60.2004.286
ricorso contro l'atto di accusa. appropriazione indebita (art. 138 CP e art. 140 vCP).
7 ottobre 2004Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2004.286
Data decisione, Autorità:
07.10.2004, CRP
Titolo:
ricorso contro l'atto di accusa. appropriazione indebita (art. 138 CP e art. 140 vCP).
AMMINISTRAZIONE INFEDELE
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
RICORSO CONTRO L'ATTO DI ACCUSA
art. 184 let. b CPP-TI
art. 201 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.286
Lugano
7 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sul ricorso 10/11.8.2004 presentato da
RI 1 ,
ora patr. da: PA
2 ,
contro
l'atto
d'accusa 30.7.2004 (ACC __________) emanato dal procuratore pubblico Giovan
Maria Tattarletti per titolo di appropriazione indebita ripetuta e
conseguimento fraudolento di una falsa attestazione;
richiamate le
osservazioni 13.8.2004 del procuratore pubblico e 1/4.10.2004 di __________ __________
(patr. da: avv. __________ __________, __________), entrambe concludenti per la
reiezione del gravame;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
a. Con
atto di accusa 30.7.2004 (ACC __________) il procuratore pubblico ha posto in
stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di Bellinzona __________
RI 1, siccome accusato di appropriazione indebita ripetuta e conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione.
b. Con
tempestivo ricorso __________ RI 1 chiede di dichiarare nullo l'atto di accusa
e di ritornarlo al procuratore pubblico.
Il
ricorrente sostiene che l'atto di accusa impugnato non permette di dedurre
quali imputazioni gli vengono mosse con riferimento ai singoli atti penalmente
rilevanti. L’atto d’accusa parla genericamente di impegno indebito di valori
patrimoniali, in un lungo periodo di tempo (tra il 1990 ed il 1997) senza
precisare i singoli atti appropriativi.
Il
ricorrente censura inoltre l’atto d’accusa in quanto indica, quali norme penali
applicabili, sia l’art. 140 cfr.1 vCP, sia l’art. 138 CP. Posto che per il
ricorrente le due norme si escludono a vicenda, una simile indicazione non
permette di determinare quali atti appropriativi sono sottoposti all’art. 140 vCP
e quali all’art. 138 CP. Ciò anche in violazione del divieto di retroattività
delle norme penali e in dispregio della “lex mitior”.
Queste
carenze sarebbero tali che l’atto d’accusa non adempie ai requisiti minimi
imposti dal CPP, dalla Costituzione federale e dalla CEDU.
c. Nelle
proprie osservazioni il procuratore pubblico prende atto che la contestazione
si riferisce unicamente alla prima imputazione. Le contestazioni sollevate nel
gravame sarebbero defatigatorie: l’atto d’accusa adempie a tutti i requisiti
posti dall’art. 200 CPP. L’indica-zione delle due norme (art. 140 vCP e art.
138 CP) si giustifica in quanto i fatti oggetto dell’atto d’accusa si sono
svolti a cavallo della revisione del CP. Per la modalità con cui sono indicati
gli atti appropriativi, il procuratore pubblico specifica che si è dovuto
procedere “per differenza” determinando un importo globale impiegato
illecitamente, siccome sul conto oggetto delle malversazioni ci sono stati
tantissimi movimenti, molti per contanti, ciò che non impedisce certo
all’accusato di difendersi compiutamente nel merito.
d. La
parte civile, dal canto suo, ritiene che il presente gravame sia finalizzato a
far prescrivere i reati esposti nell’atto di accusa. In relazione al reato di
appropriazione indebita afferma che non occorre specificare se sia applicabile
il diritto previgente oppure quello attualmente in vigore, ritenuta l’identità
degli elementi costitutivi del reato. A suo giudizio, l’indicazione nell’atto di
accusa della somma sottratta indebitamente e della ripetuta appropriazione
indebita sarebbe adeguata. Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario,
in seguito.
1. 1.1.
L'art.
201 cpv. 1 CPP riserva all'accusato e alla parte civile la facoltà di impugnare
dinanzi a questa Camera, nel termine di dieci giorni dalla sua intimazione,
l'atto di accusa per opporre la sua nullità per vizio di forma (lit. a) oppure
l'incompetenza delle assise indicatevi (lit. b) oppure ancora le eccezioni che
sospendono o escludono la persecuzione del reato (lit. c).
1.2.
Quando
la Camera dei ricorsi penali non ritiene fondato il ricorso - perché non
ravvisa vizi di forma tali da concludere per la nullità dell'atto di accusa o
perché ritiene competente la Corte delle assise indicata o perché non reputa
esservi eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione o il carattere
del reato incriminato - pronuncia con decreto non motivato. Questa norma trova
fondamento, specie per quanto concerne un ricorso che oppone eccezioni tali da
sospendere o escludere la persecuzione del reato, nella necessità di non
pregiudicare - anche in via indiretta - le competenze delle Corti delle assise
e meglio i diritti della difesa al pubblico dibattimento. E' tuttavia doveroso
ed opportuno esporre le considerazioni che sorreggono il giudizio di questa
Camera ove queste non attengano a questioni di merito, le sole che possono
soggiacere alla limitazione imposta dall'art. 205 CPP (cfr. sentenza 3.2.1993
in re E. F. ed altri, inc. 249-261-262-263/1992).
