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Decisione

60.2004.281

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.

5 settembre 2005Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

decreto 26.8.2002 l’allora procuratore pubblico Franco Lardelli ha posto in

stato di accusa davanti all’allora competente Pretura del distretto di IS 1 IS

1 e ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 800.--, alla devoluzione allo

Stato dell’importo di CHF 400.-- quale risarcimento per danni causati al

patrimonio faunistico, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, alla

privazione del diritto di cacciare per un anno da espiare ed alla confisca di

diversi oggetti, siccome ritenuto colpevole di impedimento di atti

dell’autorità per avere, il __________ a __________ (______________________________),

“(…) impedito ad agenti della polizia della caccia di procedere ad atti

rientranti nelle loro funzioni, quali in particolare il controllo della sua

persona e delle patenti di caccia, in particolare sottraendosi a tale controllo

fuggendo” e di violazione delle leggi federale e cantonale sulla caccia, la

protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici “per avere, durante il

normale periodo di caccia, abbattuto almeno 8 esemplari di piccoli uccelli

canori dell’ordine dei passeriformi (capi protetti), senza iscriverli sul

foglio di controllo, con il fucile marca __________, cal. __________, no. __________

e in un’occasione recatosi sul luogo di caccia con l’ausilio della vettura”,

fatti avvenuti a __________ tra il __________ e il __________ (DAP __________).

b. Con

giudizio 19.8.2003 il giudice della Pretura penale ha condannato IS 1 alla

multa di CHF 150.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese

riconoscendolo autore colpevole di violazione della legge cantonale sulla

caccia, per essersi recato sul luogo di caccia con l’ausilio della vettura

nelle circostanze descritte nel decreto di accusa 26.8.2002, mentre lo ha

prosciolto dalle accuse di impedimento di atti dell’autorità e di violazione

delle leggi federale e cantonale sulla caccia per gli altri fatti descritti nel

citato decreto di accusa (decisione 19.8.2003, p. 2 e 3, inc. __________).

c. Con

l’istanza in esame IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino sia condannato a versargli l’importo di CHF 31'337.90 (recte: 31'837.90)

oltre interessi, di cui CHF 13'337.90 per spese legali, CHF 15'000.-- a titolo

di torto morale e CHF 3'500.-- a titolo di ripetibili di questa sede (cfr.

istanza 5.8.2004, p. 11). Delle motivazioni si dirà, laddove necessario, in

diritto.

d. Il

procuratore pubblico Arturo Garzoni osserva come l’istante è stato prosciolto unicamente

dall’imputazione di impedimento di atti dell’autorità mentre è stata confermata

l’accusa di violazione delle leggi federale e cantonale sulla caccia, rimettendosi

comunque al prudente giudizio di questa Camera per quanto attiene al conteggio delle

spese di patrocinio ed opponendosi infine alla rifusione di un’indennità per

torto morale (cfr. osservazioni 18/19.8.2004, p. 1 e 2).

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte

delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni

accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della

rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e

della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,

§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.).

L'indennità

prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”)

delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni

materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la cui

determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice. Per la

definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si

applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le

regole generali degli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER /

E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des

Strafprozessrechts, Berna 1994, p. 593).

L'onere della prova incombe all'istante, motivo per cui la sua

richiesta di risarcimento deve essere fondata su fatti precisi e deve essere documentata

(cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 113 IV 93 e 107 IV 155; G.

PIQUEREZ, op. cit., n. 4026; N. OBERHOLZER, op. cit., p. 593; rapporto n. 3163,

p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della

Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9 ss.), e ciò malgrado la

responsabilità dello Stato sia di natura causale. Del resto, appositamente per

permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla

corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che l'istanza debba

essere introdotta entro un anno (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale

annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508).

1.2

Giusta

l'art. 320 cpv. 1 CPP la domanda di indennità deve essere presentata entro un anno

dall'abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione.

Nella fattispecie, il procedimento penale nei confronti di IS 1 si è concluso

con decisione 19.8.2003 del giudice della Pretura penale. L’istanza in esame è

stata introdotta il 5.8.2004 e si riferisce al citato giudizio; essa è pertanto

tempestiva e, essendo la legittimazione dell’istante pacifica, anche ricevibile.

