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Decisione

60.2004.265

ricorso in materia di perquisizione e sequestro.

13 dicembre 2004Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

precedenti decisioni del 16.2.2004 (inc. 60.2000.220) e del 17.2.2004 (inc.

60.2002.306) questa Camera si è già occupata di questa fattispecie, in

relazione a due istanze di promozione dell’accusa a seguito di due decreti di

non luogo a procedere. Entrambe le decisioni si sono limitate all’ammissione

della completazione delle informazioni preliminari ai sensi dell’art. 186 cpv.

4 CPP. Per la ricostruzione di quanto accaduto prima delle surriferite decisioni,

si rimanda, per economia di procedura, alle decisioni medesime.

b. In

esecuzione di quanto disposto da questa Camera, il procuratore pubblico

competente ha ordinato il 5.4.2004 la perquisizione ed il sequestro, presso lo

studio del ricorrente, dei documenti relativi a tutte le fondazioni

eventualmente costituite da __________ __________, nonché di tutte le società

di cui quest’ultimo era avente diritto economico.

c. Contro

l’ordine del procuratore pubblico è stato presentato un tempestivo reclamo al

giudice dell’istruzione e dell’arresto, in data 16/20.4.2004 (inc. Giar

2004.20001), respinto con decisione del 6/7.7.2004. Nella sua decisione il

giudice dell’istruzione e dell’arresto fa riferimento, per i presupposti del

decreto di perquisizione e di sequestro, alle decisioni di questa Camera. Ha

ritenuto che l’ordine disposto dal procuratore pubblico rispettasse le

indicazioni di completazione contenute nelle due decisioni di questa Camera. Il

giudice dell’istruzione e dell’arresto ha poi fatto riferimento al problema del

preteso abuso di diritto per uso strumentale della denuncia penale e

dell’eventuale incapacità processuale di __________ __________ PI 2. Infine, il

giudice dell’istruzione e dell’arresto ha esaminato i documenti prodotti in

busta chiusa, in relazione alla procedura prevista dall’art. 164 CPP, concludendo

che non si possono considerare i documenti prodotti quali estranei alle informazioni

preliminari, e quindi ha ammesso la perquisizione dei documenti da parte del

procuratore pubblico. Per il sequestro, per ora disposto a titolo cautelativo,

dovrà trovare conferma o smentita a seguito della perquisizione dei documenti

da parte del procuratore pubblico e dell’esame che dei medesimi farà. Il

giudice dell’istruzione e dell’arresto ha concluso respingendo il reclamo e

consentendo al procuratore pubblico la perquisizione delle carte prodotte dal

reclamante.

d. Con

tempestivo gravame a questa Camera, il qui ricorrente chiede l’annullamento

dell’ordine di perquisizione e di sequestro, nonché la concessione dell’effetto

sospensivo.

Il

ricorrente ribadisce di agire in un ambito tutelato dal segreto professionale:

sostiene di non aver mai svolto attività di gestore patrimoniale o amministratore

di società o di fondazioni di famiglia del defunto __________ o dei suoi eredi.

Nel

proprio gravame, il ricorrente si sofferma sul quesito relativo alla capacita

civile e processuale della parte civile, suffragate sia da quanto capitato

nella procedura civile di rendiconto, sia dal regolamento e dalle circostanze

di costituzione della fondazione di famiglia. Chiede che la completazione delle

informazioni preliminari avvenga preliminarmente procedendo all’audizione della

parte civile, per verificarne la capacità processuale. Il ricorrente evidenzia

il suo ruolo, non di organo della fondazione, non di amministratore, ma di

persona chiamata a vegliare a che le volontà del primo beneficiario siano

rispettate e che la gestione dei fondi sia prudente ed il reddito distribuito

nell’interesse del denunciante. Questo nel contesto di un mandato

professionale, in quanto avvocato. Il ricorrente afferma che il capitale della

fondazione è intatto e gestito in modo oculato e conservativo. La diminuzione

della rendita è giustificata proprio da questa gestione oculata e conservativa,

che con gli attuali tassi d’interesse, non può essere particolarmente remunerativa.

Con riferimento al segreto professionale dell’avvocato, il ricorrente sostiene

che se normalmente il mandante ha un diritto al rendiconto che passa anche ai

suoi eredi, questo non vale automaticamente in materia di consulenza

successoria. In quest’ambito il diritto all’informazione dev’essere limitato,

in particolare in presenza di fatti di natura assolutamente personali, ciò che

si realizza nel caso concreto, a mente del ricorrente. Per questo il ricorrente

ritiene di non essere tenuto a deporre e a produrre documenti concernenti la

sua attività di avvocato.

