60.2004.264
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali.
3 gennaio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2004.264
Data decisione, Autorità:
03.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.264
Lugano
3 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 16/19.7.2004
presentata da
IS 1
patr. da: PA 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 30.3.2004 del giudice della Pretura penale (inc.
__________ e __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
premesso che con decreto 20.1.2004 il giudice della Pretura penale
ha riunito il procedimento qui in esame con quello a carico del coaccusato __________
__________, che pure ha presentato istanza di indennità per ingiusto
procedimento a questa Camera in relazione alla citata sentenza 30.3.2004 (inc. ____________________);
richiamate le osservazioni 22/23.7.2004 del procuratore pubblico
Nicola Respini, che evidenzia come la nota d’onorario per il patrocinio degli
accusati sia decisamente eccessiva e chiede conseguentemente di esaminare attentamente
le loro pretese;
rilevato che con scritto 2/5.12.2005 l’avv. PA 1, patrocinatore di
entrambi gli accusati, su espressa richiesta di questa Camera ha comunicato di
non avere ricevuto alcun rimborso spese dalla __________, __________ __________
__________ __________ __________ SA;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 24.11.2003 il magistrato inquirente Nicola Respini ha posto in
stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna
alla multa di CHF 700.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle
spese, siccome ritenuto colpevole di infrazione alla legge federale sulla
navigazione aerea “per avere, a __________ in data __________ __________ __________,
verso le ore ______________________________, durante un volo commerciale come
comandante dell’aeromobile __________ __________ __________ __________ __________,
modello __________, immatricolato __________ -__________, di proprietà della __________
__________ SA di __________, violato per negligenza le prescrizioni legali o le
norme riconosciute della circolazione, mettendo in tal modo in pericolo persone
o beni di terzi a terra, e meglio per avere, durante il trasporto di una
carcassa di mucca, di proprietà di __________ __________, dall’alpe __________,
in territorio di __________, al macello di __________, perso la stessa che, a
causa dell’errata imbracatura, precipitava a terra sulla carreggiata e sul
marciapiede di Via __________, sfracellandosi, causando danni alla facciata
dell’abitazione di __________ __________” (DA __________);
che
con decreto di medesima data il procuratore pubblico ha pure proposto la
condanna dell’assistente di volo __________ __________ alla multa di CHF 700.--
ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese per lo stesso titolo di
reato ed in relazione ai medesimi fatti (DA __________);
che
con giudizio 30.3.2004 il giudice della Pretura penale ha assolto entrambi i
coaccusati dall’imputazione (inc. __________ e __________);
che
con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF
3'499.90 oltre interessi, di cui CHF 2'957.90 per spese di patrocinio e CHF
542.-- per danni materiali;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
– per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l'istante postula la rifusione della nota professionale 16.7.2004 del suo
patrocinatore di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 5'915.80 (di cui CHF
4'833.-- a titolo di onorario, CHF 665.-- di spese e CHF 417.80 di IVA), ridotta
in ragione di un mezzo “(…) tenendo conto del patrocinio dell’assistente di
volo __________ __________ pure prosciolto che inoltra contestualmente analoga
istanza di indennità” (istanza 16/19.7.2004, p. 3);
che
la tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora (cfr. istanza 16/19.7.2004, p. 2), è
conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;
che
il dispendio orario esposto (che non viene precisato in relazione ad ogni
singola operazione) appare invece oggettivamente eccessivo per un avvocato con
le dovute conoscenze in ambito penale;
che
la pratica – pur riconoscendo la particolarità del reato imputato ai coaccusati
– ha richiesto nel suo insieme un impegno relativamente ridotto;
che
del resto il patrocinio di entrambi i coaccusati non ha comportato un rilevante
aumento del volume di lavoro, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;
che
il sopralluogo di data 30.1.2004 non può essere considerato necessario ed utile
per il procedimento in esame, ritenuto che il luogo di impatto con il suolo
della carcassa di mucca emerge chiaramente dal rapporto di polizia 6.11.2003 e
dalla relativa documentazione fotografica (AI 1) mentre l’esatta distanza dal
macello si evince direttamente dalla planimetria che il Comune di __________ ha
trasmesso all’avv. PA 1 in risposta al suo scritto 29.1.2004 e che questi ha conseguentemente
prodotto agli atti in sede di dibattimento (cfr. verbale del dibattimento
30.3.2004);
che
inoltre le prestazioni dipendenti dai contatti intrattenuti con la __________ –
alla luce dello scritto 2/5.12.2005 dell’avv. PA 1 – non appaiono
sufficientemente motivate;
che
viene conseguentemente approvato un onorario pari a 9 ore e 20 minuti a CHF 250.--/ora,
per complessivi CHF 2'333.--, di cui 45 minuti inerenti i colloqui telefonici
(in media 5 minuti/telefonata, comprese le conferenze telefoniche con la
segretaria dell’istante), 15 minuti inerenti gli scritti di data 24.12.2003
(due) e 14.5.2004 (in media 5 minuti/scritto, trattandosi di semplici
comunicazioni alla Pretura penale), 50 minuti inerenti gli ulteriori scritti di
data 27.11.2003, 22.12.2003, 29.1.2004, 11.2.2004 e 21.5.2004 (in media 10 minuti/scritto),
60 minuti inerenti l’esame degli incarti (poco voluminosi), 60 minuti inerenti
Fatti
i colloqui con l’istante e __________ __________, 150 minuti inerenti la preparazione
al dibattimento, 120 minuti inerenti l’accesso alla Pretura penale di
Bellinzona ed il dibattimento (che si è protratto dalle ore 14.30 alle ore
16.05 circa) e 60 minuti inerenti la stesura delle due istanze di indennità (come
postulato), stralciate in particolare le prestazioni di “ricezione
documenti/atti”, “ritiro/restituzione atti”, “intimazione” e
“fotocopie”, trattandosi di mansioni che vengono di solito effettuate
dal personale di cancelleria, i cui onorari sono a carico del datore di lavoro;
che
a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 526.60, ridotte a
CHF 6.75 quelle telefoniche (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione
10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. C., inc. 19.2004.6),
stralciate invece quelle inerenti la trasferta a __________ del 2.2.2004 per il
sopralluogo e quelle dipendenti dai contatti intrattenuti con la __________;
che
l’IVA ammonta a CHF 217.40;
che
a titolo di spese legali all’istante va pertanto risarcito – “(…) tenendo
conto del patrocinio dell’assistente di volo __________ __________ pure
prosciolto che inoltra contestualmente analoga istanza di indennità”
(istanza 16/19.7.2004, p. 3) – l’importo complessivo di CHF 1'538.50 (½ di CHF
3'077.--), oltre interessi al 5% dal 16.7.2004 così come postulato;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono
essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (cfr.
REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa
del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del
lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP.
1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta
dell'accusa o della detenzione;
che
per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E.
SCHWERI, K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che al proposito l'istante chiede il risarcimento dell’importo di
CHF 542.-- “(…) per il tempo impiegato negli interrogatori, nel dibattimento
processuale e per i costi di trasferta” (istanza 16/19.7.2004, p. 2);
che
vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito,
decisione TF 23.2.2004 in re F. B., inc.1P.602/2003) tra il procedimento
penale promosso nei suoi confronti e le citate pretese;
che
in merito alla perdita di guadagno ha prodotto agli atti lo scritto 14.7.2004
della datrice di lavoro __________ __________ SA, di cui egli stesso era
all’epoca delegato con firma collettiva a due ed è attualmente amministratore
unico con firma individuale (cfr. estratto registro di commercio di __________);
che
IS 1 – a cui spetta l’onere della prova (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura
penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506) – avrebbe dovuto e
potuto dimostrare l’asserito danno producendo perlomeno il contratto di lavoro
e/o la dichiarazione fiscale (cfr., in relazione agli elementi necessari per
procedere eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione
TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005 in re H. N. Z.);
che
è inoltre verosimile ritenere che la sua attività professionale (pilota di
elicotteri) gli avrebbe permesso una certa flessibilità nell’organizzazione del
lavoro e quindi una certa coordinazione con gli impegni dipendenti dal
procedimento penale, in applicazione dell’art. 44 CO;
che
in merito ai costi di trasferta riconducibili all’interrogatorio 15.9.2003 presso
il Commissariato di Lugano ed al dibattimento 30.3.2004 presso la Pretura
penale di Bellinzona, viene ammessa la somma di CHF 42.-- oltre interessi al 5%
dal 16.7.2004 così come richiesto;
che
a IS 1 va pertanto riconosciuto l’importo complessivo di CHF 1'580.50, di cui
CHF 1'538.50 a titolo di spese di patrocinio e CHF 42.-- a titolo di
risarcimento dei danni materiali, oltre interessi al 5% dal 16.7.2004;
che
le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota professionale;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla
sentenza 30.3.2004 della Pretura penale (inc. __________ e __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art.
317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'580.50 oltre interessi al 5% dal 16.7.2004.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
- Dipartimento delle
Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;
- Pretura Penale, Bellinzona
(con l’inc. __________ di ritorno).
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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