1.3

Come

sopra esposto, IS 1 è stato riconosciuto autore colpevole di

violazione della legge cantonale sulla caccia unicamente per essersi recato sul

luogo di caccia con l’ausilio della propria autovettura, mentre è stato assolto

dalle accuse di impedimento di atti dell’autorità e di violazione delle leggi

federale e cantonale sulla caccia in relazione agli altri fatti descritti nel decreto

di accusa 26.8.2002.

Occorre

quindi determinare con precisione, interpretando, cosa il CPP

intende con il termine “prosciolto”. I lavori preparatori non aiutano a

chiarire ulteriormente il termine “prosciolto”, segnatamente a sapere se

il diritto di cui all'art. 317 CPP valga solo in caso di totale proscioglimento

o anche in caso di parziale proscioglimento, come nella fattispecie in esame.

Se di principio questa Camera ritiene che un'indennità sia possibile solo in presenza

di un proscioglimento totale dell'accusato (cfr. decisione 12.5.2004 in re I.

F., inc. __________), si giustifica nondimeno considerare “prosciolto”

l'accusato assolto da imputazioni indipendenti da quelle di cui alla condanna,

ossia riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi.

In

concreto, malgrado le imputazioni figurino nel medesimo decreto di accusa, appare

pacifico che le relative procedure non possono essere considerate strettamente

connesse (cfr. decisione TF __________ del 25.2.2005). Anzi, come rilevato

dallo stesso istante, l’imputazione di violazione dell’art. 20 della legge

cantonale sulla caccia non ha comportato in concreto alcun atto istruttorio e

non è neppure stata oggetto di discussione in sede dibattimentale, ritenuto che

l’istante ha immediatamente ammesso di essersi recato sul luogo di caccia con

la propria vettura (cfr. verbale di interrogatorio 27.11.2001, p. 1 e 2, allegato

3.

alla denuncia penale 7/10.5.2002 dell’Ufficio della caccia e della pesca). Ne

discende altresì che le prestazioni dell’avv. PA 1 possono di principio essere

totalmente riconosciute in quanto inerenti unicamente le accuse di impedimento

di atti dell’autorità e di violazione delle leggi federale e cantonale sulla

caccia in relazione agli altri fatti descritti nel decreto di accusa.

2.

Rifusione

delle spese di patrocinio

2.1

Nello

stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA) - così come voluto dal legislatore per evitare

abusi (cfr. note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione

speciale per la revisione del CPP, p. 10) - analogamente a quanto previsto

dalla legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (art. 25 ss.

Lag, in vigore dal 31.7.2002) nella retribuzione del difensore d'ufficio

dell'accusato al beneficio del gratuito patrocinio, applicando quindi i

parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione e dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto.

Giusta

l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre,

per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA. Pertanto, con

riserva per procedimenti ed altri atti particolarmente impegnativi (art. 41

TOA), CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e

federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i

processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i

processi davanti alla Corte delle assise criminali. Entro tali limiti,

l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA,

cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della

pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il

tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle

parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità (cfr. DTF 122 I 1 ss. cons. 3a

con numerosi riferimenti).

Il

Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.

-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo. Nel

riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari

corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato,

applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a

carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del

patrocinatore. In questo senso si tiene conto della complessità e

dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della

responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché

della prevedibilità dell'esito del procedimento. In altre parole l'onorario a

tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel

diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso

con le particolarità del caso.

2.2

Preliminarmente,

occorre esaminare se ed in che misura l'istante ha diritto al risarcimento

delle spese legali relative a prestazioni precedenti l'emanazione del decreto

di accusa 26.8.2002, considerato che il mandato è stato assunto dal legale l’1.2.2002

(cfr. nota professionale, doc. 4), che il diritto di cui all'art. 317 CPP

compete all'accusato, che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore

pubblico ha promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP) e che nella fattispecie il

citato decreto è stato emesso - giusta l'art. 207a CPP - senza preventiva

promozione dell'accusa (cfr. verbale di interrogatorio 17.6.2002, p. 3, AI 13).

