60.2004.265
ricorso in materia di perquisizione e sequestro.
13 dicembre 2004Italiano12 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
60.2004.265
Data decisione, Autorità:
13.12.2004, CRP
Titolo:
ricorso in materia di perquisizione e sequestro.
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 161 CPP-TI
art. 284 let. a CPP-TI
Incarto n.
60.2004.265
Lugano
13 dicembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancellliera
sedente per
statuire sul ricorso 16/19.7.2004 presentato da
RI 1 ,
patr. da: PA 1
,
contro
la decisione
6.7.2004 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli in materia di
sequestro;
preso atto delle
osservazioni 21/22.7.2004 del procuratore pubblico Maria Galliani, che chiede
di respingere il ricorso e confermare la decisione del giudice dell’istruzione
e dell’arresto;
preso atto delle
osservazioni 26/27.7.2004 della parte civile, che pure chiede di respingere il
ricorso e confermare la decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto;
preso atto che
con scritto 20.7.2004 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha trasmesso
l’incarto a questa Camera, rinunciando a presentare osservazioni e rinviando
alla motivazione della decisione impugnata;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
precedenti decisioni del 16.2.2004 (inc. 60.2000.220) e del 17.2.2004 (inc.
60.2002.306) questa Camera si è già occupata di questa fattispecie, in
relazione a due istanze di promozione dell’accusa a seguito di due decreti di
non luogo a procedere. Entrambe le decisioni si sono limitate all’ammissione
della completazione delle informazioni preliminari ai sensi dell’art. 186 cpv.
4 CPP. Per la ricostruzione di quanto accaduto prima delle surriferite decisioni,
si rimanda, per economia di procedura, alle decisioni medesime.
b. In
esecuzione di quanto disposto da questa Camera, il procuratore pubblico
competente ha ordinato il 5.4.2004 la perquisizione ed il sequestro, presso lo
studio del ricorrente, dei documenti relativi a tutte le fondazioni
eventualmente costituite da __________ __________, nonché di tutte le società
di cui quest’ultimo era avente diritto economico.
c. Contro
l’ordine del procuratore pubblico è stato presentato un tempestivo reclamo al
giudice dell’istruzione e dell’arresto, in data 16/20.4.2004 (inc. Giar
2004.20001), respinto con decisione del 6/7.7.2004. Nella sua decisione il
giudice dell’istruzione e dell’arresto fa riferimento, per i presupposti del
decreto di perquisizione e di sequestro, alle decisioni di questa Camera. Ha
ritenuto che l’ordine disposto dal procuratore pubblico rispettasse le
indicazioni di completazione contenute nelle due decisioni di questa Camera. Il
giudice dell’istruzione e dell’arresto ha poi fatto riferimento al problema del
preteso abuso di diritto per uso strumentale della denuncia penale e
dell’eventuale incapacità processuale di __________ __________ PI 2. Infine, il
giudice dell’istruzione e dell’arresto ha esaminato i documenti prodotti in
busta chiusa, in relazione alla procedura prevista dall’art. 164 CPP, concludendo
che non si possono considerare i documenti prodotti quali estranei alle informazioni
preliminari, e quindi ha ammesso la perquisizione dei documenti da parte del
procuratore pubblico. Per il sequestro, per ora disposto a titolo cautelativo,
dovrà trovare conferma o smentita a seguito della perquisizione dei documenti
da parte del procuratore pubblico e dell’esame che dei medesimi farà. Il
giudice dell’istruzione e dell’arresto ha concluso respingendo il reclamo e
consentendo al procuratore pubblico la perquisizione delle carte prodotte dal
reclamante.
d. Con
tempestivo gravame a questa Camera, il qui ricorrente chiede l’annullamento
dell’ordine di perquisizione e di sequestro, nonché la concessione dell’effetto
sospensivo.
Il
ricorrente ribadisce di agire in un ambito tutelato dal segreto professionale:
sostiene di non aver mai svolto attività di gestore patrimoniale o amministratore
di società o di fondazioni di famiglia del defunto __________ o dei suoi eredi.
Nel
proprio gravame, il ricorrente si sofferma sul quesito relativo alla capacita
civile e processuale della parte civile, suffragate sia da quanto capitato
nella procedura civile di rendiconto, sia dal regolamento e dalle circostanze
di costituzione della fondazione di famiglia. Chiede che la completazione delle
informazioni preliminari avvenga preliminarmente procedendo all’audizione della
parte civile, per verificarne la capacità processuale. Il ricorrente evidenzia
il suo ruolo, non di organo della fondazione, non di amministratore, ma di
persona chiamata a vegliare a che le volontà del primo beneficiario siano
rispettate e che la gestione dei fondi sia prudente ed il reddito distribuito
nell’interesse del denunciante. Questo nel contesto di un mandato
professionale, in quanto avvocato. Il ricorrente afferma che il capitale della
fondazione è intatto e gestito in modo oculato e conservativo. La diminuzione
della rendita è giustificata proprio da questa gestione oculata e conservativa,
che con gli attuali tassi d’interesse, non può essere particolarmente remunerativa.
Con riferimento al segreto professionale dell’avvocato, il ricorrente sostiene
che se normalmente il mandante ha un diritto al rendiconto che passa anche ai
suoi eredi, questo non vale automaticamente in materia di consulenza
successoria. In quest’ambito il diritto all’informazione dev’essere limitato,
in particolare in presenza di fatti di natura assolutamente personali, ciò che
si realizza nel caso concreto, a mente del ricorrente. Per questo il ricorrente
ritiene di non essere tenuto a deporre e a produrre documenti concernenti la
sua attività di avvocato.
Quanto
sostenuto riguardo alla capacità civile del denunciante, nonché l’esistenza del
segreto professionale portano il ricorrente a concludere all’accoglimento del
ricorso, all’annullamento della decisione di perquisizione e sequestro del
procuratore pubblico e della decisione del giudice dell’istruzione e
dell’arresto ed alla restituzione dei documenti sequestrati.
e. Nelle
proprie osservazioni, il procuratore pubblico evidenzia come la sua decisione
impugnata al giudice dell’istruzione e dell’arresto sia stata presa in
adempimento di quanto disposto da questa Camera con le decisioni 16/17.2.2004.
Per quanto riguarda la capacità processuale del denunciante e parte civile,
ritiene con il Giar che la stessa non abbia influenza sulla decisione impugnata,
e comunque, per il resto, rimanda alla decisione di questa Camera. Con
riferimento al segreto professionale invocato dal ricorrente, il procuratore pubblico
richiama il contenuto della precedente decisione di questa Camera, ed osserva
come agli atti delle informazioni preliminari non ci sono documenti sufficienti
per valutare se l’attività del ricorrente sia coperta del segreto
professionale. Conclude chiedendo la conferma della decisione del giudice
dell’istruzione e dell’arresto.
f. Nelle
proprie osservazioni la parte civile conclude anzitutto all’inammissibilità
della richiesta di procedere alla sua audizione nel contesto della presente
procedura ricorsuale o nel contesto delle informazioni preliminari. Con
riferimento alle precedenti decisioni di questa Camera, per la parte civile
l’accoglimento del ricorso comporterebbe violazione del principio della “res iudicata”.
Con riferimento alle richieste del ricorrente in relazione all’art. 79 cpv. 2
CPP (limitazione dell’accesso agli atti della parte civile per contrarie
esigenze dell’inchiesta), le stesse sarebbero irricevibili avanti a questa
Camera perché non sollevate avanti al giudice dell’istruzione e dell’arresto.
L’argomento del segreto professionale, sollevato nuovamente nel ricorso, ha già
trovato una soluzione in una della precedenti decisioni di questa Camera.
Riguardo alla decisione del procuratore pubblico, confermata dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto, la parte civile osserva che la stessa adempia a
tutti i requisiti posti per una perquisizione e sequestro. Con riferimento alle
decisioni di questa Camera, sono dati i seri indizi di reato. La documentazione
sequestrata è connessa all’oggetto dell’indagine, ed il principio della
proporzionalità è certamente ossequiato.
La
parte civile sostiene che la questione della sua capacità processuale sia
irrilevante con riferimento alle decisioni del procuratore pubblico e del
giudice dell’istruzione e dell’arresto. Riguardo al mandato professionale
assunto dal ricorrente, la parte civile ritiene che si tratti dell’attività
tipica di un intermediario finanziario, nel contesto del quale l’avvocato non
può far valere il proprio segreto professionale. La parte civile specifica che
l’oggetto dell’inchiesta non è il mandato di consulenza successoria a suo tempo
prestato, ma l’attività svolta come membro del comitato interno della
fondazione, quale garante o “protector”. Conclude chiedendo di respingere il
ricorso.
Considerandi
1.
L'art.
161.
CPP impone al procuratore pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli
oggetti che possono avere qualche importanza per l'istruzione del processo, sia
come mezzi di prova, sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato.
Il
sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo
scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della
procedura e quindi per le necessità dell'istruzione formale, per le decisioni
del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella duplice
prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle
prove (sequestro probatorio) e della decisione di confisca, restituzione o
devoluzione, come agli art. 58 ss. CP e 165, 270-271 CPP (sequestro
confiscatorio); in particolare, il sequestro probatorio serve all'acquisizione
di mezzi di prova, cioè di tutte quelle cose che direttamente o indirettamente
possono portare la prova della fattispecie o chiarire le circostanze. E'
sufficiente una certa probabilità che l'oggetto sia direttamente o
indirettamente connesso con la fattispecie penale (R. HAUSER / E. SCHWERI,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 69 n. 2; G.
PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2546).
Come
in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti
individuali per prevalenza di interesse pubblico, perquisizione e sequestro
sono legittimi unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di
reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare
per gli incombenti processuali di istruttoria e di giudizio, tenuto conto
altresì del principio di proporzionalità (REP. 1999 n. 131, 1998 n. 117 e 1996
n. 107); il venir meno di questi presupposti toglie legittimità al sequestro,
che deve essere revocato.