Quanto

sostenuto riguardo alla capacità civile del denunciante, nonché l’esistenza del

segreto professionale portano il ricorrente a concludere all’accoglimento del

ricorso, all’annullamento della decisione di perquisizione e sequestro del

procuratore pubblico e della decisione del giudice dell’istruzione e

dell’arresto ed alla restituzione dei documenti sequestrati.

e. Nelle

proprie osservazioni, il procuratore pubblico evidenzia come la sua decisione

impugnata al giudice dell’istruzione e dell’arresto sia stata presa in

adempimento di quanto disposto da questa Camera con le decisioni 16/17.2.2004.

Per quanto riguarda la capacità processuale del denunciante e parte civile,

ritiene con il Giar che la stessa non abbia influenza sulla decisione impugnata,

e comunque, per il resto, rimanda alla decisione di questa Camera. Con

riferimento al segreto professionale invocato dal ricorrente, il procuratore pubblico

richiama il contenuto della precedente decisione di questa Camera, ed osserva

come agli atti delle informazioni preliminari non ci sono documenti sufficienti

per valutare se l’attività del ricorrente sia coperta del segreto

professionale. Conclude chiedendo la conferma della decisione del giudice

dell’istruzione e dell’arresto.

f. Nelle

proprie osservazioni la parte civile conclude anzitutto all’inammissibilità

della richiesta di procedere alla sua audizione nel contesto della presente

procedura ricorsuale o nel contesto delle informazioni preliminari. Con

riferimento alle precedenti decisioni di questa Camera, per la parte civile

l’accoglimento del ricorso comporterebbe violazione del principio della “res iudicata”.

Con riferimento alle richieste del ricorrente in relazione all’art. 79 cpv. 2

CPP (limitazione dell’accesso agli atti della parte civile per contrarie

esigenze dell’inchiesta), le stesse sarebbero irricevibili avanti a questa

Camera perché non sollevate avanti al giudice dell’istruzione e dell’arresto.

L’argomento del segreto professionale, sollevato nuovamente nel ricorso, ha già

trovato una soluzione in una della precedenti decisioni di questa Camera.

Riguardo alla decisione del procuratore pubblico, confermata dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto, la parte civile osserva che la stessa adempia a

tutti i requisiti posti per una perquisizione e sequestro. Con riferimento alle

decisioni di questa Camera, sono dati i seri indizi di reato. La documentazione

sequestrata è connessa all’oggetto dell’indagine, ed il principio della

proporzionalità è certamente ossequiato.

La

parte civile sostiene che la questione della sua capacità processuale sia

irrilevante con riferimento alle decisioni del procuratore pubblico e del

giudice dell’istruzione e dell’arresto. Riguardo al mandato professionale

assunto dal ricorrente, la parte civile ritiene che si tratti dell’attività

tipica di un intermediario finanziario, nel contesto del quale l’avvocato non

può far valere il proprio segreto professionale. La parte civile specifica che

l’oggetto dell’inchiesta non è il mandato di consulenza successoria a suo tempo

prestato, ma l’attività svolta come membro del comitato interno della

fondazione, quale garante o “protector”. Conclude chiedendo di respingere il

ricorso.

Considerandi

1.

L'art.

161.

CPP impone al procuratore pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli

oggetti che possono avere qualche importanza per l'istruzione del processo, sia

come mezzi di prova, sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato.

Il

sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo

scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della

procedura e quindi per le necessità dell'istruzione formale, per le decisioni

del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella duplice

prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle

prove (sequestro probatorio) e della decisione di confisca, restituzione o

devoluzione, come agli art. 58 ss. CP e 165, 270-271 CPP (sequestro

confiscatorio); in particolare, il sequestro probatorio serve all'acquisizione

di mezzi di prova, cioè di tutte quelle cose che direttamente o indirettamente

possono portare la prova della fattispecie o chiarire le circostanze. E'

sufficiente una certa probabilità che l'oggetto sia direttamente o

indirettamente connesso con la fattispecie penale (R. HAUSER / E. SCHWERI,

Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 69 n. 2; G.

PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2546).

Come

in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti

individuali per prevalenza di interesse pubblico, perquisizione e sequestro

sono legittimi unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di

reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare

per gli incombenti processuali di istruttoria e di giudizio, tenuto conto

altresì del principio di proporzionalità (REP. 1999 n. 131, 1998 n. 117 e 1996

n. 107); il venir meno di questi presupposti toglie legittimità al sequestro,

che deve essere revocato.

2.

