60.2004.27
istanza di indennità per ingiusto procedimento. atto di assistenza internazionale in materia penale.
1 febbraio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2004.27
Data decisione, Autorità:
01.02.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. atto di assistenza internazionale in materia penale.
PROCEDURA
art. 15 AIMP
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.27
Lugano
1 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini,
vicecancelliere
sedente per
statuire sull’istanza 23/26.1.2004 presentata da
IS 1
patr. da: PA 1
tendente ad ottenere, in relazione al fermo di data 24.1.2003 avvenuto
all’aeroporto dell’isola della __________ ad opera delle locali autorità di
polizia, un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 27.1.2004 dell’allora procuratore
pubblico Emanuele Stauffer, che si rimette al giudizio di questa Camera,
rilevando nondimeno – da una parte – come nel caso di specie mancherebbe un
requisito fondamentale ai fini dell’accoglimento dell’istanza, ovvero l’esistenza
di un procedimento a carico dell’interessato, e – d’altra parte – come il grave
inconveniente di cui è stato vittima l’istante è comunque riconducibile ad
un’iniziativa (lecita e corretta) del Ministero pubblico, per cui sussiste un
nesso di causalità fra l’agire delle autorità ticinesi e l’arresto del
24.1.2003;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
in data 25.1.2001 l’allora magistrato inquirente ha emanato un ordine di
arresto – a diffusione nazionale ed internazionale, con scadenza il 25.1.2011 –
nei confronti del cittadino __________ IS 1 siccome accusato di truffa (doc. B
allegato all’istanza 23/26.1.2004);
che
in data 24.1.2003 il qui istante, in seguito ad un controllo all’aeroporto internazionale
dell’isola della __________, è stato arrestato dalle locali autorità di
polizia;
che
con fax urgente 24.1.2003 l’Ufficio federale di giustizia, Sezione estradizioni,
saputo del fermo tramite Interpol __________, ha confermato la sua domanda di
arresto provvisorio a’ sensi dell’art. 16 della Convenzione europea di estradizione
(doc. A allegato all’istanza 23/26.1.2004);
che
grazie al fattivo intervento di Interpol __________ la posizione di IS 1 ha
potuto essere immediatamente chiarita: dimostrando che il passaporto sulla base
del quale era stato emesso l’ordine di arresto 25.1.2001 era stato in realtà
sottratto all’Amministrazione comunale di __________ -__________ (__________) –
oggetto del furto di un lotto di passaporti in bianco in data 12.7.1992 – e
quindi successivamente utilizzato da un’altra persona, Interpol __________ ha
concluso per l’estraneità dai fatti del qui istante, vittima di un’usurpazione
di identità (doc. F allegato all’istanza 23/26.1.2004);
che
sempre con fax urgente 24.1.2003 l’Ufficio federale di giustizia, Sezione
estradizioni, ha quindi comunicato, tramite Interpol __________, l’immediata
scarcerazione dell’istante decisa dall’allora procuratore pubblico Emanuele
Stauffer (doc. C allegato all’istanza 23/26.1.2004), che in data 29.1.2003 ha revocato
con effetto immediato l’ordine di arresto internazionale 25.1.2001 (doc. D
allegato all’istanza 23/26.1.2004);
che
su espressa richiesta del patrocinatore __________ dell’istante, con lettera
3.4.2003 questi ha infine confermato per iscritto la revoca di ogni ordine di
arresto internazionale emesso a suo carico (doc. H allegato all’istanza
23/26.1.2004);
che
con l'istanza in esame – fondata sugli art. 317 ss. CPP – l’istante, che
protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 8'391.55, di cui CHF
2'663.60 per spese di patrocinio, CHF 727.95 per danni materiali e CHF 5'000.--
per torto morale, oltre interessi al 5% dal 24.1.2004;
che
il danno rivendicato dall’istante trae origine dal suo fermo all’aeroporto internazionale
dell’isola della __________ eseguito dalle locali autorità di polizia, e meglio
da atti di assistenza giudiziaria internazionale eseguiti all’estero alla
domanda di un’autorità svizzera;
che
la domanda di arresto ai fini di estradizione è stata presentata da un’autorità
federale, secondo le disposizioni della legge federale sull’assistenza
internazionale in materia penale (AIMP, RS 351.1) e della Convenzione europea
di estradizione del 13.12.1957 (CEEstr, RS 0.353.1);
che
in effetti competente per le domande di estradizione è l’Ufficio federale di
giustizia, che opera a richiesta dell’autorità cantonale (art. 17 cpv. 2 e 30
cpv. 2 AIMP);
che
Fatti
i trattati internazionali non contengono disposizioni circa le indennità per
carcere ai fini di estradizione ingiustamente sofferto, per cui la questione è
disciplinata esclusivamente dal diritto interno;
che
conformemente all’art. 15 cpv. 1 AIMP, le disposizioni federali o cantonali
sulla riparazione del carcere ingiustificatamente sofferto e di altri
pregiudizi si applicano per analogia nel procedimento condotto in Svizzera
conformemente alla presente legge, o all’estero a domanda di un’autorità svizzera;
che
secondo l’interpretazione letterale del chiaro testo dell’art. 15 cpv. 2 AIMP, la
Confederazione provvede alla riparazione del carcere ingiustamente sofferto e
di altri pregiudizi anche qualora la domanda presentata da un’autorità federale
sia stata provocata da un’autorità cantonale;
che
successivamente alla Confederazione è eventualmente riservato il diritto di
regresso verso il Cantone che ha provocato la domanda (art. 15 cpv. 2 seconda
frase AIMP);
che
la dottrina e la giurisprudenza più recenti sono inoltre concordi nell’affermare
che competente per statuire sulle domande di indennità che hanno per origine
degli atti di assistenza internazionale in materia penale è l’Ufficio federale
di giustizia (decisione 6.5.2004 della Corte dei reclami penali del Tribunale
Considerandi
penale federale, inc. __________; R. ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2 ed., Berna/Bruxelles
2004, n. 262 ss., p. 305 ss.);
che in concreto l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer è intervenuto
emanando l’ordine di arresto 25.1.2001, decidendo l’immediata scarcerazione
dell’istante in seguito alla comunicazione di Interpol __________ e revocando
infine l’ordine di arresto internazionale in data 29.1.2003;
che
nondimeno la richiesta di arresto provvisorio a’ sensi dell’art. 16 della
Convenzione europea di estradizione è stata presentata dall’Ufficio federale di
giustizia, Sezione estradizioni (doc. A allegato all’istanza 23/26.1.2004),
ovvero da un’autorità federale;
che
spetta pertanto alla Confederazione provvedere alla riparazione dei pregiudizi
conseguenti al fermo dell’istante – benché la relativa domanda di arresto
provvisorio presentata da un’autorità federale sia stata provocata da un’iniziativa
di un’autorità cantonale –, a cui è riservato eventualmente il diritto di regresso
verso lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino (art. 15 cpv. 2 AIMP);
che,
alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza deve essere dichiarata
irricevibile, non essendo la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino competente a statuire in merito;
che
l'istanza viene conseguentemente trasmessa d'ufficio al competente Ufficio
federale di giustizia, Berna, per i propri incombenti;
che
indipendentemente dall’esito, la presente procedura, che si fonda sugli art.
317.
ss. CPP, è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 317 e ss. CPP, 15 AIMP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è irricevibile.
Di conseguenza l'istanza 23/26.1.2004 viene trasmessa, per competenza,
all’Ufficio federale di giustizia, Berna.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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