Scopo

delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato é

sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare

l’istruzione formale, o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1

e 2 CPP); in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e

pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore. La qualità

di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa

e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente,

di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli

interrogatori (art. 49 ss. CPP). La giurisprudenza cantonale ha però superato

questa concezione formale di "accusato" basandosi su una

nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un

reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (cfr. decisione

GIAR 15.7.1994 in re P. F.): quindi, è da considerare “accusata” ogni

persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti

ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione,

sequestro, ecc.). La necessità della presenza di un difensore nasce pertanto

quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la

fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue

capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore. In ambito penale

questo è segnatamente il caso quando, indipendentemente dalle difficoltà di

fatto e di diritto, si debba attendere l'irrogazione di una pena la cui durata escluda

la sospensione condizionale della stessa o l'assunzione di misure privative

della libertà personale; nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di

pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della

procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la

complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi

efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti reati minori ("Bagatelldelikte"),

ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà

di poco conto, il Tribunale federale non riconosce invece la necessaria

presenza di un difensore (DTF 126 I 194, 124 I 304, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; decisioni

TF __________ del 18.11.2002 in re X.; __________ del 6.11.2002 in re X. e __________

del 28.8.2002 in re H.; cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del

Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 2 e 18 ss. ad art. 49

vCPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1259 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,

op. cit., § 40 n. 11 e 16; cfr. anche L. MARAZZI, Il GIAR, L'arbitro nel

processo penale, Lugano 2001, p. 10 ss.).

Il

procedimento penale in esame è stato promosso con denuncia 7/10.5.2002 del

Dipartimento del territorio, Ufficio della caccia e della pesca. Le informazioni

preliminari hanno sostanzialmente comportato quattro interrogatori dell’istante

(AI 1 e 13), l’interrogatorio di due testimoni (AI 1 e 16), una perquisizione al

rustico ed al domicilio dell’istante (AI 1), il sequestro di diversi oggetti e

parti di animale (AI 1) nonché l’assunzione agli atti di due perizie allestite

dal dott. __________ __________ e dal dott. __________ __________ (AI 1). D’altra

parte, occorre altresì rilevare che la pratica non presentava difficoltà di

fatto o di diritto tali da giustificare la presenza di un patrocinatore prima

dell’emanazione del citato decreto di accusa: come emerge dai verbali di

interrogatorio 27.11.2001 e 1.12.2001 (allegati 3 e 4 alla denuncia penale

7/10.5.2002, AI 1), l’istante è stato in grado di spiegare le proprie ragioni

in merito ai fatti ed ha sempre mantenuto una propria linea. Del resto la pena

proposta nel decreto di accusa – in particolare una multa di CHF 800.--, la

devoluzione allo Stato dell’importo di CHF 400.-- quale risarcimento per danni

causati al patrimonio faunistico e la privazione del diritto di cacciare per un

anno da espiare – suggerisce in ogni caso che si trattava di un caso di poco

conto.

L’onere

delle spese di patrocinio precedenti l’emanazione del decreto di accusa di data

26.8.2002

rimane pertanto interamente a carico dell’istante, avendo liberamente

scelto di farsi assistere da un legale.

2.3

La

prima nota professionale 30.9.2002 dell’avv. PA 1 (doc. 4) comprende pure gli

oneri dipendenti dalla procedura amministrativa di diniego della patente di

caccia per la stagione venatoria 2002/2003 (cfr. istanza 5.8.2004, p. 5). Giusta

l’art. 8 lit. g della legge cantonale sulla caccia, la patente di caccia è effettivamente

negata a chi – su segnalazione del Dipartimento del territorio (e per esso

dell’Ufficio caccia e pesca) al Municipio competente – risulta essere

sottoposto a procedimento penale per crimini o delitti perpetrati

nell’esercizio della caccia. Nondimeno, l’Ufficio della caccia e della pesca

decide autonomamente l’eventuale segnalazione al competente Municipio, ciò che

rende la procedura amministrativa indipendente da quella penale. Prova ne è che

lo stesso istante ha ammesso che in un altro caso, l’Ufficio della caccia e

della pesca – pur essendo pendente un procedimento penale – non ha impartito

alcun ordine al competente Municipio (doc. 13).

Ne

discende pertanto che nemmeno detti oneri – in mancanza di un nesso di

causalità adeguato con il procedimento penale (cfr., al proposito, decisione TF

1P.602/2003 del 23.2.2004) – possono essere risarciti a’ sensi degli art. 317

ss. CPP.