2.
Nel
caso concreto, non vi è dubbio che il sequestro è stato emanato dal procuratore
pubblico competente con riferimento a quanto già deciso da questa Camera nel
presente caso in tema di completazione giusta l’art. 186 cpv. 4 CPP (decisioni
del 16.2.2004 - inc. __________ - e del 17.2.2004 - inc. __________). L’ordine
di perquisizione e di sequestro è perciò validamente fondato su delle necessità
d’inchiesta, allo stadio delle informazioni preliminari, esposte nelle
surriferite decisioni. Per questo motivo, non è più il caso di esaminare se
siano dati o meno sufficienti indizi di reato e la connessione tra questi e
l'oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti processuali di
istruttoria e di giudizio. Con riferimento al principio della proporzionalità
forza è di constatare che la decisione del procuratore pubblico la rispetta,
sia riguardo alle decisioni già prolate da questa Camera, sia riguardo agli
strumenti utilizzati, ovvero la perquisizione ed il sequestro. Opportuna e
pertinente a questo proposito la distinzione operata dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto tra perquisizione e sequestro, quest’ultimo
essendo per il momento solo disposto a titolo cautelativo, e dovrà trovare
conferma o smentita a seguito della perquisizione dei documenti da parte del
procuratore pubblico e dell’esame che dei medesimi farà.
3.
Prima
di esaminare le censure avanzate dal ricorrente, è utile fare alcune premesse
pertinenti alla specificità della presente fattispecie. Occorre anzitutto non
perdere di vista che il procedimento penale aperto (a seguito di due esposti) è
teso alla verifica di un’ipotesi di reato. Contestualmente è pendente una
procedura civile avanti la Pretura di __________, __________ (inc. __________)
di rendiconto nella quale il qui ricorrente è convenuto ed il denunciante in
sede penale è attore. Appare pacifico quindi che occorre mantenere chiaramente
distinte le due procedure, che hanno chiaramente finalità diverse. Occorre in
particolare evitare che la procedura penale collida e renda priva d’oggetto la
procedura civile. Questo rischio è oggettivamente dato in relazione ad un
ordine di perquisizione e di sequestro, ciò che può influire sulla modalità di
esecuzione della perquisizione e del sequestro, come pure sui diritti delle
parti. Nell’ottica di questo rischio devono essere anche comprese e messe in
pratica le precedenti due decisioni di questa Camera.
4.
La
censura sollevata in relazione al segreto professionale è già stata affrontata
da questa Camera nella decisione del 16.2.2004 (inc. __________) e non ci sono
argomenti nuovi e pertinenti che giustifichino di discostarsi da quanto già
giudicato, ritenuto comunque che l’ipotesi di reato che dev’essere verificata
si riferisce temporalmente al periodo successivo alle consulenze successorie al
defunto padre del denunciante, e quindi il sequestro, successivo alla
perquisizione, dovrà attentamente distinguere tra documenti pertinenti la
consulenza successoria e quelli riferiti al patrimonio, alla sua veste
giuridica e alla sua gestione.
5.
Non miglior sorte deve essere riferita alla censura relativa alla
capacità civile del denunciante. Senza entrare nel concreto caso, l’art. 67 CPP
precisa come chiunque può presentare denuncia per reati di azione pubblica. La
dottrina (M. RUSCA/E. SALMINA/C. VERDA, Commento del Codice di Procedura penale
ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 67 CPP, p. 199), chiarisce che la facoltà
di denuncia spetta anche alle persone senza l’esercizio dei diritti civili. Per
questo l’argomento è irrilevante in questa sede.
6.
Il
ricorso va pertanto respinto. Gli atti prodotti in busta chiusa sono quindi
trasmessi al procuratore pubblico competente perché proceda alla perquisizione
dei medesimi. Dopo averli adeguatamente esaminati, nell’ottica della verifica
preliminare della sussistenza o meno dell’ipotesi di reato ventilata con i due
esposti, deciderà quali documenti siano utili all’inchiesta e debbano esser
conseguentemente rimanere sequestrati, e quali non siano di nessuna utilità.
Per
quanto ricordato al punto 3 della presente decisione, si giustifica una
limitazione dei diritti della parte denunciante/civile di accedere agli atti,
per evitare la sovrapposizione indebita tra procedura civile e quella penale.
La limitazione è tanto più giustificata in considerazione del fatto che ci si
trova nella fase iniziale della procedura, nelle informazioni preliminari.
Nel
caso in cui gli accertamenti preventivi del procuratore pubblico in sede di
informazioni preliminari escludessero la commissione di reati, il dissequestro
potrà riguardare tutta la documentazione.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 157 ss. e 284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 250.--, per complessivi CHF
650.
- (seicentocinquanta), sono poste a carico dell’avv. __________ RI 1, __________,
che rifonderà a __________ PI 2, __________, CHF 350.-- (trecentocinquanta) a
titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Intimazione:
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
patrocinato da: PA 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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