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Decisione

60.2004.264

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali.

3 gennaio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i colloqui con l’istante e __________ __________, 150 minuti inerenti la preparazione

al dibattimento, 120 minuti inerenti l’accesso alla Pretura penale di

Bellinzona ed il dibattimento (che si è protratto dalle ore 14.30 alle ore

16.05 circa) e 60 minuti inerenti la stesura delle due istanze di indennità (come

postulato), stralciate in particolare le prestazioni di “ricezione

documenti/atti”, “ritiro/restituzione atti”, “intimazione” e

“fotocopie”, trattandosi di mansioni che vengono di solito effettuate

dal personale di cancelleria, i cui onorari sono a carico del datore di lavoro;

che

a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 526.60, ridotte a

CHF 6.75 quelle telefoniche (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione

10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. C., inc. 19.2004.6),

stralciate invece quelle inerenti la trasferta a __________ del 2.2.2004 per il

sopralluogo e quelle dipendenti dai contatti intrattenuti con la __________;

che

l’IVA ammonta a CHF 217.40;

che

a titolo di spese legali all’istante va pertanto risarcito – “(…) tenendo

conto del patrocinio dell’assistente di volo __________ __________ pure

prosciolto che inoltra contestualmente analoga istanza di indennità”

(istanza 16/19.7.2004, p. 3) – l’importo complessivo di CHF 1'538.50 (½ di CHF

3'077.--), oltre interessi al 5% dal 16.7.2004 così come postulato;

che

– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la

giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme

precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da

risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono

essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (cfr.

REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa

del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del

lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP.

1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che

l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta

dell'accusa o della detenzione;

che

per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E.

SCHWERI, K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che al proposito l'istante chiede il risarcimento dell’importo di

CHF 542.-- “(…) per il tempo impiegato negli interrogatori, nel dibattimento

processuale e per i costi di trasferta” (istanza 16/19.7.2004, p. 2);

che

vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito,

decisione TF 23.2.2004 in re F. B., inc.1P.602/2003) tra il procedimento

penale promosso nei suoi confronti e le citate pretese;

che

in merito alla perdita di guadagno ha prodotto agli atti lo scritto 14.7.2004

della datrice di lavoro __________ __________ SA, di cui egli stesso era

all’epoca delegato con firma collettiva a due ed è attualmente amministratore

unico con firma individuale (cfr. estratto registro di commercio di __________);

che

IS 1 – a cui spetta l’onere della prova (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura

penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506) – avrebbe dovuto e

potuto dimostrare l’asserito danno producendo perlomeno il contratto di lavoro

e/o la dichiarazione fiscale (cfr., in relazione agli elementi necessari per

procedere eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione

TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005 in re H. N. Z.);

che

è inoltre verosimile ritenere che la sua attività professionale (pilota di

elicotteri) gli avrebbe permesso una certa flessibilità nell’organizzazione del

lavoro e quindi una certa coordinazione con gli impegni dipendenti dal

procedimento penale, in applicazione dell’art. 44 CO;

che

in merito ai costi di trasferta riconducibili all’interrogatorio 15.9.2003 presso

il Commissariato di Lugano ed al dibattimento 30.3.2004 presso la Pretura

penale di Bellinzona, viene ammessa la somma di CHF 42.-- oltre interessi al 5%

dal 16.7.2004 così come richiesto;

che

a IS 1 va pertanto riconosciuto l’importo complessivo di CHF 1'580.50, di cui

CHF 1'538.50 a titolo di spese di patrocinio e CHF 42.-- a titolo di

risarcimento dei danni materiali, oltre interessi al 5% dal 16.7.2004;

che

le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota professionale;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla

sentenza 30.3.2004 della Pretura penale (inc. __________ e __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art.

317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'580.50 oltre interessi al 5% dal 16.7.2004.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

- Dipartimento delle

Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;

- Pretura Penale, Bellinzona

(con l’inc. __________ di ritorno).

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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