2.4

L’istante

postula la rifusione delle due note professionali del suo patrocinatore di

complessivi CHF 13'337.90 [di cui CHF 11'000.-- a titolo di onorario (44 ore a

CHF 250.--/ora), CHF 1'395.80 di spese e CHF 942.10 di IVA, doc. 3 e 4].

Con

riferimento alla difesa penale, il patrocinio si è in sostanza limitato alla

preparazione del dibattimento ed al dibattimento davanti al giudice della

Pretura penale. Come osservato dall’istante, la pratica ha in particolare

comportato l’esame di due perizie, del rapporto 18.3.2003 redatto dall’avv. __________

__________ e dall’avv. __________ __________ inerente l’operato dell’Ufficio della

caccia e della pesca, nonché della corrispondenza intercorsa tra il Consiglio

di Stato ed il medesimo Ufficio (cfr. istanza 5.8.2004, p. 5 e 6). La nota d’onorario

del 22.8.2003 (doc. 3) comprende inoltre i colloqui con il cliente, vari esami dell’incarto

e delle ordinanze/decisioni, la corrispondenza epistolare e telefonica, la preparazione

e stesura dell’arringa nonché il dibattimento.

La

tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora, appare conforme ai predetti principi,

rientrando nei parametri indicati. Ciò posto e ricordato che determinante non è

tanto l'impiego temporale effettivo del caso concreto, quanto semmai quello

medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza,

nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (cfr. REP. 1998 n. 126

nota 4), il dispendio orario esposto appare invece oggettivamente eccessivo –

segnatamente con riferimento ai colloqui con il cliente ed alla preparazione

del dibattimento – considerato che la pratica, per un avvocato con le dovute

conoscenze in ambito penale, ha in definitiva richiesto un impegno relativamente

ridotto e non ha comportato difficoltà particolari.

Per

il che, si giustifica riconoscere un onorario pari a 12 ore e 25 minuti, di cui

120.

minuti inerenti gli scritti (in media 10 minuti/scritto), 25 minuti

inerenti le telefonate (in media 5 minuti/telefonata), 120 minuti inerenti i

vari colloqui con il cliente, 60 minuti inerenti l’esame dell’incarto e delle ordinanze/decisioni,

60.

minuti inerenti l’esame del citato rapporto 18.3.2003 e della corrispondenza

intercorsa tra il Consiglio di Stato e l’Ufficio della caccia e della pesca,

180.

minuti inerenti la preparazione dell’arringa ed infine 180 minuti inerenti

il dibattimento.

L’onorario

da risarcire ammonta pertanto a CHF 3'105.--. A detta somma vanno aggiunte le

spese, riconosciute in CHF 488.40, ridotte a CHF 100.-- quelle inerenti le

fotocopie (in quanto quelle esposte appaiono nel loro complesso eccessive con

riguardo alle effettive necessità di patrocinio), a CHF 54.-- quelle inerenti

la trasferta presso la Pretura penale di Bellinzona (27 km/tratta a CHF

1.

--/km, art. 3 TOA), CHF 2.-- quelle inerenti le telefonate, stralciate in

particolare quelle inerenti la stampa di bozze dell’arringa, in quanto non

giustificate. All’istante va infine rimborsata l’IVA, pari a CHF 273.10.

A

titolo di spese legali, a IS 1 va quindi rifusa la somma complessiva di CHF

3'866.50. Gli interessi moratori – a cui sono applicabili le disposizioni

generali del CO – vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,

dall’introduzione in data 5.8.2004 della presente istanza.

3.

Riparazione

del torto morale

3.1

L'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende, come detto, anche

al danno morale patito dall'accusato prosciolto. La determinazione dell'ammontare

dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice (cfr. rapporto

della Commissione speciale per l'esame del CPP dell'8.11.1994, p. 96 ad art.

317.

nel quale si parla di “equa indennità”; note riassuntive della

seduta del 9.7.1993 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 15

ss.) ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,

conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177

e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7). L’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la

gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata

riparata in altro modo. È necessario tenere conto delle circostanze del caso

concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica

o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di

persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e

professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF

125.

III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).