Il
giudizio che decide la reiezione del ricorso non è definitivo e può pertanto
essere rivisto al dibattimento dinanzi al giudice di merito.
2. 2.1.
A'
sensi dell'art. 200 cpv. 1 lit. b CPP l'atto di accusa deve indicare l'azione
od omissione punibile, con cenno alle circostanze di tempo e di luogo in cui
venne commessa e di quelle che influiscono sulla sua qualifica legale: esso -
in applicazione del principio accusatorio (cfr. art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 cifra
3 lit. a CEDU), che garantisce i diritti di difesa dell'accusato e concretizza
in tal modo il diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.) - deve
quindi riportare fatti che, seppur sommariamente, specifichino e diano le
necessarie indicazioni sull'azione, rispettivamente sull'omissione punibile,
così che l'accusato possa conoscere in modo univoco l'imputazione che gli viene
mossa già dall'atto di deferimento alla Corte giudicante, e ciò nel suo
interesse in ordine ad una preparazione corretta e compiuta della propria
difesa [cfr. decisioni TF 6P.118/2003 del 20.2.2004,6P.136/2003 del 24.11.2003
e 1P.494/2002 dell’11.11.2002 (pubblicata in PRA 2003 n. 81); DTF 126 I 19 e
120 IV 348; decisioni 11.3.1985 in re A. F., inc. 70/1985, e 8.6.1984 in re X.
ed altri, inc. 46-50-51/1984, di questa Camera, pubblicate in REP. 1986, p. 164
e 1986 p. 164 ss.; decisione 17.1.1996 del Kantonsgericht del Canton Grigioni
in re B., pubblicata in PKG 1996 n. 34; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed.,
Zurigo 2004, n. 145 ss. e 813 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 50 n. 1 ss. e § 79 n. 1 ss.; G.
PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 732 ss. e 2965 ss.; A. DONATSCH
/ N. SCHMID, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich, Zurigo 2000,
n. 2 ss. ad art. 162 StPO; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts,
Berna 1994, n. 14.3; J. A. FROWEIN / W. PEUKERT, Europäische Menschenrechtskonvention,
EMRK - Kommentar, 2. ed., Kehl 1996, n. 175 ad art. 6 CEDU]. Al fine di
circoscrivere l'oggetto del processo e del giudizio e di assicurare i diritti
della difesa, in modo che l'imputato possa adeguatamente far valere le sue
ragioni (cfr. decisioni 21.10.1999 in re B. e 24.3.1998 in re C. della Corte di
cassazione e di revisione penale, pubblicate in REP. 1999 n. 132 e 1998 n.
124), il reato rimproverato all'accusato deve pertanto essere descritto in modo
preciso e deve essere individualizzato in particolare con l'indicazione delle
sue componenti di tempo, di luogo, di modalità di commissione e di forma di partecipazione
(correità, complicità, istigazione: cfr. A. DONATSCH / N. SCHMID, op. cit., n.
7 ad art. 162 StPO; cfr. anche decisione TF 6P.113/2003 del 22.10.2003 e DTF
120 IV 348 considerando 3c).
2.2.
Come
esposto, il ricorrente sostiene che la mancata identificazione dei singoli atti
appropriativi e la non specificazione di quale delle due norme penali indicate
nell’atto d’accusa (art. 140 vCP e art. 138 CP) vi si applica, non mette
l'accusato nella condizione di sufficientemente comprendere gli estremi delle
accuse mossegli.
A
torto.
Nella
fattispecie, il procuratore pubblico ha invece precisato - giusta l'art. 200
cpv. 1 lit. b CPP - le azioni/omissioni punibili che __________ RI 1 avrebbe
commesso; in particolare, ha posto il ricorrente in stato di accusa davanti
alla competente Corte, tra l'altro, per appropriazione indebita ripetuta per
aver "(…) ripetutamente impiegato in modo indebito fondi affidatigli
per complessivi CHF 598'120.--, pari ai 2/3 (due terzi) dell’utile residuo di
CHF 897'180.-- (non considerato l’utile già distribuito di CHF 606'000.--)
dell’intera operazione immobiliare” e ciò “agendo, tramite la ditta __________,
per sé nonché per conto dei soci __________ __________ e __________ __________
….tutti interessati nell’operazione di edificazione dello stabile de “__________”
sul mappale __________ RFD di __________, nonché avvalendosi del diritto di
firma individuale sulla relazione n. __________ intestata a __________ presso __________
__________ (…)”.
Per
il che, le accuse mosse nei confronti del ricorrente sono esposte in modo
sufficientemente chiaro e preciso, e ciò a prescindere dal fatto che il
magistrato inquirente abbia quantificato l’appropriazione non con l’indicazione
di singoli prelievi ma con il metodo “per differenza”. Tale modo di indicazione
e di quantificazione non appare infatti di alcun pregiudizio per l'accusato,
che conosce le imputazioni e che di conseguenza può esercitare in modo concreto
ed effettivo i diritti di difesa. Ciò a maggior ragione che il “quantum” indicato
nell’atto d’accusa si fonda sulle ricostruzioni __________ del 20.1.2004, AI 97.
