004 così come postulato;

che

– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la

giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme

precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire,

era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri

che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (cfr. REP. 1925 p.

312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno

pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans

e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985 p. 406 e

1988 p. 422);

che

l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta

dell'accusa o della detenzione;

che

per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E.

SCHWERI, K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che al proposito l'istante chiede il risarcimento dell’importo di

CHF 429.-- “(…) per il tempo impiegato negli interrogatori, nel dibattimento

processuale e per i costi di trasferta” (istanza 16/19.7.2004, p. 2);

che

vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito,

decisione TF 23.2.2004 in re F. B., inc.1P.602/2003) tra il procedimento

penale promosso nei suoi confronti e le citate pretese;

che

in merito alla perdita di guadagno ha prodotto agli atti lo scritto 14.7.2004

della datrice di lavoro __________ __________ SA, di cui il coaccusato __________

__________ era all’epoca delegato con firma collettiva a due ed è attualmente

amministratore unico con firma individuale (cfr. estratto registro di commercio

di __________);

che

IS 1 – a cui spetta l’onere della prova (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura

penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506) – avrebbe dovuto e

potuto dimostrare l’asserito danno producendo perlomeno il contratto di lavoro

e/o la dichiarazione fiscale (cfr., in relazione agli elementi necessari per

procedere eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione

TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005 in re H. N. Z.);

che

è inoltre verosimile ritenere che la sua attività professionale (assistente di

volo) gli avrebbe permesso una certa flessibilità nell’organizzazione del

lavoro e quindi una certa coordinazione con gli impegni dipendenti dal

procedimento penale, in applicazione dell’art. 44 CO;

che

in merito ai costi di trasferta riconducibili agli interrogatori 18.9.2003 e

3.11.2003 presso il Commissariato di Lugano ed al dibattimento 30.3.2004 presso

la Pretura penale di Bellinzona, viene ammessa la somma di CHF 54.-- oltre

interessi al 5% dal 16.7.2004 così come richiesto;

che

a IS 1 va quindi riconosciuto l’importo complessivo di CHF 1'592.50, di cui CHF

1'538.50 a titolo di spese di patrocinio e CHF 54.-- a titolo di risarcimento

dei danni materiali, oltre interessi al 5% dal 16.7.2004;

che

le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota professionale;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla

sentenza 30.3.2004 della Pretura penale (inc. 10.2003.680 e 10.2003.682),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art.

317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'592.50 oltre interessi al 5% dal 16.7.2004.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

- Dipartimento delle

Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;

- Pretura Penale, Bellinzona

(con l’inc. __________ di ritorno).

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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