3.2

L’istante

postula la rifusione di CHF 15'000.-- a titolo di torto morale, rilevando

sostanzialmente che la notizia del procedimento penale aperto nei suoi

confronti è subito circolata nel paese di __________ ed ha avuto un ampio

riscontro nei mass media (cfr. istanza 5.8.2004, p. 7 e 8). Osserva inoltre di avere

provato un sentimento di ansia e di vergogna “(…) che lo ha portato ad uno

stato precario di salute psicofisica e lo ha costretto a rivolgersi al dott. __________

__________ di __________ che lo ha sottoposto ad una cura farmacologica (doc.

18)” (istanza 5.8.2004, p. 9). Sottolinea infine il fatto di avere scontato

una pena – la privazione del diritto di cacciare – prima ancora della celebrazione

del pubblico dibattimento e, con particolare riferimento all’accanimento palesato

dai guardiacaccia, il sentimento di paura e ansia che prova nel solo fatto di

recarsi nei boschi sia durante il periodo di caccia sia a stagione conclusa,

rinviando al certificato medico del dott. __________ __________ (cfr. istanza

5.8

, p. 10).

3.3

A

riprova dell’interesse dei mass media, l’istante ha prodotto un articolo

apparso sul settimanale “__________” (doc. 14) ed una videocassetta della

trasmissione televisiva “__________” inerente il fenomeno del bracconaggio

(doc. 15). I mass media non hanno tuttavia mai fatto il nome di IS 1 e del

resto nemmeno i reperti mostrati durante la citata trasmissione televisiva

potevano essere ricollegati all’istante. Con riferimento all’articolo di

giornale, risulta poi chiaramente che l’attenzione del pubblico era focalizzata

sul problema dei rapporti tra mondo venatorio ed Ufficio della caccia e della

pesca in generale e sui metodi – giudicati eccessivi – utilizzati dai

guardiacaccia più in particolare. Per il che se ne deve dedurre che il

procedimento penale aperto nei suoi confronti non può aver seriamente

danneggiato la sua reputazione.

L’istante

ha prodotto agli atti un certificato medico rilasciato dal dott. __________ __________

che attesta di averlo avuto in cura “(…) dal __________ al __________ per

depressione nervosa causata da accuse inveritiere nell’ambito venatorio”

(doc. 18). Ora, il certificato medico – alquanto generico ed oltretutto rilasciato

da un medico specializzato in medicina generale – non appare sufficiente a provare

che i disturbi riscontrati fossero la conseguenza diretta della procedura penale

ed in particolare ad escludere che tali disturbi sussistessero già prima. Anzi,

esso prova semmai una tendenza a reazioni gravi ed anormali in

relazione a danneggiamenti, ovvero una certa “predisposizione costituzionale”

dell’istante (R. WALLIMANN BAUR, Diss. ZH 1998,

Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im

ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 154 e riferimenti).

Come

sopra esposto, la patente di caccia è stata negata all’istante nell’ambito di

un procedimento amministrativo autonomo, per il che nulla può pretendere al

proposito in questa sede. La situazione familiare e professionale dell’istante

– funzionario __________ ora in pensione, conosciuto negli

ambienti venatori – non è infine sufficiente per ammettere una grave

lesione della personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti

derivanti dal procedimento penale e dal pubblico dibattimento: del resto lo

Stato non è tenuto al versamento di un’indennità a tutti coloro che hanno

subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126

nota 5.3). Questa conclusione tiene conto della soddisfazione personale già

derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era

ingiustificato – ad accezione dell’accusa di violazione della legge cantonale

sulla caccia per essersi recato sul luogo di caccia con l’ausilio della propria

automobile – come ritenuto nel giudizio 19.8.2003 della Pretura penale e nella

presente decisione.

4.

L’istante

protesta inoltre le ripetibili di questa sede, che quantifica in almeno CHF

3'500.-- (cfr. istanza 5.8.2004, p. 11).

Nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza

di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame. In concreto, considerato che la stesura dell’istanza in esame non

presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari e che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie per averla seguita sin dall’inizio, a

giudizio di questa Camera va riconosciuto – tenuto conto del parziale

accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese

e IVA.

5.

L’indennità

dovuta a IS 1 ammonta a CHF 4'116.50 oltre interessi al 5% a

far data dal 5.8.2004.

6.

La procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317

ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

giudizio 19.8.2003 della Pretura penale di __________ (inc. __________), rifonderà

a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 CPP,

l'importo di CHF 4'116.50 oltre interessi al 5% a far

data dal 5.8.2004.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

per

conoscenza:

- Dipartimento

delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;

- Pretura

penale, Bellinzona (con l’inc. __________ di ritorno).

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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