A ciò si aggiunga che le contestazioni nel corso dell’inchiesta non hanno mai riguardato
eventuali singoli atti appropriativi o meno, ma l’esistenza o meno di un
rapporto societario in ragione del quale l’eventuale utile o perdita
dell’operazione doveva essere ripartita.
La
formulazione dell'atto di accusa riferita all'ipotesi di appropriazione
indebita ripetuta non pregiudica quindi i diritti del ricorrente, reso sufficientemente
edotto delle azioni ed omissioni ritenute a suo carico.
2.3
Medesimo
discorso vale per l’indicazione delle due diverse disposizioni penali
applicabili alla prima imputazione (art. 140 cfr. 1 vCP e art. 138 cfr. 1 CP),
in ragione dell’intervenuta entrata in vigore della revisione parziale del CP.
Posto che nella determinazione degli elementi costitutivi del reato le
differenze tra le due norme sono irrilevanti, almeno nella presente
fattispecie, spetta alla Corte del merito, nella commisurazione della pena, se
sarà ritenuta la colpevolezza del ricorrente, di valutare l’eventuale diversa
sanzione prevista in ragione dell’intervenuta modifica legislativa. Si tratta
di una censura che non può portare certamente all’annullamento dell’atto
d’accusa.
Infatti,
in merito al contenuto di un atto di accusa, la giurisprudenza di questa Camera
ha peraltro precisato che la sua natura e le fattispecie che lo stesso può
riguardare escludono che possa essere dettata una regola generale (cfr. decisione
8.6.1984 in re X., pubblicata in REP. 1986, p. 164 ss.): determinanti sono
sempre le circostanze del caso concreto, posto altresì che le nullità formali
devono essere limitate a quelle deficienze che esigono la rigorosa sanzione
della nullità [per esempio nel caso in cui l'atto di accusa si presenti come un
esposto discorsivo inteso quale una memoria o un allegato in cui sono menzionate
e riassunte le prove a sostegno dell'accusa (cfr. decisione 15.9.1983 in re M.
Fatti
T. e H. L. S., inc. 159-160/1983) o contenga ricorrenti citazioni letterali di
testimonianze e di risultanze peritali dell'istruzione formale che devono
ancora essere verificate e valutate al pubblico dibattimento, nonché esposti
discorsivi diffusi su particolari non direttamente riconducibili agli elementi
costitutivi del reato, ma che servono solo a meglio illustrarli (cfr. decisione
8.6.1984 in re X. ed altri, inc. 46-50-51/1984, pubblicata in REP. 1986 p. 164
ss.)] sorpassando quelle che non influiscono sulla formazione dell'atto di
accusa (cfr. decisione 3.2.1993 in re E. F. ed altri, inc.
249-261-262-263/1992).
Nondimeno,
le lacune dell'atto di accusa sollevate dal ricorrente non appaiono nella fattispecie
di pregiudizio al ricorrente: se un esuberante esposto di accusa può sottostare
a censura per eccesso di motivazione, eventuali carenze nell'esposizione delle
circostanze di fatto possono infatti essere proposte solo al giudice del
merito, al quale questa Camera non può sostituirsi nell'accertamento di tutti
gli elementi costitutivi del reato, atteso che un'eventuale carenza sostanziale
dell'atto di accusa non pregiudica i diritti della difesa, le imputazioni
dell'atto di accusa rimanendo vincolanti al dibattimento (cfr. art. 260 cpv. 2
CPP; cfr. decisione 3.2.1993 in re E. F. ed altri, inc. 249-261-262-263/1992).
3. Ciò
posto, la censura appare infondata, l'atto di accusa garantendo all'accusato
"(…) la possibilità di predisporre, adeguato, il proprio impianto
difensivo" (ricorso 10/11.8.2004, p. 3).
4. Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia, spese e congrue ripetibili seguono la
soccombenza.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 201 ss. e 284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di fr. 1'200.-- e le spese di fr. 300.--, per complessivi
fr. 1'500.-- (millecinquecento), sono a carico di __________ RI 1, __________ (__________),
che rifonderà a __________ __________, __________, fr. 250.--
(duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Intimazione:
-
terzi implicati
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster