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Decisione

60.2004.27

istanza di indennità per ingiusto procedimento. atto di assistenza internazionale in materia penale.

1 febbraio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i trattati internazionali non contengono disposizioni circa le indennità per

carcere ai fini di estradizione ingiustamente sofferto, per cui la questione è

disciplinata esclusivamente dal diritto interno;

che

conformemente all’art. 15 cpv. 1 AIMP, le disposizioni federali o cantonali

sulla riparazione del carcere ingiustificatamente sofferto e di altri

pregiudizi si applicano per analogia nel procedimento condotto in Svizzera

conformemente alla presente legge, o all’estero a domanda di un’autorità svizzera;

che

secondo l’interpretazione letterale del chiaro testo dell’art. 15 cpv. 2 AIMP, la

Confederazione provvede alla riparazione del carcere ingiustamente sofferto e

di altri pregiudizi anche qualora la domanda presentata da un’autorità federale

sia stata provocata da un’autorità cantonale;

che

successivamente alla Confederazione è eventualmente riservato il diritto di

regresso verso il Cantone che ha provocato la domanda (art. 15 cpv. 2 seconda

frase AIMP);

che

la dottrina e la giurisprudenza più recenti sono inoltre concordi nell’affermare

che competente per statuire sulle domande di indennità che hanno per origine

degli atti di assistenza internazionale in materia penale è l’Ufficio federale

di giustizia (decisione 6.5.2004 della Corte dei reclami penali del Tribunale

Considerandi

penale federale, inc. __________; R. ZIMMERMANN, La

coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2 ed., Berna/Bruxelles

2004, n. 262 ss., p. 305 ss.);

che in concreto l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer è intervenuto

emanando l’ordine di arresto 25.1.2001, decidendo l’immediata scarcerazione

dell’istante in seguito alla comunicazione di Interpol __________ e revocando

infine l’ordine di arresto internazionale in data 29.1.2003;

che

nondimeno la richiesta di arresto provvisorio a’ sensi dell’art. 16 della

Convenzione europea di estradizione è stata presentata dall’Ufficio federale di

giustizia, Sezione estradizioni (doc. A allegato all’istanza 23/26.1.2004),

ovvero da un’autorità federale;

che

spetta pertanto alla Confederazione provvedere alla riparazione dei pregiudizi

conseguenti al fermo dell’istante – benché la relativa domanda di arresto

provvisorio presentata da un’autorità federale sia stata provocata da un’iniziativa

di un’autorità cantonale –, a cui è riservato eventualmente il diritto di regresso

verso lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino (art. 15 cpv. 2 AIMP);

che,

alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza deve essere dichiarata

irricevibile, non essendo la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino competente a statuire in merito;

che

l'istanza viene conseguentemente trasmessa d'ufficio al competente Ufficio

federale di giustizia, Berna, per i propri incombenti;

che

indipendentemente dall’esito, la presente procedura, che si fonda sugli art.

317.

ss. CPP, è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 317 e ss. CPP, 15 AIMP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è irricevibile.

Di conseguenza l'istanza 23/26.1.2004 viene trasmessa, per competenza,

all’Ufficio federale di giustizia, Berna.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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