Nel

caso concreto, non vi è dubbio che il sequestro è stato emanato dal procuratore

pubblico competente con riferimento a quanto già deciso da questa Camera nel

presente caso in tema di completazione giusta l’art. 186 cpv. 4 CPP (decisioni

del 16.2.2004 - inc. __________ - e del 17.2.2004 - inc. __________). L’ordine

di perquisizione e di sequestro è perciò validamente fondato su delle necessità

d’inchiesta, allo stadio delle informazioni preliminari, esposte nelle

surriferite decisioni. Per questo motivo, non è più il caso di esaminare se

siano dati o meno sufficienti indizi di reato e la connessione tra questi e

l'oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti processuali di

istruttoria e di giudizio. Con riferimento al principio della proporzionalità

forza è di constatare che la decisione del procuratore pubblico la rispetta,

sia riguardo alle decisioni già prolate da questa Camera, sia riguardo agli

strumenti utilizzati, ovvero la perquisizione ed il sequestro. Opportuna e

pertinente a questo proposito la distinzione operata dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto tra perquisizione e sequestro, quest’ultimo

essendo per il momento solo disposto a titolo cautelativo, e dovrà trovare

conferma o smentita a seguito della perquisizione dei documenti da parte del

procuratore pubblico e dell’esame che dei medesimi farà.

3.

Prima

di esaminare le censure avanzate dal ricorrente, è utile fare alcune premesse

pertinenti alla specificità della presente fattispecie. Occorre anzitutto non

perdere di vista che il procedimento penale aperto (a seguito di due esposti) è

teso alla verifica di un’ipotesi di reato. Contestualmente è pendente una

procedura civile avanti la Pretura di __________, __________ (inc. __________)

di rendiconto nella quale il qui ricorrente è convenuto ed il denunciante in

sede penale è attore. Appare pacifico quindi che occorre mantenere chiaramente

distinte le due procedure, che hanno chiaramente finalità diverse. Occorre in

particolare evitare che la procedura penale collida e renda priva d’oggetto la

procedura civile. Questo rischio è oggettivamente dato in relazione ad un

ordine di perquisizione e di sequestro, ciò che può influire sulla modalità di

esecuzione della perquisizione e del sequestro, come pure sui diritti delle

parti. Nell’ottica di questo rischio devono essere anche comprese e messe in

pratica le precedenti due decisioni di questa Camera.

4.

La

censura sollevata in relazione al segreto professionale è già stata affrontata

da questa Camera nella decisione del 16.2.2004 (inc. __________) e non ci sono

argomenti nuovi e pertinenti che giustifichino di discostarsi da quanto già

giudicato, ritenuto comunque che l’ipotesi di reato che dev’essere verificata

si riferisce temporalmente al periodo successivo alle consulenze successorie al

defunto padre del denunciante, e quindi il sequestro, successivo alla

perquisizione, dovrà attentamente distinguere tra documenti pertinenti la

consulenza successoria e quelli riferiti al patrimonio, alla sua veste

giuridica e alla sua gestione.

5.

Non miglior sorte deve essere riferita alla censura relativa alla

capacità civile del denunciante. Senza entrare nel concreto caso, l’art. 67 CPP

precisa come chiunque può presentare denuncia per reati di azione pubblica. La

dottrina (M. RUSCA/E. SALMINA/C. VERDA, Commento del Codice di Procedura penale

ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 67 CPP, p. 199), chiarisce che la facoltà

di denuncia spetta anche alle persone senza l’esercizio dei diritti civili. Per

questo l’argomento è irrilevante in questa sede.

6.

Il

ricorso va pertanto respinto. Gli atti prodotti in busta chiusa sono quindi

trasmessi al procuratore pubblico competente perché proceda alla perquisizione

dei medesimi. Dopo averli adeguatamente esaminati, nell’ottica della verifica

preliminare della sussistenza o meno dell’ipotesi di reato ventilata con i due

esposti, deciderà quali documenti siano utili all’inchiesta e debbano esser

conseguentemente rimanere sequestrati, e quali non siano di nessuna utilità.

Per

quanto ricordato al punto 3 della presente decisione, si giustifica una

limitazione dei diritti della parte denunciante/civile di accedere agli atti,

per evitare la sovrapposizione indebita tra procedura civile e quella penale.

La limitazione è tanto più giustificata in considerazione del fatto che ci si

trova nella fase iniziale della procedura, nelle informazioni preliminari.

Nel

caso in cui gli accertamenti preventivi del procuratore pubblico in sede di

informazioni preliminari escludessero la commissione di reati, il dissequestro

potrà riguardare tutta la documentazione.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 157 ss. e 284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 250.--, per complessivi CHF

650.

- (seicentocinquanta), sono poste a carico dell’avv. __________ RI 1, __________,

che rifonderà a __________ PI 2, __________, CHF 350.-- (trecentocinquanta) a

titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patrocinato da: PA 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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